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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 24 ottobre 2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 509/2023
promossa
da - appellanti - Parte_1 Parte_2
Avv.ti Michele Mariani e Fabrizio Fabiani
contro
- appellato - CP_1
Avv.ti Paola Forgione, Patrizia Colella e Silvano Imbriaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, n. 688/2023, pubblicata il 20.7.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La complessa vicenda processuale che oppone e la Parte_2 società all' e che è sottoposta alla cognizione Parte_1 CP_1 di questa Corte in esito all'appello proposto dalle parti private avverso la sentenza 20.7.2023 del Tribunale di Firenze, può riassumersi nei termini che seguono.
2. odierno appellante, alla data che interessa ai fini della Parte_2 decisione (il 30.11.2016), aveva maturato un'anzianità contributiva complessiva di ventiquattro anni e un mese, di cui quattro anni e sei mesi nella gestione lavoratori dipendenti, e i restanti venti anni e otto mesi nella gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, questi ultimi tutti successivi al 31 dicembre 1995.
3. Il 30.11.2016 comunicò all' l'opzione per il calcolo Pt_2 CP_1 contributivo della pensione, ritenendo che la scelta gli fosse consentita dalla previsione del comma 23 dell'art. 1 della L. 335/1995, secondo cui
“Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.
4. Merita rammentare come “i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 1 della L. 335/1995” siano, rispettivamente, secondo il comma 12: “i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore
a diciotto anni”, la cui pensione “è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al
31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo” (così il comma 12); secondo il comma 13 “i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni”, la cui pensione “è
2 interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Infine le forme di previdenza di cui al comma 6 dell'art. 1 sono, secondo la previsione di quella norma: l'assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive della stessa.
5. E' pacifico che, esercitata da l'opzione per il sistema contributivo, Pt_2 la sua datrice di lavoro, la società Rinaldi concerie s.r.l., anch'essa oggi appellante, avesse cominciato a versare i contributi, dovuti in relazione alla sua posizione, entro un massimale, come le sarebbe stato consentito solo in caso di calcolo della pensione con il sistema contributivo, secondo la previsione del comma 18 dell'art. 2 della L. 335/1995, che, per quanto interessa, dispone che: “Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT”.
6. E' incontroverso che all'opzione esercitata da non sia seguito Pt_2 alcun provvedimento espresso dell' fino al 17.12.2020, quando CP_1
l'istituto diffidò la società sua datrice di lavoro al versamento dei contributi sulla retribuzione extra massimale corrisposta al lavoratore, sul presupposto dell'inapplicabilità nella specie della norma sull'opzione di cui al comma 23 dell'art. 1 della L. 335/1995, in quanto, secondo quanto l'ente argomenterà anche in giudizio, l'anzianità minima, che la norma prevede per consentirla, dovrebbe essere maturata nell'AGO e nelle gestioni sostitutive, non nella gestione separata.
7. I procedimenti amministrativi introdotti dalla società e dal lavoratore
3 avevano avuto esito negativo e la vicenda aveva determinato l'instaurazione, davanti al Tribunale di Firenze, di diversi giudizi, poi riuniti e definiti tutti con la decisione qui impugnata. Si trattava più esattamente: a) del giudizio, introdotto da e dalla società per Pt_2 ottenere l'accertamento del diritto del lavoratore a esercitare l'opzione e l'accertamento negativo del diritto dell' a pretendere dalla società i CP_1 maggiori contributi sulla retribuzione extra massimale percepita da ovvero in ipotesi, e quindi ove ritenuti i contributi dovuti, a Pt_2 pretendere le sanzioni;
b) le opposizioni, proposte dalla società, agli avvisi di addebito con i quali l' le aveva ingiunto il pagamento dei contributi CP_1 relativi alla retribuzione extramassimale versata a per gli anni Pt_2
2016-2020; c) infine un'ulteriore causa di accertamento negativo, introdotta dalla società a fronte di una diffida dell' relativa ai CP_1 contributi (sempre sull'extramassimale) per l'anno 2021. Il primo giudizio, quello introdotto anche dal lavoratore in proprio, risale al
4.4.2022 e in quella sede le parti avevano concluso nei seguenti termini:
“in tesi, previa fissazione udienza di discussione, accertare e dichiarare il diritto del sig. alla scelta dell'opzione per il sistema Parte_2 contributivo e conseguentemente ordinare l'annullamento delle diffide CP_1 per il versamento dei contributi sull'eccedenza massimale emesse nei confronti della soc. in ipotesi, annullare le sanzioni Parte_1 irrogate dall' , riducendole come in narrativa. Vinte le spese”. Nelle CP_1 cause di opposizione la società aveva concluso invece per l'annullamento dei titoli e in ipotesi delle sole sanzioni, mentre nella lite introdotta avverso la diffida di pagamento, queste erano state le conclusioni della società attrice: “in tesi, previa fissazione udienza di discussione e ritenuta la legittimità alla scelta dell'opzione per il sistema contributivo operata dal dipendente sig. ordinare l'annullamento delle diffide Parte_2 CP_1 per il versamento dei contributi sull'eccedenza massimale emesse nei confronti della soc. per l'annualità 2021 e dichiarare Parte_1
4 che nulla è dovuto all' da parte della per i titoli CP_1 Parte_1 nella stessa diffida indicati;
in ipotesi, annullare le sanzioni irrogate dall' , riducendole come in narrativa. Vinte le spese”. CP_1
8. Costituendosi davanti al Tribunale, l' aveva eccepito CP_1 pregiudizialmente la decadenza di dal diritto di opzione per il Pt_2 sistema contributivo ex art. 47 D.P.R. 639/1970 (nel testo modificato dall'art. 4 D.L. 384/1992, conv. dalla L. 438/1992) e di conseguenza la debenza, da parte della società dei contributi anche sulla retribuzione extramassimale da lui percepita. Nel merito aveva comunque ribadito la posizione assunta in sede amministrativa, secondo cui l'anzianità contributiva maturata nella gestione separata non sarebbe stata utile ai fini dell'opzione per il sistema contributivo.
9. Nelle cause di opposizione agli avvisi di addebito inoltre i litiganti avevano sollevato varie questioni preliminari. Più specificamente l' aveva CP_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva di le parti private la CP_2 nullità dei titoli per difetto di motivazione e comunque per violazione dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, in quanto l'iscrizione a ruolo era avvenuta, pacificamente, in pendenza del giudizio di accertamento negativo. Su tali questioni non merita tuttavia soffermarsi, in quanto non fanno parte del devolutum. Il Tribunale ha infatti dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione e ritenuto la violazione dell'art. 24, annullando quindi gli avvisi di addebito, ma dichiarando, in conformità a una consolidata giurisprudenza, che tale violazione non osta all'esame del merito. Nessuna di queste statuizioni è stata appellata e non deve essere di conseguenza esaminata dal collegio.
10. Il primo giudice ha ritenuto invece decisiva ai fini di causa l'eccezione di decadenza, che ha accolto, sul presupposto che l'opzione per il sistema contributivo incida sulla misura della pensione, così che la relativa pretesa rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 47. Ha richiamato sul punto, ritenendola pertinente anche nella specie, la nota
5 giurisprudenza sull'applicabilità della decadenza ai giudizi di maggiorazione contributiva conseguente all'esposizione ad amianto.
