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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 348/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Alessandro Dufour, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Christian Lo CP_1 P.IVA_1
Scalzo, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Lilia Bonicioli per mandato generale alle liti appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 7.4.2025.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 21.3.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 12.10.2023 il signor ha precisato di Parte_1 avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della “Enzo Garufi S.r.l.” dal marzo1982 al settembre 2015, con qualifica di dirigente e di avere maturato il relativo trattamento di fine rapporto non corrispostogli dal datore di lavoro;
che la stessa Società era stata dichiarata fallita con sentenza in data
6.5.2021; di essere stato ammesso al passivo del fallimento per la somma di
€ 114.443,00 “per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.”; di avere presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia;
che la CP_1 domanda era stata rigettata con la motivazione: “il diritto prescritto ai sensi CP_ della circolare 74/2008”; di avere presentato, il 5.7.2023, ricorso amministrativo contro tale decisione, anch'esso respinto per “intervenuta prescrizione ...”.
Il ricorrente ha quindi chiesto di condannare l' alla prestazione dovuta CP_1
dal Fondo di Garanzia e riconosciuta in sede di verifica dei crediti del fallimento dell'ex datore di lavoro.
L' si costituito, chiedendo di respingere il ricorso. CP_1
Con sentenza n. 169 del 2024, il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso.
Ha proposto appello il signor Pt_1
Si è costituito l' , chiedendo di respingere l'appello. CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 15.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso dell'odierno appellante in quanto ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dall' , CP_1 riferendosi l' , secondo il Tribunale correttamente, alla prescrizione CP_2 del credito vantato dal ricorrente nei confronti dell'originario debitore, prescrizione maturata, ai sensi dell'art. 2948, n. 5 c.c., ancora prima della dichiarazione del fallimento del datore di lavoro;
il Tribunale ha quindi concluso che nel momento in cui il ricorrente ha chiesto l'ammissione del suo credito al passivo del fallimento, tale diritto era già prescritto.
Con il primo motivo di appello si ribadisce l'autonomia e la distinzione del diritto alla prestazione previdenziale erogata dal Fondo rispetto al diritto di credito nei confronti del datore di lavoro e quindi la preclusione per l' CP_1
2 di invocare la prescrizione del diritto al TFR del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, richiamando l'orientamento giurisprudenziale che distingue il rapporto di lavoro con il precedente datore poi fallito ed il rapporto di natura previdenziale con il Fondo di Garanzia dell' . CP_1
L'appellante aggiunge che l'autonomia del diritto alla prestazione previdenziale implica che tale diritto si perfezioni non con la cessazione del rapporto di lavoro, bensì con il verificarsi dei presupposti previsti dalla legge istitutiva del Fondo, ossia, per il caso di datore soggetto a procedura concorsuale, l'insolvenza e l'ammissione al passivo.
Il motivo è fondato, dovendosi confermare le precedenti decisioni di questa
Corte in merito a tale questione, questione, d'altra parte, dirimente anche nell'odierno procedimento, non risultando altri profili, sia in fatto che in diritto, della causa ancora in contestazione tra le parti.
L' appellato non contesta infatti la sussistenza di due distinti termini CP_2 di decorrenza della prescrizione, l'uno per il rapporto di lavoro e l'altro per il rapporto previdenziale;
oggetto del contendere è piuttosto la legittimazione dell' a sollevare l'eccezione della prescrizione maturata CP_1 nell'ambito del rapporto di lavoro.
Per il resto, l' non solleva alcun altro motivo di infondatezza della CP_1
domanda del signor Pt_1
Si riporta quindi, anche quale precedente conforme ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., la motivazione, tra le altre conformi di questa Corte, della sentenza n. 165/2020.
“L'art. 2 l. 29 maggio 1982, n. 297, intitolato “Fondo di garanzia”, prevede che “ trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del
3 trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte (...)”.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'intervento del
Fondo di Garanzia ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto e autonomo dal credito per TFR vantato nei confronti del datore di lavoro e come tale non riconducibile ad una fattispecie di obbligazione solidale;
il diritto alla prestazione si perfeziona non con la sola cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi degli ulteriori presupposti previsti dalla legge - insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva - con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, non può essere avanzata la domanda di
CP_ pagamento all' e non decorre pertanto la prescrizione del credito del lavoratore nei confronti del Fondo (cfr. Cass. 12852/2012, Cass. 20675/
2013, Cass. 12971/2014).
In relazione agli effetti dell'ammissione al passivo del credito nell'ambito della procedura concorsuale la S.C. ha ripetutamente affermato che la natura autonoma della prestazione previdenziale, rispetto all'originario
CP_ obbligo retributivo datoriale, preclude all il potere di formulare eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore.
