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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Ferreri, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Maria Maddalena Berloco e Maria Teresa Petrucci, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 19.5.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2015-2021, per n. 152 giornate all'anno, con conseguente diritto alle prestazioni previdenziali correlate alle relativa iscrizione, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Dolores Lopez Y Royo, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierno a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente è da disattendere l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 sollevata dalla parte resistente, avendo la proposto l'azione giudiziale al vaglio Pt_1 entro il termine di 120 giorni dai provvedimenti di rigetto delle istanze di disoccupazione agricola presentate dalla medesima cui si correla il disconoscimento delle Pt_1 giornate di lavoro in agricoltura per cui è causa. Tanto puntualizzato, l'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta CP_1 degli accertamenti ispettivi compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia aziendale, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste della Lopez da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle medesime retribuzioni), la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello ordinariamente denunciato. Tanto premesso, è in primo luogo da rilevare come le risultanze dell'attività ispettiva al vaglio non escludono che un'attività agricola, se pure in termini molto più circoscritti rispetto alle indicazioni evincibili dalle denunce aziendali, sia stata effettivamente svolta, sicché esse non possono valere a fondare una radicale ed indiscriminata negazione della totalità dei rapporti di lavoro in agricoltura che vengono in rilievo. In linea con tale premessa, il verbale di accertamento del 29.9.2022 in atti, specificatamente relativo all'arco temporale 1.1.2015-30.6.2021, opportunamente distingue le posizioni dei singoli lavoratori denunciati nel corso del tempo dall'azienda agricola per cui è causa, ritenendo genuine quelle di n. 40 braccianti (segnatamente elencati a pag. 66) e disconoscendo tutti gli ulteriori rapporti di lavoro (compresi, per quanto qui rileva, quelli instaurati dalla ID). Con il successivo verbale di accertamento del 5.5.2023 in atti, relativo all'arco temporale 1.7.2021-31.12.2022, il medesimo istituto previdenziale, sulla base delle presenze dei lavoratori rinvenuti sui campi in occasione dei sopralluoghi effettuati tra maggio e novembre 2022, ha, altrettanto opportunamente, operato una selezione delle posizioni degli OTD denunciati dall'azienda Lopez Y Royo, annullando i rapporti di lavoro di n. 196 lavoratori e ritenendo, al contrario, genuini quelli relativi ad ulteriori n. 43 braccianti (tra cui, peraltro, la ricorrente e, per quello che qui Persona_1 rileva, , Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 testimoni nel presente giudizio) e ciò sullo specifico rilievo (cfr. pag. 43 del verbale di accertamento del 5.5.2023) che “… come si può notare dal prospetto precedente i lavoratori che lavorano continuamente per l'azienda agricola Lopez Y Royo Dolores sono i tre lavoratori di sesso maschile e Parte_2 Persona_2 [...]
e le prime sette signore dell'elenco che sono state trovate almeno due volte nei Per_3 vari accessi ispettivi …”, tra cui, appunto, rinvenuta sui campi in Parte_1 occasione di tre accessi. Ciò posto, giova, poi, rammentare che il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Tanto premesso in termini generali, le allegazioni della parte ricorrente hanno trovato adeguato riscontro nel contributo di conoscenza dei testimoni escussi (colleghi di lavoro del ricorrente medesima) - dichiarazioni pienamente utilizzabili, non operando nel caso il divieto di testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. valendo nel caso il principio espresso da Cass. Civile, Sez. Lavoro n. 8993/08, secondo cui “Non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro” - i quali hanno segnatamente riferito che la ID effettivamente svolse attività lavorativa subordinata (seguendo le direttive e venendo retribuita dalla titolare dell'azienda agricola o da un suo delegato) presso i terreni dell'azienda Lopez Y Royo, in un arco temporale e per un numero di giornate pressoché coincidenti con quelli indicati in ricorso. Trattasi, inoltre, di dichiarazioni che possono essere validamente apprezzate in chiave probatorao, ove si consideri che, per un verso, provengono da soggetti (
[...]