11. Quanto alla decorrenza, ha affermato che rilevino solo la data di presentazione dell'istanza all' e la scadenza dei termini prescritti per CP_1
l'esaurimento del procedimento amministrativo - risultanti dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (art. 7, L. 533/1973) e di quello di centottanta giorni previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, L. 88/1989 - mentre non avrebbero alcun effetto di rimessione in termini della parte privata né la decisione tardiva dell'ente né la tardiva presentazione di un ricorso amministrativo. Di conseguenza nella specie sarebbe irrilevante la circostanza che l' avesse notificato solo in data 17.12.2020 la prima CP_1 diffida (che presupponeva evidentemente il rigetto della domanda di opzione presentata da . Pt_2
12. Assumendo maturata la decadenza, il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di di accertamento del proprio diritto Pt_2
a optare per il sistema contributivo e ha di conseguenza respinto tutte le domande della società, dirette a contestare la pretesa dell al CP_1 pagamento dei contributi extramassimale. Ha respinto anche la domanda subordinata relativa alle sanzioni, ritenendo l'inesistenza nella specie di incertezze interpretative e, anche al fine che ora interessa, inconferenti i tempi della reazione dell' all'esercizio dell'opzione, da parte del CP_1 lavoratore, dato che era stata la società a versare fin da subito i minori contributi (assumendosi quindi consapevolmente il rischio del rigetto della domanda di opzione).
13. Entrambe le parti private impugnano la sentenza davanti a questa
Corte e ne chiedono la riforma, affidando le proprie ragioni a quattro motivi.
14. Con il primo censurano il capo della decisione che ha accolto l'eccezione di decadenza, assumendo l'inapplicabilità nella specie della
6 disposizione dell'art. 47, che dovrebbe viceversa trovare applicazione nei soli casi in cui si discuta del diritto a pensione ovvero della sua misura, ma in tal caso solo se l'oggetto del giudizio sia il riconoscimento del “diritto
a un beneficio dotato di una sua specifica individualità e autonomia” (così
l'atto di appello), attribuito dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie, tale di per sè solo da comportare un incremento del trattamento pensionistico futuro ovvero, a seconda dei casi, la rideterminazione del trattamento pensionistico in essere (così come accadrebbe nei casi, richiamati dal Tribunale e di pacifica applicazione del termine decadenziale, in cui si discuta della maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto).
15. In altri termini, secondo l'appellante, che trae i propri argomenti dalla decisione n. 13630/2020 della Corte di Cassazione resa in una controversia in cui si discuteva di riscatto del corso di laurea, “la
(ri)determinazione della misura di una pensione non basta di per sè, diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale” a imporre l'applicazione del termine decadenziale, essendo invece ulteriormente necessario che tale rideterminazione segua al riconoscimento di un beneficio dotato di una specifica autonomia e quindi collegato ad autonomi presupposti. Che
è quanto invece non si darebbe nella specie, dato che il sistema contributivo, non è un beneficio, bensì un criterio di calcolo della pensione. Esso peraltro nemmeno sarebbe idoneo a determinare un incremento della pensione e quindi propriamente un beneficio, per il percettore della pensione.
16. Argomentata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, con il secondo motivo, gli appellanti assumono per contro nel merito il diritto dell'assicurato all'opzione per il sistema contributivo, sul presupposto che l'anzianità contributiva utile a consentire la scelta possa essere maturata
(come accaduto per anche nella gestione separata. In favore di Pt_2
7 questa soluzione militerebbero, secondo le parti private, sia il tenore testuale dell'art. 1 comma 23 della L. 335/1995, che fa un generico riferimento all'anzianità contributiva, senza altra specificazione, sia argomenti di sistema, dato che la gestione separata non sarebbe in alcun modo diversa dalle altre gestioni previdenziali costituite presso l' . CP_1
17. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano poi, in via subordinata, il capo della decisione che ha ritenuto correttamente calcolate dall' le CP_1 sanzioni sui contributi pretesi (e relativi alla retribuzione extramassimale). Sarebbe nella specie decisiva, secondo gli appellanti, la circostanza che, a fronte dell'istanza presentata da il 30 novembre Pt_2
2016, l'istituto avesse rivendicato i maggiori contributi solo nel dicembre
2020, quindi quattro anni dopo, così, secondo gli attori, ingenerando, il ragionevole affidamento che quell'istanza fosse stata accolta e che il calcolo dei contributi fosse corretto. Né rileverebbe il fatto, sottolineato dal Tribunale, secondo cui l'azienda aveva “iniziato a versare i contributi in misura ridotta fin dal giorno successivo a quello di inoltro della comunicazione di riscatto da parte del dipendente . Anche Parte_2 in tal caso, infatti, non sarebbe giustificata l'inerzia dell'istituto per un periodo così significativo come quello in effetti intercorso tra l'istanza e la diffida.
18. Infine con il quarto motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia compensato per un terzo le spese di lite, ponendo a loro carico gli ulteriori due terzi, senza adeguatamente considerare, secondo la prospettazione attrice, la completa soccombenza dell'istituto nelle cause relative agli avvisi di addebiti, che erano stati annullati.
19. Le parti private concludono quindi come segue: “in tesi e in totale riforma dell'impugnata sentenza e previo accertamento della legittimità dell'opzione esercitata dal signor per il sistema Parte_2 contributivo dichiarare l'insussistenza del diritto esercitato dall' al CP_1 versamento dei contributi sull'eccedenza massimale nei confronti della
[..
[...]
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
in ipotesi subordinata, annullare le sanzioni irrogate Parte_3 dall' , riducendole ai soli interessi legali, quantomeno per tutto il CP_1 triennio successivo all'esercizio dell'opzione da parte del signor Pt_2
”.
[...]
20. Si è costituito l' per resistere e chiedere il rigetto CP_1 dell'impugnazione avversaria. Secondo l'istituto sarebbe infondato innanzi tutto il primo motivo di appello, in quanto anche nella presente lite sarebbe in discussione la misura della pensione dovuta a che Pt_2 nel quantum sarebbe determinata dall'opzione dell'assicurato per il sistema contributivo e dall'esonero contributivo oltre il massimale di legge, ad essa conseguente. D'altra parte, una giurisprudenza assolutamente consolidata imporrebbe di ritenere applicabile la decadenza prevista dall'art. 47, per l'ampio riferimento della norma alle controversie in materia di trattamenti pensionistici, a tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura. Il che accadrebbe, secondo l'appellato, nella specie, non diversamente che nelle liti aventi a oggetto la maggiorazione contributiva da esposizione ad amianto, nelle quali l'applicabilità della decadenza è pacifica.
21. Peraltro un tale principio sarebbe applicato dalla giurisprudenza di legittimità anche alle ipotesi di riscatto del corso di laurea, così che quella citata dagli appellanti sarebbe una decisione del tutto isolata.
22. Nel merito comunque, secondo l'istituto, non avrebbe alcun Pt_2 diritto a esercitare l'opzione, in quanto essa sarebbe accessibile unicamente ai lavoratori iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, tra le quali non rientrerebbe la gestione separata, che era stata istituita proprio con la L.
335/1995. Secondo l' , in altri termini, la norma dell'art. 1 comma CP_1
23 della L. 335/1995 non avrebbe potuto far riferimento anche ai lavoratori iscritti nella gestione separata, perché all'epoca in quella
9 gestione, di nuova istituzione, non poteva essere iscritto alcun lavoratore e perché, in ogni caso, la contribuzione versata nella gestione separata non sarebbe equiparata a quella versata nel regime speciale dei lavoratori autonomi.
23. Argomentata anche l'infondatezza degli ulteriori motivi, l'istituto ha concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione appellata.
