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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9817 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 11927/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11927 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 18.6.2025, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica;
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Belvedere n. 33, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
AL PO, C.F. presso il cui studio elett.te C.F._2 domicilia in Napoli alla via dei Fiorentini 61 giusta procura in atti;
ATTRICE –
E
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
26.6.1969, ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Di
Dato (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4 in atti;
CONVENUTA –
Oggetto: solo danni a cose
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha adito il Tribunale per chiedere il Parte_1 risarcimento dei danni asseritamente subiti nel luglio del 2017 all'interno del proprio immobile sito in Napoli alla via Belvedere n. 33, derivanti dai lavori di ristrutturazione dell'immobile sovrastante di proprietà di;
Controparte_1 danni quantificati in € 13.000,00 oltre IVA per il ripristino dell'immobile ed in € 2.000,00 per il risarcimento dell'abbigliamento e degli accessori rovinati.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza nel Controparte_1 merito della pretesa attorea chiedendone il rigetto, vinte le spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammesse ed assunte le prove testimoniali ed espletata la CTU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.6.2025, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata.
Nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 2051 c.c. in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
In primo luogo, non si può non tenere conto che la domanda di risarcimento dei danni è stata introdotta dopo un notevole lasso di tempo rispetto al verificarsi degli eventi (luglio 2017) e gli unici dati certi sono i due verbali dei
Vigili del Fuoco, uno datato 31.7.2019 e un altro 29.8.2017.
In occasione dell'accesso del 31.7.2019 i vigili del Fuoco riscontravano che
“Per pervenuta richiesta alla nostra sala operativa s'interveniva all'indirizzo per perdita di acqua all'interno dell'appartamento della signora Parte_1
. All'interno dello stesso nel vano bagno vi era una perdita di acqua in
[...] prossimità dell'areatore, la stessa proveniente presumibilmente dall'appartamento sovrastante. Inoltre, si riscontrava un surriscaldamento per circa 30cm delle piastrelle poste sulla vasca da bagno, dove in
- 2 -
corrispondenza vi era l'appartamento del sig. al Persona_1 momento assente”.
In occasione del secondo intervento del 29.8.2017, i Vigili del Fuoco invece verificavano che “Su richiesta del sig. si interveniva in Napoli alla Pt_2
Via Belvedere civico 33 scala B 2° piano presso l'appartamento condotto dal succitato per danni d'acqua. Si constatava copiosa infiltrazione intradosso solaio vano antibagno proveniente dal piano sovrastante da un appartamento chiuso (in fase di ristrutturazione) proprietà sig. . Sul Parte_3 posto sopraggiungeva Polizia di Stato Vomero per quanto di competenza.
Sopraggiungeva il sig. il quale apriva la porta per consentire il Parte_3 nostro ingresso. Il contatore dell'acqua risultava aperto. All'interno dell'appartamento in fase di ristrutturazione non vi erano tracce d'acqua. Si provvedeva a chiudere l'acqua e si invitava il sig. a chiamare Parte_3 personale specializzato per una verifica dell'impianto di carico”.
E' stato poi escusso il teste di parte attrice Arch. PO che, sebbene abbia confermato quanto dedotto dall'attrice nell'atto di citazione, ha dichiarato di non aver avuto accesso all'immobile della convenuta.
Si ritiene quindi che gli unici dati certi siano i riscontri dei Vigili del Fuoco.
In sede di escussione dei testi, è stata confermata la presenza di fenomeni dannosi, rendendo necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare le cause dei lamentati danni e la loro quantificazione.
Orbene, il CTU Arch. ha accertato, alla luce dei verbali dei vigili del Per_2
Fuoco, che gli unici danni ricollegabili all'immobile della convenuta fossero quelli relativi al parquet, alla libreria e all'umidità del solaio. Invero, degli ulteriori danni lamentati dall'attrice non né stato possibile individuare la causa stante il lungo lasso di tempo trascorso.
I costi per il ripristino dello stato dei luoghi sono stati quantificati dal CTU, con riferimento alla libreria, in € 1.800,00, tenuto conto di qualità e
- 3 -
dimensioni simili e, altresì, della vetustà della stessa, mentre i danni all'immobile in € 2.956,32.
Pertanto, va condannata a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 4.756,32 oltre IVA, a titolo di risarcimento dei suddetti danni.
In ordine al riconoscimento dell'IVA si osserva che il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (Cass. n. 9740 del 2002). Il risarcimento del danno si estende, pertanto, agli oneri accessori e consequenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta (Cass. n. 10023 del 1997; conf., Cass. n. 1688 del 2010).
L'importo è stato individuato in moneta attuale, sicché, quale debito di valore, va rivalutato dal momento del deposito della c.t.u. (17.1.2024) ad oggi, risultando, dunque, un ammontare di € 4.851,45.
Sul punto, occorre rilevare che la rivalutazione monetaria decorre di diritto ed il giudice deve attribuirla d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745).
Sulla somma di € 4.851,45 che una volta liquidata in sentenza assume il carattere di debito di valuta, decorrono poi gli interessi al tasso legale, dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
Quanto alla richiesta di condanna della alla rifusione delle spese di CP_1
CTP si osserva che non rientrano tra le voci risarcitorie le spese di CTP e quelle per l'assistenza stragiudiziale precedente alla causa, le quali hanno natura di allegazione difensiva tecnica e, secondo condivisibile giurisprudenza, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi
- 4 -
rimborsare, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue
(Cass. 10173/2015).
Nella specie, tuttavia, a prescindere dalla superfluità o meno delle stesse,
l'attrice oltre ad aver prodotto solo un pro-forma di fattura non ha dato prova dell'effettivo pagamento al CTP e pertanto nulla va riconosciuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche in applicazione del criterio del decisum (giudizi innanzi al Tribunale scaglione compreso entro i 5.200,00 in applicazione dei parametri medi).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e Parte_1 per l'effetto dichiara la responsabilità di nella causazione di Controparte_1 parte dei danni per cui è causa;
-condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.851,45 già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, ed oltre IVA;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che si liquidano in € 323,05 per esborsi (di cui euro 48,80 Parte_1 per la mediazione) ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al difensore antistatario;
-pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate Controparte_1 con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
- 5 -
Così deciso in Napoli, il 29.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11927 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata per la decisione in data 18.6.2025, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica;
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Belvedere n. 33, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
AL PO, C.F. presso il cui studio elett.te C.F._2 domicilia in Napoli alla via dei Fiorentini 61 giusta procura in atti;
ATTRICE –
E
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
26.6.1969, ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in
Napoli, alla Piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Di
Dato (c.f. ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4 in atti;
CONVENUTA –
Oggetto: solo danni a cose
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 13.6.2025 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha adito il Tribunale per chiedere il Parte_1 risarcimento dei danni asseritamente subiti nel luglio del 2017 all'interno del proprio immobile sito in Napoli alla via Belvedere n. 33, derivanti dai lavori di ristrutturazione dell'immobile sovrastante di proprietà di;
Controparte_1 danni quantificati in € 13.000,00 oltre IVA per il ripristino dell'immobile ed in € 2.000,00 per il risarcimento dell'abbigliamento e degli accessori rovinati.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'infondatezza nel Controparte_1 merito della pretesa attorea chiedendone il rigetto, vinte le spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammesse ed assunte le prove testimoniali ed espletata la CTU la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 18.6.2025, la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata.
Nel caso di specie deve trovare applicazione l'art. 2051 c.c. in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
In primo luogo, non si può non tenere conto che la domanda di risarcimento dei danni è stata introdotta dopo un notevole lasso di tempo rispetto al verificarsi degli eventi (luglio 2017) e gli unici dati certi sono i due verbali dei
Vigili del Fuoco, uno datato 31.7.2019 e un altro 29.8.2017.
In occasione dell'accesso del 31.7.2019 i vigili del Fuoco riscontravano che
“Per pervenuta richiesta alla nostra sala operativa s'interveniva all'indirizzo per perdita di acqua all'interno dell'appartamento della signora Parte_1
. All'interno dello stesso nel vano bagno vi era una perdita di acqua in
[...] prossimità dell'areatore, la stessa proveniente presumibilmente dall'appartamento sovrastante. Inoltre, si riscontrava un surriscaldamento per circa 30cm delle piastrelle poste sulla vasca da bagno, dove in
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corrispondenza vi era l'appartamento del sig. al Persona_1 momento assente”.
In occasione del secondo intervento del 29.8.2017, i Vigili del Fuoco invece verificavano che “Su richiesta del sig. si interveniva in Napoli alla Pt_2
Via Belvedere civico 33 scala B 2° piano presso l'appartamento condotto dal succitato per danni d'acqua. Si constatava copiosa infiltrazione intradosso solaio vano antibagno proveniente dal piano sovrastante da un appartamento chiuso (in fase di ristrutturazione) proprietà sig. . Sul Parte_3 posto sopraggiungeva Polizia di Stato Vomero per quanto di competenza.
Sopraggiungeva il sig. il quale apriva la porta per consentire il Parte_3 nostro ingresso. Il contatore dell'acqua risultava aperto. All'interno dell'appartamento in fase di ristrutturazione non vi erano tracce d'acqua. Si provvedeva a chiudere l'acqua e si invitava il sig. a chiamare Parte_3 personale specializzato per una verifica dell'impianto di carico”.
E' stato poi escusso il teste di parte attrice Arch. PO che, sebbene abbia confermato quanto dedotto dall'attrice nell'atto di citazione, ha dichiarato di non aver avuto accesso all'immobile della convenuta.
Si ritiene quindi che gli unici dati certi siano i riscontri dei Vigili del Fuoco.
In sede di escussione dei testi, è stata confermata la presenza di fenomeni dannosi, rendendo necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare le cause dei lamentati danni e la loro quantificazione.
Orbene, il CTU Arch. ha accertato, alla luce dei verbali dei vigili del Per_2
Fuoco, che gli unici danni ricollegabili all'immobile della convenuta fossero quelli relativi al parquet, alla libreria e all'umidità del solaio. Invero, degli ulteriori danni lamentati dall'attrice non né stato possibile individuare la causa stante il lungo lasso di tempo trascorso.
I costi per il ripristino dello stato dei luoghi sono stati quantificati dal CTU, con riferimento alla libreria, in € 1.800,00, tenuto conto di qualità e
- 3 -
dimensioni simili e, altresì, della vetustà della stessa, mentre i danni all'immobile in € 2.956,32.
Pertanto, va condannata a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma complessiva di € 4.756,32 oltre IVA, a titolo di risarcimento dei suddetti danni.
In ordine al riconoscimento dell'IVA si osserva che il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (Cass. n. 9740 del 2002). Il risarcimento del danno si estende, pertanto, agli oneri accessori e consequenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta (Cass. n. 10023 del 1997; conf., Cass. n. 1688 del 2010).
L'importo è stato individuato in moneta attuale, sicché, quale debito di valore, va rivalutato dal momento del deposito della c.t.u. (17.1.2024) ad oggi, risultando, dunque, un ammontare di € 4.851,45.
Sul punto, occorre rilevare che la rivalutazione monetaria decorre di diritto ed il giudice deve attribuirla d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745).
Sulla somma di € 4.851,45 che una volta liquidata in sentenza assume il carattere di debito di valuta, decorrono poi gli interessi al tasso legale, dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
Quanto alla richiesta di condanna della alla rifusione delle spese di CP_1
CTP si osserva che non rientrano tra le voci risarcitorie le spese di CTP e quelle per l'assistenza stragiudiziale precedente alla causa, le quali hanno natura di allegazione difensiva tecnica e, secondo condivisibile giurisprudenza, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi
- 4 -
rimborsare, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue
(Cass. 10173/2015).
Nella specie, tuttavia, a prescindere dalla superfluità o meno delle stesse,
l'attrice oltre ad aver prodotto solo un pro-forma di fattura non ha dato prova dell'effettivo pagamento al CTP e pertanto nulla va riconosciuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche in applicazione del criterio del decisum (giudizi innanzi al Tribunale scaglione compreso entro i 5.200,00 in applicazione dei parametri medi).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e Parte_1 per l'effetto dichiara la responsabilità di nella causazione di Controparte_1 parte dei danni per cui è causa;
-condanna al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.851,45 già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, ed oltre IVA;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
, che si liquidano in € 323,05 per esborsi (di cui euro 48,80 Parte_1 per la mediazione) ed € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al difensore antistatario;
-pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate Controparte_1 con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
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Così deciso in Napoli, il 29.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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