, il cui rapporto di lavoro alle Tes_1 Persona_4 Parte_2 dipendenze dell'azienda agricola di cui si discute è stato ritenuto genuino dallo stesso istituto previdenziale;
per altro verso, valgono, in ogni caso, a comporre un solido quadro probatorio, convergendo su specifici punti (quali il tipo di coltivazioni praticate, l'ubicazione dei terreni, l'orario di lavoro, l'ammontare della retribuzione, ecc...); per altro verso ancora, non risultano efficacemente smentite da specifiche evidenze di segno contrario promananti dall' che, peraltro, del tutto significativamente, non ha in alcun CP_1 modo chiarito le specifiche ragioni per cui, pur confermando la genuinità dei rapporti di lavoro instaurati dalla ID (rinvenuta sui campo in occasione degli accessi ispettivi) a far data dal secondo semestre 2021, abbia, invece, disconosciuto quelli instaurati dalla medesima lavoratrice tra gennaio 2015 e giugno 2021. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve essere, dunque, affermato il diritto della ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza degli anni da 2015 a 2021, per n. 152 giornate all'anno prestate alle dipendenze dell'azienda agricola citata in premessa, con conseguente diritto alle prestazioni previdenziali correlate alla relativa iscrizione. La pronuncia sulle spese segue la condanna della parte convenuta nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 19.5.2023, Parte_1 nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea e per l'effetto CP_1 dichiara il diritto di detta ID ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza, dal 2015 al 2021, per n. 152 giornate all'anno, con conseguente diritto alle prestazioni previdenziali correlate alla relativa iscrizione;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte CP_1 ricorrente dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 28 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Ferreri, ricorrente;
Parte_1 contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dagli avvocati Maria Maddalena Berloco e Maria Teresa Petrucci, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 19.5.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2015-2021, per n. 152 giornate all'anno, con conseguente diritto alle prestazioni previdenziali correlate alle relativa iscrizione, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Dolores Lopez Y Royo, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
e ha concluso per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierno a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente è da disattendere l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/70 sollevata dalla parte resistente, avendo la proposto l'azione giudiziale al vaglio Pt_1 entro il termine di 120 giorni dai provvedimenti di rigetto delle istanze di disoccupazione agricola presentate dalla medesima cui si correla il disconoscimento delle Pt_1 giornate di lavoro in agricoltura per cui è causa. Tanto puntualizzato, l'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l' è approdato sulla scorta CP_1 degli accertamenti ispettivi compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia aziendale, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste della Lopez da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle medesime retribuzioni), la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello ordinariamente denunciato. Tanto premesso, è in primo luogo da rilevare come le risultanze dell'attività ispettiva al vaglio non escludono che un'attività agricola, se pure in termini molto più circoscritti rispetto alle indicazioni evincibili dalle denunce aziendali, sia stata effettivamente svolta, sicché esse non possono valere a fondare una radicale ed indiscriminata negazione della totalità dei rapporti di lavoro in agricoltura che vengono in rilievo. In linea con tale premessa, il verbale di accertamento del 29.9.2022 in atti, specificatamente relativo all'arco temporale 1.1.2015-30.6.2021, opportunamente distingue le posizioni dei singoli lavoratori denunciati nel corso del tempo dall'azienda agricola per cui è causa, ritenendo genuine quelle di n. 40 braccianti (segnatamente elencati a pag. 66) e disconoscendo tutti gli ulteriori rapporti di lavoro (compresi, per quanto qui rileva, quelli instaurati dalla ID). Con il successivo verbale di accertamento del 5.5.2023 in atti, relativo all'arco temporale 1.7.2021-31.12.2022, il medesimo istituto previdenziale, sulla base delle presenze dei lavoratori rinvenuti sui campi in occasione dei sopralluoghi effettuati tra maggio e novembre 2022, ha, altrettanto opportunamente, operato una selezione delle posizioni degli OTD denunciati dall'azienda Lopez Y Royo, annullando i rapporti di lavoro di n. 196 lavoratori e ritenendo, al contrario, genuini quelli relativi ad ulteriori n. 43 braccianti (tra cui, peraltro, la ricorrente e, per quello che qui Persona_1 rileva, , Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 testimoni nel presente giudizio) e ciò sullo specifico rilievo (cfr. pag. 43 del verbale di accertamento del 5.5.2023) che “… come si può notare dal prospetto precedente i lavoratori che lavorano continuamente per l'azienda agricola Lopez Y Royo Dolores sono i tre lavoratori di sesso maschile e Parte_2 Persona_2 [...]