24. Così riassunta la presente vicenda, nel merito le questioni sulle quali questa Corte è chiamata a decidere, alla luce delle difese delle parti, sono le seguenti: a) se si applichi all'azione giudiziale, diretta all'accertamento del diritto dell'assicurato ad optare per il sistema contributivo, la decadenza prevista dall'art. 47 D.P.R. 639/1970 (nel testo modificato dall'art. 4 D.L. 384/1992, conv. dalla L. 438/1992); b) ove la decadenza sia ritenuta inapplicabile, se sussista nel merito il diritto di a esercitare l'opzione, assunto il fatto pacifico che parte della Pt_2 contribuzione, necessaria a integrare il requisito che consente la scelta, sia stata da lui maturata nella gestione separata;
c) in ipotesi e quindi, se si ritenga maturata la decadenza o comunque inesistente il diritto di all'opzione per il sistema contributivo, se sia corretto il criterio di Pt_2 calcolo delle sanzioni e la loro determinazione, risultanti dagli atti.
25. Sul primo punto (che è oggetto del primo motivo di appello), merita innanzi tutto rammentare come l'art. 47 preveda un termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria, per quanto qui interessa, nelle
“controversie in materia di trattamenti pensionistici” ed è certo che la ratio della norma risieda nella protezione “dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” (Cass. nn. 12508 del 2000, 18528 del 2011,
3990 del 2016, 28639 del 2018 e da ultimo Cass. 13630/2020, di cui si dirà anche infra).
26. Ora nella specie è un fatto che la domanda di non abbia a Pt_2
10 oggetto immediatamente il suo diritto a pensione o la misura di essa, quanto piuttosto il criterio con cui quella prestazione, all'atto della sua decorrenza, dovrebbe essere determinata, criterio da cui dipende anche la misura della contribuzione dovuta dal suo datore di lavoro e quindi in effetti l'assetto del rapporto contributivo. D'altra parte è indubitabile che la misura della pensione vari anche in funzione del sistema con cui viene calcolata, ma è anche pacifico (perché espressamente allegato dagli appellanti e incontestato) che l'opzione per il sistema contributivo non determini alcun beneficio, tanto meno alcun beneficio aggiuntivo, per rispetto al criterio di calcolo che dovrebbe applicarsi al suo Pt_2 trattamento pensionistico, in mancanza dell'opzione.
27. Assunti questi fatti, pare allora alla Corte che sia condivisibile la conclusione cui perviene la giurisprudenza richiamata dagli appellanti (si tratta di Cass. 13630/2020 già citata, resa in una controversia in cui si discuteva del riscatto del corso di studi).
28. In quella decisione la Corte richiama innanzi tutto la consolidata giurisprudenza che, a partire da Cass. n. 1576 del 2013, afferma che nell'ambito delle controversie relative ai "trattamenti pensionistici" siano da includere anche quelle volte a ottenere i benefici della rivalutazione contributiva previsti da leggi speciali (ad es., L. n. 113 del 1985, art. 9, comma 2; L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8), controversie che attengono quindi, non al rapporto giuridico previdenziale propriamente inteso, bensì al rapporto contributivo (si tratta della giurisprudenza citata anche dal Tribunale a fondamento della soluzione ermeneutica adottata nella decisione impugnata). Assunto questo dato il Giudice di legittimità, nel precedente citato, rileva tuttavia come “tale estensione è stata giustificata sul presupposto che, in quei casi, oggetto della domanda era il diritto ad un beneficio dotato di una sua specifica individualità e autonomia, che è riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi
11 secondo le regole ordinarie e che consiste in una contribuzione figurativa attribuita a speciali categorie di lavoratori assicurati, tale di per sè sola da comportare un incremento del trattamento pensionistico futuro ovvero, a seconda dei casi, la rideterminazione del trattamento pensionistico in essere (così, specialmente, Cass. n. 12087 del 2017, cit., in motivazione)”.
