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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/11/2024, n. 5740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5740 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11555/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BARBARA FERRARIS, Parte_1
elettivamente domiciliata in Via Daverio n.6, Milano, presso lo studio del predetto difensore
RICORRENTE contro
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Accertare e dichiarare: la risoluzione di diritto e per grave inadempimento del contratto di locazione operativa n° 20210512033 per l'esclusiva condotta dell'odierno resistente ai sensi degli artt. 8 e 9 del contratto di locazione operativa ed in forza dell'art. 1456 c.c. comunicata giusta PEC del 18 aprile 2024 e per l'effetto:
Condannare: il resistente, sig. , nella qualità di titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
”, C.F. e P IVA con sede legale in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1
TU (CA) cap 09028 Piazza Sant'Antonio n. 13, alla restituzione del bene oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
Condannare: il resistente, sig. , nella qualità di titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
”, C.F. e P IVA con sede legale in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1
TU (CA) cap 09028 Piazza Sant'Antonio n. 13, al pagamento di € 12.241,05 per le imputazioni debitorie pagina 1 di 4 come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
nella qualità di titolare dell'impresa individuale Edicola Sant'Antonio di Simone Guiso”
[...]
riferendo di avere stipulato con il convenuto il contratto di “locazione operativa” n. 20210512033 avente durata di 60 mesi e ad oggetto n. 1 ledwall 128x192 con struttura in ferro zincato;
che tali beni erano stati regolarmente consegnati oltre che collaudati;
che la parte ricorrente era la proprietaria del bene acquistato allo scopo di concederlo in locazione al resistente che avrebbe dovuto restituirlo al termine della locazione stessa;
che il si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento delle CP_1
fatture emesse da , che conseguentemente comunicava la risoluzione di diritto del contratto ai CP_2
sensi degli artt. 8 e 9 del contratto e dell'art. 1456 c.c.; che, in seguito all'intimazione della risoluzione, il conduttore non restituiva il bene oggetto del contratto nè corrispondeva l'importo di € 12.241,05 data dalla somma dalle fatture insolute emesse, delle spese di gestione degli insoluti e della conseguente penale, che consisteva, quest'ultima, nell'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla scadenza della locazione. Sosteneva, ancora, che l'inadempimento del conduttore presentava, in ogni caso, il connotato della gravità, che ai sensi dell'art. 1455 c.c. legittimava la risoluzione del rapporto contrattuale. Parte ricorrente domandava, pertanto, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione e di condannare parte resistente alla restituzione del bene oggetto del contratto e alla corresponsione dell'importo suddetto.
Con decreto del 10.07.2024 il giudice fissava udienza di comparizione delle parti ed assegnava i termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c.
Nessuno si costituiva per il resistente.
All'udienza del 24.10.2024 per parte resistente nessuno compariva e il giudice si riservava il deposito della sentenza.
Si dichiara, anzitutto, la contumacia di parte resistente attesa la mancata costituzione dello stesso.
La domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto è fondata, stante l'allegazione dell'inadempimento del conduttore e la prova dell'avvenuta comunicazione di risoluzione tramite pec indirizzata allo stesso conformemente a quanto previsto dall'art.8 del contratto disciplinante la clausola pagina 2 di 4 risolutiva espressa in caso, tra l'altro, di mancato pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a carico del conduttore.
Per quanto concerne, invece, l'entità e la configurazione della penale pattuita in rapporto alla relazione contrattuale complessiva tra le parti per cui è causa, si rileva che secondo la Suprema Corte configurano gli estremi della penale manifestamente eccessiva, ai fini dell'art. 1384 c.c., le clausole contrattuali che attribuiscono ad una parte, in caso di inadempimento del debitore, vantaggi maggiori di quelli che la parte adempiente aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto
(Cass. del 21.08.2018, n. 20840). Il giudice, pertanto, nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva deve effettuare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la stessa assicura al contraente adempiente e, dall'altra parte, il margine di guadagno che lo stesso si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione dell'accordo stipulato. Nel caso di specie parte ricorrente aveva certamente il diritto di attendersi il regolare pagamento dei canoni e la restituzione del bene locato alla scadenza del contratto. Con riferimento a quest'ultimo non vi sono elementi per ritenere che lo stesso sia dotato di un valore residuo e che parte ricorrente possa conseguentemente trarre, a seguito della sua riconsegna, un vantaggio ulteriore rispetto a quello che poteva legittimamente aspettarsi dalla regolare esecuzione del contratto azionato.
In forza del disposto dell'art. 9 del suddetto contratto, il conduttore è, inoltre, tenuto al pagamento di tutti i canoni scaduti, di quelli a scadere e degli ulteriori oneri dovuti.