e le prime sette signore dell'elenco che sono state trovate almeno due volte nei Per_3 vari accessi ispettivi …”, tra cui, appunto, rinvenuta sui campi in Parte_1 occasione di tre accessi. Ciò posto, giova, poi, rammentare che il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). Tanto premesso in termini generali, le allegazioni della parte ricorrente hanno trovato adeguato riscontro nel contributo di conoscenza dei testimoni escussi (colleghi di lavoro del ricorrente medesima) - dichiarazioni pienamente utilizzabili, non operando nel caso il divieto di testimoniare di cui all'art. 246 c.p.c. valendo nel caso il principio espresso da Cass. Civile, Sez. Lavoro n. 8993/08, secondo cui “Non ricorre incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., per il lavoratore che, non essendo parte in causa nel processo per il quale venga sentito, a sua volta abbia proposto separatamente analogo giudizio nei confronti dello stesso datore di lavoro” - i quali hanno segnatamente riferito che la ID effettivamente svolse attività lavorativa subordinata (seguendo le direttive e venendo retribuita dalla titolare dell'azienda agricola o da un suo delegato) presso i terreni dell'azienda Lopez Y Royo, in un arco temporale e per un numero di giornate pressoché coincidenti con quelli indicati in ricorso. Trattasi, inoltre, di dichiarazioni che possono essere validamente apprezzate in chiave probatorao, ove si consideri che, per un verso, provengono da soggetti (
[...]
, il cui rapporto di lavoro alle Tes_1 Persona_4 Parte_2 dipendenze dell'azienda agricola di cui si discute è stato ritenuto genuino dallo stesso istituto previdenziale;
per altro verso, valgono, in ogni caso, a comporre un solido quadro probatorio, convergendo su specifici punti (quali il tipo di coltivazioni praticate, l'ubicazione dei terreni, l'orario di lavoro, l'ammontare della retribuzione, ecc...); per altro verso ancora, non risultano efficacemente smentite da specifiche evidenze di segno contrario promananti dall' che, peraltro, del tutto significativamente, non ha in alcun CP_1 modo chiarito le specifiche ragioni per cui, pur confermando la genuinità dei rapporti di lavoro instaurati dalla ID (rinvenuta sui campo in occasione degli accessi ispettivi) a far data dal secondo semestre 2021, abbia, invece, disconosciuto quelli instaurati dalla medesima lavoratrice tra gennaio 2015 e giugno 2021. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, deve essere, dunque, affermato il diritto della ricorrente a conseguire l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza degli anni da 2015 a 2021, per n. 152 giornate all'anno prestate alle dipendenze dell'azienda agricola citata in premessa, con conseguente diritto alle prestazioni previdenziali correlate alla relativa iscrizione. La pronuncia sulle spese segue la condanna della parte convenuta nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 19.5.2023, Parte_1 nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea e per l'effetto CP_1 dichiara il diritto di detta ID ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura del comune di residenza, dal 2015 al 2021, per n. 152 giornate all'anno, con conseguente diritto alle prestazioni previdenziali correlate alla relativa iscrizione;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte CP_1 ricorrente dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 28 maggio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma