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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 3433/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3433/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 15/07/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. MARTELLI MARIA GRAZIA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. GALLINA CHIARA
- resistente - con l'intervento dell'AVV. AL IO, curatrice speciale dei minori Persona_1
(C.F.: ) e (C.F.: ) C.F._3 Controparte_2 C.F._4
Ammessi al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del 2.1.2025
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 24.5.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e
“Nel merito
1 a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 22.08.2008 in Marocco;
b) ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sernaglia di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
c) dichiarare, alla luce dei comportamenti attribuibili al padre, la decadenza EL responsabilità genitoriale del sig.
[...]
Per_
nei confronti dei minori e Controparte_1 CP_2
d) disporre che l'assegno di mantenimento per i minori a carico del sig. sia determinato nella Controparte_1 somma di € 300,00 per ciascuno di loro, per i motivi esposti, corrisposto sul conto corrente EL signora Parte_1 entro il 15 di ogni mese da adeguarsi automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese
[...] straordinarie, come indicate nel Protocollo del Tribunale di Treviso parte integrante del presente atto;
in via subordinata
e) nella denegata ipotesi la domanda di decadenza EL responsabilità genitoriale non venisse accolta disporre Per_ l'affidamento super esclusivo dei figli minori, e alla madre, con residenza presso l'abitazione familiare CP_2 in Via Levade, 29 MO EL TA (TV).
f) con ogni ulteriore provvedimento di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Per parte resistente:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la signora CP_1 Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sernaglia EL TA di provvedere all'annotazione;
Disporre l'affidamento esclusivo EL prole alla signora Parte_1
Disporre che il padre possa frequentare i figli secondo un calendario di visite progressivo, che preveda una frequentazione settimanale di qualche ora durante il fine settimana, nella giornata di sabato o domenica dalle ore 15 alle ore 18 - compatibilmente con gli impegni EL prole- per i primi sei mesi, tempi di visita da prolungare trascorsi i primi sei mesi ad un tempo di visita dalle ore 10 alle ore 18 EL domenica a settimane alterne.
Disporre che l'assegno unico ed universale per i figli venga percepito integralmente dalla signora Parte_1
Per_ Disporre che l'indennità di frequenza scolastica del figlio rimanga nell'esclusiva disponibilità EL signora
[...]
Pt_1
Ridurre il contributo mensile al mantenimento da porre a carico del signor ad Euro 150,00 per figlio CP_1
(300,00 euro).”
Per la Curatrice speciale dei minori: “NEL MERITO
• Disporre la decadenza EL responsabilità genitoriale nei confronti del Signor Controparte_1
Per_ In via subordinata, nella denegata ipotesi che non venga disposta la suddetta decadenza, affidare e CP_2 in via super esclusiva alla madre, Signora con attribuzione alla stessa dell'esercizio EL
[...] Parte_1 responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, terzo comma c.c., ivi comprese quelle relative ad istruzione, educazione, salute e residenza, nonché quelle relative al rilascio e
2 al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio relativo ai minori, con collocazione presso la residenza EL madre stessa.
• Disporre che, ove il padre tornasse a manifestare interesse per i figli minori, lo stesso dovrà rivolgersi ai Servizi Sociali Per_ competenti sul luogo di residenza di e affinché vengano attivati incontri che dovranno Controparte_2 avvenire in modalità protetta, tenendo conto EL volontà dei minori. Per_
• Condannare il Signor a contribuire al mantenimento dei figli minori e Controparte_1 CP_2 nella misura di euro 300,00 ciascuno o per il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie in favore degli stessi, come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Treviso.”
Per il Pubblico Ministero: -
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con ricorso depositato il 15.7.2024 ha chiesto la pronuncia di divorzio dal Parte_1 marito con cui aveva contratto matrimonio in data 22.8.2008 in Controparte_1
Per_ Marocco e dalla cui unione nascevano i figli il 30.8.2010, e il 15.6.2012. CP_2
Allegava:
- che a seguito di proprio ricorso il Tribunale di Treviso con sentenza n. 155/2017 del 24.1.2017 aveva pronunciato la separazione tra i coniugi affidandole in via esclusiva i minori, regolamentando il diritto di visita del padre in spazio neutro e statuendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 500,00
(€ 250,00 a figlio) oltre rivalutazione annuale ISTAT, con spese straordinarie al 50 % tra le parti come da Protocollo del Tribunale di Treviso;
- essere nel frattempo ininterrottamente perdurata la separazione tra i coniugi;
- di essersi occupata nel corso degli anni in via esclusiva dell'accudimento morale e materiale dei minori;
- essere il figlio affetto da disturbi dello spettro autistico;
Per_1
- non aver mai il padre esercitato il diritto di visita previsto dalla sentenza di separazione oltre a non versare quanto dovuto a titolo di mantenimento ordinario e straordinario dei minori.
Chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la decadenza dall'esercizio EL responsabilità genitoriale a carico del resistente – o, in alternativa, l'affido super esclusivo a sé dei minori - e disporre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando l'importo di € 300,00
a figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Il Giudice, con il decreto di fissazione EL prima udienza, nominava una Curatrice speciale per i minori, vista la domanda di decadenza proposta dalla madre degli stessi.
3 − Con atto del 18.10.2024 si costituiva in giudizio la Curatrice speciale dei minori, Avv. Valentina
Alberioli, che dava atto di aver nel frattempo proceduto ad assumere informazioni e a incontrare i minori presso l'abitazione degli stessi, aderendo all'esito alle domande proposte dalla ricorrente.
− All'udienza del 19.11.2024 veniva dichiarata la contumacia del resistente e venivano sentiti la ricorrente, il difensore EL stessa e la Curatrice speciale dei minori.
− All'esito dell'udienza, con ordinanza del 27.11.2024, provvedendo in via provvisoria e urgente, il
Giudice confermava i provvedimenti in essere – adottati in sede di separazione – e provvedeva sulle istanze istruttorie formulate, disponendo nel contempo il deposito di relazione da parte dei Servizi
Sociali incaricati dal Tribunale in sede di separazione di gestire le visite del padre ai minori.
− Con ordinanza del 13.3.2025 il Giudice, sollecitata l'ADE al deposito di quanto richiesto e vista la relazione nel frattempo depositata dai Servizi sociali, assegnava alle parti i termini ex art. 473 bis.28
c.p.c.
− Si costituiva il 28.4.2025 contestando quanto allegato da parte Controparte_1 ricorrente allegando:
- di non essersi potuto costituire tempestivamente a causa dell'indisponibilità di mezzi economici, pur in assenza delle condizioni per accedere al beneficio del gratuito patrocinio;
- di aderire alla domanda di scioglimento del matrimonio;
- di non opporsi alla domanda di affido esclusivo dei minori alla madre;
- non sussistere tuttavia i presupposti per l'accoglimento EL domanda EL domanda di decadenza formulata dalla ricorrente;
- di aver sempre continuato a frequentare i figli – anche dopo la cessazione delle visite in sede protetta – e a sentirli telefonicamente, accordandosi con la madre degli stessi e vedendoli l'ultima volta il 10.8.2024;
- di aver collaborato con la signora per gestire gli impegni medici dei figli, anche Parte_1 partecipando agli incontri con la Nostra Famiglia di Conegliano per la condivisione del progetto Per_ educativo di accompagnando a eseguire le vaccinazioni in periodo COVID, e Per_1 accompagnandolo a Vittorio Veneto per l'esecuzione di un intervento al setto nasale;
- di aver acquistato nel corso degli anni -quando gli era possibile- abbigliamento, tablet, computer e biciclette per i figli;
- di non aver più potuto vedere i figli dal 9.1.2025 a causa del divieto opposto dalla madre come risposta al proprio mancato versamento del contributo al mantenimento dei minori;
- di non aver mai agito violenza nei confronti EL prole;
- di soffrire EL sindrome di con vertigini, perdita dell'udito e acufeni e con impossibilità Per_2 di reperire un'occupazione in ambienti chiusi e rumorosi;
4 - di condurre in locazione immobile con canone di € 250,00 mensili;
- di aver dovuto ricorrere a prestiti EL compagna e del datore di lavoro per far fronte alle proprie necessità;
- che dal mese di febbraio 2025 il proprio datore di lavoro versava direttamente alla signora
[...]
l'importo mensile di Euro 500,00, come richiesto dalla ricorrente, fermo il pignoramento Pt_1 di ulteriori € 180,00 sempre azionato dalla signora Parte_1
Chiedeva quindi la pronuncia di scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo dei minori alla madre, la regolamentazione del proprio diritto di visita, la riduzione del contributo al mantenimento ordinario dei minori a € 150,00 mensili a figlio (per un totale di € 300,00 mensili), con AU e indennità di Per_ frequenza scolastica di interamente a favore EL ricorrente.
