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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/07/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai SIg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1542 V.G. RG anno 2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sonia Mannelli, dal quale sono C.F._2
rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 28.7.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
“CONDIZIONI DI SEPARAZIONE 1) AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati, con l'obbligo del rispetto reciproco. 2) MINORE Affidamento e responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale: Il figlio minore , nato a [...] il [...], è affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà in quel momento. 3 Collocamento: Il figlio avrà la sua residenza abituale e Per_2
sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, SI.ra , in Massa, P.zza Istria n. 33/7. Parte_1
Diritto di visita del padre: Il padre, SI. , salvo diversi accordi che le parti potranno liberamente Parte_2
raggiungere in base alle esigenze del figlio e agli impegni di entrambi, avrà il diritto e il dovere di vedere e tenere con sé
il figlio liberamente avendo padre/figlio (ormai quasi maggiorenne) un ottimo rapporto di continuità. Ugualmente Per_2
avverrà per le vacanze natalizie, pasquali e per tutte le altre festività (es. 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, compleanno del figlio e dei genitori). Il SI. autorizza sin d'ora il rilascio del passaporto per il Parte_2
minore . 3) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE La casa coniugale, sita in Massa, Piazza Istria n. 33, Per_2
piano secondo, interno 7, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al foglio 75, particella 284, subalterno
28, è assegnata alla SI.ra , che vi continuerà a vivere con il figlio . Il SI. Parte_1 Per_2 Parte_2
da atto di aver già lasciato l'immobile. 4) ACCORDI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA CASA CONIUGALE QUALE
ELEMENTO FONDAMENTALE ED IMPRESCINDIBILE PER LA DEFINIZIONE DELLA CRISI CONIUGALE. Il SI.
è proprietario della quota di 3/10 (tre decimi) e la SI.ra è proprietaria della quota Parte_2 Parte_1
di 7/10 (sette decimi) dell'immobile adibito a casa coniugale, come sopra identificato. Il SI. si Parte_2
impegna a vendere e trasferire alla SI.ra , che si impegna ad acquistare, la piena proprietà della sua Parte_1
quota di 3/10 (4 decimi) del suddetto immobile. Il prezzo di compravendita e quindi il trasferimento avverrà mediante accollo da parte della SI.ra del residuo importo del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, attualmente Parte_1
pari a circa Euro 71.531,17 (settantunomilacinquecentotrentuno/17), con contestuale espressa liberazione del SI.
da ogni obbligazione relativa a detto mutuo da parte dell'istituto mutuante. Le parti, sentiti i Parte_2
rispettivi tecnici di fiducia, danno atto che il residuo mutuo attuale è maggiore rispetto al valore della quota parte di 3/10
dell'immobile. Le parti danno atto che il presente trasferimento è effettuato al fine di addivenire alla definizione della crisi coniugale. Le parti si impegnano a stipulare il relativo atto notarile di compravendita nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre un mese dalla data di omologazione del presente accordo di separazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti al trasferimento immobiliare (notarili, fiscali, ecc.) saranno a carico delle parti nella misura del
50% cadauno. Tale accordo patrimoniale, della predetta cessione della quota parte di di proprietà Parte_2
dell'immobile è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. I coniugi esonerano da ogni responsabilità il procuratore in ordine alla risoluzione delle questioni patrimoniali. 5) MANTENIMENTO DEL FIGLIO SI Assegno ordinario: Il SI. Parte_2
corrisponderà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di Euro Parte_1 Per_2
550,00 (cinquecentocinquanta/00). Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra (IBAN: [...] e/o altro previa Parte_1
comunicazione da parte della GN , e sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT Pt_1
(FOI) a partire dal primo anniversario della presente omologa. Spese straordinarie: Entrambi i genitori contribuiranno al 50% (cinquanta percento) ciascuno alle seguenti spese straordinarie per il figlio , da intendersi come quelle Per_2
che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita del figlio [Cass. Civ., Sez. 1, N. 7169 del 18- 03-2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 1562 del 23-01-2020]: Spese mediche: visite specialistiche (fra cui allergologo, pneumologo, oculista, dermatologo, dentista, ortodontista, logopedista, psicologo/psicoterapeuta, ecc.),
esami diagnostici, analisi cliniche, interventi chirurgici, cure fisioterapiche e riabilitative, acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto, apparecchi ortodontici o protesici, farmaci prescritti a seguito di visite specialistiche o per patologie non comuni/croniche. Le spese mediche urgenti e quelle per trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista di libera scelta non necessitano di preventivo accordo, fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione e presentazione della documentazione di spesa. Per le altre, è richiesto il preventivo accordo, salvo urgenza. Spese
scolastiche: tasse di iscrizione e rette per scuole private (dalla scuola dell'infanzia all'università), corsi di recupero e lezioni private, libri di testo per la scuola secondaria e l'università, materiale didattico specifico richiesto dalla scuola
(diverso dalla cancelleria ordinaria), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, soggiorni studio all'estero, spese per eventuali test di ammissione all'università, spese universitarie e alloggiative per studenti fuori sede.
