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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3836 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3838/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
degli avv. TOLENTINO RAIMONDO e , con elezione di domicilio in VIA 1° G. BOVIO N.
7 GIOIA DEL COLLE presso l'avv. TOLENTINO RAIMONDO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. SCALERA Controparte_2 P.IVA_2
DOMENICA e , con elezione di domicilio in VIA GAETANO MARTINO, 9 70029
SANTERAMO IN COLLE, presso l'avv. SCALERA DOMENICA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 06/10/2025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 2 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Posto che le parti hanno definito bonariamente la presente controversia è cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione controversa, mutamento che nel caso in esame si è concretizzato nell'intervenuta transazione in ordine alle somme richieste con l'opposto decreto ingiuntivo.
La dichiarazione resa alla odierna udienza dalle parti ha fatto venir meno le ragioni sostanziali della lite, così privando le parti di continuare il giudizio.
Salvo diversa pattuizione tra le parti in ordine alle spese (ex art. 90 ss c.p.c.), il Giudice deve quindi regolare le spese di giudizio.
Non resta, quindi, che decidere sul carico delle spese di lite che si ritiene opportuno compensare stante l'intervenuta transazione
Alla luce di quanto esposto va dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo compensate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOT, Dott. Vincenzo Liso, definitamene pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese compensate;
- Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 06/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3838/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
degli avv. TOLENTINO RAIMONDO e , con elezione di domicilio in VIA 1° G. BOVIO N.
7 GIOIA DEL COLLE presso l'avv. TOLENTINO RAIMONDO;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. SCALERA Controparte_2 P.IVA_2
DOMENICA e , con elezione di domicilio in VIA GAETANO MARTINO, 9 70029
SANTERAMO IN COLLE, presso l'avv. SCALERA DOMENICA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 06/10/2025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 2 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Posto che le parti hanno definito bonariamente la presente controversia è cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere riveste natura dichiarativa e per tale motivo presuppone il pieno accordo tra le parti circa l'intervenuto mutamento della situazione controversa, mutamento che nel caso in esame si è concretizzato nell'intervenuta transazione in ordine alle somme richieste con l'opposto decreto ingiuntivo.
La dichiarazione resa alla odierna udienza dalle parti ha fatto venir meno le ragioni sostanziali della lite, così privando le parti di continuare il giudizio.
Salvo diversa pattuizione tra le parti in ordine alle spese (ex art. 90 ss c.p.c.), il Giudice deve quindi regolare le spese di giudizio.
Non resta, quindi, che decidere sul carico delle spese di lite che si ritiene opportuno compensare stante l'intervenuta transazione
Alla luce di quanto esposto va dichiarata la cessazione della materia del contendere e le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo compensate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOT, Dott. Vincenzo Liso, definitamene pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Spese compensate;
- Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 06/10/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
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