− Con ordinanza del 24.5.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
− Considerati gli elementi di internazionalità EL controversia, va dato preliminarmente atto che sulla stessa sussiste la giurisdizione del giudice italiano ex artt. 1, 3, e 7 del Regolamento UE n. 2019/1111 sia sulla domanda di divorzio che sulla domanda di affidamento dei minori considerato che la residenza abituale delle parti è in Italia, ove risiedono abitualmente anche i minori.
− La legge sostanziale applicabile al divorzio ex art. 8 Reg. UE n. 1259/2010 (che ex art. 2 L. 218/1995 prevale sull'art. 31 di tale legge), in assenza di diversa scelta delle parti, è quella italiana vista l'ultima residenza abituale dei coniugi.
− Per quanto attiene, invece, alla disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori, la stessa in base agli artt. 5 e 15 EL Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, ratificata dall'Italia con L. 18.6.2015 n. 101, risulta essere quella italiana in quanto legge dell'autorità dello Stato contraente di residenza abituale dei minori.
− Con riguardo alla determinazione EL disciplina sostanziale da applicare al mantenimento nei confronti dei minori, si deve aver riguardo all'art. 45 L. 218/1995 e agli artt. 3, 5 e 15 del Regolamento
CE n. 4/2009, per cui la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è individuata secondo gli artt. 3,
4 e 5 del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, in quella dello Stato di residenza abituale del creditore alimentare. Non è revocabile in dubbio, pertanto, l'applicabilità, nel caso concreto, EL legge italiana.
***
Sulla domanda di divorzio
5 - I coniugi risultano essersi separati con sentenza n. 155/2017 dell'intestato Tribunale, pubblicata il
24.1.2017 (doc. 3 ricorrente).
- Parte resistente ha aderito alla domanda di divorzio formulata dalla ricorrente: non v'è dunque contestazione sul perdurare EL separazione. Ciò comprova il definitivo dissolvimento EL comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione
- Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, lett. b), EL legge n. 898/1970.
***
Sulla domanda di decadenza dall'esercizio EL responsabilità genitoriale del padre proposta dalla ricorrente
- Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha proposto domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre dei minori.
A sostegno di tale domanda la ricorrente ha in particolare allegato:
- che il padre dopo la separazione ometteva del tutto di esercitare il proprio diritto di visita, oltre a non versare quanto statuito per il mantenimento dei minori;
- di non essersi potuta recare in Marocco con i figli a causa dell'immotivato dissenso del padre al rilascio dei documenti in favore degli stessi, costringendola a rivolgersi al Giudice tutelare nel
2023.
- In conseguenza alla domanda di decadenza veniva nominata Curatrice speciale per i minori.
- La stessa procedeva all'ascolto dei minori e nella memoria depositata il 18.10.2024 dava atto:
- avere il resistente riportato nel 2015 condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p.c. aggravato per aver posto in essere i maltrattamenti anche alla presenza dei figli minori (doc. 2 Curatrice speciale);
- vivere i minori con la madre a MO EL TA (TV) in contesto abitativo umile ma pulito e adeguato;
- che durante l'ascolto dava atto di non trovarsi bene con il padre e di non volerlo vedere CP_2 trovando imbarazzante stare con lui non vedendolo mai e non sapendo cosa dirgli e riferendo di uno schiaffo dato dal padre al fratello nel passato e riferitogli da quest'ultimo, non avendone lui diretta memoria;
- che avrebbe poi riferito che il padre in un'occasione avrebbe apostrofato il fratello più CP_2
Per_ grande, affetto da disturbo dello spettro autistico, dandogli del “malato”;
- che avrebbe riferito che il padre negli ultimi anni si sarebbe fatto vivo qualche volta con CP_2 la madre e che li avrebbe incontrati in pizzeria o a casa propria, pur lamentando il minore di essersi annoiato e che il padre in tali occasioni non sarebbe stato sensibile alle esigenze sue e del fratello;
6 - essere la madre dedita ai figli e alle loro specifiche problematiche, seguendoli adeguatamente;
- che, a fronte di ciò, il padre non aveva attivato lo spazio neutro previsto nella sentenza di separazione, continuando negli anni a sottrarsi alle sue responsabilità sia dal punto di vista morale che materiale;
- che talvolta il padre non si sarebbe limitato a non esercitare le proprie prerogative genitoriali, arrivando anche a farne un uso distorto, ad esempio opponendosi in modo immotivato al rilascio dei documenti per i figli.
Alla luce di quanto sopra, la Curatrice speciale rilevava una sostanziale dismissione da parte del padre delle proprie prerogative genitoriali a far data dalla separazione, con rilevante danno per i minori, ritenendo sussistere i presupposti per pronunciare la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La Curatrice aderiva inoltre alla domanda formulata dalla ricorrente di aumento del contributo di mantenimento posto a carico del padre in considerazione delle aumentate esigenze dei minori.
- I Servizi Sociali di MO EL TA (TV), con la relazione depositata il 22.1.2025, davano atto di aver concordato con il resistente un calendario di incontri nel corso del 2016, svoltisi alla presenza di un operatore, dando atto che “durante gli incontri protetti con i figli, il sig. si è dimostrato CP_1 emotivamente coinvolto, affettuoso, attento alle loro esigenze, adeguato e in grado di porre dei limiti e delle regole ai bambini. Successivamente però, nonostante fosse previsto dall'ordinanza di separazione il mantenimento delle visite in spazio neutro, il padre non si è più rivolto ai Servizi per la condivisione di un calendario. Ciò è stato confermato dallo stesso Consultorio familiare dell'ULSS 2 Marca trevigiana con nota prot. 235287 del 23.12.2024 di cui si allega copia. Da quanto riferito dalla sig.ra negli ultimi anni vi sono stati, comunque, alcuni incontri sporadici Parte_1 padre/figli, avvenuti con il solo consenso EL madre e senza la mediazione dei Servizi. Non vi è mai stata una programmazione definita ma si è trattato solamente di richieste isolate del padre, che la sig.ra non ha ritenuto Pt_1 di ostacolare per permettere ai figli un confronto con l'altro genitore. I minori, però, non chiedono mai del padre e non ravvisano la necessità nemmeno di sentirlo telefonicamente”.
- Ciò premesso rispetto al quadro probatorio in atti, va ricordato che la pronuncia di decadenza richiede esigenze di tutela dell'incolumità dei minori derivanti dalla condotta pregiudizievole del genitore.
- Il presupposto per la sua emissione, quindi, è la grave violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale.
- Trattasi di ratio estrema: il provvedimento è misura protettiva verso i figli, e ha carattere “sanzionatorio” per gli inadempimenti già commessi dal genitore, ma anche potenzialmente “preventivo”, in quanto mirante a evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti, come mezzo a tutela EL personalità del minore.
- Nel caso di specie, il comportamento tenuto dal resistente giustifica, come si vedrà infra, l'affido c.d. super esclusivo, non invece la pronuncia di decadenza.
7 - I maltrattamenti posti in essere dal resistente, anche alla presenza dei minori, risultano risalenti nel tempo.
- La stessa decisione EL ricorrente di permettere al padre in questi anni di incontrare i minori fuori dallo spazio neutro conferma che allo stato non sussistono elementi per ritenere che sia pregiudizievole per i minori il permanere EL responsabilità genitoriale in capo al padre.
- Va poi rilevato che dall'istruttoria condotta, come sopra visto, è emerso che, in realtà, dopo la sentenza di separazione il resistente – pur non avendo mai attivato lo spazio neutro previsto – ha continuato a frequentare i minori, seppur accordandosi direttamente con la madre e senza regolarità.
- Nonostante tale condotta sia comunque censurabile – tanto da giustificare in base alla giurisprudenza di legittimità la pronuncia dell'affido super esclusivo – non è tale da giustificare l'accoglimento EL domanda di decadenza.
- Quanto ai lamentati comportamenti ostruzionistici del padre quanto al rilascio dei documenti per i minori, tale potenziale pregiudizio viene prevenuto dall'affido super esclusivo alla madre che potrà quindi autonomamente ottenere i documenti per i figli.
- Deve inoltre considerarsi che, a differenza di quanto avvenuto nel giudizio di separazione, il resistente si è costituito, anche se tardivamente, in quello attuale, e che al momento lo stesso sta versando il mantenimento dei minori, anche se a seguito delle iniziative esecutive EL ricorrente.
Deve comunque essere evidenziato che lo stesso, pur a fronte delle trattenute in essere, conserva il precedente posto di lavoro, rendendo quindi possibile tale prelievo nell'interesse dei figli.
- Alla luce di quanto sopra non sussistono i presupposti per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente.
- Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce, infatti, l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine (Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814). Il provvedimento ablativo EL responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria EL tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione EL responsabilità genitoriale (Cass., Sez.
I, 7 giugno 2017, n. 14145; Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n. 24708).
- Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo EL responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria EL tutela degli interessi del figlio.
8 - Per tale ragione, ai fini EL pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce EL struttura EL norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Occorre, inoltre, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, EL possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale abbia sempre vissuto e EL correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass., Sez. I, 3 agosto 2023, n. 23669; Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24708).
- La domanda non può, quindi, essere accolta.
***
Sulla domanda di affido del minori
- Con la sentenza di separazione, pronunciata nella contumacia del resistente, è stata accolta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, in particolare, rilevando che “dalle risultanze acquisite in causa è emerso che la stessa durante la convivenza con il marito era vittima degli abusi e EL sopraffazione posta in essere dal convenuto che la privava di qualsiasi autonomia di movimento ma anche gestionale, disinteressandosi, nel contempo, delle questioni familiari ed anche EL salute dei figli, significativo il rifiuto opposto dallo stesso all'acquisto di farmaci necessari per il figlio minore affetto da “tachicardia parossistica sopra ventricolare”, come riferito dalla teste CP_2
la quale ha, altresì, confermato come il abbia sistematicamente disertato qualsiasi Tes_1 CP_1 appuntamento presso la Clinica Pediatrica di Padova ove la ricorrente si recava accompagnata da volontari e priva di mezzi economici, riceveva sostegno solo da una Associazione pediatrica Onlus” (doc. 3 ricorrente, pag. 3).
- In tale sede, veniva accolta la domanda EL ricorrente di affido esclusivo dei minori rilevando che pur incontrando il resistente i figli in ambiente protetto e dimostrandosi affettuoso nei loro riguardi, lo stesso continuava a sottrarsi alle sue responsabilità genitoriali, relazionandosi in modo inadeguato con il Servizio Sociale incaricato del monitoraggio e sottraendosi alle sue responsabilità genitoriali.
- Le visite del padre venivano disposte in spazio neutro e con la presenza di un operatore, secondo calendario redatto dai Servizi Sociali di Sernaglia EL TA (TV).
- Ciò, premesso, considerato quanto emerso nel corso dell'istruttoria - come richiamato nel paragrafo che precede – sussistono i presupposti per disporre l'affido super esclusivo dei minori alla madre: si tratta peraltro di regime di affidamento cui ha aderito lo stesso resistente costituendosi. Per_
- Considerati la scarsa familiarità dei minori con il padre, le particolari esigenze di e la necessità di una reintroduzione graduale delle visite – come riconosciuto dallo stesso resistente – si dispone che le visite avvengono in spazio neutro, alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali secondo il calendario dagli stessi redatto. 9 ***
Sulle statuizioni economiche
- In sede di separazione, dal punto di vista economico venivano confermate le statuizioni presidenziali con statuizione a carico del resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori versando l'importo di € 500,00 mensili (€ 250,00 a figlio), con rivalutazione annuale ISTAT e con spese straordinarie al 50 % tra i genitori, individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di
Treviso.
- La ricorrente ha documentato per il 2022 (doc. 6b ricorrente) un reddito medio netto mensile di €
1.100,00.
Nel 2023 (doc. 6 c. ricorrente) risulta un reddito medio netto mensile pari a € 1.223,00. Le ultime buste paga prodotte, relative al 2024, confermano sostanzialmente tale reddito (doc. 5 ricorrente).
Inoltre la stessa, successivamente alla sentenza di separazione ha iniziato a percepire in modo esclusivo l'AU, ammontante ad € 440,00 circa, che viene in questa sede confermato a favore EL stessa, quale affidataria esclusiva dei minori. Per_ La stessa risulta inoltre percepire a favore del minore un'indennità di frequenza scolastica pari a circa € 300,00 mensili, come dalla stessa dichiarato all'udienza.
La ricorrente a seguito di decreto di trasferimento del 15.12.2020 (doc. 7 ricorrente) ha acquistato la casa di abitazione. L'allegazione EL stessa per cui provvederebbe a restituire circa € 300,00 mensili ai familiari, trova riscontro negli estratti conto prodotti ove vi sono prelievi constanti mensili.
- Da parte sua il resistente, in base alla documentazione acquisita tramite l'Agenzia delle Entrate, risultava titolare nel 2023 di reddito medio netto mensile pari a 1.400,00 €.
- Considerate le rispettive condizioni economiche delle parti, pur considerato l'aumento delle esigenze dei minori, vista l'introduzione nelle more dell'AU, percepito interamente dalla ricorrente, e fermo il mantenimento diretto dei minori sostanzialmente a totale carico EL madre, si ritiene di confermare i provvedimenti economici in essere, già disposti in sede di separazione.
***
Sulle spese di lite
- Le spese di lite vengono compensate tra le parti considerata l'adesione parziale del resistente alle domande EL ricorrente e la soccombenza reciproca sulle restanti domande.
- Il compenso EL Curatrice speciale, liquidato ex D.M. 55/2014 e ss. mod. come in dispositivo, viene posto in via solidale a carico delle parti, con onere di versamento allo Stato, considerata l'ammissione dei minori al beneficio del gratuito patrocinio e considerato che pur trattandosi di spesa cui ha dato causa la ricorrente proponendo domanda di decadenza – rigettata – la nomina EL Curatrice è stata necessaria nell'interesse dei minori, anche alla luce EL iniziale contumacia del resistente.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3433/2024 R.G.:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 22.8.2008, tra (n. a Fes Parte_1
(Marocco) il 24.10.1982) e (n. a UA TA (Marocco) il Controparte_1
7.2.1982), atto di matrimonio n. 8614/2008, registrato nel primo registro delle note n. 02, atto n. 91, Per foglio 117, Regno del Marocco, Sezione notariato di
2. rigetta la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente;
3. dispone l'affidamento c.d. super esclusivo di e alla madre, che eserciterà in via esclusiva Per_1 CP_2 la responsabilità genitoriale, assumendo autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta EL residenza, compreso il rilascio dei documenti di identificazione dei minori validi per l'espatrio;
4. conferma il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
5. dispone che le visite dei minori al padre avvengano in spazio neutro e alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali, secondo il calendario dagli stessi redatto;
6. Assegno unico al 100 % a favore di quale collocataria prevalente dei minori;
Parte_1
7. dispone che contribuisca al mantenimento ordinario dei figli minori Controparte_1 versando ad entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo mensile di € 500,00 (€ Parte_1
250,00 a minore) rivalutati e rivalutabili ISTAT;
8. spese straordinarie, individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso, al 50 % in capo a ciascun genitore;
9. con riguardo alla posizione EL Curatrice speciale avv. AL IO, i compensi EL stessa, quantificati nella somma di € 2.000,00, già dimidiata ai sensi dell'art. 130 d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, sono posti a carico di entrambe le parti in solido e saranno corrisposti dalle stesse nella misura di metà ciascuno con onere di versamento a favore dello Stato.
Dispone la trasmissione del presente provvedimento a cura EL Cancelleria ai Servizi Sociali competenti per MO EL TA (TV), per i minori ( ) Persona_1 C.F._3 nato a [...] il [...] e ( ) nato a Controparte_2 C.F._4
Padova il 15.06.2012, per quanto statuito in parte dispositiva.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 27/05/2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
11