Le tasse scolastiche pubbliche e i libri di testo per la scuola dell'obbligo sono considerate ordinarie se non diversamente specificato. Per le altre, è richiesto il preventivo accordo, salvo quelle obbligatorie per il percorso di studi già intrapreso.
Spese sportive, ludico-ricreative e culturali: iscrizione e frequenza a corsi di attività sportive (es. tennis, palestra, nuoto,
calcio, ecc.), acquisto 6 dell'attrezzatura sportiva specifica, iscrizione a corsi di lingue, musica, teatro, informatica,
patente di guida (corso e esami), abbonamenti a riviste specializzate o culturali, biglietti per eventi culturali o sportivi di particolare rilevanza, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio o con terzi (es. campus estivi, vacanze studio). Tali spese richiedono il preventivo accordo. Si dà atto che al momento frequenta ripetizioni scolastiche i Per_2
cui relativi costi sono ripartiti fra i coniugi nella misura del 50% cadauno. Per quanto concerne le ripetizioni di materie scolastiche il padre si impegna sin d'ora, così come sempre fatto, al pagamento del costo nella misura del 50%. Il genitore che intende sostenere una spesa straordinaria soggetta a preventivo accordo dovrà informare l'altro genitore,
preferibilmente per iscritto (es. email, messaggio whatsapp, ecc.), fornendo dettagli e, se possibile, un preventivo di spesa.
L'altro genitore dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato entro 10 giorni dalla comunicazione. In caso di mancata risposta entro tale termine, il consenso si intenderà prestato. Il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria
(sia essa concordata o urgente/necessaria) dovrà presentare all'altro idonea documentazione giustificativa (fattura,
ricevuta fiscale) entro 30 giorni dal sostenimento della spesa. Il rimborso della quota spettante dovrà avvenire entro i 10
giorni successivi alla presentazione della documentazione. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute per il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori, o in proporzione all'effettivo sostenimento della spesa documentata. 6)
ASSEGNI FAMILIARI Gli assegni per il nucleo familiare (Unico e/o altri), spettanti per il figlio , saranno percepiti Per_2 dalla madre che lo ha posto a carico in accordo con il signor 7) 7 L'autovettura Parte_2 Controparte_1
Fiat Panda, targata FW363CY, attualmente cointestata al 50% tra i coniugi, rimarrà nella piena ed esclusiva proprietà
e disponibilità della SI.ra . Il SI. si impegna a compiere tutti gli atti necessari per Parte_1 Parte_2
il trasferimento della sua quota di proprietà (50%) in favore della SI.ra entro e non oltre un mese (ovvero Parte_1
30 giorni) dalla data di omologazione della presente separazione, con spese a carico di entrambi i coniugi (nella misura del 50% cadauno). L'autovettura Jeep Cherokee, targata CB976ZJ rimarrà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del SI. . 8) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI I coniugi dichiarano di Parte_2
essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e sin d'ora a qualsiasi forma di contributo al mantenimento. Dichiarano altresì di aver definito ogni altra pendenza di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o causale, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente accordo. 9) SPESE LEGALI Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che Parte_3
essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Massa il 26.3.2015; che dalla loro unione era nato il figlio (31.1.2008) ; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Per_2
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione anagrafica e prevalente del minore;
casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento del minore e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico;
divisione dei beni mobili;
obblighi a trasferire.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Massa il 26.3.2015 e trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2015, Atto n. 14, Parte I), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 28.7.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai SIg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1542 V.G. RG anno 2025, vertente t r a
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) domiciliati presso lo studio dell'Avv. Sonia Mannelli, dal quale sono C.F._2
rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 28.7.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
“CONDIZIONI DI SEPARAZIONE 1) AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati, con l'obbligo del rispetto reciproco. 2) MINORE Affidamento e responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale: Il figlio minore , nato a [...] il [...], è affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, Per_2
i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, adottando di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà in quel momento. 3 Collocamento: Il figlio avrà la sua residenza abituale e Per_2
sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione della madre, SI.ra , in Massa, P.zza Istria n. 33/7. Parte_1
Diritto di visita del padre: Il padre, SI. , salvo diversi accordi che le parti potranno liberamente Parte_2
raggiungere in base alle esigenze del figlio e agli impegni di entrambi, avrà il diritto e il dovere di vedere e tenere con sé
il figlio liberamente avendo padre/figlio (ormai quasi maggiorenne) un ottimo rapporto di continuità. Ugualmente Per_2
avverrà per le vacanze natalizie, pasquali e per tutte le altre festività (es. 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, compleanno del figlio e dei genitori). Il SI. autorizza sin d'ora il rilascio del passaporto per il Parte_2
minore . 3) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE La casa coniugale, sita in Massa, Piazza Istria n. 33, Per_2
piano secondo, interno 7, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al foglio 75, particella 284, subalterno
28, è assegnata alla SI.ra , che vi continuerà a vivere con il figlio . Il SI. Parte_1 Per_2 Parte_2
da atto di aver già lasciato l'immobile. 4) ACCORDI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA CASA CONIUGALE QUALE
ELEMENTO FONDAMENTALE ED IMPRESCINDIBILE PER LA DEFINIZIONE DELLA CRISI CONIUGALE. Il SI.
è proprietario della quota di 3/10 (tre decimi) e la SI.ra è proprietaria della quota Parte_2 Parte_1
di 7/10 (sette decimi) dell'immobile adibito a casa coniugale, come sopra identificato. Il SI. si Parte_2
impegna a vendere e trasferire alla SI.ra , che si impegna ad acquistare, la piena proprietà della sua Parte_1
quota di 3/10 (4 decimi) del suddetto immobile. Il prezzo di compravendita e quindi il trasferimento avverrà mediante accollo da parte della SI.ra del residuo importo del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, attualmente Parte_1
pari a circa Euro 71.531,17 (settantunomilacinquecentotrentuno/17), con contestuale espressa liberazione del SI.
da ogni obbligazione relativa a detto mutuo da parte dell'istituto mutuante. Le parti, sentiti i Parte_2
rispettivi tecnici di fiducia, danno atto che il residuo mutuo attuale è maggiore rispetto al valore della quota parte di 3/10
dell'immobile. Le parti danno atto che il presente trasferimento è effettuato al fine di addivenire alla definizione della crisi coniugale. Le parti si impegnano a stipulare il relativo atto notarile di compravendita nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre un mese dalla data di omologazione del presente accordo di separazione. Tutte le spese inerenti e conseguenti al trasferimento immobiliare (notarili, fiscali, ecc.) saranno a carico delle parti nella misura del
50% cadauno. Tale accordo patrimoniale, della predetta cessione della quota parte di di proprietà Parte_2
dell'immobile è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. I coniugi esonerano da ogni responsabilità il procuratore in ordine alla risoluzione delle questioni patrimoniali. 5) MANTENIMENTO DEL FIGLIO SI Assegno ordinario: Il SI. Parte_2
corrisponderà alla SI.ra , quale contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di Euro Parte_1 Per_2
550,00 (cinquecentocinquanta/00). Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra (IBAN: [...] e/o altro previa Parte_1
comunicazione da parte della GN , e sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT Pt_1
(FOI) a partire dal primo anniversario della presente omologa. Spese straordinarie: Entrambi i genitori contribuiranno al 50% (cinquanta percento) ciascuno alle seguenti spese straordinarie per il figlio , da intendersi come quelle Per_2
che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita del figlio [Cass. Civ., Sez. 1, N. 7169 del 18- 03-2024][Cass. Civ., Sez. 6, N. 1562 del 23-01-2020]: Spese mediche: visite specialistiche (fra cui allergologo, pneumologo, oculista, dermatologo, dentista, ortodontista, logopedista, psicologo/psicoterapeuta, ecc.),
esami diagnostici, analisi cliniche, interventi chirurgici, cure fisioterapiche e riabilitative, acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto, apparecchi ortodontici o protesici, farmaci prescritti a seguito di visite specialistiche o per patologie non comuni/croniche. Le spese mediche urgenti e quelle per trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o dallo specialista di libera scelta non necessitano di preventivo accordo, fermo l'obbligo di tempestiva comunicazione e presentazione della documentazione di spesa. Per le altre, è richiesto il preventivo accordo, salvo urgenza. Spese
scolastiche: tasse di iscrizione e rette per scuole private (dalla scuola dell'infanzia all'università), corsi di recupero e lezioni private, libri di testo per la scuola secondaria e l'università, materiale didattico specifico richiesto dalla scuola
(diverso dalla cancelleria ordinaria), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, soggiorni studio all'estero, spese per eventuali test di ammissione all'università, spese universitarie e alloggiative per studenti fuori sede.
Le tasse scolastiche pubbliche e i libri di testo per la scuola dell'obbligo sono considerate ordinarie se non diversamente specificato. Per le altre, è richiesto il preventivo accordo, salvo quelle obbligatorie per il percorso di studi già intrapreso.
Spese sportive, ludico-ricreative e culturali: iscrizione e frequenza a corsi di attività sportive (es. tennis, palestra, nuoto,
calcio, ecc.), acquisto 6 dell'attrezzatura sportiva specifica, iscrizione a corsi di lingue, musica, teatro, informatica,
patente di guida (corso e esami), abbonamenti a riviste specializzate o culturali, biglietti per eventi culturali o sportivi di particolare rilevanza, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio o con terzi (es. campus estivi, vacanze studio). Tali spese richiedono il preventivo accordo. Si dà atto che al momento frequenta ripetizioni scolastiche i Per_2
cui relativi costi sono ripartiti fra i coniugi nella misura del 50% cadauno. Per quanto concerne le ripetizioni di materie scolastiche il padre si impegna sin d'ora, così come sempre fatto, al pagamento del costo nella misura del 50%. Il genitore che intende sostenere una spesa straordinaria soggetta a preventivo accordo dovrà informare l'altro genitore,
preferibilmente per iscritto (es. email, messaggio whatsapp, ecc.), fornendo dettagli e, se possibile, un preventivo di spesa.
L'altro genitore dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato entro 10 giorni dalla comunicazione. In caso di mancata risposta entro tale termine, il consenso si intenderà prestato. Il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria
(sia essa concordata o urgente/necessaria) dovrà presentare all'altro idonea documentazione giustificativa (fattura,
ricevuta fiscale) entro 30 giorni dal sostenimento della spesa. Il rimborso della quota spettante dovrà avvenire entro i 10
giorni successivi alla presentazione della documentazione. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie sostenute per il figlio saranno ripartite al 50% tra i genitori, o in proporzione all'effettivo sostenimento della spesa documentata. 6)
ASSEGNI FAMILIARI Gli assegni per il nucleo familiare (Unico e/o altri), spettanti per il figlio , saranno percepiti Per_2 dalla madre che lo ha posto a carico in accordo con il signor 7) 7 L'autovettura Parte_2 Controparte_1
Fiat Panda, targata FW363CY, attualmente cointestata al 50% tra i coniugi, rimarrà nella piena ed esclusiva proprietà
e disponibilità della SI.ra . Il SI. si impegna a compiere tutti gli atti necessari per Parte_1 Parte_2
il trasferimento della sua quota di proprietà (50%) in favore della SI.ra entro e non oltre un mese (ovvero Parte_1
30 giorni) dalla data di omologazione della presente separazione, con spese a carico di entrambi i coniugi (nella misura del 50% cadauno). L'autovettura Jeep Cherokee, targata CB976ZJ rimarrà nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del SI. . 8) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI I coniugi dichiarano di Parte_2
essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente e sin d'ora a qualsiasi forma di contributo al mantenimento. Dichiarano altresì di aver definito ogni altra pendenza di natura patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o causale, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel presente accordo. 9) SPESE LEGALI Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che Parte_3
essi ricorrenti avevano contratto matrimonio in Massa il 26.3.2015; che dalla loro unione era nato il figlio (31.1.2008) ; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Per_2
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione anagrafica e prevalente del minore;
casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento del minore e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico;
divisione dei beni mobili;
obblighi a trasferire.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Massa il 26.3.2015 e trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2015, Atto n. 14, Parte I), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 28.7.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli