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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 674/2025
VERBALE DI CAUSA
Oggi 20 maggio 2025, alle ore 12.05, innanzi alla dott.ssa Caterina Zambotto, sono comparsi:
Per l'avv. MAURO VESPANI che insiste per l'accoglimento del ricorso con Parte_1
liquidazione delle spese.
Per e Per nessuno. CP_1 CP_2
La Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia dei convenuti e invita la parte a discutere oralmente.
L'avv. Vespani chiede l'accoglimento del ricorso.
La Giudice si ritira in camera di consiglio, riservandosi di pronunciare la sentenza all'esito degli incombenti di udienza odierni.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
A ore 15.30, all'esito degli incombenti di udienza odierni la Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza, assenti le parti.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
1 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
La Giudice
Dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 674/2025 R.G. promossa: da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURO Parte_1 C.F._1
VESPANI
contro
(C.F. ), contumace CP_1 C.F._2
(C.F. ), contumace CP_2 C.F._3
CONCLUSIONI
: Parte_1
Accertata l'occupazione sine titulo, condannare i signori e al CP_1 CP_2 rilascio immediato in favore del ricorrente dell'immobile sito in Vigonza (PD), Via Kennedy
n. 13, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Vigonza Fg. 24, Part. 1153, sgombero da cose e libero da persone anche interposte;
Condannare i signori e , in solido tra loro, a corrispondere al CP_1 CP_2 ricorrente un'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile dal dì del dovuto fino al giorno del rilascio effettivo, che allo stato viene quantificata nella somma di € 1.500,00 mensili o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, o in subordine da determinarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali al saldo.
Spese e compenso professionale di causa, oltre rimborso forfetario, cpa e iva come per legge, refusi.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premesso di aver acquistato in data 9.8.2011 l'immobile in Vigonza, via Parte_1
Kennedy n. 13, da , pattuendo all'art. 4 del contratto la consegna entro il CP_3
31.08.2011 con detenzione da parte di fino a tale data a titolo di comodato, di CP_3
aver consentito poi l'occupazione dell'immobile a e alla sua famiglia sino al CP_3
decesso di quest'ultimo, avvenuto il 5.11.2021 e di aver successivamente richiesto la liberazione dell'immobile ai figli e , rimasti ad occupare l'immobile anche CP_1 CP_2
dopo il decesso del padre, ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e CP_1
chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile sito in Vigonza, via Kennedy n. CP_2
13, dagli stessi occupati sine titulo, oltre alla condanna al pagamento di un indennizzo quantomeno dal novembre 2021, parametrato al canone di locazione ritraibile dall'immobile o determinato in via equitativa dal giudice.
1.1Regolarmente notificati i convenuti sono stati dichiarati contumaci.
All'odierna udienza di discussione parte attrice ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa giunge in decisione allo stato degli atti.
2.La domanda di rilascio è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Risulta dai documenti di causa la proprietà dell'immobile in capo all'attore (doc.1) e la perdurante occupazione dell'immobile da parte dei convenuti (doc. 3 e 4 certificati di residenza ed esito notifiche del presente ricorso).
Quanto all'assenza di titolo, il comodato pattuito con il padre degli odierni convenuti è venuto a scadenza ancora nell'agosto del 2011; considerata la protratta occupazione da parte della famiglia ben oltre tale data senza alcuna richiesta di rilascio quantomeno fino al 2021 è CP_3
da ritenere sia poi intercorso tra le parti un comodato verbale ai sensi dell'art. 1810 c.c. senza determinazione di durata, con conseguente diritto dell'attore alla sua restituzione a semplice richiesta del comodante.
Omettendo di costituirsi in giudizio i comodatari si sono preclusi la facoltà di offrire elementi per giustificare la determinazione di una diversa data di rilascio.
Va quindi ordinato l'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'attore.
2.1 Venendo alla domanda risarcitoria, posto che nel caso in esame l'odierno ricorrente da un lato ha concesso in comodato gratuito l'immobile per oltre 10 anni alla famiglia , CP_3
3 formulando la prima richiesta formale di rilascio solo nel marzo 2024, con ciò dimostrando di non aver avuto sino a tale data interesse al godimento, diretto e indiretto, del bene, dall'altro non ha neppure allegato di essersi rivolto ad agenzie immobiliari per una collocazione sul mercato dell'immobile, la stessa non può essere accolta.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per decisionale, vista la contumacia di controparte e la decisione allo stato degli atti, con applicazione dello scaglione fino a €
26.000,00 considerata la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza: accertata l'occupazione sine titulo da parte di e dell'immobile sito in CP_1 CP_2
Vigonza, via Kennedy n. 13, condanna e a rilasciare immediatamente CP_1 CP_2
l'immobile sito in Vigonza, via Kennedy n. 13, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di . Parte_1
Condanna e a rimborsare ad le spese di lite che liquida in € CP_1 CP_2 Parte_1
570,60 per spese, € 2.547,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del
15%.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti assenti ed allegazione al verbale.
Padova, 20 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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