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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1132/2024 R.G., avente ad oggetto: locazione,
TRA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede legale in Solarino (SR), via Kennedy n. 5, (P. I.V.A. ), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Fabio Burgio.
- Appellante -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. , non Controparte_1 C.F._1
costituitasi in giudizio.
- Appellata -
In esito all'udienza cartolare dell'8 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 327/2024, pubblicata il 12.2.2024 (resa nel procedimento n.
5207/2018 R.G.), il Tribunale di Siracusa, adito da , dichiarava la Controparte_1
responsabilità della per i danni materiali causati all'immobile di Parte_1
proprietà dell'attrice, sito in Solarino, via Garibaldi, n. 85-87, e, pertanto, condannava la predetta società convenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo, a titolo risarcitorio, con vittoria di spese e compensi.
Con atto di citazione notificato il 1° agosto 2024, Parte_1
proponeva appello avverso l'anzidetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma. In esito all'udienza cartolare dell'8.4.2025 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata , che non Controparte_1
si è costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione.
Con il primo, con il secondo e con il terzo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione logico - giuridica, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui la stessa ha ritenuto fondata la domanda attorea sulla scorta della c.t.u. espletata a distanza di anni dal rilascio dell'immobile,
di dichiarazioni testimoniali rivelatesi inconducenti e della generica contestazione dei fatti da parte di essa società convenuta.
I tre predetti motivi di appello sono infondati.
Invero, adiva il Tribunale di Siracusa al fine di richiedere, previo Controparte_1
accertamento della responsabilità di la condanna di quest'ultima al Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile commerciale sito in Solarino, via
Garibaldi n. 85-87, di proprietà dell'attrice e concesso in locazione alla società
convenuta.
A seguito di sfratto per morosità, la rilasciava il suddetto immobile in Parte_1
data 3.10.2014 e, solo dopo tale rilascio, la proprietaria constatava che il bene CP_1
si presentava danneggiato, in violazione dell'espresso divieto contrattuale di apportare modifiche ai locali e agli impianti dell'immobile locato (v. l'art. 8 del contratto di locazione) e dell'obbligo di riconsegnarlo nel medesimo stato in cui esso era stato ricevuto dalla conduttrice (v. l'art. 9 del citato contratto).
, a supporto della propria domanda risarcitoria, allegava una Controparte_1
consulenza tecnica di parte (redatta un mese dopo il rilascio dell'immobile), una documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi e un verbale dei vigili del fuoco, dal quale emerge che, in data 27.6.2014 – e, quindi, quando l'immobile era ancora nella disponibilità della società conduttrice –, un incendio aveva coinvolto il bene oggetto della locazione.
sebbene ritualmente citata, si costituiva tardivamente in giudizio, Parte_1
quando erano ormai scaduti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
(segnatamente, in data 11.5.2022).
Nella propria comparsa di costituzione, la parte convenuta si è limitata a contestare genericamente la ricostruzione offerta dall'attrice, senza prendere specifica posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea.
Tanto premesso, la decisione del primo giudice appare corretta e, pertanto, non meritevole di riforma.
All'uopo, è utile rilevare che la giurisprudenza di legittimità, ancor prima della modifica normativa dell'art. 115 c.p.c., era giunta, in via interpretativa, ad affermare il principio secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis, Cassazione civile, Sez. III,
sentenza n. 2299 del 6 febbraio 2004; Cassazione civile, Sez. 3, sentenza n. 18202 del
3 luglio 2008; Cassazione civile, Sez. 3, sentenza n. 13709 del 21 maggio 2008).
Questo principio veniva fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione, nella comparsa di risposta, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere imposto dall'ordinamento, integra una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene pertanto irrilevante.
Corollario dell'onere di contestazione è che quest'ultima serve a mettere l'attore prima, e il giudice poi, in condizione di individuare i fatti controversi – che dovranno essere provati – e quelli invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum.
Fatte queste premesse, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 29 aprile 2020, n.
8376, ha fissato alcuni principi in materia, statuendo che:
a- se l'allegazione attorea è specifica e la contestazione del convenuto manca o è
generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
b- se l'allegazione attorea è specifica e la contestazione del convenuto è
altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
c- se l'allegazione attorea è generica (sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.) e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
d- se l'allegazione attorea è generica e la contestazione del convenuto è specifica,
l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegato, ma anche quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, è agevole rilevare come l'odierna appellante, convenuta in primo grado (e ivi costituitasi, ancorchè dopo la scadenza dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.), non abbia assolto in maniera specifica il proprio onere di contestazione, quantunque la parte attrice avesse allegato specificamente i fatti di causa e avesse dato prova di essi.
Invero, la domanda risarcitoria di parte attrice, oltre a essere imperniata su fatti specifici, era corredata da idonea produzione documentale (consulenza tecnica di parte, verbale dei vigili del fuoco e fotografie ritraenti lo stato dei luoghi), che ha trovato conferma nell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il c.t.u. incaricato, effettuato il sopralluogo e valutata la documentazione versata in atti, ha accertato la presenza di danni la cui causa è stata, dallo stesso ausiliario,
rinvenuta nello “scellerato comportamento dell'affittuario” e nel principio di incendio verificatosi nel locale tecnico.