Si tratta di un limite coerente con la ratio della copertura previdenziale dell'insolvenza del datore di lavoro, diretta ad assicurare, attesa la natura retributiva dei diritti, la contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione, e che trova sul piano sistematico un equilibrio normativo, rispetto alle parti del rapporto previdenziale, nel diritto di surroga dell al lavoratore nel passivo fallimentare (Cass. CP_1
26021/2018).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il recente indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze della Corte di Cassazione nn.
4 19277/2018 e 19278/2018 (cui hanno fatto seguito anche Cass. 30804/2018
e Cass. 31128/2019) non ha modificato il delineato assetto interpretativo né
CP_ ha scalfito la conclusione circa l'impossibilità dell' di opporre fatti estintivi scaturenti dalle vicende interne al rapporto con il datore di lavoro.
La S.C., lungi dall'affermare la piena sindacabilità dell'ammissione al passivo al fine dell'intervento assicurativo del si è limitata a CP_3 precisare che l'autonomia dei due diritti non comporta un'astrazione totale del diritto previdenziale dal separato ed originario credito retributivo,
CP_ essendo salvo il potere dell' di fare valere la carenza degli elementi soggettivi e oggettivi interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale previsti dall'art. 2 l. 297/1992.
In particolare, nelle pronunce citate la S. C. ha chiarito che, nelle ipotesi di cessione di azienda, l'ammissione al passivo del credito per TFR maturato CP_ in pendenza del rapporto con l'impresa cedente non impedisce all' nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro non sia cessato ma proseguito alle dipendenze del cessionario, di eccepire il mancato verificarsi di uno dei presupposti di legge per l'intervento del Fondo, quale la cessazione del rapporto di lavoro con il datore insolvente.
In applicazione di tali principi, nella specie va escluso che in presenza degli elementi costitutivi del diritto all'intervento del Fondo, ossia l'insorgenza dell'obbligo di pagamento del TFR in capo al datore di lavoro insolvente e CP_ l'ammissione al passivo del relativo credito, l' possa opporre un fatto estintivo interno al rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro quale la prescrizione quinquennale del credito, in contrasto con la verifica operata in sede concorsuale.”
In applicazione dei predetti principi affermati da questa Corte nella sentenza appena richiamata, principi ai quali questo collegio ritiene di dare continuità, questo primo motivo è fondato, come confermato altresì dalla ancora più recente sentenza n. 2101 del 2025 della Sezione Lavoro della
Corte di Cassazione, nella cui motivazione si ribadisce:
“… la condizione necessaria per adire il fondo è che il credito sia stato
5 accertato (vuoi con ammissione al passivo fallimentare, vuoi per effetto di accertamento cui sia conseguita una azione esecutiva infruttuosa nei confronti del datore di lavoro) e che evidentemente sia rimasto insoluto.
8.7. I requisiti che devono sussistere per ottenere l'intervento del Fondo sono, dunque, l'insolvenza del datore di lavoro e la verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva. …
9. Questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del CP_1 trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale ….
9.1. Il diritto non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla citata legge che sono:
l'insolvenza del datore di lavoro;
la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva.
9.2. prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' tanto che si è ritenuto, ad esempio, CP_1
che non possa decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (cfr. Cass. n. 16617 del 2011, n. 12971 del
2014, n. 20547 del 2015, n. 17643 del 2020).”
L'appello deve quindi essere accolto, senza necessità di valutare gli altri motivi di appello, da ritenersi assorbiti.
Si deve quindi ritenere fondata ed accogliere la domanda formulata dal signor con il ricorso introduttivo del giudizio e quindi Parte_1
dichiarare il suo diritto alla corresponsione, da parte del Fondo di Garanzia dell' , della somma richiesta a titolo di TFR di euro 114.443,00, non CP_1 essendo stato contestato tale importo dall' , e per l'effetto condannare CP_1
6 lo stesso al relativo pagamento. Controparte_4
Le spese dei due gradi del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, considerata in entrambi l'assenza della fase istruttoria e potendosi in particolare scendere sotto i valori medi per l'agevole definizione della causa.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
In accoglimento dell'appello, dichiara il diritto dell'appellante alla corresponsione da parte del Fondo di
Garanzia dell' della somma richiesta a titolo di TFR di euro CP_1
114.443,00, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa al saldo e per l'effetto condanna al relativo pagamento. CP_1
Condanna al rimborso delle spese di lite dei due gradi in favore CP_1 dell'appellante, spese che liquida in complessivi euro 4.200,00 per il primo grado ed euro 5.000,00 per il secondo grado, oltre a spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
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