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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26805/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26805/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUSUMANO GIUSEPPE EZIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DURINI 26 MILANO presso il difensore avv. CUSUMANO GIUSEPPE EZIO ATTORE contro P.A. O Controparte_1
BREVEMENTE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MOLTENI FABIO, elettivamente domiciliato in VICOLO BELLANI, 1 20900 MONZA presso il difensore avv. MOLTENI FABIO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, emesso ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, anche con riferimento al verbale della procedura di mediazione (doc. 12), e dato atto dell'assolvimento da parte attrice degli oneri di cui alla domanda di procedibilità, IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare non esservi stato nella fattispecie effettivo svolgimento della mediazione, per fatto e colpa della Compagnia - disporre di conseguenza, anche Controparte_1 ai fini della condanna al risarcimento dei danni e versamento del doppio del contributo unificato ex art. 8 comma 5 del D.lgs. 28/2020. NEL MERITO: - accertare e dichiarare che il danno lamentato da come occorso alla pala eolica ubicata in Contrada Galardo in Comune di Roccamena, Parte_1
è conseguente ad uno o più dei fulmini abbattutisi sulla zona nelle giornate 9-12 ottobre 2022; - accertare e dichiarare che il danno è da quantificarsi in € 31.113,38 come indicato dall'attore, oltre ai successivi che risultassero dovuti, pure legati alla riparazione e noleggio delle necessarie piattaforme aeree, e al mancato ricavo da fermo impianto ed inutilizzo della polizza assicurativa;
condannare conseguentemente la al pagamento a favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
31.113,38, oltre al maggiore importo che risultasse dovuto dal sinistro al saldo per le ragioni sopra indicate, nonché al danno per lucro cessante (pari ad € 111,78 al giorno ovvero alla media di ricavi giornalieri registrati nei 12 mesi precedenti, pertanto dall'ottobre 2021 al novembre 2022) per l'intero periodo di fermo dell'impianto, o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, il tutto rivalutato degli interessi maturati dal dovuto al saldo;
- condannare la pagina 1 di 6 ex artt. 91 e 96 c.p.c.; - condannare la Controparte_1 Controparte_1 alle spese di lite ex artt. 91 e 96 c.p.c.; spese, competenze ed onorari interamente refusi.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA: previa nel caso disponenda consulenza tecnica, perché accerti che l'impianto ha prodotto energia nel periodo 1-8 ottobre 2022, ammettersi i seguenti capitoli di prova per interpello ed interrogatorio formale del convenuto e testi: - Vero che l'Ing. si è occupato del Persona_1 progetto e della manutenzione delle pale eoliche di proprietà installate in Contrada Parte_1
Galardo, nel Comune di Roccamena;
- Vero che l'Ing. è intervenuto sull'impianto in data Per_1
07.09.2022; - Vero che l'impianto eolico di cui è causa ha funzionato e prodotto energia regolarmente fino al giorno 08/10/2022, giorno in cui è avvenuta l'interruzione; - Vero che in data 09/10/2022 i IGg.ri e , presenti sul posto, hanno rilevato il mancato rilascio Parte_2 Parte_3 automatico del freno della pala eolica ed altresì rumorosità al riavvio manuale della pala;
- Vero che l'Ing. , informato degli inconvenienti lamentati relativi al freno e alla rumorosità, Persona_1 aveva suggerito al IG. , dipendente di di arrestare senza indugio la pala Parte_2 Parte_1 eolica in attesa di procedere ad un urgente sopralluogo tecnico;
- Vero che dal 09/10/2022 al 12/10/2022 una serie di tempeste di fulmini si sono abbattute proprio nella zona in cui è installato l'impianto eolico in questione;
- Vero che l'impianto non produce energia dal 09/10/2022, come da doc. 10 che si rammostra al teste;
- Vero che in data 12/10/2022 l'Ing. è intervenuto Persona_1 sulla cima della pala eolica per la verifica delle anomalie rilevate inerenti al rilascio automatico del freno della pala stessa;
- Vero che in tale circostanza l'Ing. rilevava una lesione Persona_1 sull'elica provocata da un fulmine abbattutosi sulla stessa;
- Vero che a seguito di tale riscontrata lesione veniva suggerito dallo stesso Ing. di fermare l'impianto, per evitare danni Persona_1 anche alla navicella;
- Vero che in data 11/11/2022, come richiesto dal perito Parte_1 dell'assicurazione, noleggiava a proprie spese dalla la piattaforma aerea necessaria, Controparte_3 che ha favorito le verifiche in quota delle condizioni della pala eolica in presenza dei tecnici specializzati, EO. e Ing. ; - Vero che ha pagato € Persona_2 Persona_1 Parte_1
1.098,00 per il suddetto noleggio della piattaforma aerea richiesta dal perito dell'assicurazione per svolgere la sua attività di verifica sul funzionamento della pala;
- Vero che l'Ing. ha Persona_1 redatto “Relazione rottura lama”, concernente l'impianto in questione, come da doc. 11 Parte_1 che si rammostra al teste. Si indicano a testi i IGnori: - Ing. c/o Elttrocostruzioni – Via Persona_1
Calderaro 8, Caltanissetta (CL); - IG. – Via Dante 157/A, Palermo;
- IG.ra Testimone_1 [...]
– Via Dante 157/A, Palermo;
- IG. – Contrada San Giovanni s.c., CP_4 Parte_2
ON (PA); - IG. – Via LO il CO, ON (PA); - EO. Parte_3 Per_2
c/o Con riserva di integrare i capitoli di prova, di aggiungere altri testi e
[...] Controparte_1 di modificare le conclusioni. Per P.A. O BREVEMENTE Controparte_1
Controparte_2
Nel merito in via principale: respingersi integralmente le domande di parte attrice perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e prive dei presupposti di legge. In via di mero subordine: nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande di parte attrice, determinarsi le somme ad essa spettanti nei limiti del provato e del dovuto, nonché nei limiti e secondo le condizioni della polizza n. 2022/01/6176242 da intendersi qui integralmente richiamate. In ogni caso spese rifuse. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art.171 ter n.2 cpc datata 14.11.2023 e ci si oppone alle istanze istruttorie di controparte per i motivi esposti in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 6 ha convenuto in giudizio Evidenzia il verificarsi di un Parte_1 Controparte_2 rischio di polizza, integrato da un fulmine che si sarebbe abbattuto su di una pala eolica di proprietà della prima, e lamenta il mancato pagamento dell'indennizzo da parte della convenuta. Va premesso che alcun elemento in favore dell'attrice sembra desumersi dal perito incaricato ante giudizio dalla compagnia assicuratrice. Così infatti si esprime nella sua relazione (doc. 3 attore):
Del pari è infondata la difesa di parte convenuta secondo la quale, poiché il funzionamento dell'impianto è stato fermato in data 9.10.2022 (anteriormente al sinistro, verificatosi in data 12.10.2022) per ragioni di sicurezza, il presunto sinistro sarebbe avvenuto al di fuori del periodo di efficacia della polizza. Va premesso, in fatto 1) che l'impianto è stato fermato in data 9.10.2022 (per scelta discrezionale di parte attrice), come dalla stessa esposto in atto di citazione al punto C), pag. 1. 2) che la difesa di parte convenuta, svolta alla pag. 3 della comparsa di costituzione, non evidenzia quale sarebbe la clausola contrattuale che delimita il periodo di efficacia in esame. Va soggiunto che i documenti prodotti valgono nella misura in cui una parte abbia deciso di avvalersene, sicché il giudice non può andare motu propriu a rilevare la sospensione dell'efficacia della polizza invocata (anche perché il rischio è quello di non essere imparziale, supplendo con tale ricerca alla mancata individuazione a opera della parte interessata della clausola in ipotesi esistente). Per inciso, quand'anche non si condivida il punto in questione, da un'analisi della scheda di polizza e delle condizioni generali della stessa la suddetta sospensione di efficacia non emerge prima facie (né in base a una ricerca condotta con le parole “efficacia” ovvero “inetrruzione” o “interruzioni”. “fermo” o
“periodo”).
Ciò premesso, è stata disposta c.t.u. (ausiliario del giudice l'ing. , avente a Persona_3 oggetto il seguente quesito: “Dica il c.t.u. presa visione degli atti e documenti prodotti e disposti gli opportuni accertamenti se risulti che l'impianto eolico per il quale è causa abbia subito un danneggiamento per effetto di uno o più fulmini caduti tra il 9 e il 12.10.2022 e in caso positivo i costi di riparazione dell'impianto”. Il c.t.u. ha evidenziato che “la pala eolica è stata certamente colpita da almeno un fulmine (in data non appurabile con certezza) durante il funzionamento del generatore eolico poiché i fenomeni di fusione e bruciatura documentati dal rapporto di prova OMECO e commentati alle pagine 9 e 10 della presente relazione, possono essere stati causati soltanto da una pagina 3 di 6 scarica elettrica atmosferica […]. Occorre poi esaminare la documentazione inerente i fulmini caduti nella zona ove è istallato il generatore eolico per cui è causa dal 9 al 12 ottobre 2022. Dal documento 16 SOGEMI si rileva la caduta di un fulmine il giorno 10/10/22 (evento 97) distante 4,4 km dalla nostra pala eolica con intensità di 70,4 kA caduta di un fulmine il giorno 12/10/22 (evento 110) distante 2,2 km dalla nostra pala eolica con intensità di 153,8 kA. Si tratta di scariche elettriche aventi intensità eccezionale (la maggior parte dei fulmini non supera i 20 kA) le cui ramificazioni possono estendersi (sebbene non sempre visibili) per un'area che può arrivare anche a 15 km2 e quindi interessare la posizione ove è istallato il generatore eolico per cui è causa. Per quanto detto, si conclude che: • la pala del generatore eolico per cui è causa è stata certamente colpita da un fulmine (o da una sua ramificazione) che probabilmente ha causato i danni documentati dal rapporto di prova OMECO (rif. all. 13);
• i danni riscontrati potrebbero (non è possibile avere certezza) essere stati causati da un fulmine di intensità eccezionale caduto ad una distanza di 2,2 km o di 4,4 km dal generatore eolico periziato nel periodo indicato dal quesito (cioè dal 9 al 12 ottobre 2022)”. In merito alle osservazioni del c.t.p., a parte talune osservazione che sono apparse, né più né meno, errate nei loro presupposti (cfr. pag. 18 dell'elaborato, in merito alla presenza di bruciatura sulla parte in vetroresina), tutto si riduce alla contestazione di una peculiare forma (a goccia) assunta dal materiale colpito dal fulmine, dapprima fuso e di seguito risolidificatosi: contestazione avverso la quale il c.t.u. evidenzia, correttamente, come tali passaggi di stato appaiano ben difficili da definire, nella loro forma definitiva, a priori, trattandosi di fenomeni altamente complessi (pag. 19). In sintesi: una contestazione che pare poco univoca. Neppure è parsa plausibile la tesi di un rilievo causale derivante dalla presenza, riscontrata all'interno del foro filettato, di un corpo estraneo (in realtà, una vite filettata), verosimilmente introdotta nel corso di un'erronea lavorazione. Non è emerso un nesso causale plausibile tra la presenza di tale corpo estraneo e l'evento denunciato. Infine, neppure sembra plausibile la tesi dell'arresto del funzionamento dovuto a degrado e/o usura tipico in impianti in funzione da diversi anni. In particolare, in base alla natura di quanto rilevato (oltre a segni di abrasione, veri e propri scollamenti: cfr. pag. 23 dell'elaborato) che non pare riconducibile a grandine o pioggia, bensì a un evento improvviso, tenuto conto che non sono stati riscontrati fenomeni di fatica nel funzionamento della pala e tenuto conto che numerosi fulmini (ben tredici) sono caduti il giorno 10.10.2022 a una distanza compatibile con i danni riscontrati. Si tratta infine, evidenzia il c.t.u., di ricostruzione maggiormente in linea con quanto evidenziato dall'ing. (incaricato della progettazione dell'impianto e di seguire il Per_1 funzionamento dello stesso per conto di , che in atti aveva evidenziato il Parte_1 funzionamento della pala in data 7.9.2022”. Il quadro derivante dalla c.t.u., già di per sé sufficiente a comprovare la narrazione di parte attrice (cfr. infra), appare corroborato dalle dichiarazioni dell'ing. che è stato Persona_1 esaminato come teste, in sede delegata, dal Tribunale di Caltanissetta sui capitoli così articolati rendendo le seguenti risposte:
“Vero che l'Ing. è intervenuto sull'impianto in data 07.09.2022 accertandone Per_1
l'integrità, ed efficiente funzionamento come da suo rapporto di sopralluogo”: “Vero. Io mi recavo ogni tre/quattro mesi presso l'impianto di Roccamena per regolare il freno”.
pagina 4 di 6 “Vero che l'impianto eolico di cui è causa ha funzionato e prodotto energia regolarmente senza presentare problemi fino al giorno 08/10/2022, giorno in cui è avvenuta l'interruzione”:
“Vero”.
“Vero che l'Ing. , informato degli inconvenienti lamentati relativi al freno e Persona_1 alla rumorosità, aveva suggerito al IG. , dipendente di di Parte_2 Parte_1 arrestare senza indugio la pala eolica in attesa di procedere ad un urgente sopralluogo tecnico”: “Vero”. Certamente il fatto che l'ing. sia un professionista con rapporti di lavoro con l'odierna Per_1 attrice è circostanza che, in astratto, può inficiarne l'attendibilità. Occorre però osservare che la particolarità dell'evento (interruzione del funzionamento di una pala eolica a causa di un fulmine) rende quest'ultimo per così dire facilmente connotabile anche sul piano temporale: insomma, se davvero il fulmine (che è stato senz'altro la causa dell'evento, alla luce dell'accurata ricostruzione dell'ing. in sede di c.t.u.) avesse interrotto il funzionamento Per_3 dell'impianto in un momento anteriore rispetto a quello indicato dalla società attrice, sarebbe stata circostanza quasi “apparente”, ossia evincibile ictu oculi (il mancato funzionamento delle pale) e, quindi, facilmente smentibile. Appare quindi difficile che un professionista si esponga a deporre il falso a fronte di una possibilità, relativamente agevole, che sia dimostrato il contrario. Si ritiene quindi che la deposizione del teste sia veritiera;
la stessa consente di corroborare la ricostruzione svolta dal c.t.u. In definitiva, il sinistro deve ritenersi provato. Tutto ciò premesso, è documentato agli atti che il generatore eolico danneggiato è stato riparato da Il costo dell'intervento è stato pari a euro 27.705,00 + i.v.a. Esso Parte_1 ricomprende la fornitura di una nuova pala eolica, il suo trasporto, la manodopera per il montaggio e i costi di noleggio della gru e del cestello. Il c.t.u. ha ritenuto congrua la spese e ha dimostrato l'infondatezza delle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta in relazione al fatto che vi sarebbero state spese superflue ai fini della riparazione (si è trattato, in effetti, di sostituzione delle pastiglie del freno, ma si tratta di lavorazione svolta gratuitamente, come evidenziato dallo stesso c.t.u.). Le ulteriori doglianze del c.t.p. di parte convenuta attengono a questioni giuridiche che non sono state sollevate negli atti processuali. Va premesso che non può essere indennizzata la somma corrispondente all'i.v.a., in quanto finanziariamente neutra (alla fatturazione della stessa corrisponde la possibilità di portare il relativo ammontare a credito dello Stato) e quindi insuscettibile di essere considerata un danno. Si precisa inoltre che la polizza prevede uno scoperto del 5% con il minimo di € 400,00 (doc.1 conv.), come eccepito da parte convenuta. Consegue che il danno risarcibile è pari a € 26.319,75. In quanto debito di valore, su tale somma è dovuta la rivalutazione, dalla data del 10.10.2022 fino alla data del deposito della sentenza, nonché gli interessi, in misura pari al tasso ex art. 1284 c. I c.c. e, dal 3.7.2023 (data della notifica dell'atto di citazione) ex art. 1284 c. IV c.c., sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data del deposito della sentenza. Di seguito, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino al saldo effettivo.
pagina 5 di 6 Circa il lucro cessante, preteso da parte attrice, lo stesso è rimasto a livello di mera allegazione: non vi è prova documentale al riguardo, né sono state articolate specifiche istanze di prova. Circa il mancato svolgimento della procedura di mediazione, si osserva che parte convenuta vi ha preso parte, manifestando l'intenzione di non addivenire a una composizione della lite tramite accordo stragiudiziale, ritenendo infondato l'an della pretesa di controparte. A prescindere dal merito della sua posizione, è evidente che non pare possibile sindacare tale presa di posizione, essendo stretta manifestazione di autonomia contrattuale, proiettata sul piano procedurale, delle parti: non si può in altri termini imporre a una parte di svolgere una trattativa se ritiene che la posizione di controparte sia radicalmente infondata. Spese pari a € 7.700,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. (non anche i.v.a., posto che parte attrice, soggetto passivo d'imposta, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante). Le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta, CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 di € 26.319,75 oltre rivalutazione dal 10.10.2022 fino alla data del deposito della sentenza, nonché interessi in misura pari al tasso ex art. 1284 c. I c.c. dalla data suddetta fino al 2.7.2023 e dal 3.7.2023 ex art. 1284 c. IV c.c., sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data del deposito della sentenza, nonché gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino al saldo effettivo sulla somma come sopra definita di € 7.700,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. DICHIARA che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta Controparte_2
Milano, 3 giugno 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26805/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUSUMANO GIUSEPPE EZIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DURINI 26 MILANO presso il difensore avv. CUSUMANO GIUSEPPE EZIO ATTORE contro P.A. O Controparte_1
BREVEMENTE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MOLTENI FABIO, elettivamente domiciliato in VICOLO BELLANI, 1 20900 MONZA presso il difensore avv. MOLTENI FABIO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, emesso ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, anche con riferimento al verbale della procedura di mediazione (doc. 12), e dato atto dell'assolvimento da parte attrice degli oneri di cui alla domanda di procedibilità, IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare non esservi stato nella fattispecie effettivo svolgimento della mediazione, per fatto e colpa della Compagnia - disporre di conseguenza, anche Controparte_1 ai fini della condanna al risarcimento dei danni e versamento del doppio del contributo unificato ex art. 8 comma 5 del D.lgs. 28/2020. NEL MERITO: - accertare e dichiarare che il danno lamentato da come occorso alla pala eolica ubicata in Contrada Galardo in Comune di Roccamena, Parte_1
è conseguente ad uno o più dei fulmini abbattutisi sulla zona nelle giornate 9-12 ottobre 2022; - accertare e dichiarare che il danno è da quantificarsi in € 31.113,38 come indicato dall'attore, oltre ai successivi che risultassero dovuti, pure legati alla riparazione e noleggio delle necessarie piattaforme aeree, e al mancato ricavo da fermo impianto ed inutilizzo della polizza assicurativa;
condannare conseguentemente la al pagamento a favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
31.113,38, oltre al maggiore importo che risultasse dovuto dal sinistro al saldo per le ragioni sopra indicate, nonché al danno per lucro cessante (pari ad € 111,78 al giorno ovvero alla media di ricavi giornalieri registrati nei 12 mesi precedenti, pertanto dall'ottobre 2021 al novembre 2022) per l'intero periodo di fermo dell'impianto, o di quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, il tutto rivalutato degli interessi maturati dal dovuto al saldo;
- condannare la pagina 1 di 6 ex artt. 91 e 96 c.p.c.; - condannare la Controparte_1 Controparte_1 alle spese di lite ex artt. 91 e 96 c.p.c.; spese, competenze ed onorari interamente refusi.
[...]
IN VIA ISTRUTTORIA: previa nel caso disponenda consulenza tecnica, perché accerti che l'impianto ha prodotto energia nel periodo 1-8 ottobre 2022, ammettersi i seguenti capitoli di prova per interpello ed interrogatorio formale del convenuto e testi: - Vero che l'Ing. si è occupato del Persona_1 progetto e della manutenzione delle pale eoliche di proprietà installate in Contrada Parte_1
Galardo, nel Comune di Roccamena;
- Vero che l'Ing. è intervenuto sull'impianto in data Per_1
07.09.2022; - Vero che l'impianto eolico di cui è causa ha funzionato e prodotto energia regolarmente fino al giorno 08/10/2022, giorno in cui è avvenuta l'interruzione; - Vero che in data 09/10/2022 i IGg.ri e , presenti sul posto, hanno rilevato il mancato rilascio Parte_2 Parte_3 automatico del freno della pala eolica ed altresì rumorosità al riavvio manuale della pala;
- Vero che l'Ing. , informato degli inconvenienti lamentati relativi al freno e alla rumorosità, Persona_1 aveva suggerito al IG. , dipendente di di arrestare senza indugio la pala Parte_2 Parte_1 eolica in attesa di procedere ad un urgente sopralluogo tecnico;
- Vero che dal 09/10/2022 al 12/10/2022 una serie di tempeste di fulmini si sono abbattute proprio nella zona in cui è installato l'impianto eolico in questione;
- Vero che l'impianto non produce energia dal 09/10/2022, come da doc. 10 che si rammostra al teste;
- Vero che in data 12/10/2022 l'Ing. è intervenuto Persona_1 sulla cima della pala eolica per la verifica delle anomalie rilevate inerenti al rilascio automatico del freno della pala stessa;
- Vero che in tale circostanza l'Ing. rilevava una lesione Persona_1 sull'elica provocata da un fulmine abbattutosi sulla stessa;
- Vero che a seguito di tale riscontrata lesione veniva suggerito dallo stesso Ing. di fermare l'impianto, per evitare danni Persona_1 anche alla navicella;
- Vero che in data 11/11/2022, come richiesto dal perito Parte_1 dell'assicurazione, noleggiava a proprie spese dalla la piattaforma aerea necessaria, Controparte_3 che ha favorito le verifiche in quota delle condizioni della pala eolica in presenza dei tecnici specializzati, EO. e Ing. ; - Vero che ha pagato € Persona_2 Persona_1 Parte_1
1.098,00 per il suddetto noleggio della piattaforma aerea richiesta dal perito dell'assicurazione per svolgere la sua attività di verifica sul funzionamento della pala;
- Vero che l'Ing. ha Persona_1 redatto “Relazione rottura lama”, concernente l'impianto in questione, come da doc. 11 Parte_1 che si rammostra al teste. Si indicano a testi i IGnori: - Ing. c/o Elttrocostruzioni – Via Persona_1
Calderaro 8, Caltanissetta (CL); - IG. – Via Dante 157/A, Palermo;
- IG.ra Testimone_1 [...]
– Via Dante 157/A, Palermo;
- IG. – Contrada San Giovanni s.c., CP_4 Parte_2
ON (PA); - IG. – Via LO il CO, ON (PA); - EO. Parte_3 Per_2
c/o Con riserva di integrare i capitoli di prova, di aggiungere altri testi e
[...] Controparte_1 di modificare le conclusioni. Per P.A. O BREVEMENTE Controparte_1
Controparte_2
Nel merito in via principale: respingersi integralmente le domande di parte attrice perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e prive dei presupposti di legge. In via di mero subordine: nel denegato e non creduto caso di accoglimento delle domande di parte attrice, determinarsi le somme ad essa spettanti nei limiti del provato e del dovuto, nonché nei limiti e secondo le condizioni della polizza n. 2022/01/6176242 da intendersi qui integralmente richiamate. In ogni caso spese rifuse. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art.171 ter n.2 cpc datata 14.11.2023 e ci si oppone alle istanze istruttorie di controparte per i motivi esposti in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 6 ha convenuto in giudizio Evidenzia il verificarsi di un Parte_1 Controparte_2 rischio di polizza, integrato da un fulmine che si sarebbe abbattuto su di una pala eolica di proprietà della prima, e lamenta il mancato pagamento dell'indennizzo da parte della convenuta. Va premesso che alcun elemento in favore dell'attrice sembra desumersi dal perito incaricato ante giudizio dalla compagnia assicuratrice. Così infatti si esprime nella sua relazione (doc. 3 attore):
Del pari è infondata la difesa di parte convenuta secondo la quale, poiché il funzionamento dell'impianto è stato fermato in data 9.10.2022 (anteriormente al sinistro, verificatosi in data 12.10.2022) per ragioni di sicurezza, il presunto sinistro sarebbe avvenuto al di fuori del periodo di efficacia della polizza. Va premesso, in fatto 1) che l'impianto è stato fermato in data 9.10.2022 (per scelta discrezionale di parte attrice), come dalla stessa esposto in atto di citazione al punto C), pag. 1. 2) che la difesa di parte convenuta, svolta alla pag. 3 della comparsa di costituzione, non evidenzia quale sarebbe la clausola contrattuale che delimita il periodo di efficacia in esame. Va soggiunto che i documenti prodotti valgono nella misura in cui una parte abbia deciso di avvalersene, sicché il giudice non può andare motu propriu a rilevare la sospensione dell'efficacia della polizza invocata (anche perché il rischio è quello di non essere imparziale, supplendo con tale ricerca alla mancata individuazione a opera della parte interessata della clausola in ipotesi esistente). Per inciso, quand'anche non si condivida il punto in questione, da un'analisi della scheda di polizza e delle condizioni generali della stessa la suddetta sospensione di efficacia non emerge prima facie (né in base a una ricerca condotta con le parole “efficacia” ovvero “inetrruzione” o “interruzioni”. “fermo” o
“periodo”).
Ciò premesso, è stata disposta c.t.u. (ausiliario del giudice l'ing. , avente a Persona_3 oggetto il seguente quesito: “Dica il c.t.u. presa visione degli atti e documenti prodotti e disposti gli opportuni accertamenti se risulti che l'impianto eolico per il quale è causa abbia subito un danneggiamento per effetto di uno o più fulmini caduti tra il 9 e il 12.10.2022 e in caso positivo i costi di riparazione dell'impianto”. Il c.t.u. ha evidenziato che “la pala eolica è stata certamente colpita da almeno un fulmine (in data non appurabile con certezza) durante il funzionamento del generatore eolico poiché i fenomeni di fusione e bruciatura documentati dal rapporto di prova OMECO e commentati alle pagine 9 e 10 della presente relazione, possono essere stati causati soltanto da una pagina 3 di 6 scarica elettrica atmosferica […]. Occorre poi esaminare la documentazione inerente i fulmini caduti nella zona ove è istallato il generatore eolico per cui è causa dal 9 al 12 ottobre 2022. Dal documento 16 SOGEMI si rileva la caduta di un fulmine il giorno 10/10/22 (evento 97) distante 4,4 km dalla nostra pala eolica con intensità di 70,4 kA caduta di un fulmine il giorno 12/10/22 (evento 110) distante 2,2 km dalla nostra pala eolica con intensità di 153,8 kA. Si tratta di scariche elettriche aventi intensità eccezionale (la maggior parte dei fulmini non supera i 20 kA) le cui ramificazioni possono estendersi (sebbene non sempre visibili) per un'area che può arrivare anche a 15 km2 e quindi interessare la posizione ove è istallato il generatore eolico per cui è causa. Per quanto detto, si conclude che: • la pala del generatore eolico per cui è causa è stata certamente colpita da un fulmine (o da una sua ramificazione) che probabilmente ha causato i danni documentati dal rapporto di prova OMECO (rif. all. 13);
• i danni riscontrati potrebbero (non è possibile avere certezza) essere stati causati da un fulmine di intensità eccezionale caduto ad una distanza di 2,2 km o di 4,4 km dal generatore eolico periziato nel periodo indicato dal quesito (cioè dal 9 al 12 ottobre 2022)”. In merito alle osservazioni del c.t.p., a parte talune osservazione che sono apparse, né più né meno, errate nei loro presupposti (cfr. pag. 18 dell'elaborato, in merito alla presenza di bruciatura sulla parte in vetroresina), tutto si riduce alla contestazione di una peculiare forma (a goccia) assunta dal materiale colpito dal fulmine, dapprima fuso e di seguito risolidificatosi: contestazione avverso la quale il c.t.u. evidenzia, correttamente, come tali passaggi di stato appaiano ben difficili da definire, nella loro forma definitiva, a priori, trattandosi di fenomeni altamente complessi (pag. 19). In sintesi: una contestazione che pare poco univoca. Neppure è parsa plausibile la tesi di un rilievo causale derivante dalla presenza, riscontrata all'interno del foro filettato, di un corpo estraneo (in realtà, una vite filettata), verosimilmente introdotta nel corso di un'erronea lavorazione. Non è emerso un nesso causale plausibile tra la presenza di tale corpo estraneo e l'evento denunciato. Infine, neppure sembra plausibile la tesi dell'arresto del funzionamento dovuto a degrado e/o usura tipico in impianti in funzione da diversi anni. In particolare, in base alla natura di quanto rilevato (oltre a segni di abrasione, veri e propri scollamenti: cfr. pag. 23 dell'elaborato) che non pare riconducibile a grandine o pioggia, bensì a un evento improvviso, tenuto conto che non sono stati riscontrati fenomeni di fatica nel funzionamento della pala e tenuto conto che numerosi fulmini (ben tredici) sono caduti il giorno 10.10.2022 a una distanza compatibile con i danni riscontrati. Si tratta infine, evidenzia il c.t.u., di ricostruzione maggiormente in linea con quanto evidenziato dall'ing. (incaricato della progettazione dell'impianto e di seguire il Per_1 funzionamento dello stesso per conto di , che in atti aveva evidenziato il Parte_1 funzionamento della pala in data 7.9.2022”. Il quadro derivante dalla c.t.u., già di per sé sufficiente a comprovare la narrazione di parte attrice (cfr. infra), appare corroborato dalle dichiarazioni dell'ing. che è stato Persona_1 esaminato come teste, in sede delegata, dal Tribunale di Caltanissetta sui capitoli così articolati rendendo le seguenti risposte:
“Vero che l'Ing. è intervenuto sull'impianto in data 07.09.2022 accertandone Per_1
l'integrità, ed efficiente funzionamento come da suo rapporto di sopralluogo”: “Vero. Io mi recavo ogni tre/quattro mesi presso l'impianto di Roccamena per regolare il freno”.
pagina 4 di 6 “Vero che l'impianto eolico di cui è causa ha funzionato e prodotto energia regolarmente senza presentare problemi fino al giorno 08/10/2022, giorno in cui è avvenuta l'interruzione”:
“Vero”.
“Vero che l'Ing. , informato degli inconvenienti lamentati relativi al freno e Persona_1 alla rumorosità, aveva suggerito al IG. , dipendente di di Parte_2 Parte_1 arrestare senza indugio la pala eolica in attesa di procedere ad un urgente sopralluogo tecnico”: “Vero”. Certamente il fatto che l'ing. sia un professionista con rapporti di lavoro con l'odierna Per_1 attrice è circostanza che, in astratto, può inficiarne l'attendibilità. Occorre però osservare che la particolarità dell'evento (interruzione del funzionamento di una pala eolica a causa di un fulmine) rende quest'ultimo per così dire facilmente connotabile anche sul piano temporale: insomma, se davvero il fulmine (che è stato senz'altro la causa dell'evento, alla luce dell'accurata ricostruzione dell'ing. in sede di c.t.u.) avesse interrotto il funzionamento Per_3 dell'impianto in un momento anteriore rispetto a quello indicato dalla società attrice, sarebbe stata circostanza quasi “apparente”, ossia evincibile ictu oculi (il mancato funzionamento delle pale) e, quindi, facilmente smentibile. Appare quindi difficile che un professionista si esponga a deporre il falso a fronte di una possibilità, relativamente agevole, che sia dimostrato il contrario. Si ritiene quindi che la deposizione del teste sia veritiera;
la stessa consente di corroborare la ricostruzione svolta dal c.t.u. In definitiva, il sinistro deve ritenersi provato. Tutto ciò premesso, è documentato agli atti che il generatore eolico danneggiato è stato riparato da Il costo dell'intervento è stato pari a euro 27.705,00 + i.v.a. Esso Parte_1 ricomprende la fornitura di una nuova pala eolica, il suo trasporto, la manodopera per il montaggio e i costi di noleggio della gru e del cestello. Il c.t.u. ha ritenuto congrua la spese e ha dimostrato l'infondatezza delle osservazioni del c.t.p. di parte convenuta in relazione al fatto che vi sarebbero state spese superflue ai fini della riparazione (si è trattato, in effetti, di sostituzione delle pastiglie del freno, ma si tratta di lavorazione svolta gratuitamente, come evidenziato dallo stesso c.t.u.). Le ulteriori doglianze del c.t.p. di parte convenuta attengono a questioni giuridiche che non sono state sollevate negli atti processuali. Va premesso che non può essere indennizzata la somma corrispondente all'i.v.a., in quanto finanziariamente neutra (alla fatturazione della stessa corrisponde la possibilità di portare il relativo ammontare a credito dello Stato) e quindi insuscettibile di essere considerata un danno. Si precisa inoltre che la polizza prevede uno scoperto del 5% con il minimo di € 400,00 (doc.1 conv.), come eccepito da parte convenuta. Consegue che il danno risarcibile è pari a € 26.319,75. In quanto debito di valore, su tale somma è dovuta la rivalutazione, dalla data del 10.10.2022 fino alla data del deposito della sentenza, nonché gli interessi, in misura pari al tasso ex art. 1284 c. I c.c. e, dal 3.7.2023 (data della notifica dell'atto di citazione) ex art. 1284 c. IV c.c., sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data del deposito della sentenza. Di seguito, sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino al saldo effettivo.
pagina 5 di 6 Circa il lucro cessante, preteso da parte attrice, lo stesso è rimasto a livello di mera allegazione: non vi è prova documentale al riguardo, né sono state articolate specifiche istanze di prova. Circa il mancato svolgimento della procedura di mediazione, si osserva che parte convenuta vi ha preso parte, manifestando l'intenzione di non addivenire a una composizione della lite tramite accordo stragiudiziale, ritenendo infondato l'an della pretesa di controparte. A prescindere dal merito della sua posizione, è evidente che non pare possibile sindacare tale presa di posizione, essendo stretta manifestazione di autonomia contrattuale, proiettata sul piano procedurale, delle parti: non si può in altri termini imporre a una parte di svolgere una trattativa se ritiene che la posizione di controparte sia radicalmente infondata. Spese pari a € 7.700,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. (non anche i.v.a., posto che parte attrice, soggetto passivo d'imposta, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante). Le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta, CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 di € 26.319,75 oltre rivalutazione dal 10.10.2022 fino alla data del deposito della sentenza, nonché interessi in misura pari al tasso ex art. 1284 c. I c.c. dalla data suddetta fino al 2.7.2023 e dal 3.7.2023 ex art. 1284 c. IV c.c., sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data del deposito della sentenza, nonché gli interessi ex art. 1284 c. IV c.c. fino al saldo effettivo sulla somma come sopra definita di € 7.700,00 oltre spese generali 15%, c.p.a. DICHIARA che le spese di c.t.u. sono da porre a carico di parte convenuta Controparte_2
Milano, 3 giugno 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
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