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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1061/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1061/2020
promossa da:
nato il [...] in [...] e residente in [...]
Sant'Agata n. 71 - cod. fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv. Francesco Tavella – C.F. congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2
Luigi Ticino – C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei C.F._3
difensori.
ATTORE contro
con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n. Controparte_1
45 (C.F. e PA IV , in persona del suo procuratore ad negotia Dr. P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana n. 25 presso lo Studio del Prof. Avv.
[...]
Claudio Russo del Foro di Roma (C.F. ), giusta procura in atti. CodiceFiscale_4
nonché contro
, c.f. in persona del Direttore Controparte_3 P.IVA_2
Generale e legale rappresentante Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Controparte_4
pagina 1 di 16 Cont TI (C.F. ) giusta procura in atti, domiciliato presso il Servizio legale dell' C.F._5
di Enna sito in Enna, Via Messina n. 1.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/10/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, queste ultime hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
Per l'attore: “All'udienza del 29.10.2024, è comparso l'Avv. Luigi Ticino, per il Parte_1
quale insiste in tutto quanto dedotto, eccepito e concluso con nei propri atti e scritti difensivi. Insiste su tutto quanto dedotto ed eccepito nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ritualmente depositate e chiede e reitera in questa sede l'ammissione dei mezzi di prova ivi contenuti nonché
l'acquisizione di tutta la produzione documentale sino ad oggi versata. Contesta le deduzioni e le richieste probatorie avversarie siccome infondate in fatto e diritto nonché inopponibili a parte attrice per le ragioni esposte negli scritti difensivi e verbali di causa che qui devono intendersi riportati e trascritti. Contesta tutte le deduzioni e difese avversarie perché infondate in fatto e diritto e slegate dall'accertamento dei fatti per come dimostrato da parte attrice. Esplicitamente contesta l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte per le motivazioni già esposte nei propri scritti difensivi e verbali di causa che qui devono intendersi riportati e trascritti. Pertanto precisa le conclusioni nel seguente modo: 1) preliminarmente sospendere la provvisoria esecutività delle sentenze n.62/2009 Tribunale di
Enna, n.148/2011 della Corte d'Appello di Caltanissetta e n.410/2019 della Corte d'Appello di
Caltanissetta ricorrendone i presupposti di legge del periculum in mora e fumus boni iuris;
2)
Accertare e dichiarare l'esatto ammontare dell'importo dovuto dal Dott. all' in Pt_1 Parte_2
forza della sentenza n.410/2019 della Corte d'Appello di Caltanissetta. 3) ritenere e dichiarare
l'efficacia e l'operatività della polizza assicurativa RC n.941014280 11 “La mia Professione”, decorrente dal 08.03.1995 e con scadenza al 08.03.2005 stipulata tra e la Parte_1
(già ; 4) Dire e dichiarare in ogni caso che il Controparte_1 Controparte_6
Dott. venga manlevato dalla dal pagamento di detto importo Pt_1 Controparte_1
e/o quell'altro che sarà determinato dal Giudice in forza del contratto assicurativo intercorrente tra le parti e La mia Professione. 5) Condannare per Controparte_1 Parte_1
mala gestio la compagnia assicuratrice convenuta per quanto esposto in parte motiva e dire dichiarare
pagina 2 di 16 ed accertare il diritto di ad essere manlevato fino alla concorrenza del massimale Parte_1 di € 516.000,00 e per qualsiasi altra somma venga richiesto del pagamento dall' per le Parte_2
medesime causali;
6) per l'effetto ordinare e condannare la in Controparte_7 persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere a la somma di €. Parte_1
283.449,06 o quell'altra somma, anche maggiore, anche oltre il massimale, per mala gestio, che lo
Cont stesso sia chiamato a corrispondere all' di Enna in forza della sentenza n.410/2019 Corte
d'Appello di Caltanissetta;
7) Condannare l' per mala gestio e, in ogni Controparte_1
caso condannare in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso Controparte_1 in favore di le somme di €. 64.015,64 (sessantaquattromilaquindici/64) oltre Parte_1 interessi e rivalutazione alla data dell'esborso, oltre la somma di €. 13.773,66
(tredicimilasettecentosettantatre/66) oltre interessi legali e rivalutazione dai singoli esborsi sino al soddisfo, oltre le spese del procedimento esecutivo già liquidate come in atti;
8) Dire e dichiarare che la somma dovuta da in favore dell' in esecuzione delle sentenze Parte_1 Parte_2
n.62/2009 Tribunale di Enna e n.410/2019 Corte d'Appello di Caltanissetta è pari al minore importo di
€ 195.304,40 e non € 283.449,06 come richiesto dall' o, in subordine, di €.278.276,10 o Parte_2 quell'altra inferiore che sarà determinata dal Tribunale adito;
9) riconoscere e, per l'effetto dire e dichiarare, il diritto del Dott. a vedersi restituita dalla Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., condannando la stessa compagnia, qualsiasi somma
[...] del cui pagamento venga richiesto dall' per le medesime causali della parte motiva. Con Parte_2
vittoria di spese e compensi di lite. Chiede concedersi i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.
Per la convenuta “NEL RIBADIRE la più ampia contestazione delle Controparte_1
argomentazioni, eccezioni ed istanze tutte svolte da controparte, e richiamate le argomentazioni tutte svolte nei propri atti ed a verbale, nessuna esclusa, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Enna adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: A. accertare e dichiarare che sulla domanda di manleva spiegata dal dr. nei confronti della Compagnia Pt_1
concludente si formato un giudicato formale e sostanziale ed è pertanto inammissibile, adottando a tal fine ogni provvedimento utile e conseguenziale;
B. accertare e dichiarare in ogni caso ampiamente prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. il diritto qui azionato dal Dott. C. in via di estremo Pt_1
subordine, accertare e dichiarare l'operatività della garanzia per i soli danni direttamente ed
pagina 3 di 16 esclusivamente ascrivibili al Dr limitando in ogni caso la condanna della concludente nei Pt_1 limiti del residuo massimale;
D. con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per la convenuta “Visto il decreto del giudice che ha disposto che l'udienza fissata per il Parte_2
29.10.2024 sia sostituita dal deposito telematico di scritti, l'Avv. Alessandro TI, per l' , Parte_2
precisa le conclusioni instando per l'inammissibilità della domanda di accertamento del debito del Dr. nei confronti dell' ; in subordine chiede accertarsi e dichiararsi che il credito Pt_1 Parte_2 vantato dall' nei confronti di parte attrice ammonta ad € 283.449.06, condannando la Parte_2
stessa al pagamento di tale somma. Contesta le argomentazioni, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, svolte da controparte ed eccepisce l'inammissibilità di quelle spiegate nella terza memoria istruttoria, poiché destinata unicamente alla richiesta di mezzi di prova contraria”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la compagnia e l' deducendo di essere stato chiamato, Controparte_8 Parte_2 quale terzo in manleva, nel giudizio n. 582/2002 R.G. Tribunale di Enna, dall' per essere Parte_2
tenuta indenne da ogni forma di responsabilità risarcitoria nei confronti dei signori , CP_9
CP_1
, , e eredi di , deceduta il 19.7.1996 per un caso CP_10 CP_12 CP_13 Persona_1
di malpractice medica.
L'attore ha allegato, altresì, di avere a propria volta chiamato nel suddetto giudizio la dalla CP_6
quale ha preteso di essere garantito in caso di condanna, ciò in virtù della polizza assicurativa RC n.
94101428011 “La mia Professione”, decorrente dall'8/3/1995 e con scadenza all'8/3/2005. Peraltro, sempre seguendo al narrazione attorea, il processo si è concluso con la condanna dell' al CP_14
Cont risarcimento dei danni e dichiarazione di inammissibilità della domanda di garanzia spiegata dall' nei confronti del con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda di manleva Pt_1 spiegata da quest'ultimo nei confronti di CP_6
Cont Sennonché, ha dedotto sempre l'attore, la superiore sentenza è stata appellata dall' innanzi alla
Corte d'appello di Caltanissetta (R.G. n. 157/2009), giudizio nel quale il si è costituito, Pt_1 reiterando la chiamata in garanzia della La corte d'appello, con sentenza n. 148/2011, ha CP_6
statuito, peraltro, il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, con riferimento alla chiamata
Cont in giudizio del dott. effettuata dall' sentenza che, sotto tale profilo, è stata impugnata con Pt_1
ricorso per cassazione, sfociato nella pronuncia della sentenza n. 26659/2014, con la quale la Suprema
pagina 4 di 16 Corte, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario, ha accolto il ricorso, rimettendo le parti innanzi alla C.d.A. di Caltanissetta in diversa composizione.
Cont Peraltro, nel giudizio instaurato in riassunzione dall' il ha (dichiaratamente) omesso di Pt_1
chiamare nuovamente in giudizio la Compagnia assicuratrice, nelle more divenuta Controparte_8
provvedendovi soltanto in seno alla comparsa conclusionale.
[...]
La corte d'appello di Caltanissetta, pertanto, con sentenza n. 410/2019 del 13.06.2019, ha accolto la domanda di manleva proposta dall' condannando, tra gli altri, Controparte_15
a rifondere all' la quota parte (pari ad € 283.449,06, in seguito richiesti, Parte_1 Parte_2
Cont infatti, al dall' di quanto dalla stessa versato in favore degli attori originari, in esecuzione Pt_1 delle sentenze n. 62/2009 del Tribunale di Enna e n. 148/2011 della corte d'appello di Caltanissetta, ma dichiarando la inammissibilità della domanda di manleva proposta, come detto, solo in sede di comparsa conclusionale, dal nei confronti dell'assicuratrice la quale, Pt_1 Controparte_1
pertanto, ha declinato la successiva richiesta del di essere tenuto indenne dal pagamento Pt_1
Cont preteso, sulla scorta delle ridette sentenze, dall'
Il Dott. ha quindio dedotto, di essere stato costretto ad intraprendere il presente giudizio, al Pt_1 fine di sentire condannare la in forza dell'originaria polizza assicurativa n. Controparte_1
94101428011, non essendosi, in tesi, mai prescritto il relativo diritto e non essendo mai stata emessa, dalla C.d.A. di Caltanissetta, alcuna pronuncia nel merito in ordine a tale diritto, essendosi il giudice di secondo grado limitato a dichiarare la inammissibilità della domanda.
Ha, altresì, dedotto il di aver dovuto sopportare le gravose conseguenze della mala gestio Pt_1
perpetrata dalla medesima compagnia di assicurazioni, la quale, col proprio comportamento omissivo
(concretizzatosi, nella sostanza, nel mancato riscontro delle richieste del e dilatorio, avrebbe Pt_1 esposto l'odierno attore al processo esecutivo promosso dall' nei suoi confronti per il Parte_2
recupero di quanto anticipato agli eredi di a titolo di provvisionale in sede penale, con Persona_1 conseguenti spese e danni, dal medesimo quantificati in complessivi € 77.789,30. Pt_1
In ogni caso, l'attore ha, altresì, rilevato l'eccessività dell'importo richiesto dall' in € Parte_2
283.449,06, poiché da detto importo andrebbero decurtate tutte le somme già versate direttamente dal medico, all'esito dei procedimenti di esecuzione forzata (appunto € 77.789,30), residuando, pertanto la minore somma di € 278.276,10.
Con comparsa di costituzione depositata il 21.12.2020, si è costituita la quale ha Controparte_1
eccepito: i) l'intervenuto giudicato sulla domanda di manleva e, in ogni caso, la legittimità del pagina 5 di 16 comportamento della Compagnia;
quanto al giudicato, questo discenderebbe dalla mancata riproposizione, nel dare impulso al giudizio di rinvio, della domanda di manleva nei confronti della
Compagnia medesima, dopo la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 26659/14, con la quale
è stata cassata con rinvio la prima sentenza n. 148/2011 della Corte di Appello di Caltanissetta, nella parte in cui aveva confermato la dichiarazione (del giudice di prime cure) di inammissibilità delle domande proposte dagli altri chiamati in giudizio, perché: “di competenza della giurisdizione speciale della Corte dei Conti”; orbene, il processo sarebbe, a questo punto, proseguito a detta della Compagnia conventa, “nei limiti costituiti dai principi implicitamente o esplicitamente fissati dalla sentenza rescindente e con le preclusioni da giudicato formale e sostanziale medio tempore maturate”; ii) in ogni caso, il potrebbe imputare solo a se medesimo la richiamata mancata integrazione del Pt_1
contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti della Compagnia, donde nessuna responsabilità potrebbe riconoscersi in capo a quest'ultima per i danni che ne sarebbero discesi, posto che, allo stato, tale convenuta non sarebbe tenuta ad alcunché, mancando un titolo che potesse legittimare la richiesta dell'odierno attore;
iii) sul quantum, ha chiesto la sospensione del processo, in attesa della definizione del nuovo ricorso per cassazione da essa Compagnia intrapreso avverso la sentenza della Corte di
Appello di Caltanissetta n. 62/2009; iv) l'inammissibilità della domanda di sospensione della efficacia esecutiva delle sentenze n. 62/2009 del Tribunale di Enna e n. 148/2011 della corte d'appello di
Caltanissetta.
Il 21.12.2020, si è, infine, costituita in giudizio l' , eccependo dal Controparte_3
canto proprio: a) l'inammissibilità della domanda di sospensione della efficacia esecutiva delle sentenze n. 62/2009 del Tribunale di Enna e n. 148/2011 della corte d'appello di Caltanissetta;
b) inammissibilità della domanda di accertamento del corretto ammontare dell'importo dovuto dal sig. all' in forza della sentenza n. 410/2019 della Corte d'Appello di Caltanissetta, Pt_1 Parte_2
essendo sul relativo capo ormai intervenuto il giudicato formale e sostanziale ai sensi degli artt. 324
c.p.c. e 2909 c.c. c) in subordine, in ogni caso, l'infondatezza della domanda di accertamento del credito vantato dall' nei confronti del dott. fondata su presunti errori nel calcolo Parte_2 Pt_1 dell'importo, errori invero non sussistenti come accertato in seno alla procedura esecutiva n. 27/2016
R.G.E. del Tribunale di Enna, all'esito di apposita c.t.u. all'uopo disposta dal G.E.
Disattesa l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva delle sentenze n. 62/2009 del Tribunale di
Enna e n. 148/2011 della corte d'appello di Caltanissetta avanzata dall'attore, il giudice istruttore, con pagina 6 di 16 l'ordinanza del 30.11.2021, ha invece accolto quella della convenuta per Controparte_1 pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Riassunto il giudizio su ricorso di in data 20.02.2023, alla nuova udienza del Parte_1
2.5.2023, il G.I. ha concesso i termini 183, comma VI c.p.c. e rinviato per il prosieguo all'udienza del
31.10.2023.
Si evidenzia che, in seno alle note di trattazione per l'udienza del 2.5.2023, la Controparte_8 ha, per la prima volta, sollevato l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. del diritto fatto valere dal in quanto, “il Dott. anche a volere seguire la sua tesi – avrebbe potuto e Pt_1 Pt_1
dovuto azionare la polizza proponendo una autonoma azione di manleva una volta formatosi il giudicato sull'inammissibilità dell'originaria domanda di garanzia”.
Istruita in via documentale e ritenuta matura per la decisione, la causa è stata quindi rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.06.2024, poi differita al 29.10.2024, alla quale è stata infine trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente.
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale;
soltanto l'attore e la convenuta CP_1
hanno, invece, depositato la memoria di replica.
[...]
- SULLA DOMANDA ATTRICE DI SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA ESECUTIVA
DELLE SENTENZE N. 62/2009 DEL TRIBUNALE DI ENNA E N. 148/2011 DELLA
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA.
Ancora in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha insistito sulla domanda di sospensione della efficacia esecutiva delle sentenze n. 62/2009 del Tribunale di Enna e n. 148/2011 della corte d'appello di Caltanissetta.
Si tratta di una domanda inammissibile per impossibilità giuridica, posto che non esiste alcuna disposizione normativa che legittimi alla sospensione di una sentenza pronunciata all'esito di un determinato processo, il giudice di un separato ed autonomo giudizio di primo grado, come nel caso di specie, ove si pretenderebbe che il Tribunale, nel processo iscritto al n. r.g. in epigrafe, sospendesse la efficacia esecutiva della sentenza pronunciata in altro processo di primo grado e ormai, peraltro, passata in giudicato ovvero, addirittura, che tale sospensione involgesse altra pronuncia passata in giudicato della Corte d'Appello di Caltanissetta.
pagina 7 di 16 Orbene, la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva delle sentenze ex art. 282 c.p.c., è disciplinata dall'art. 283 c.p.c., a mente del quale (nella versione ratione temporis vigente) il giudice d'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
Il tenore letterale della superiore disposizione normativa è talmente chiaro nel suo riferimento ad un potere spettante al solo giudice della impugnazione, da non giustificare ulteriori indugi sul punto.
- SULL'ECCEZIONE DI INTERVENUTO GIUDICATO SULLA DOMANDA DI
MANLEVA, SOLLEVATA DALLA CONVENUTA Controparte_1
[...]
L'eccezione di giudicato, tra l'altro genericamente formulata e contraddittoriamente sostenuta da nel corso del presente processo, è destituita di fondamento. Controparte_1
Invero, la sentenza n. 148/2011 della corte d'appello di Caltanissetta nella parte in cui aveva confermato la dichiarazione (del giudice di prime cure) di inammissibilità delle domande proposte dagli altri chiamati in giudizio perché “di competenza della giurisdizione speciale della Corte dei
Conti”, è stata in parte qua cassata dal giudice della giurisdizione (con la sentenza cassazione sezioni unite civili n. 26659/2014), con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio, da effettuarsi alla luce dell'enunciato principio secondo cui, stante l'autonomia funzionale fra i giudizi e le giurisdizioni ordinarie e contabili, la giurisdizione del giudice ordinario, al contrario di quanto ritenuto dalla C.d.A. nissena, sussiste con riferimento alla domanda di rivalsa spiegata dall' nei confronti dei medici per il risarcimento del danno subito Controparte_15
per fatto colposo del proprio dipendente.
La convenuta peraltro, deduce che il giudicato, formale e sostanziale, Controparte_1
sarebbe sceso sulla statuizione di inammissibilità emessa dal giudice di secondo grado, contenuta nella sentenza n. 410/2019 pubbl. il 18/06/2019 (all'esito del giudizio RG n. 146/2015), ove, in effetti, può leggersi che la domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
è inammissibile. Controparte_1
Nella motivazione della stessa sentenza, invero, si dà atto che tale inammissibilità si giustifica per il fatto che detta domanda di manleva “è stata riproposta non già all'atto di costituzione nel presente giudizio ma solo in seno alla prima comparsa conclusionale datata 11 aprile 2018” (pag. 28 sentenza pagina 8 di 16 in commento), per cui il è incorso in una decadenza processale, stante che, come chiarito dalla Pt_1
giurisprudenza di legittimità, “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla
l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343
c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. Sez. Un. Civ., 21 marzo 2019, n. 7940).
Peraltro, la medesima giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che in caso di pronuncia cosiddetta “in rito” si produce un giudicato solo in senso formale, che produce effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e non è, pertanto, idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. civ., 16/12/2014, n. 26377, richiamata da Sez. 3 -
, Ordinanza n. 13603 del 19/05/2021 e, più recentemente, da Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024).
Invero, la Suprema corte, con tale ultima sentenza, ha statuito che la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza gravata che, decidendo nel merito di una domanda risarcitoria dichiarata inammissibile per tardività in un precedente giudizio tra le stesse parti, ne aveva ritenuto precluso l'esame sulla base di una non consentita interpretazione estensiva del dictum della sentenza di condanna emessa ad altro titolo nel precedente giudizio e passata in giudicato, operando un indebito allargamento della liquidazione con essa operata anche ai danni oggetto della diversa domanda dichiarata in quella sede inammissibile).
Con maggiore impegno esplicativo, il giudicato su questione processuale, e tale è una questione che abbia investito esclusivamente l'esistenza o meno di una condizione di (ri)proponibilità della domanda,
è tale solo all'interno dello stesso processo e non estende la sua autorità anche ad un nuovo ed autonomo processo eventualmente intrapreso dalla parte nei cui confronti è stata pronunciata la pagina 9 di 16 inammissibilità, proprio come avvenuto nel caso a mani (in tal senso già Cass. civ.
Sez. 5, Sentenza n. 7303 del 11/05/2012 che, a propria volta, richiama Cass. 22212/04, 17248/03,
2550/83, 3202/75, 257/1973 90/1968).
Invero, non può dubitarsi che la sentenza del tribunale di Enna n. 62/2009 ebbe a dichiarare la inammissibilità della domanda di manleva spiegata dal nei confronti di quale mera Pt_1 CP_6
conseguenza della dichiarazione di inammissibilità (come visto, peraltro, in seguito cassata dalla
Suprema corte) della chiamata in garanzia spiegata dall' nei confronti dello stesso Parte_2
mentre la sentenza n. 410/2019 della Corte d'Appello di Caltanissetta, ha dichiarato la Pt_1
inammissibilità della medesima domanda quale mero corollario processuale della tardiva riproposizione della medesima domanda in sede di gravame, senza che, pertanto, alcuna pronuncia relativa al merito di tale domanda sia mai stata effettuata, sia in primo che in secondo grado, laddove entrambi i processi, in ordine a tale domanda di manleva, si sono conclusi, quindi, “in rito”.
Da ciò discende che l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta non può trovare Controparte_1
accoglimento.
- SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DA
[...]
Controparte_1
Come anticipato nella superiore esposizione in fatto, la convenuta Compagnia assicuratrice ha eccepito che, in ogni caso, il diritto dell'attore ad essere manlevato dalla responsabilità risarcitoria nei confronti Cont dell' di Enna sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.
L'eccezione è tardiva e, comunque, infondata.
Invero deve ritenersi condivisibile quanto al riguardo rilevato dall'attore in seno alla memoria ex art. 183, comma VI n. 1) c.p.c., stante che quella di prescrizione, come noto, è una eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio dal Giudice e che, pertanto, deve essere proposta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, mentre nel caso a mani, l'eccezione è stata sollevata soltanto in seno alle note di trattazione scritta del 19.04.2023.
In ogni caso, deve altresì condividersi quanto osservato dallo stesso attore, laddove quest'ultimo ha rilevato che, comunque, il termine di prescrizione in esame decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Nella presente vicenda processuale invero, l' è divenuta terzo rispetto al sinistro solo in Parte_2
forza di sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 18.6.2019 n. 410.
pagina 10 di 16 Nei precedenti gradi di giudizio civili relativi al sinistro in oggetto, definiti con sentenza n.62/2009 del
Tribunale di Enna e n.748/2011 della Corte d'Appello di Caltanissetta, la richiesta di manleva dell' nei confronti dei medici ed stata disattesa per difetto Controparte_16 Pt_1 Per_2 Per_3
di giurisdizione e di conseguenza anche la richiesta dei medici di essere tenuti indenni dalle proprie compagnie assicurative è stata dichiarata inammissibile perché assorbita dal difetto di giurisdizione.
Pertanto, fino alla pronuncia della Corte d'Appello di Caltanissetta del giugno 2019 n.410, l' Pt_2
non aveva la qualifica di terzo ai sensi dell'art.2952 c.c. Assunta tale qualifica in forza di
[...]
Cont pronuncia giurisdizionale, sentenza n.410/2019 Corte d'Appello di Caltanissetta, l' quale terzo ai sensi dell'art.2952 cod. civ. ha richiesto il risarcimento delle somme al Pt_1
Part Pertanto, la richiesta di pagamento dell' al Dott. è pervenuta solo nel mese di ottobre Pt_1
2019, con la conseguenza che, al momento della introduzione del presente giudizio (iscritto a ruolo il
22.09.2020), il diritto dell'attore di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa non era ancora prescritto.
Anche tale eccezione di prescrizione merita, pertanto, di essere disattesa.
- SUL MERITO DELLA DOMANDA.
Superate le superiori eccezioni pregiudiziali, deve rilevarsi che non v'è specifica contestazione nel merito della pretesa attorea in punto di diritto ad essere manlevato dalla responsabilità risarcitoria nei confronti dell' con la conseguenza che tale domanda deve trovare, in parte qua, Parte_2
accoglimento.
Invero, la difesa in punto di sussistenza del diritto azionato in via principale dall'attore nei confronti della propria Compagnia assicurativa, è stata affidata da quest'ultima esclusivamente alle ridette eccezioni pregiudiziali, mentre non v'è contestazione con riferimento al merito della pretesa in sé, al riguardo essendosi la limitata a dedurre, sul presupposto della asserita (ma da questo giudice, CP_1 come visto, disattesa) inammissibilità della domanda, che “Ad oggi la Compagnia non è tenuta in base ad alcun titolo a tenere indenne e/o manlevare l'assicurato”.
Come riportato nella superiore esposizione in fatto, invero, la convenuta nella Controparte_1
presente sede, ha ulteriormente contestato soltanto la diversa domanda attrice tesa a far valere una presunta responsabilità per mala gestio in capo alla medesima convenuta unitamente alla conseguente
Cont rideterminazione del quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall' di Enna nei confronti del
Pt_1
pagina 11 di 16 Orbene, stante quanto appena esposto, deve riconoscersi la fondatezza della domanda attrice di ritenere e dichiarare l'efficacia e l'operatività della polizza assicurativa RC n.941014280 11 “
[...]
”, decorrente dal 08.03.1995 e con scadenza al 08.03.2005 stipulata tra e CP_17 Parte_1
la (già e, conseguentemente, quella di dire e Controparte_1 Controparte_6
dichiarare che il Dott. ha diritto ad essere manlevato dalla dal Pt_1 Controparte_1
pagamento l'importo richiesto dall'ASP di Ennas, in forza del medesimo contratto assicurativo denominato “La mia Professione”.
- SULLA DOMANDA ATTRICE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA
[...]
Controparte_18
Passando, quindi, alla diversa domanda risarcitoria per mala gestio dell'assicuratore, occorre rilevare che l'attore pretenderebbe di addossare alla propria Compagnia assicuratrice una presunta responsabilità per i danni che la (altrettanto presunta) mala gestio di quest'ultima, concretizzatasi nella
Cont mancata tempestiva manleva del dalla responsabilità verso l gli avrebbe procurato, danni Pt_1 concretizzatisi nelle spese sostenute dall'attore per resistere in seno alla procedura esecutiva avviata da per il recupero coattivo di quanto da quest'ultima corrisposto a titolo risarcitorio agli eredi Pt_2
della piccola . Persona_1
Nell'avanzare tale pretesa, il ha dedotto, tra l'altro, che una tale analoga responsabilità è stata Pt_1
riconosciuta a carico della medesima odierna convenuta dalla corte d'appello di Caltanissetta nella sentenza 410/2019, in favore dell'altro convenuto Per_3
Sennonché, è di tutta evidenza che, così come del resto sostenuto dalla convenuta non può CP_1
discendere alcuna responsabilità risarcitoria dal legittimo esercizio da parte della convenuta stessa, del diritto di difendersi in giudizio e di pretendere, prima di acconsentire a manlevare il proprio cliente,
l'accertamento della effettiva sussistenza in capo all'attore (an) e della misura (quantum) di tale diritto, non potendosi di certo imputare alla Compagnia assicurativa il ritardo nel raggiungimento di tale risultato processuale, ritardo dipeso, in definitiva, dalla “svista” processuale dell'attore che, nel riassumere il giudizio innanzi alla corte d'appello di Caltanissetta, ha omesso di spiegare tempestivamente la chiamata in manleva della propria Assicuratrice, svista, tra l'altro, espressamente riconosciuta dall'attore, laddove in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha ammesso che “[…] ometteva di chiamare in giudizio la Compagnia assicuratrice, nelle more divenuta
provvedendovi soltanto in seno alla comparsa conclusionale”. Controparte_8
pagina 12 di 16 Non potendosi configurare in capo alla convenuta alcun comportamento ingiustificatamente CP_1 dilatorio, non v'è luogo per l'accertamento di alcuna responsabilità per mala gestio nel rapporto tra assicuratore e assicurato.
Invero, la decisione in punto di risarcimento per cosiddetta mala gestio dell'assicuratore è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito che deve, a tal fine, valutare le posizioni delle parti nel loro complesso, onde vagliare se la mancata tempestiva corresponsione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sia dipeso, per caso, dalla stessa condotta del cliente che, magari, nel difendersi in giudizio, abbia tenuto una condotta processuale compatibile con la scelta del primo di attendere al fine di tenere indenne il secondo.
Sul punto, in tali termini, si è espressa la stessa giurisprudenza di legittimità che ha statuito che l'assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennizzo per il mero fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall'assicurato, abbia omesso di provvedervi.
Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l'assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2,
c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile.
Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioè con riferimento al momento in cui l'assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell'assicurato, ma senza dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell'assicurato, quando l'assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio (così massimata Cass. civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020 che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito che - in controversia avente ad oggetto la pretesa dell'assicurato, nei confronti dell'assicuratore, al conseguimento, tra l'altro, del risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute per contrastare un'azione esecutiva promossa in danno dell'assicurato medesimo a seguito di una sentenza di condanna non definitiva pronunciata a suo carico - aveva ritenuto il predetto assicuratore inadempiente semplicemente per non avere soddisfatto la richiesta di pagamento dell'indennizzo, dando rilievo alla menzionata sentenza di condanna senza considerare, tuttavia, i contenuti di quest'ultima, la sua condivisibilità e la condotta dell'assicurato, che aveva sempre negato, nel rapporto con l'assicuratore, di pagina 13 di 16 avere tenuto una condotta colposa e fonte di responsabilità. Nel medesimo senso si è espressa anche più recentemente Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13897 del 20/05/2024).
Orbene, nel caso di specie, il comportamento attendista dell'assicuratore può ritenersi giustificato alla luce delle medesime affermazioni dell'attore che si sono più sopra valorizzate al fine di escludere la prescrizione del diritto dallo stesso fatto valere di essere tenuto indenne da quanto allo stesso richiesto dall' posto che la esatta determinazione del quantum è stata oggetto di contestazioni sia Parte_2
nel presente giudizio sia in quello svoltosi innanzi alla corte di cassazione e conclusosi con la pronuncia dell'ordinanza n. 2870/2023 del 31.01.2023.
Sotto altro profilo, inoltre, non sfugge al decidente che la statuizione contenuta in seno alla sentenza d'appello richiamata dall'odierno attore, pronunciata in favore dell'appellato e a carico della Per_3
ha riguardato esclusivamente il profilo degli interessi di mora, nella presente sede non Controparte_1
preso in considerazione dall'attore, mentre ha rigettato la richiesta risarcitoria che, in detta sede l al pari di quanto fatto nella presente sede dal aveva pure avanzato, così motivando il Per_3 Pt_1
rigetto: “La condanna per mala gestio della va pertanto contenuta alla corresponsione degli CP_1 interessi legali, calcolati sull'importo del massimale dalla data di chiamata in causa della compagnia da parte dell' nel giudizio di primo grado sino al soddisfo, non avendo peraltro l' Per_3 Per_3 provato il danno maggiore derivante dall'inadempimento dell'impresa” (pag. 30 sentenza 410/2019) e, poco oltre, “Infine, la compagnia assicurativa non può ritenersi tenuta a rifondere all' quanto Per_3
dallo stesso corrisposto alla ed agli in forza dei procedimenti esecutivi relativi alle CP_13 Per_1 statuizioni civili involgenti l' rese in sede penale” , limitando, in definitiva (il rilievo è ripreso, Per_3
altresì, dalla ordinanza della Suprema Corte n. 2870/23 del 31.01.2023, su cui infra), l'obbligo di rimborso della in favore dell a quanto da quest'ultimo dovuto all'ente Controparte_1 Per_3
ospedaliero in rivalsa.
- SULLA DOMANDA ATTRICE DI RIDETERMINAZIONE DEL QUANTUM DOVUTO
DALL'ATTORE ALL'ASP DI . Pt_2
Passando, quindi, a tale ultima domanda, l'attore ha, tra l'altro, chiesto accertarsi che la somma dovuta da all' in forza della sentenza n. 410/2019 della corte d'appello di Parte_1 Parte_2
Cont Caltanissetta, ammonta, non all'importo, richiesto dall' medesima in complessivi € 283.449,06, bensì al minore importo di € 278.276,30, che si otterrebbe, in tesi, sottraendo al primo importo quello di complessivi € 77.789,30, quali “somme delle quali si è chiesto il rimborso alla CP_1
pagina 14 di 16 corrisposte dal Dott. in forza dei provvedimenti esecutivi di cui è stato Controparte_1 Pt_1 oggetto il . Pt_1
Orbene, al netto di ogni considerazione sulla correttezza dei calcoli sopra riportati e a monte della stessa motivazione posta dall'attore a fondamento della pretesa rideterminazione, sul punto risulta decisiva l'eccezione di giudicato (questa sì fondata) sollevata dalla convenuta che, al Parte_2
riguardo, ha rilevato che la domanda non può essere accolta in quanto ha ad oggetto questioni sulle quali è intervenuto il giudicato formale e sostanziale ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.