In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma richiesta di €
12.241,05, oltre interessi come da domanda e deve altresì essere condannata alla restituzione del bene di cui al contratto stipulato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione n. 20210512033 concluso tra le parti;
condanna parte resistente, alla restituzione del Ledwall 128x192 con struttura in ferro CP_1
zincato oggetto del contratto di locazione n. 20210512033; condanna parte resistente, a pagare in favore di la CP_1 Parte_2
somma di € 12.241,05, oltre interessi di mora come da domanda;
pagina 3 di 4 condanna parte resistente al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, di cui € 460,00 per la fase di
[...] studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Torino, 14 novembre 2024
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11555/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BARBARA FERRARIS, Parte_1
elettivamente domiciliata in Via Daverio n.6, Milano, presso lo studio del predetto difensore
RICORRENTE contro
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Accertare e dichiarare: la risoluzione di diritto e per grave inadempimento del contratto di locazione operativa n° 20210512033 per l'esclusiva condotta dell'odierno resistente ai sensi degli artt. 8 e 9 del contratto di locazione operativa ed in forza dell'art. 1456 c.c. comunicata giusta PEC del 18 aprile 2024 e per l'effetto:
Condannare: il resistente, sig. , nella qualità di titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
”, C.F. e P IVA con sede legale in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1
TU (CA) cap 09028 Piazza Sant'Antonio n. 13, alla restituzione del bene oggetto del contratto di locazione operativa per cui è causa, come descritto al punto E) del presente ricorso;
Condannare: il resistente, sig. , nella qualità di titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
”, C.F. e P IVA con sede legale in Controparte_1 C.F._1 P.IVA_1
TU (CA) cap 09028 Piazza Sant'Antonio n. 13, al pagamento di € 12.241,05 per le imputazioni debitorie pagina 1 di 4 come denunciate al punto E) del presente ricorso o dell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi di mora come specificato.
In caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
nella qualità di titolare dell'impresa individuale Edicola Sant'Antonio di Simone Guiso”
[...]
riferendo di avere stipulato con il convenuto il contratto di “locazione operativa” n. 20210512033 avente durata di 60 mesi e ad oggetto n. 1 ledwall 128x192 con struttura in ferro zincato;
che tali beni erano stati regolarmente consegnati oltre che collaudati;
che la parte ricorrente era la proprietaria del bene acquistato allo scopo di concederlo in locazione al resistente che avrebbe dovuto restituirlo al termine della locazione stessa;
che il si rendeva inadempiente all'obbligo di pagamento delle CP_1
fatture emesse da , che conseguentemente comunicava la risoluzione di diritto del contratto ai CP_2
sensi degli artt. 8 e 9 del contratto e dell'art. 1456 c.c.; che, in seguito all'intimazione della risoluzione, il conduttore non restituiva il bene oggetto del contratto nè corrispondeva l'importo di € 12.241,05 data dalla somma dalle fatture insolute emesse, delle spese di gestione degli insoluti e della conseguente penale, che consisteva, quest'ultima, nell'ammontare dei canoni periodici dovuti fino alla scadenza della locazione. Sosteneva, ancora, che l'inadempimento del conduttore presentava, in ogni caso, il connotato della gravità, che ai sensi dell'art. 1455 c.c. legittimava la risoluzione del rapporto contrattuale. Parte ricorrente domandava, pertanto, l'accertamento dell'intervenuta risoluzione e di condannare parte resistente alla restituzione del bene oggetto del contratto e alla corresponsione dell'importo suddetto.
Con decreto del 10.07.2024 il giudice fissava udienza di comparizione delle parti ed assegnava i termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c.
Nessuno si costituiva per il resistente.
All'udienza del 24.10.2024 per parte resistente nessuno compariva e il giudice si riservava il deposito della sentenza.
Si dichiara, anzitutto, la contumacia di parte resistente attesa la mancata costituzione dello stesso.
La domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto è fondata, stante l'allegazione dell'inadempimento del conduttore e la prova dell'avvenuta comunicazione di risoluzione tramite pec indirizzata allo stesso conformemente a quanto previsto dall'art.8 del contratto disciplinante la clausola pagina 2 di 4 risolutiva espressa in caso, tra l'altro, di mancato pagamento dei canoni periodici o di qualsiasi altra somma posta a carico del conduttore.
Per quanto concerne, invece, l'entità e la configurazione della penale pattuita in rapporto alla relazione contrattuale complessiva tra le parti per cui è causa, si rileva che secondo la Suprema Corte configurano gli estremi della penale manifestamente eccessiva, ai fini dell'art. 1384 c.c., le clausole contrattuali che attribuiscono ad una parte, in caso di inadempimento del debitore, vantaggi maggiori di quelli che la parte adempiente aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto
(Cass. del 21.08.2018, n. 20840). Il giudice, pertanto, nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva deve effettuare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la stessa assicura al contraente adempiente e, dall'altra parte, il margine di guadagno che lo stesso si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione dell'accordo stipulato. Nel caso di specie parte ricorrente aveva certamente il diritto di attendersi il regolare pagamento dei canoni e la restituzione del bene locato alla scadenza del contratto. Con riferimento a quest'ultimo non vi sono elementi per ritenere che lo stesso sia dotato di un valore residuo e che parte ricorrente possa conseguentemente trarre, a seguito della sua riconsegna, un vantaggio ulteriore rispetto a quello che poteva legittimamente aspettarsi dalla regolare esecuzione del contratto azionato.
In forza del disposto dell'art. 9 del suddetto contratto, il conduttore è, inoltre, tenuto al pagamento di tutti i canoni scaduti, di quelli a scadere e degli ulteriori oneri dovuti.
In definitiva, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma richiesta di €
12.241,05, oltre interessi come da domanda e deve altresì essere condannata alla restituzione del bene di cui al contratto stipulato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione n. 20210512033 concluso tra le parti;
condanna parte resistente, alla restituzione del Ledwall 128x192 con struttura in ferro CP_1
zincato oggetto del contratto di locazione n. 20210512033; condanna parte resistente, a pagare in favore di la CP_1 Parte_2
somma di € 12.241,05, oltre interessi di mora come da domanda;
pagina 3 di 4 condanna parte resistente al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, di cui € 460,00 per la fase di
[...] studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Torino, 14 novembre 2024
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 4 di 4