Una condizione che non si dà, secondo la Corte, nel caso sottoposto al suo esame, dato che il riscatto è un istituto di carattere generale dell'assicurazione obbligatoria, oneroso per l'istante che ne faccia domanda, estraneo quindi “sia al novero dei "trattamenti pensionistici" stricto sensu che all'ambito dei benefici contributivi speciali idonei a incrementare a totale carico del sistema previdenziale pubblico le provvidenze spettanti all'assicurato”, rispetto al quale non vi è quindi la necessità di assicurare la definitività delle determinazioni di spesa gravanti sui bilanci pubblici, che è alla base della previsione della decadenza ex art. 471.
29. Ora pare al collegio che la fattispecie di causa sia in tutto assimilabile a quella esaminata dal giudice di legittimità nel precedente sopra riportato: come in quel caso, anche nella specie si discute infatti, non immediatamente del diritto a pensione o della sua misura, bensì del criterio di calcolo della pensione e del rapporto contributivo sottostante;
come in quel caso non si fa questione di una variazione della pensione che dipende dall'accertamento di un beneficio speciale, fondato su autonomo presupposto e idoneo “a incrementare a totale carico del sistema previdenziale pubblico le provvidenze spettanti all'assicurato”, bensì di una modalità di calcolo da cui non dipende alcun maggior costo 1 Per quanto rilevi ai fini di interesse, merita osservare come, diversamente da quanto assume CP_ l' , la soluzione cui perviene Cass. 13630/2020 non sia in effetti isolata, almeno in relazione all'istituto di cui essa si occupa, cioè quello del riscatto, giacché la giurisprudenza precedente sullo stesso tema, citata dall'istituto (da ultimo Cass. 21039/2018), assume l'applicazione della decadenza, ma poi consente la riproposizione dell'istanza, così che in effetti, non di decadenza si tratta, bensì di essenzialità del termine che, in esito all'accoglimento dell'istanza di riscatto, sia stato stabilito dall'ente previdenziale per il versamento del dovuto (in questo senso infatti espressamente Cass. 41274/2021). 12 per la previdenza pubblica (per essere al contrario il sistema contributivo, normalmente e anche nella specie, meno favorevole).
30. Deve allora concludersi che anche nella specie la decadenza dell'art. 47 non sia applicabile, poiché anche nella presente controversia non si discute immediatamente di trattamenti pensionistici (nei termini appena specificati) e perché nemmeno sussiste la ratio di certezza dei rapporti giuridici, da cui dipendono oneri per le finanze pubbliche, presidiata dal termine decadenziale.
31. Il primo motivo di appello deve essere quindi accolto e deve di conseguenza esaminarsi il merito della pretesa, oggetto del secondo motivo.
32. E nel merito la questione di causa attiene all'esatta interpretazione dell'art. 1 comma 23 della L. 335/1995, che, come si è detto in narrativa, consente ai lavoratori, iscritti nelle gestioni di cui al comma 6 dello stesso art. 1, quindi nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme esclusive o sostitutive della stessa, cui dovrebbe applicarsi, in relazione alla loro anzianità contributiva, il sistema misto o interamente retributivo
(cioè i lavoratori che abbiano già al 31.12.1995 un'anzianità contributiva, rispettivamente inferiore a diciotto anni o invece superiore, di cui dicono rispettivamente i commi 12 e 13 dell'art. 1), di optare “per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”. In particolare le parti controvertono in ordine all'utilità, ai fini dell'integrazione del requisito contributivo necessario all'esercizio dell'opzione, della contribuzione versata nella gestione separata.
Questione decisiva in causa dato che è pacifico che alla data in Pt_2 cui aveva fatto l'opzione, assumendo di averne diritto, cioè al 30.11.2016, avesse maturato un'anzianità contributiva complessiva di ventiquattro anni e un mese, di cui quattro anni e sei mesi nella gestione lavoratori
13 dipendenti, e i restanti venti anni e otto mesi nella gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, questi ultimi tutti successivi al 31 dicembre 1995.
33. Anche sul punto, secondo il collegio, la prospettazione degli appellanti è fondata. In primo luogo infatti la lettera del comma 23 dell'art. 1 fa riferimento, molto genericamente, all'anzianità contributiva, così che, sul piano testuale, non vi sono elementi per ritenere utile solo l'anzianità maturata in talune gestioni della previdenza obbligatoria e non in altre. Né rileva il fatto, invece sottolineato dall' , secondo cui la CP_1 norma non potrebbe riferirsi alla gestione separata, dato che, istituita quella gestione proprio dalla L. 335/1995 (art. 2 comma 26), all'epoca non potevano di necessità esservi lavoratori che vi erano iscritti. Sembra infatti alla Corte di una certa evidenza come la norma disponga per il futuro, così che, di per sé, il fatto che, alla data di entrata in vigore della
L. 335/1995, non potessero esservi ancora lavoratori iscritti nella gestione separata, è del tutto irrilevante al fine di individuare l'ambito applicativo del comma 23 dell'art. 1, che dipende piuttosto dalla possibilità di ricomprendere anche la gestione separata nelle forme di previdenza di cui al comma 6 dell'art. 1 della L. 223/1995, cui rimandano i commi 12 e 13 sempre dell'art. 1.
34. Ora in proposito merita rammentare come la gestione separata sia stata istituita dall'art. 2 comma 26 della L. 335/1995 e sia, per espressa previsione di quella norma, “finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti” a categorie di lavoratori che ne erano esclusi, in particolare, “alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti”
(così Corte Cost. 104/2022). Nel precedente appena citato il Giudice delle leggi chiarisce come l'istituto “abbia una funzione di chiusura del sistema
e trovi il suo fondamento nell'esigenza della "universalizzazione" della
14 tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell'ambito della categoria professionale di riferimento”. Non vi è quindi alcuna diversità ontologica tra la Gestione separata e le altre gestioni della previdenza obbligatoria costituite presso l' , per cui non vi è ragione per ritenere che solo la CP_1 contribuzione versata in quella gestione, pure utile all'acquisizione dei trattamenti di vecchiaia, inabilità, superstiti previsti dalla legge, non rilevi invece ai fini dell'esercizio dell'opzione prevista dal comma 23 dell'art. 1.
Si tratta del resto di una conclusione cui deve essere giunto anche l'istituto, dato che, nella sua circolare 108 del 2002, disciplina vari aspetti dell'opzione esercitata da lavoratori iscritti nella gestione separata. Deve quindi concludersi che anche la contribuzione versata nella gestione separata consenta di integrare il requisito contributivo, necessario all'esercizio dell'opzione, che quindi, nella specie deve dirsi senz'altro integrato. Anche il secondo motivo di appello deve essere pertanto accolto e con esso integralmente l'appello, assorbiti i residui due motivi.
35. Di conseguenza in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, deve: a) dichiararsi il diritto di Parte_2
a optare per il sistema contributivo di calcolo della sua pensione;
b) per l'effetto dichiararsi non dovuti contributi, somme aggiuntive e sanzioni pretese dall'istituto di previdenza in confronto della società
[...]
in relazione ai periodi contributivi di cui è causa e Parte_1 all'eccedenza massimale rispetto alla posizione di . Parte_2
36. La novità e complessità delle questioni trattate impone una parziale compensazione, nella misura del 50%, delle spese del doppio grado, che per il residuo 50%, come indicato in dispositivo, dovranno gravare sull' . CP_1
15
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarato il diritto di a optare per il sistema Parte_2 contributivo di calcolo della sua pensione, dichiara non dovuti contributi, somme aggiuntive e sanzioni pretese dall'istituto di previdenza in confronto della società in relazione ai periodi contributivi di cui è Parte_1 causa e all'eccedenza massimale rispetto alla posizione di . Parte_2
Dichiara compensate per metà le spese del doppio grado e condanna l'ente di previdenza alla rifusione del residuo, che in tale percentuale liquida in
€ 3.746,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e € 4.235,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 24.10.2024
Il presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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