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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente relatore
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere
ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1424/2021, pronunziata dal
Tribunale di Napoli Nord il 24.05.2021 e notificata il 24.05.2021, iscritto al n.
2899/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
nonché di (c.f. ) e di Parte_2 C.F._1 Parte_1
(c.f. falliti in proprio, costituitosi in persona della Curatrice, C.F._2
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di appello, previa
1 autorizzazione del G.D. del 29.05.2021, dall'Avv. Giuseppe Penta (C.F.:
) ( ammesso al patrocinio a spese dello Stato ) C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura, in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Natale De Angelis
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 14 marzo 2019, la Curatela del Fallimento
[...]
nonché di e Parte_3 Parte_2
di , entrambi falliti in proprio, evocava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, la e la RO Controparte_1
esponendo che:
con sentenza n. 72/2017, emessa il 21.04.2017 il Tribunale di Napoli Nord dichiarava il fallimento della che veniva esteso Parte_1
al socio accomandatario , cessato dalla carica in data 3.6.2016, Parte_2
e al socio accomandatario , subentrato nella medesima carica a Parte_1
decorrere da tale data (mediante scrittura privata autenticata per Notaio Per_1
, rep. 1857 del 3.06.2016);
[...]
la anteriormente alla dichiarazione di Parte_1
fallimento, attraverso una serie di operazioni, si era spogliata del ramo d'azienda relativo all'“attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e non”, operante in
Afragola alla via Cinquevie n. 45, costituito da attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari;
2 la società fallita, costituita nel 1985 con la denominazione originaria di
[...]
con capitale sociale di € 149.472,00 ripartito Controparte_3
in quote uguali tra i soci, aveva da sempre esercitato la propria attività sotto la gestione dei membri della famiglia . In particolare, il socio accomandatario Parte_2
era stato fino al 6.6.2016 , mentre i soci accomandanti, tutti Parte_2
titolari delle rispettive quote sociali alla data della dichiarazione di fallimento, erano
(fratello di ), (coniuge di Parte_4 Parte_2 Persona_2
), (moglie di ); Parte_2 Controparte_4 Parte_4
la in data 20.11.2014 aveva firmato, Controparte_3
unitamente ai propri dipendenti, un verbale di conciliazione innanzi alla Direzione
Provinciale del Lavoro di Napoli con cui le parti raggiungevano un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed avevano definito in via transattiva e definitiva ogni controversia insorta o insorgenda relativa alle somme maturate durante lo svolgimento del rapporto medesimo, mediante riduzione e rateizzazione delle spettanze;
in data 21.11.2014 la società concedeva in affitto – rimanendo titolare dei locali - la propria azienda, sita in Afragola (NA), via Cinquevie n. 45, con una superficie lorda di mq 1.125, di cui mq 628 destinati alla vendita e la restante superficie, pari a mq 497, destinata ad aree di servizio, alla società in forza di contratto OP
stipulato per Notaio e sottoscritto da , in qualità Persona_1 Parte_2
di socio accomandatario e legale rappresentante della concedente. La società conduttrice, era stata costituita in data 16 settembre 2014 da OP
, in qualità di socio unico e amministratore e risultava avere per Controparte_6
oggetto sociale “l'attività di vendita al pubblico di generi alimentari e non”. Il contratto veniva stipulato, secondo quanto dichiarato dalle parti, “al fine di procedere ad una ristrutturazione aziendale e, in tale ottica, diversificare le attività in funzione
3 delle particolari pregresse intuizioni sì da organizzare un organico polo di attrattive per il consumatore” e prevedeva le seguenti condizioni contrattuali:
- canone annuo pari ad € 120.000,00 (equivalente a € 10.000,00 mensili);
- durata contrattuale pari a 12 anni, con rinnovo automatico per ulteriori 12 anni, in assenza di disdetta;
- espressa rinuncia della concedente al diritto di recesso alla prima scadenza, con conseguente durata complessiva vincolante di 24 anni;
- debiti e crediti aziendali pregressi rimanevano in capo alla società cedente;
- l'affitto ricomprendeva le scaffalature, attrezzature e suppellettili di proprietà della concedente, come da elenco allegato sub lettera “A” al contratto;
- la società affittuaria si obbligava ad assumere l'intero personale dipendente in forza presso l'azienda;
- la concedente si obbligava a manlevare e tenere indenne la società affittuaria da ogni eventuale pretesa o rivendicazione avanzata dai lavoratori dipendenti, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- non era incluso nel contratto il godimento degli immobili nei quali l'azienda veniva esercitata, immobili che risultavano di proprietà indivisa (50% ciascuno) dei fratelli e , con espressa Parte_2 Parte_4
precisazione che tali beni sarebbero stati oggetto di distinto e successivo contratto.
in data 27.7.2015, innanzi al notaio , le medesime parti procedevano Per_1
consensualmente alla risoluzione anticipata del predetto contratto di affitto d'azienda, stipulando contestualmente un nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda tra le stesse parti. In base a tale accordo:
4 - il canone annuo veniva rideterminato in misura inferiore, pari a € 48.000,00
(equivalente a € 4.000,00 mensili);
- la durata del rapporto veniva fissata in 1 anno, con rinnovo tacito annuale in assenza di disdetta;
- si dava atto che il ramo d'azienda oggetto del nuovo contratto “non aveva dipendenti”.
Deduceva, altresì, la Curatela del fallimento del che: Parte_1
la società poi fallita non ottemperava gli obblighi previsti dall'accordo conciliativo sottoscritto il 20.11.2014 tra la società Controparte_3
e alcuni ex dipendenti, con la conseguente permanenza delle posizioni
[...]
creditorie dei lavoratori. Pertanto, in data 20 luglio 2016, una parte degli ex dipendenti, nella loro qualità di creditori rimasti insoddisfatti, depositava istanza di fallimento nei confronti della Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli Nord;
in data 19.10.2016, , nella sua qualità di socio unico e Controparte_6
amministratore della società provvedeva a cedere tutte le quote OP
sociali ad (v. visura storica n. T242053730). Quest'ultimo, già socio Parte_1
accomandatario e legale rappresentante della società Parte_1
(poi dichiarata fallita), assumeva pertanto anche la qualifica di
[...]
socio unico, amministratore e legale rappresentante della società conduttrice
OP
nel periodo compreso tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2016, la società
nella sua qualità di affittuaria del ramo d'azienda, procedeva al OP
licenziamento di n. 8 dipendenti impiegati presso il punto vendita sito in Afragola, assunti originariamente in data 21 novembre 2014 nell'ambito del primo contratto di affitto d'azienda stipulato. Detti lavoratori coincidevano con coloro che avevano 5 presentato l'istanza di fallimento della società Parte_1
poi accolta dal Tribunale con la citata sentenza n. 72/2017;
[...]
alla data del fallimento, l'ultimo bilancio depositato dalla era quello del CP_5
25.07.2015; da visura camerale in atti alla medesima data la società risultava non più attiva;
in data 14.12.2016, l'immobile sito in Afragola alla Via Cinquevie n. 45, già destinato all'esercizio dell'attività commerciale del e di proprietà dei fratelli Parte_1
e , veniva concesso in locazione alla Parte_2 Parte_4 [...]
mediante scrittura privata non autenticata. Il relativo contratto Controparte_1
veniva sottoscritto da , in qualità di locatrice e mandataria di CP_7 [...]
, la quale risultava essere convivente di nipote di Parte_4 Persona_3
, fratello di e socio accomandante della Parte_4 Parte_2
fallita. Il contratto prevedeva un canone annuo di € 12.000,00;
la società costituita in data 7.12.2016 come società Controparte_1
unipersonale con capitale sociale di € 500,00, aveva sede legale nel medesimo immobile oggetto della suddetta locazione, già sede del supermercato della e prendeva ad esercitare nei locali presi in locazione la stessa attività commerciale.
L'amministratore unico e legale rappresentante della società risultava essere Per_4
, soggetto legato alla famiglia , in quanto coniuge di ,
[...] Parte_2 Persona_5
sorella di , socia accomandante della fallita e coniuge di Persona_2 Parte_2
, socio accomandatario della medesima società e anch'egli dichiarato fallito
[...]
in proprio;
in data 16.12.2016, mediante scrittura privata autenticata, la Controparte_1
concedeva in affitto un ramo della propria azienda alla società RO
avente ad oggetto il “commercio al dettaglio di generi alimentari e non”. Il
[...]
canone annuo veniva determinato in € 72.000,00 annui (pari a € 6.000,00 mensili);
6 la società costituita in data 28 gennaio 2014, con sede RO
legale in Capodrise (CE), via Rossini n. 43, presentava un capitale sociale interamente versato di € 50.000,00 ed era interamente partecipata da , il RO
quale rivestiva anche la carica di amministratore unico e legale rappresentante. Da visura camerale storica risultava che, nel periodo compreso tra il 10 aprile 2014 e il
2017, la società aveva proceduto all'apertura di 18 punti vendita, denotando una significativa espansione commerciale. In allegato al contratto di affitto del ramo d'azienda risultava depositato un inventario dettagliato dei beni strumentali destinati all'esercizio dell'attività, comprendente: n. 1 banco salumi;
n.1 banco macelleria;
n. 2 banco self;
n. 2 banco surgelati;
n. 4 mobili cassa;
n. 2 affettatrici salumi;
n. 2 affettatrici carni. Il contratto di affitto del ramo d'azienda prevedeva espressamente il trasferimento dell'avviamento aziendale alla società conduttrice (all'art. 7 prevedevano che “Trattandosi di azienda già avviata è espressamente convenuto che al termine dell'affitto non potrà essere richiesta alcuna indennità per l'avviamento.
L'affittuaria resta obbligata a ……conservare nel migliore dei modi l'organizzazione aziendale (con particolare riferimento alla clientela) ……, nonché l'obbligo di
“astenersi dall'iniziare una nuova impresa che …sia idonea a sviare la clientela del ramo di azienda affittato”). Era esclusa la cessione di debiti e crediti, i quali restavano in capo alla locatrice Ai sensi dell'art. 2 del medesimo Controparte_1
contratto, le parti convenivano che l'azienda era priva di personale dipendente, con la conseguenza che l'affitto non comprendeva la cessione dei rapporti di lavoro in essere;
presso la sede operativa della la curatrice rinveniva RO
, il quale affermava di essere responsabile del punto vendita e Parte_5
falsamente di non conoscere , che era suo padre, proprietario Parte_2
dell'immobile e socio accomandatario della fallita fino al 6.6.2016;
7 dall'interrogatorio condotto dalla Curatrice fallimentare il 19.7.2017, il fallito in proprio , già socio accomandatario della fino Parte_2 Parte_1
al 6.6.2016, faceva emergere altre circostanze significative e, tra queste,
-la fallita aveva svolto l'attività di vendita di prodotti alimentari presso i locali siti in
Afragola alla via Cinquevie fino al 2016, data in cui aveva cessato l'attività commerciale mediante la restituzione della relativa licenza;
-l'attività risultava attualmente esercitata nei medesimi locali dalla
[...]
amministrata da , soggetto che il RO RO Parte_2
dichiarava di non conoscere;
, amministratore della società fino al giugno 2016, non era in possesso Parte_2
della documentazione contabile della medesima;
- la fallita presentava un volume di affari medio di circa 3/3,5 milioni di euro l'anno, tuttavia, a causa della crisi economica e della concorrenza del settore, unitamente alla esposizione debitoria nei confronti di Equitalia di circa € 1.000.000,00, la stessa versava in stato di insolvenza;
-la società fallita non disponeva di liquidità di cassa né di crediti immediatamente esigibili, eccezion fatta per quelli derivanti da un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la , contratto tuttavia adempiuto Controparte_8
solo parzialmente.
A parere della curatela attrice, sulla base delle circostanze di fatto sopra richiamate, doveva ritenersi intervenuta “una cessione di fatto dell'azienda della fallita
di alla anche Parte_1 Parte_1 RO
per il tramite della ; la cessione di fatto doveva considerarsi Controparte_1
assolutamente simulata o comunque revocabile quale atto a titolo gratuito ex art. 64
L.F. oppure, in via alternativa, ex artt. 66 L.F. e art. 2901 c.c. quale atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in pregiudizio ai creditori. 8 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1_ in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o inopponibilità alla Curatela del
nonché del Sig. Parte_1
e del Sig. , entrambi falliti in proprio, anche ai Parte_2 Parte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 1414 e s.s. c.c. della cessione di fatto e/o occulta dell'azienda ovvero del ramo e/o dei rami d'azienda corrente in Afragola (NA), alla via
Cinquevie n. 45, intervenuta tra la fallita e la anche per il RO
tramite della avente ad oggetto, tra le altre, l'attività di Controparte_1
commercio al dettaglio di prodotti alimentari.
2_ in via alternativa, accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'inopponibilità alla curatela attrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 della L.F., della predetta cessione di fatto e/o occulta di azienda ovvero del ramo e/o dei rami d'azienda, meglio descritta nel punto 1. del presente “petitum”, se del caso previo accertamento della gratuità della stessa.
3_ In via alternativa, accertare e dichiarare – se del caso previo accertamento della gratuità della stessa -, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e ss. c.c. nonché ex art.
66 l.f., l'inefficacia e/o l'inopponibilità alla curatela attrice della cessione di fatto di azienda ovvero del ramo e/o dei rami d'azienda oggetto di causa meglio descritta nel punto 1. del presente “petitum”.
4_ Per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola delle domande che precedono, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., e/o la RO
in persona del legale rapp.te p.t., in solido e/o per quanto di Controparte_1
ragione, alla restituzione in favore della curatela attrice dell'azienda ovvero del ramo
e/o dei rami d'azienda oggetto di trasferimento meglio descritta nel punto 1. del presente “petitum”.
9 5_ Per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola delle domande che precedono, ed in via gradata rispetto al n. 4 del presente “petitum”, in caso di impossibilità di restituzione dell'azienda ovvero del ramo e/o dei rami d'azienda sopra descritti, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., e/o la RO
in persona del legale rapp.te p.t., in solido o per quanto di Controparte_1
ragione, al pagamento in favore della curatela attrice dell'equivalente monetario della stessa e/o degli stessi, da determinarsi in corso di causa, se del caso anche a mezzo
C.T.U. ovvero in via equitativa. Le somme dovute dovranno essere maggiorate degli interessi legali, dalla data della proposizione della domanda cautelare, ovvero dalla notifica del presente atto,e della rivalutazione monetaria.
6_ Per l'effetto dell'accoglimento anche di una sola delle domande che precedono, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., e la RO [...]
in persona del legale rapp.te p.t., in solido e/o per quanto di Controparte_1
ragione, al pagamento in favore della curatela attrice di una indennità per l'indebita fruizione dell'azienda ovvero del ramo e/o dei rami d'azienda già descritti al punto 1. del presente “petitum”, da determinarsi, se del caso, a mezzo C.T.U. ovvero in via equitativa, a far data dalla data della cessione o, in subordine, dalla data di dichiarazione di fallimento ovvero dalla notifica del presente atto. Le somme dovute dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalla data della proposizione della domanda cautelare, ovvero dalla notifica del presente atto, e della rivalutazione monetaria.
7_ In via subordinata alle domande indicate ai capi da 1 a 3 del “petitum”, accertare
e dichiarare il carattere abusivo della cessione di fatto d'azienda ovvero del ramo e/o dei rami d'azienda meglio descritta nel punto 1. del presente “petitum” dalla fallita alla anche per il tramite della RO Controparte_1
meglio descritta nel presente atto e, per l'effetto, condannare la RO
in persona del legale rapp.te p.t., e la in persona del
[...] Controparte_1
10 legale rapp.te p.t., in solido e/o per quanto di ragione, al pagamento dei debiti della fallita per l'importo non inferiore ad € 4.167.837,76 ovvero per il diverso importo da determinarsi in corso di causa, anche con riguardo alle domande di ammissione al passivo, sia tempestive che tardive;
le somme dovute e/o richieste dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalla data della proposizione della domanda cautelare, ovvero dalla notifica del presente atto, e della rivalutazione monetaria.
8_ In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'illecito aquiliano, depauperativo della garanzia patrimoniale dei creditori, posto in essere dalla
[...]
anche per il tramite della meglio RO Controparte_1
descritto nel presente atto, e per l'effetto condannare la in RO
persona del legale rapp.te p.t., e la in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., in solido e/o per quanto di ragione a pagare alla curatela attrice, a titolo risarcitorio, la somma non inferiore ad € 4.167.837,76, pari alla debitoria accertata, ovvero il diverso importo da determinarsi in corso di causa, anche con riguardo alle domande di ammissione al passivo, sia tempestive che tardive, ovvero determinato anche a mezzo CTU ovvero in via equitativa;
le somme dovute e/o richieste dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalla data della proposizione della domanda cautelare, ovvero dalla notifica del presente atto,e della rivalutazione monetaria.
9_ Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori, come per legge, da liquidarsi in favore dello Stato.”
Si costituiva in data 20.06.2019 la eccependo l'infondatezza Controparte_1
delle domande formulate dal deducendo, in particolare, che la pretesa Parte_1
azionata era stata già oggetto di esame da parte del Tribunale di Napoli Nord nell'ambito di un procedimento cautelare, articolatosi in due gradi di giudizio, all'esito del quale le domande erano state integralmente rigettate. In particolare, la curatela aveva proposto in via principale ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere un provvedimento di rilascio dell'azienda corrente in Afragola alla Via Cinquevie n. 45, e, 11 in subordine, un sequestro giudiziario o conservativo della medesima azienda ex artt.
670 e 671 c.p.c., ivi compresi i beni strumentali afferenti all'attività commerciale.
Ebbene, il ricorso ex art. 700 c.p.c. era stato respinto;
allo stesso modo con ordinanza del 4.07.2018 il Collegio aveva respinto il reclamo della curatela disconoscendo la sussistenza del fumus boni iuris, affermando che: “la ricorrente non ha fornito la prova del dedotto trasferimento di azienda(...) Dai dati risultanti dall'istruttoria documentale emergono due dati pacifici in causa, ossia che nei locali (di proprietà dei fratelli ) in cui la fallita esercitava la sua attività, attualmente opera la Parte_2 [...]
e che quattro dei quindici dipendenti della fallita sono oggi RO
impiegati presso la Si tratta, invero, degli unici elementi di RO
contatto tra le due attività, i quali, tuttavia, non sono di per sé sufficienti a provare la sussistenza di un trasferimento d'azienda, in mancanza di elementi da cui evincere con un certo grado di verosimiglianza che sia transitato in fatto nella disponibilità di CP_1
e, quindi, della un complesso di beni organizzati per
[...] RO
l'esercizio dell'azienda (...)Nel caso di specie non risulta in alcun modo dimostrato il trasferimento delle attrezzature strumentali utilizzate dalla fallita alle odierne resistenti. Ed infatti […] la ha documentato l'acquisizione in Controparte_1
via autonoma dei beni strumentali poi ceduti in affitto unitamente al ramo aziendale alla mediante la produzione della relativa fattura di RO
acquisto emessa il 13.12.2016 dalla ditta Siciliano, deducendo, altresì, di aver ottenuto
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale il 31.01.2017... (…) il Tribunale ritiene che non risulti provata neppure una continuità tra la compagine gestionale ed amministrativa della società fallita e quelle della della Controparte_1 [...]
in quanto i dedotti e non contestati rapporti di parentela ed affinità tra RO
i proprietari e titolari delle società parti del presente procedimento non permettono comunque di individuare elementi a favore di una continuità aziendale tra le dette società, in quanto non vi è prova della corrispondenza tra i soggetti che gestivano
12 l'azienda fallita e quelli che gestiscono le aziende resistenti, atteso che lo stesso
, direttore del supermercato della è sì figlio del Parte_5 RO
fallito ma non risulta coinvolto nella detta procedura Parte_2
fallimentare né risulta aver avuto ruoli gestionali nell'azienda fallita. (…) deve escludersi il fumus relativo alle domande prospettate, in quanto non sono emersi elementi di prova sufficienti al fine di ritenere provata la dedotta cessione di fatto dell'azienda fallita alla per il tramite della RO Controparte_1
atteso che non risulta provato l'avvenuto trasferimento di un'entità economica organizzata in maniera stabile, la cui gestione sia stata proseguita dalle società resistenti.”
La società convenuta eccepiva, inoltre:
- la regolare titolarità del rapporto locativo stante la legittimità del contratto di locazione relativo all'immobile di Afragola, Via Cinquevie n. 45, precisando che esso era stato stipulato con , che aveva agito in qualità di mandataria di CP_7
, comproprietario dell'immobile e del tutto estraneo alle Parte_4
vicende fallimentari che avevano coinvolto;
Parte_2
- il regolare inizio dell'attività commerciale, dimostrato dal fatto che la
[...]
dichiarava di aver regolarmente avviato l'attività commerciale previa Controparte_1
presentazione della trasmessa a mezzo PEC in data 15 dicembre 2016 e CP_9
protocollata in data 16 dicembre 2016 dall'ente competente;
-l'acquisto autonomo dei beni strumentali, come dimostrato dalla fattura prodotta;
l'esclusione di continuità materiale e funzionale tra l'attività della e CP_1
l'azienda fallita;
- il valore non significativo dell'assunzione dei quattro dipendenti, non essendo consapevole la cessionaria del fatto che essi erano tra i vecchi dipendenti della fallita, tenuto conto anche del fatto che il contratto di affitto stipulato con la CP_2
13 prevedeva espressamente l'assenza di dipendenti nel compendio RO
aziendale affittato, escludendo quindi il subentro ex art. 2112 c.c.;
inoltre non era appagante il valore probatorio dell'istruttoria prefallimentare, tenuto conto del fatto che i lavoratori sentiti dal curatore erano portatori di un interesse concreto e attuale rispetto al giudizio poiché avrebbero tratto vantaggio dell'ampliamento dei soggetti obbligati nei loro confronti;
- non vi era alcun legame tra le due società convenute e la fallita, salvo il godimento dell'immobile in cui era svolta l'attività di azienda;
- l'irrilevanza dei legami familiari e delle affinità sotto il profilo della simulazione o dell'abuso di personalità giuridica.
In definitiva, a giudizio della non si era verificata alcuna successione CP_1
d'azienda, non ricorrendo le fattispecie previste dagli artt. 2112, 2559, 2560 e 2562
c.c.; la stessa autorizzazione commerciale necessaria per l'esercizio dell'attività economica da parte della era parte dell'affitto di azienda RO
da parte della cedente ex Parte_6
novo presso il competente ente locale. Né poteva parlarsi di “cessione dell'avviamento commerciale”, come ritenuto dalla curatela, tra la fallita e la
[...]
in quanto la fallita non era parte del contratto di affitto RO
d'azienda alla , utilizzante, comunque, un marchio commerciale RO
proprio e differente da quello delle altre società. Evidenziava, inoltre, che la CP_1
e la avevano avviato le rispettive attività solo a seguito di RO
un prolungato periodo di inattività dei locali, conseguente alla cessazione dell'attività da parte de , prima cessionaria, e alla riconsegna dell'autorizzazione OP
amministrativa da parte della avvenuta in data 06.06.2016, Parte_1
ossia circa otto mesi prima del rilascio, da parte dell'Ente Locale, dell'autorizzazione commerciale in favore della società . Non vi era alcun bene o rapporto CP_1
14 giuridico che poteva essere acquistato dalla società fallita o da le OP
quali risultavano già da tempo prive di attività e beni suscettibili di trasferimento, antecedentemente alla costituzione della e all'inizio della Controparte_1
sua operatività. Ribadiva, altresì, che nel caso di specie, non si era in presenza di alcun atto dispositivo idoneo ad incidere sul patrimonio del fallito, né risultava configurabile una cessione d'azienda, posto che l'attività imprenditoriale del fallito era cessata in data anteriore alla nascita della società comparente. Infine, si evidenziava come la quota immobiliare di proprietà del fallito non fosse stata in alcun modo sottratta, risultando ancora nella piena disponibilità della procedura concorsuale.
Si costituiva con comparsa di costituzione in data 16.07.2019, la società
[...]
richiamando l'esito sfavorevole alla Curatela dei procedimenti RO
cautelari promossi dinanzi al Tribunale di Napoli Nord ed eccependo di non aver intrattenuto rapporti giuridici o commerciali né con la società fallita né con la CP_5
bensì esclusivamente con la dalla quale aveva
[...] Controparte_1
acquisito in locazione il ramo d'azienda oggetto della controversia.
Quest'ultima non aveva acquistato l'attività della società fallita in quanto:
- l'attività imprenditoriale esercitata dalla era stata RO
autonomamente avviata in forza di nuova autorizzazione amministrativa, rilasciata in data successiva alla e ricompresa nel contratto di affitto del ramo d'azienda CP_1
e priva di collegamento con la precedente gestione aziendale riconducibile alla società fallita, la quale aveva cessato ogni attività antecedentemente alla cessione;
- i rapporti di affinità tra soggetti riferiti dalla curatela risultavano privi di rilevanza giuridica, in quanto non incidenti direttamente o indirettamente sulla titolarità o gestione della compagine societaria della RO
15 - quanto alla presunta gratuità dell'operazione di affitto del ramo d'azienda, evidenziava che l'atto era stato concluso a titolo oneroso ed i canoni erano stati pagati;
- i beni strumentali funzionali all'attività commerciale erano stati acquistati direttamente dalla dalla ditta Siciliano, come documentato Controparte_1
da regolare fatturazione, mentre ulteriori beni mobili erano stati trasferiti da altri punti vendita di proprietà della stessa né sul punto poteva RO
darsi credito alle dichiarazioni rese dagli ex lavoratori della società fallita;
- era irrilevante l'assunzione di quattro ex dipendenti della fallita;
- il passaggio della clientela da un supermercato all'altro era dovuto solo alla sua ubicazione.
Con la sentenza appellata il Tribunale rigettava integralmente le domande ritenendo l'impianto probatorio acquisito in giudizio inidoneo a dimostrare una cessione di fatto dell'azienda della fallita, ubicata in Afragola alla Via Cinquevie n. 45, in favore della
[...]
. RO
In particolare, il Giudice di primo grado, ribadita l'inammissibilità delle prove orali articolate dalla curatela, riteneva:
a) non provata la simulazione assoluta ( richiesta dalla curatela) della cessione d'azienda sulla base della interposizione fittizia di persona o di un esercizio indiretto dell'attività d'impresa da parte della fallita in quanto, pur ammettendo la possibilità di una prova per presunzioni “ gli elementi dedotti dalla curatela -non sono precisi con riferimento all'indicazione dei beni strumentali che erano nella disponibilità originaria della società e poi, Parte_1
per il tramite della società , sono stati trasferiti alla CP_5 Controparte_1
e, quindi alla -non sono univoci. Invero, dalle
[...] RO
stesse deduzioni della curatela risulta che gli elementi aziendali sono stati 16 oggetto di trasferimento alla società , e, infine, alla CP_5 CP_1 [...]
, la quale risulta svolgere l'attività di impresa direttamente RO
con la conseguenza che deve escludersi, l'interposizione fittizia della CP_2
e l'esercizio indiretto dell'attività di impresa della società ,
[...] Parte_1
quindi doveva escludersi la simulazione assoluta;
b) le ulteriori domande formulate in via alternativa, segnatamente quelle fondate sugli artt. 64 e 66 della L.F., erano “infondate” in quanto la curatela attrice non aveva in alcun modo investito con le domande introdotte gli atti negoziali intermedi mediante i quali l'azienda sarebbe stata progressivamente ( apparentemente, secondo la tesi della curatela ) trasferita (a titolo oneroso o gratuito) dalla fallita prima alla società e poi alla OP [...]
e, quindi, alla di conseguenza al Controparte_1 RO
Tribunale non era consentito “pronunciarsi sulla dedotta cessione di azienda dalla società alla la previa Parte_1 Parte_7
dichiarazione di nullità/inefficacia dei titoli giuridici “intermedi”, che non stati oggetto di specifica domanda, e tramite i quali l'azienda è stata trasferita (in modo apparente o effettivo) dalla società fallita alla società e alla CP_5
In conclusione, la curatela avrebbe dovuto formulare, Controparte_1
sul piano tecnico-pregiudiziale, la domanda di simulazione o di revoca dei contratti di affitto d'azienda dalla a e di locazione da CP_5 CP_7
a ”;
[...] Controparte_1 CP_1
c) in ordine alla domanda di accertamento del carattere abusivo della cessione di fatto dell'azienda e della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c., il Giudice di primo grado dichiarava la loro infondatezza aderendo all'orientamento secondo cui l'art. 2560 c.c. è norma inderogabile posta a presidio dell'interesse dei terzi creditori e che la Curatela fallimentare, non essendo subentrata nella
17 titolarità dei diritti dei creditori ammessi al passivo del fallimento, non risultava legittimata a proporre azione risarcitoria in proprio.
Per la riforma della decisione la curatela del Fallimento si è appellata a questa Corte con atto di citazione notificato il 21.06.2021 alla e alla RO
con cui ha sollevato le seguenti censure: Controparte_1
1) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto infondata la domanda di accertamento della nullità per simulazione della cessione di fatto dell'azienda
(o di un suo ramo) dalla società fallita in favore della RO
erroneamente interpretando i plurimi elementi probatori offerti a sostegno della tesi della “complessa operazione dismissiva posta in essere dalla fallita “
( appello pag. 27) con cui la fallita ha ceduto definitivamente tutta l'azienda.
2) erroneamente il giudice di primo ha rigettato le domande di inefficacia ex artt.
64 e/o 66 L.F. della cessione di fatto dell'azienda e/o del ramo di azienda ritenendo che esse erano logicamente subordinate all'accertamento della simulazione o all'esperimento di un'azione revocatoria ordinaria o fallimentare ex art. 66 L.F. o ex art. 2901 c.c. dei singoli atti negoziali (segnatamente: il contratto di locazione tra e la e i CP_7 Controparte_1
contratti di affitto d'azienda tra la fallita e la società “ Parte_1 CP_5
, domande non formulate dalla curatela. Secondo l'appellante, infatti,
[...]
la curatela non aveva inteso impugnare i singoli contratti in cui si sarebbe esplicitato il disegno dismissivo ma impugnare la complessa operazione posta in essere attraverso la pluralità degli atti strumentali. Ed infatti, a parere dell'appellante, tutte le operazioni succedutesi avevano avuto lo scopo di continuare l'attività imprenditoriale della fallita mediante lo schermo di soggetti giuridici formalmente autonomi (la e la RO
appositamente costituita.), ma sostanzialmente Controparte_1
riconducibili al medesimo nucleo familiare-imprenditoriale dei e, Parte_2
18 in quest'ottica, aveva volutamente omesso di citare in giudizio la società prima cessionaria in quanto il relativo contratto di cessione risultava Controparte_10
risolto;
3) il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente rigettato la domanda volta all'accertamento del carattere abusivo della cessione di fatto dell'azienda (o del ramo di azienda), negando per l'effetto, la responsabilità solidale ex art. 2560, co.2, c.c. della e della per i RO Controparte_1
debiti pregressi della società fallita. Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe aderito a un'interpretazione meramente formalistica dell'art. 2560, comma 2, c.c., limitando l'operatività della responsabilità del cessionario esclusivamente ai debiti risultanti dalle scritture contabili dell'azienda cedente e ritenendo che la titolarità dell'azione in questione spetti esclusivamente ai singoli creditori, in mancanza di una norma di successione espressa in favore del curatore;
4) erroneamente il Tribunale ha ritenuto inammissibili le istanze istruttorie orali mentre la prova testimoniale proposta era funzionale a confermare e integrare le dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di interrogatorio formale reso davanti alla Curatrice, nonché a chiarire il contenuto del ricorso ex art. 414
c.p.c. presentato dai lavoratori e dell'istanza di fallimento. Ha riproposto le richieste istruttorie ed ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e per il conseguente accoglimento di tutte le domande contenute nell'originario atto di citazione.
Con comparse depositate il 29.10.2021 e il 20.11.2021 si sono costituite rispettivamente la e la ciascuna resistendo Controparte_1 RO
all'avversa impugnazione.
19 All'udienza del 7.11.2023 la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 43, co. 3, l.fall. (oggi art. 143, comma 3, CCII), in ragione dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della società disposta RO
con sentenza n. 30/2023 pronunciata in data 11.07.2023 dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.
Con ricorso depositato il 26.01.2024, la Parte_8
ha provveduto alla riassunzione del giudizio unicamente
[...]
nei confronti della società “avendo interesse ad ottenere Controparte_1
una pronuncia nel merito nei confronti della ed omettendo Parte_9
di evocare in giudizio la curatela del fallimento RO
In data 15 febbraio 2024 si è costituita in riassunzione la resistendo CP_1
all'appello e deducendone l'infondatezza, ribadendo le difese già svolte relative alla carenza di prova dell'asserito trasferimento del compendio aziendale in frode ai creditori. Ha rassegnato le seguenti conclusioni “…..rigettare l'appello e con esso tutte le domande ex adverso formulate, perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Rigettare altresì la richiesta di CTU le istanze istruttorie formulate dalla controparte, in quanto inammissibili e/o superflue e inoltre formulate indicando a testimoni soggetti portatori di interesse concreto e attuale nel giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, maggiorate dell'importo previsto per spese generali ex art. 2 comma 2° del D.M. 55/14, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.”
All'udienza del 15.04.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini abbreviati di cui all'art. 190, comma 2, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nelle comparse conclusionali e nelle memorie depositate dalle parti non si rinvengono conclusioni difformi da quelle già incardinate in atti.
20
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato, in via preliminare, che la domanda risarcitoria proposta dalla Curatela ai sensi dell'art. 2043 c.c. è stata dal Tribunale rigettata e tale statuizione non è stata oggetto di specifica censura nell'atto di appello, con la conseguente formazione del giudicato sulla stessa.
Sempre in via preliminare va rilevato che, con sentenza del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere in data 11 luglio 2023, è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società già parte convenuta RO
nel giudizio di primo grado e qui appellata. Tale evento ha determinato l'interruzione del processo d'appello, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall. (oggi art. 143, comma 3,
CCII). La Curatela appellante ha riassunto il processo esclusivamente nei confronti della società riservandosi, come si legge nella relazione al Controparte_1
G.D. allegata all'atto di riassunzione depositato il 26.01.2024, “di insinuare al passivo del fallimento della le pretese risarcitorie azionate nel già RO
citato giudizio innanzi alla Corte di Appello e/o per rivendicare la eventuale restituzione dell'azienda affittata dalla . CP_1 Parte_9
Alla luce di quanto sopra, la Curatela appellante ha ritenuto che tutte le domande proposte nei confronti della società , fallita successivamente alla RO
proposizione delle azioni di simulazione e revocatorie, non potessero essere oggetto di esame nel presente giudizio, dal che ha ritenuto superflua la riassunzione del giudizio nei suoi riguardi.
A parere della Corte, la strategia non può essere condivisa in diritto per l'azione di simulazione della cessione di azienda;
essa non apporta, tuttavia, alcuna utilità all'appellante anche in relazione all'azione revocatoria.
21 Ed infatti, l'azione revocatoria e quella di simulazione, assoluta o relativa, sono del tutto diverse per contenuto e finalità. Il negozio impugnato con la revocatoria è esistente e realmente voluto;
con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria di dell'inefficacia al fine unico e specifico di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. L'azione di simulazione postula, invece, che il negozio esiste solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente la volontà negoziale -simulazione assoluta- o è voluto un negozio diverso da quello apparente - simulazione relativa. Quindi l'azione è diretta ad ottenere l'accertamento di questa situazione di apparenza e può essere proposta da chiunque abbia interesse alla eliminazione della medesima. Vero è che l'azione di simulazione, assoluta o relativa,
e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra (Cass. n. 15077/2018), ma le azioni restano pur sempre autonome concettualmente e teleologicamente, oltre che in relazione al peso dell'onere probatorio.
Quando l'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, avente natura costitutiva e producente effetti ex nunc, viene proposta nei confronti di un accipiens dichiarato fallito, ne consegue che l'eventuale accoglimento giudiziale va ad incidere sulla massa passiva soltanto dalla data della sentenza di accoglimento. Secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. S.U. 12476/2020, Cass. S.U. 30124/24) ne deriva, in conformità al principio della cristallizzazione del passivo alla data di apertura della procedura concorsuale, l'inammissibilità di domande revocatorie promosse successivamente alla dichiarazione di fallimento del soggetto accipiens, essendo tali azioni incompatibili con la struttura concorsuale del procedimento fallimentare. Proprio per tale ragione, hanno chiarito le Sezioni Unite che “non è ammissibile un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un
22 fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni;
il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove
l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa” (così Cass. SS.UU.
30416/2018).
Le medesime considerazioni, però, non valgono con riguardo alla sentenza che riconosce la simulazione assoluta di un atto, sebbene l'azione di simulazione potrebbe apparire, quoad effectum, del tutto analoga a quella revocatoria considerando che ne deriverebbe la condanna alla restituzione del bene non nei confronti del fallimento, bensì del terzo.
La giurisprudenza, pur con il dissenso di parte della dottrina, qualifica il negozio simulato come nullo (Cass. 7459/2018), mentre non vi sono dubbi circa la natura di accertamento (negativo in caso di simulazione assoluta e positivo in caso di simulazione relativa) della sentenza che la riconosce, qualificata come sentenza dichiarativa della nullità (Cass. 9401/2016). È evidente allora che, trattandosi di una sentenza di accertamento della nullità, la stessa non può che produrre effetti ex tunc, cioè da quando l'atto simulato è stato compiuto, con la conseguenza che non si pongono tutti i problemi relativi alla cristallizzazione del passivo del fallimento dell'accipiens. In altri termini, non vi è alcun evento sopravvenuto alla dichiarazione di fallimento che modifichi il passivo, giacché la situazione esistente prima dell'intervento della sentenza che riconosce la simulazione è solo apparente e quest'ultima pronuncia non fa altro che accertare (e non costituire ex novo) la situazione reale.
23 Per tali motivi, deve escludersi che – a differenza di quanto avviene, con i limiti di cui si dirà, per l'azione revocatoria – vi siano limiti all'esercizio dell'azione di simulazione tra fallimenti.
Tanto premesso, appare evidente che la mancata riassunzione della domanda di simulazione nei confronti del fallimento della non è stata RO
giustificata dal rispetto dei richiamati principi di legittimità ma da una erronea interpretazione degli stessi. Ad ogni modo, la mancata riassunzione di tutte le domande nei confronti della ha determinato l'estinzione del RO
giudizio nei suoi riguardi, a norma degli artt. 310 e 307 c.p.c..
Ma, a parere della Corte, la strategia adottata dall'appellante riverbera i suoi effetti anche in relazione alle altre domande formulate in sede di riassunzione al solo indirizzo della In primis, la giurisprudenza qui riportata – cui Parte_9
l'appellante sembra essersi ispirata - si è formata in relazione al caso del “fallimento del terzo acquirente prevenuto all'azione costitutiva “ ( Cass. 30124/24), mentre nel caso in esame l'amministrazione giudiziale della è stata aperta RO
in data 11.7.2023, pendente l'appello, quindi in un momento di molto successivo all'esperimento dell'azione, che risale al marzo 2019.
Ma vi è di più; la domanda originariamente proposta dalla Curatela del fallimento era volta all'accertamento della cessione di fatto del Parte_10
compendio aziendale già appartenente alla società fallita, in favore della
[...]
“anche per il tramite della , espressione di RO Controparte_1
cui va sottolineata l'estrema fumosità.
In particolare, l'azione giudiziaria è stata fondata sulla tesi secondo cui la
[...]
, pur formalmente acquirente del ramo d'azienda, avrebbe operato RO
quale soggetto interposto, con la dedotta partecipazione del soggetto alienante
( ), in favore dell'interponente effettivo, individuato proprio nella Controparte_1
24 società fallita. In tale prospettiva, secondo il fallimento appellante la cessione di fatto d'azienda sarebbe stata in realtà effettuata in favore della società nella qualità di interponente occulto.
Più precisamente, la Curatela ha allegato in giudizio che l'azione proposta non era diretta a colpire singolarmente e autonomamente i singoli atti intermedi, quali il contratto di affitto d'azienda stipulato tra la società fallita e bensì OP
mirava a far emergere e contestare una “complessiva operazione” elusiva posta in essere con intento fraudolento. Seguendo questo ragionamento, a parere della
Corte, l'odierna appellante ha trascurato il fatto che, benchè coordinati tra di loro, gli atti attraverso i quali si sarebbe realizzata la sequenza dedotta in giudizio, erano comunque distinti ed autonomi cosicché, come ritenuto dal Tribunale, era necessario che essi venissero specificamente impugnati uno per uno, proprio in quanto concatenati e tutti destinati a realizzare l'obbiettivo finale. La curatela non lo ha fatto.
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto ostativa all'apprezzamento del disegno fraudolento finale la mancata impugnativa dei contratti “ strumento” ( o
“segmento”, che dir si voglia, quali il contratto di affitto della alla Parte_11
e il contratto di fitto da a;
a tanto si CP_5 CP_7 Controparte_1
aggiunga che, stando a quanto allegato stabilmente dal fallimento GVC, la società
rimasto unico contraddittore dell'originario attore, avrebbe Controparte_1
svolto un ruolo meramente interposto e strumentale nell'ambito della complessa operazione negoziale impugnata dalla Curatela, essendosi limitata:
- dapprima, a stipulare un contratto di locazione commerciale con , CP_7
non fatto oggetto di impugnativa;
- successivamente, a concedere in affitto il ramo d'azienda alla società
[...]
RO
25 Se ciò è vero – e discende dalla tesi attorea – è evidente che la gestione materiale e giuridica dell'attività di impresa è stata sin da subito assunta in via esclusiva dalla
[...]
che è l'effettiva beneficiaria del compendio aziendale, RO
subentrando operativamente alla fallita;
in tale ricostruzione la si CP_1
configura, quindi, quale soggetto strumentale e privo di autonomia causale rispetto all'atto dispositivo impugnato, non avendo ricevuto alcun vantaggio patrimoniale diretto, né avendo mantenuto il controllo sull'azienda successivamente alla stipula del contratto di affitto, né la titolarità dell'immobile in cui si svolgeva l'attività. La
Curatela appellante non ha fornito, in proposito, alcuna prova idonea a dimostrare che la abbia conservato la disponibilità giuridica del ramo aziendale anche CP_1
per un tempo limitato ovvero tratto un effettivo beneficio economico dalla cessione impugnata. Al contrario, l'assetto negoziale descritto dagli stessi atti di parte attrice evidenzia come la abbia acquisito in via esclusiva la RO
gestione aziendale, divenendo l'unico soggetto destinatario dell'effetto traslativo contestato.
Tanto premesso, è evidente che la stessa prospettazione attorea configura la
[...]
come unico beneficiario effettivo e finale dell'operazione RO
negoziale impugnata, titolare della gestione aziendale e destinatario materiale del compendio aziendale già facente capo alla società poi fallita. La società
[...]
nel quadro costruito dall'odierna appellante, avrebbe assunto un ruolo Controparte_1
meramente strumentale e di transito, sprovvisto di incidenza causale effettiva rispetto al pregiudizio dedotto.
Ne deriva che la domanda revocatoria non può essere utilmente esperita nei confronti della sola non potendosi ravvisare in capo a detta Controparte_1
società alcun effetto traslativo patrimoniale da cui possa discendere la lesione della garanzia creditoria ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f.; si impone, pertanto, la pronunzia di rigetto dell'appello in quanto coltivato unicamente nei confronti di un
26 soggetto giuridico privo di titolarità concreta in relazione all'obbiettivo che l'azione come riassunta poteva astrattamente sortire. In altre parole, anche se si volesse condividere in astratto l'impostazione sostanzialistica proposta dall'appellante – e non la si condivide, come non l'ha condivisa correttamente il Tribunale - la stessa non può trovare accoglimento anche a causa dei limiti soggettivi dell'attuale gravame, il quale, coinvolgendo solo una delle società della catena negoziale, si rivela inidoneo a condurre a una declaratoria di inefficacia utile e coerente rispetto all'oggetto della domanda, il che mette in luce anche una evidente carenza di interesse del Parte_1
ad agire in revocatoria nei confronti della sola Controparte_1
Con l'atto di riassunzione del 26.1.2024 il ha indirizzato alla sola Parte_1 CP_1
anche le seguenti domande:
[...]
condannare la alla restituzione in favore della curatela attrice Controparte_1
dell'azienda ovvero del ramo e/o dei rami d'azienda;
in caso di impossibilità di restituzione dell'azienda ovvero del ramo e/o dei rami d'azienda sopra descritti, condannare la al pagamento in Controparte_1
favore della curatela attrice dell'equivalente monetario della stessa e/o degli stessi, da determinarsi in corso di causa, se del caso anche a mezzo C.T.U. ovvero in via equitativa, con interessi legali;
condannare la al pagamento in favore della curatela attrice Controparte_1
di una indennità per l'indebita fruizione dell'azienda ovvero del ramo e/o dei rami d'azienda già descritti al punto 1. del presente “petitum”, da determinarsi, se del caso,
a mezzo C.T.U. ovvero in via equitativa, a far data dalla data della cessione o, in subordine, dalla data di dichiarazione di fallimento ovvero dalla notifica dell'atto di appello.
Tali domande ( la prima materialmente impossibile, poiché l'azienda non è nella disponibilità della ) sono espressamente subordinate all'accoglimento CP_1
27 anche di una sola delle domande principali ( simulazione, revocatoria nelle sue diverse forme) originariamente proposte;
il mancato accoglimento delle suddette domande principali determina l'assorbimento delle seconde. In ogni caso tali domande rappresenterebbero una duplicazione di quanto l'odierna appellante si è riservata di ottenere nell'ambito della procedura fallimentare della RO
Con l'atto di riassunzione la Curatela della GVC ha chiesto la condanna della
[...]
al pagamento dei debiti della fallita per l'importo non inferiore ad Controparte_1
€ 4.167.837,76 sul presupposto del carattere abusivo della cessione di fatto d'azienda ovvero del ramo e/o dei rami d'azienda dalla fallita alla RO
“anche per il tramite della . Valga quanto osservato in Controparte_1
precedenza; la non può essere chiamata ad onorare i debiti della Controparte_1
fallita in difetto di un titolo di responsabilità esclusiva nei confronti della società.
In definitiva l'appello va nel suo complesso respinto, disattesa ogni altra istanza anche istruttoria, previa declaratoria di estinzione nei confronti della RO
.
[...]
Spese del grado a carico dell'appellante curatela a favore della Controparte_1
l'ammissione dell'appellante al patrocinio a carico dello Stato non influisce sulla pronunzia, atteso che la parte ammessa al beneficio è soccombente nei confronti di una parte non ammessa al beneficio. Sul tema la S.C. ha avuto modo di osservare che
“l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma
2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.” ( Cass.
13/11/2020 n. 25653).
La liquidazione dei compensi è operata d'ufficio, in mancanza di nota spese, mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n.
147/2022) per i giudizi di valore indeterminabile, tenuto conto dell'oggetto del
28 giudizio. Valutata la quantità e la qualità dell'attività processuale svolta, gli importi, che vanno attribuiti al difensore dell'appellata che ne ha chiesto la distrazione in suo favore, vengono liquidati in € 1100,00 per la fase di studio;
in € 1200,00 per la fase introduttiva, € 1522,50 per la fase di trattazione ed € 2000,00 per la fase decisoria;
in tutto € 6822,50 cui vanno aggiunti € 1023,40 per le spese generali;
totale generale €
7845,90 .
Nessuna statuizione occorre adottare sulle spese in relazione al rapporto processuale tra il e la società Parte_8 RO
a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio d'appello nei confronti della società in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 RO
ultimo comma c.p.c..
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Napoli - V sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_12
di ed , soci falliti
[...] Parte_2 Parte_1
in proprio, nei confronti della e della Controparte_1 RO
avverso la sentenza n. 1424/2021 del Tribunale di Napoli Nord, disattesa ogni
[...]
diversa domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio d'appello nei confronti della RO
[...]
2. rigetta l'appello nei confronti della Controparte_1
29 3. condanna parte appellante al pagamento, in favore della Controparte_1
delle spese del grado liquidate in complessivi € 7845,90 con distrazione
[...]
in favore dell'Avv. Natale De Angelis, in quanto anticipatario;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
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