A ciò si aggiunga che, sebbene le dichiarazioni dei testi di parte attrice si siano rivelate irrilevanti (in quanto non hanno né confermato, né smentito la ricostruzione di parte attrice), la prova dei fatti sottesi alla domanda risarcitoria trova altresì conforto nell'operatività della presunzione di consegna del bene alla conduttrice in buono stato locativo, di cui all'art. 1590 c.c.
Invero, in materia di locazione immobiliare, ai sensi del comma 1° del citato art. 1590
c.c., il conduttore ha l'obbligo di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, il comma 2° dello stesso art. 1590 c.c. stabilisce una presunzione di buono stato locativo, e, cioè, si presume che il conduttore abbia ricevuto l'immobile in buono stato locativo;
pertanto, se al momento della riconsegna l'immobile presenta dei danni,
questi devono ritenersi essere stati cagionati dal conduttore durante il periodo di locazione. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che tale presunzione può
essere vinta solo attraverso una prova rigorosa che il conduttore è onerato di fornire
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 26 luglio 2016, n. 15361; Cassazione civile, sez.
III, sentenza 15 aprile 2022, n. 12384).
E, al riguardo, non può non rilevarsi che la società convenuta (odierna appellante),
dinanzi all'altrui allegazione dei fatti di causa, si è limitata a una contestazione non specifica e priva di idoneo supporto probatorio, con la conseguenza che, unitamente alle emergenze probatorie sopra evidenziate, opera altresì la detta presunzione di cui all'art. 1590 c.c.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'originaria domanda attrice è fondata e,
pertanto, i primi tre motivi di appello vanno disattesi.
Il quarto motivo di appello, afferente al capo di condanna della convenuta alle spese di lite, è parimenti infondato, avendo il primo giudice (che ha accolto la domanda attrice) statuito correttamente la stessa condanna in applicazione del principio di soccombenza.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia di . Controparte_1 Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è
respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1132/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
327/2024 del 12.2.2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n.
5207/2018 R.G.);
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da essa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 15.4.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni Dipietro Presidente rel. est.
Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1132/2024 R.G., avente ad oggetto: locazione,
TRA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1
sede legale in Solarino (SR), via Kennedy n. 5, (P. I.V.A. ), rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Fabio Burgio.
- Appellante -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. , non Controparte_1 C.F._1
costituitasi in giudizio.
- Appellata -
In esito all'udienza cartolare dell'8 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 327/2024, pubblicata il 12.2.2024 (resa nel procedimento n.
5207/2018 R.G.), il Tribunale di Siracusa, adito da , dichiarava la Controparte_1
responsabilità della per i danni materiali causati all'immobile di Parte_1
proprietà dell'attrice, sito in Solarino, via Garibaldi, n. 85-87, e, pertanto, condannava la predetta società convenuta al pagamento della somma di euro 10.000,00, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo, a titolo risarcitorio, con vittoria di spese e compensi.
Con atto di citazione notificato il 1° agosto 2024, Parte_1
proponeva appello avverso l'anzidetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma. In esito all'udienza cartolare dell'8.4.2025 la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellata , che non Controparte_1
si è costituita in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione.
Con il primo, con il secondo e con il terzo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione logico - giuridica, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui la stessa ha ritenuto fondata la domanda attorea sulla scorta della c.t.u. espletata a distanza di anni dal rilascio dell'immobile,
di dichiarazioni testimoniali rivelatesi inconducenti e della generica contestazione dei fatti da parte di essa società convenuta.
I tre predetti motivi di appello sono infondati.
Invero, adiva il Tribunale di Siracusa al fine di richiedere, previo Controparte_1
accertamento della responsabilità di la condanna di quest'ultima al Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile commerciale sito in Solarino, via
Garibaldi n. 85-87, di proprietà dell'attrice e concesso in locazione alla società
convenuta.
A seguito di sfratto per morosità, la rilasciava il suddetto immobile in Parte_1
data 3.10.2014 e, solo dopo tale rilascio, la proprietaria constatava che il bene CP_1
si presentava danneggiato, in violazione dell'espresso divieto contrattuale di apportare modifiche ai locali e agli impianti dell'immobile locato (v. l'art. 8 del contratto di locazione) e dell'obbligo di riconsegnarlo nel medesimo stato in cui esso era stato ricevuto dalla conduttrice (v. l'art. 9 del citato contratto).
, a supporto della propria domanda risarcitoria, allegava una Controparte_1
consulenza tecnica di parte (redatta un mese dopo il rilascio dell'immobile), una documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi e un verbale dei vigili del fuoco, dal quale emerge che, in data 27.6.2014 – e, quindi, quando l'immobile era ancora nella disponibilità della società conduttrice –, un incendio aveva coinvolto il bene oggetto della locazione.
sebbene ritualmente citata, si costituiva tardivamente in giudizio, Parte_1
quando erano ormai scaduti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
(segnatamente, in data 11.5.2022).
Nella propria comparsa di costituzione, la parte convenuta si è limitata a contestare genericamente la ricostruzione offerta dall'attrice, senza prendere specifica posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea.
Tanto premesso, la decisione del primo giudice appare corretta e, pertanto, non meritevole di riforma.
All'uopo, è utile rilevare che la giurisprudenza di legittimità, ancor prima della modifica normativa dell'art. 115 c.p.c., era giunta, in via interpretativa, ad affermare il principio secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis, Cassazione civile, Sez. III,
sentenza n. 2299 del 6 febbraio 2004; Cassazione civile, Sez. 3, sentenza n. 18202 del
3 luglio 2008; Cassazione civile, Sez. 3, sentenza n. 13709 del 21 maggio 2008).
Questo principio veniva fondato sulla lettera dell'art. 167 c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione, nella comparsa di risposta, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Da tale regola si trasse la conseguenza che la mancata contestazione, a fronte di un onere imposto dall'ordinamento, integra una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene pertanto irrilevante.
Corollario dell'onere di contestazione è che quest'ultima serve a mettere l'attore prima, e il giudice poi, in condizione di individuare i fatti controversi – che dovranno essere provati – e quelli invece incontroversi, come tali esclusi dal thema probandum.
Fatte queste premesse, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 29 aprile 2020, n.
8376, ha fissato alcuni principi in materia, statuendo che:
a- se l'allegazione attorea è specifica e la contestazione del convenuto manca o è
generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati;
b- se l'allegazione attorea è specifica e la contestazione del convenuto è
altrettanto specifica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
c- se l'allegazione attorea è generica (sempre che tale genericità non comporti la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.) e la contestazione del convenuto è altrettanto generica, l'attore ha l'onere di provare i fatti allegati;
d- se l'allegazione attorea è generica e la contestazione del convenuto è specifica,
l'attore ha non solo l'onere di provare i fatti allegato, ma anche quello di contestare analiticamente i fatti dedotti dal convenuto, che altrimenti dovranno darsi per ammessi.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, è agevole rilevare come l'odierna appellante, convenuta in primo grado (e ivi costituitasi, ancorchè dopo la scadenza dei termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c.), non abbia assolto in maniera specifica il proprio onere di contestazione, quantunque la parte attrice avesse allegato specificamente i fatti di causa e avesse dato prova di essi.
Invero, la domanda risarcitoria di parte attrice, oltre a essere imperniata su fatti specifici, era corredata da idonea produzione documentale (consulenza tecnica di parte, verbale dei vigili del fuoco e fotografie ritraenti lo stato dei luoghi), che ha trovato conferma nell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il c.t.u. incaricato, effettuato il sopralluogo e valutata la documentazione versata in atti, ha accertato la presenza di danni la cui causa è stata, dallo stesso ausiliario,
rinvenuta nello “scellerato comportamento dell'affittuario” e nel principio di incendio verificatosi nel locale tecnico.
A ciò si aggiunga che, sebbene le dichiarazioni dei testi di parte attrice si siano rivelate irrilevanti (in quanto non hanno né confermato, né smentito la ricostruzione di parte attrice), la prova dei fatti sottesi alla domanda risarcitoria trova altresì conforto nell'operatività della presunzione di consegna del bene alla conduttrice in buono stato locativo, di cui all'art. 1590 c.c.
Invero, in materia di locazione immobiliare, ai sensi del comma 1° del citato art. 1590
c.c., il conduttore ha l'obbligo di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, il comma 2° dello stesso art. 1590 c.c. stabilisce una presunzione di buono stato locativo, e, cioè, si presume che il conduttore abbia ricevuto l'immobile in buono stato locativo;
pertanto, se al momento della riconsegna l'immobile presenta dei danni,
questi devono ritenersi essere stati cagionati dal conduttore durante il periodo di locazione. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che tale presunzione può
essere vinta solo attraverso una prova rigorosa che il conduttore è onerato di fornire
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 26 luglio 2016, n. 15361; Cassazione civile, sez.
III, sentenza 15 aprile 2022, n. 12384).
E, al riguardo, non può non rilevarsi che la società convenuta (odierna appellante),
dinanzi all'altrui allegazione dei fatti di causa, si è limitata a una contestazione non specifica e priva di idoneo supporto probatorio, con la conseguenza che, unitamente alle emergenze probatorie sopra evidenziate, opera altresì la detta presunzione di cui all'art. 1590 c.c.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'originaria domanda attrice è fondata e,
pertanto, i primi tre motivi di appello vanno disattesi.
Il quarto motivo di appello, afferente al capo di condanna della convenuta alle spese di lite, è parimenti infondato, avendo il primo giudice (che ha accolto la domanda attrice) statuito correttamente la stessa condanna in applicazione del principio di soccombenza.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato.
Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio, attesa la contumacia di . Controparte_1 Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13,
comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è
respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1132/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
327/2024 del 12.2.2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n.
5207/2018 R.G.);
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da essa dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 15.4.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro