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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. HE De RI - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 220/2024 promossa in grado di appello d a
Parte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
[...] avv.ti Salvatore Cacioppo e Giovan Battista Di Vincenzo.
APPELLANTE Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lombardo. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 59/2024 del 2/2/2024 il Tribunale di Trapani G.L. ha riconosciuto a quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data Controparte_1
27/12/2021, una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica , che cumulata ad altro grado di invalidità per un precedente infortunio , ascendeva alla misura del 23% e liquidato in suo favore una rendita vitalizia a norma dell'art. 13 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 38/2000 a decorrere dalla stessa data dell'infortunio. Con l'odierno gravame l' sottopone a censura la sentenza di primo grado nella parte Pt_1 in cui ha accertato l'entità dei postumi invalidanti e fissato la decorrenza della rendita vitalizia dalla data dell'infortunio, anziché dalla data, successiva, di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. Resiste il che chiede il rigetto del proposto gravame. CP_1
L'appello merita accoglimento per quanto di ragione. Quanto al primo motivo di gravame, il c.t.u. nominato in questo grado del giudizio, sulla base degli accertamenti effettuati, ha concluso l'indagine demandata affermando che il in conseguenza dell'infortunio occorsogli, ha riportato la limitazione funzionale a CP_1 carico dell'arto inferiore destro in esito a frattura pluriframmentaria dall'ala iliaca parzialmente scomposta, interessante in più punti il tetto acetabolare destro, frattura pluriframmentaria della radice della branca ileo pubica ed a livello della branca ischio-pubica destra;
riduzione e sintesi della colonna posteriore con placche e viti da ricostruzione pelviche (non documentata rimozione dei mezzi di sintesi); lesione orizzontale del corpo-corno posteriore del menisco mediale destro e condropatia femoro-rotulea da scarso uso, pregresso ricovero per embolia polmonare post-immobilizzazione, cicatrice chirurgica a lieve incidenza sull'efficienza estetica in soggetto già portatore di preesistenze lavorative al polso sinistro”, ed ha subito subito una riduzione della capacità lavorativa che tenuto conto della preesistente invalidità da infortunio, ascende alla misura del 23%, in tal modo confermando l'avviso già espresso dal c.t.u. di primo grado. Tali conclusioni vanno pienamente condivise in quanto immuni da vizi logici , nonchè coerenti con gli accertamenti espletati. Quanto al secondo profilo di doglianza osserva questa Corte che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, sicché tale indennità è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno la inabilità temporanea e, nel caso in cui dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l'indennità per inabilità permanente. Tale principio - che trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 74 comma 2 e dell'art. 215 comma 1 t.u. n. 1124 del 1965 che, per quanto riguarda rispettivamente i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, fissa la decorrenza della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - risponde ad evidenti criteri logici perché assicurare in ogni caso fin dal momento del verificarsi dell'infortunio la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di prestazioni (Cassazione civile, sez. lav., 03/12/1998, n. 12268). Il principio, a ben vedere, risulta codificato dalla disciplina generale sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa – (art. 74 D.P.R. n. 1124/1965), e, tuttavia, pur nel silenzio della normativa susseguente (art. 13 D lgs. n. 38/2000) risponde ad una esigenza di coerenza logica e di uniformità nel trattamento di fattispecie analoghe, un'applicazione estensiva di esso al fenomeno del danno biologico, il quale non rappresenta altro che un allargamento della copertura assicurativa a profili inerenti la sfera personale del danneggiato. In parziale riforma della sentenza impugnata dovrà, pertanto, spostarsi in avanti alla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta (16/6/2022) la liquidazione della rendita vitalizia riconosciuta. Tenuto conto dell'esito alterno del giudizio di gravame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello. Vanno nondimeno posti definitivamente a carico dell' gli oneri della c.t.u. nel Pt_1 presente grado espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 59/2024 emessa dal Tribunale di Trapani in data 2 febbraio 2024, condanna l' al pagamento Pt_1 in favore di della rendita vitalizia commisurata alla percentuale di Controparte_1 invalidità del 23% a decorrere dal 16 giugno 2022. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Pone definitivamente a carico dell' gli oneri della c.t.u. nel presente grado espletata. Pt_1
Palermo 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
HE De RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. HE De RI - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 220/2024 promossa in grado di appello d a
Parte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
[...] avv.ti Salvatore Cacioppo e Giovan Battista Di Vincenzo.
APPELLANTE Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lombardo. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 30 ottobre 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 59/2024 del 2/2/2024 il Tribunale di Trapani G.L. ha riconosciuto a quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data Controparte_1
27/12/2021, una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica , che cumulata ad altro grado di invalidità per un precedente infortunio , ascendeva alla misura del 23% e liquidato in suo favore una rendita vitalizia a norma dell'art. 13 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 38/2000 a decorrere dalla stessa data dell'infortunio. Con l'odierno gravame l' sottopone a censura la sentenza di primo grado nella parte Pt_1 in cui ha accertato l'entità dei postumi invalidanti e fissato la decorrenza della rendita vitalizia dalla data dell'infortunio, anziché dalla data, successiva, di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta. Resiste il che chiede il rigetto del proposto gravame. CP_1
L'appello merita accoglimento per quanto di ragione. Quanto al primo motivo di gravame, il c.t.u. nominato in questo grado del giudizio, sulla base degli accertamenti effettuati, ha concluso l'indagine demandata affermando che il in conseguenza dell'infortunio occorsogli, ha riportato la limitazione funzionale a CP_1 carico dell'arto inferiore destro in esito a frattura pluriframmentaria dall'ala iliaca parzialmente scomposta, interessante in più punti il tetto acetabolare destro, frattura pluriframmentaria della radice della branca ileo pubica ed a livello della branca ischio-pubica destra;
riduzione e sintesi della colonna posteriore con placche e viti da ricostruzione pelviche (non documentata rimozione dei mezzi di sintesi); lesione orizzontale del corpo-corno posteriore del menisco mediale destro e condropatia femoro-rotulea da scarso uso, pregresso ricovero per embolia polmonare post-immobilizzazione, cicatrice chirurgica a lieve incidenza sull'efficienza estetica in soggetto già portatore di preesistenze lavorative al polso sinistro”, ed ha subito subito una riduzione della capacità lavorativa che tenuto conto della preesistente invalidità da infortunio, ascende alla misura del 23%, in tal modo confermando l'avviso già espresso dal c.t.u. di primo grado. Tali conclusioni vanno pienamente condivise in quanto immuni da vizi logici , nonchè coerenti con gli accertamenti espletati. Quanto al secondo profilo di doglianza osserva questa Corte che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, sicché tale indennità è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno la inabilità temporanea e, nel caso in cui dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l'indennità per inabilità permanente. Tale principio - che trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 74 comma 2 e dell'art. 215 comma 1 t.u. n. 1124 del 1965 che, per quanto riguarda rispettivamente i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, fissa la decorrenza della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - risponde ad evidenti criteri logici perché assicurare in ogni caso fin dal momento del verificarsi dell'infortunio la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di prestazioni (Cassazione civile, sez. lav., 03/12/1998, n. 12268). Il principio, a ben vedere, risulta codificato dalla disciplina generale sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa – (art. 74 D.P.R. n. 1124/1965), e, tuttavia, pur nel silenzio della normativa susseguente (art. 13 D lgs. n. 38/2000) risponde ad una esigenza di coerenza logica e di uniformità nel trattamento di fattispecie analoghe, un'applicazione estensiva di esso al fenomeno del danno biologico, il quale non rappresenta altro che un allargamento della copertura assicurativa a profili inerenti la sfera personale del danneggiato. In parziale riforma della sentenza impugnata dovrà, pertanto, spostarsi in avanti alla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta (16/6/2022) la liquidazione della rendita vitalizia riconosciuta. Tenuto conto dell'esito alterno del giudizio di gravame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello. Vanno nondimeno posti definitivamente a carico dell' gli oneri della c.t.u. nel Pt_1 presente grado espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 59/2024 emessa dal Tribunale di Trapani in data 2 febbraio 2024, condanna l' al pagamento Pt_1 in favore di della rendita vitalizia commisurata alla percentuale di Controparte_1 invalidità del 23% a decorrere dal 16 giugno 2022. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Pone definitivamente a carico dell' gli oneri della c.t.u. nel presente grado espletata. Pt_1
Palermo 30 ottobre 2025
Il Presidente est.
HE De RI