Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Riccardo Di Pasquale PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1871 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIALE V. REITER 8 41100 MODENA, presso lo studio dell'avv. CAMPAGNOLI GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avv.
CAMPAGNOLI GIUSEPPE
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA C.BATTISTI N.13 41037
MIRANDOLA, presso lo studio dell'avv. VIRGILI TULLIO, rappresentat o e difeso dall'avv. VIRGILI TULLIO
RESISTENTE
1
in punto a: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
, premesso che con sentenza di divorzio pronunciata dalla Parte_1
Corte suprema del Regno del Marocco - Tribunale di primo grado di
HI, n° 691 in data 26.04.2022 (fascicolo 369/1926/2022),
regolarmente tradotta in italiano, è stato disposto l'affidamento della figlia,
nata il [...], allora minorenne alla madre;
che la Persona_1
sentenza di divorzio disponeva altresì l'obbligo del padre di corrispondere un mantenimento per la figlia minore di 800 dinari mensili, pari a circa
€.73,57; che, nella succitata sentenza, il Giudice aveva stabilito che il padre potesse frequentare i figli tutte le domeniche;
che il padre non aveva mai versato il prescritto assegno di mantenimento alla figlia, nonostante lo stesso fosse di ammontare irrisorio e non adeguato agli standard adottati dal
Tribunale di Modena;
che, peraltro, la figlia minore percepiva un assegno di invalidità da INPS versato su un libretto postale alla stessa intestato, che il padre aveva sottratto privando la madre anche di questo strumento di ausilio;
cha aveva dunque presentato denuncia-querela per il delitto di cui
2 all'art. 570 bis c.p.; che era necessario procedere alla modifica delle condizioni di divorzio in quanto la ricorrente affrontava serie difficoltà per il mantenimento della figlia divenuta maggiorenne ma invalida, chiedeva disporsi a carico del resistente, sig. un contributo Controparte_1
al mantenimento della figlia di €. 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva altresì il rimborso degli arretrati del mantenimento e della pensione di invalidità non corrisposti.
costituitosi in giudizio con memoria del Controparte_1
12.07.2024, deduceva che non rispondeva al vero che si fosse appropriato indebitamene delle somme depositate sul libretto postale percepite dalla figlia a titolo di pensione di invalidità, essendo tali somme state utilizzate d'accordo con la moglie per far fronte a spese della famiglia;
che con lui convivevano gli altri due figli della coppia, n. il 7.05.1996) e Per_2 Per_3
(01.02.1999) maggiorenni e non economicamente autosufficienti, ai quali provvedeva in via esclusiva.
Si opponeva pertanto all'avversa pretesa, chiedendo in via riconvenzionale che fosse posto a carico della ricorrente un contributo al mantenimento dei due figli con sé conviventi.
Nel corso del giudizio, avendo il resistente affermato (cfr. verbale di udienza
18.09.2024) che la figlia si era da lui trasferita, si procedeva a sentire Per_1
la ragazza.
3 Stante l'esito incerto della sua escussione (cfr. verbale di udienza
11.03.2025) non era possibile tuttavia stabilire con sufficiente certezza ove ella risiedesse, se presso l'abitazione paterna o quella materna.
Ebbene, alla luce di tale non univoco quadro, si osserva quanto segue.
Non sussistono i presupposti per modificare le disposizioni di natura economica di cui alla sentenza del tribunale marocchino nella misura richiesta da parte ricorrente, non essendo emerso con sufficiente certezza ed univocità che la ragazza, pacificamente disabile (cfr. allegato 3 parte ricorrente), risieda in via prevalente presso la madre.
Deve dunque presumersi che la stessa abbia stabilito la propria dimora un po' dall'uno e un po' dall'altro genitore, anche se dalle sue affermazioni, sia pure confuse, pare potersi evincere che passi la maggior parte del tempo con la madre (cfr. verbale di udienza del 10.03.2025 “Vivo un po' con la mamma e un po' con il PA. Non anzi non lo so, vivo con la mamma”).
Non è dato conoscere le sorti dell'assegno di invalidità che, a detta della ricorrente, sarebbe stato sino ad ora distratto dal padre, non essendo stata prodotta alcuna documentazione in atti.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, il sig. percepisce CP_1
un reddito mensile di circa €. 1.300-1.350 mentre la sig.ra è Pt_1
attualmente disoccupata.
4 Alla luce degli scarni elementi a disposizione, tenuto conto della disparità
reddituale tra le parti e che al figlio disabile si applica il disposto dell'art. 337 septies, secondo comma, c.c. (secondo cui “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”), questo Collegio stima equo porsi a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia di €. 100 Per_1
mensili, in conformità a quanto richiesto dal resistente;
a ciò deve aggiungersi un contributo al 50% delle spese straordinarie inerenti la figlia.
Va invece rigettata la richiesta del padre che sia posto un contributo a carico della madre in favore dei figli con lui conviventi, stante la pacifica precaria condizione economica della sig.ra e considerato che era onere del Pt_1
fornire prova dell'incolpevole conseguimento CP_1
dell'autosufficienza economica degli stessi.
Peraltro, al riguardo, occorre tenere conto dell'età (rispettivamente quasi 29
anni 26 e del fatto che per espressa ammissione del padre Per_2 Per_3
essi sono occupati, sia pure a suo dire, in via precaria.
Infine vanno rigettate le domande restitutorie proposte dalla ricorrente in quanto inammissibili nel presente giudizio.
Le spese possono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza, in misura della metà ma vanno poste per la restante parte a carico della ricorrente, in considerazione della mancata accettazione della
5 proposta del giudice di cui all'udienza del 10.03.2025, proposta poi recepita nella presente sentenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 29 c.p.c.,
A parziale modifica della sentenza n° 691 in data 26.04.2022, Tribunale di primo grado di HI (Marocco), e ferme restando le altre disposizioni non confliggenti con la nuova disciplina:
-pone a carico di un contributo al mantenimento Controparte_1
della figlia di €. 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
inerenti la figlia, da individuarsi in base al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Modena;
- rigetta le altre domande;
- pone le spese del giudizio nella misura del 50% a carico di , Parte_1
liquidate (già effettuata la decurtazione) in €. 2000 per compenso professionale, oltre accessori di legge, compensandole per la restante parte.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile in data 16.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Eleonora Ramacciotti Riccardo Di Pasquale
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