Invero, trattasi di questioni sulle quali la sentenza n. 410/2019 della Corte d'Appello di Caltanissetta ha statuito nel merito e che, pertanto, non possono più essere rimesse in discussione nella presente sede, stante che, ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Sul punto, inoltre, è da ultimo pacificamente intervenuto il chiarimento della Suprema Corte di
Cassazione (Ordinanza n. 2870/2023, depositata il 31/01/2023 e prodotta dall'attore in allegato alla propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.pc.), la quale, nel ritenere infondato il motivo di ricorso per cassazione proposto dalla ha evidenziato come, nella sentenza della C.d.A. Controparte_8
di Caltanissetta, non è ravvisabile la denunciata la insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo, dovendosi quest'ultimo interpretare alla luce della motivazione, lettura integrata dalla quale emerge chiaramente l'effettiva portata precettiva della decisione, in termini di graduazione paritaria delle colpe dei tre sanitari coinvolti nei giudizi di merito, ciò anche alla luce della constatazione che il dispositivo della sentenza della corte d'appello non contiene specificazioni contrarie.
Del resto, continua la Suprema Corte, il massimale alla cui refusione è stata condannata nel CP_1
giudizio a quo, è chiaramente in funzione dello specifico obbligo di rimborso [all di quanto da Per_3
questi dovuto in rivalsa all'ente ospedaliero.
- SULLE SPESE PROCESSUALI.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c., tra l'attore e la convenuta Parte_1
Controparte_1
deve essere condannato, invece, in applicazione del principio di soccombenza, alla Parte_1 rifusione delle spese processuali in favore dell' nella misura, liquidata in dispositivo, nei Parte_2
pagina 15 di 16 valori minimi di riferimento per tutte le fasi, in considerazione del valore della domanda e del concreto svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni altra domanda o eccezione rigettata, assorbita o disattesa, così dispone:
DICHIARA l'efficacia e l'operatività della polizza assicurativa RC n. 941014280 11 “La mia
Professione”, decorrente dal 08.03.1995 e con scadenza al 08.03.2005 stipulata tra e Parte_1
la (già ; Controparte_1 Controparte_6
DICHIARA che, in forza del medesimo contratto assicurativo, il Dott. ha diritto ad essere Pt_1
manlevato dalla dal pagamento dell'importo richiesto dall'ASP di Enna Controparte_1
nella misura di € 283.449,06;
CONDANNA, per l'effetto, a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 283.449,06, oltre interessi legali di cui all'art. 1284, comma primo cod. civ. su detta somma, dal giorno 22/09/2020 sino al soddisfo;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rifondere, in favore dell' , le Parte_1 Controparte_3 spese del presente giudizio che liquida in € 7.052,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Enna, il 17 luglio 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1061/2020
promossa da:
nato il [...] in [...] e residente in [...]
Sant'Agata n. 71 - cod. fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'Avv. Francesco Tavella – C.F. congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._2
Luigi Ticino – C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei C.F._3
difensori.
ATTORE contro
con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n. Controparte_1
45 (C.F. e PA IV , in persona del suo procuratore ad negotia Dr. P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana n. 25 presso lo Studio del Prof. Avv.
[...]
Claudio Russo del Foro di Roma (C.F. ), giusta procura in atti. CodiceFiscale_4
nonché contro
, c.f. in persona del Direttore Controparte_3 P.IVA_2
Generale e legale rappresentante Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Controparte_4
pagina 1 di 16 Cont TI (C.F. ) giusta procura in atti, domiciliato presso il Servizio legale dell' C.F._5
di Enna sito in Enna, Via Messina n. 1.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/10/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti, queste ultime hanno rassegnato le rispettive conclusioni.
Per l'attore: “All'udienza del 29.10.2024, è comparso l'Avv. Luigi Ticino, per il Parte_1
quale insiste in tutto quanto dedotto, eccepito e concluso con nei propri atti e scritti difensivi. Insiste su tutto quanto dedotto ed eccepito nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ritualmente depositate e chiede e reitera in questa sede l'ammissione dei mezzi di prova ivi contenuti nonché
l'acquisizione di tutta la produzione documentale sino ad oggi versata. Contesta le deduzioni e le richieste probatorie avversarie siccome infondate in fatto e diritto nonché inopponibili a parte attrice per le ragioni esposte negli scritti difensivi e verbali di causa che qui devono intendersi riportati e trascritti. Contesta tutte le deduzioni e difese avversarie perché infondate in fatto e diritto e slegate dall'accertamento dei fatti per come dimostrato da parte attrice. Esplicitamente contesta l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte per le motivazioni già esposte nei propri scritti difensivi e verbali di causa che qui devono intendersi riportati e trascritti. Pertanto precisa le conclusioni nel seguente modo: 1) preliminarmente sospendere la provvisoria esecutività delle sentenze n.62/2009 Tribunale di
Enna, n.148/2011 della Corte d'Appello di Caltanissetta e n.410/2019 della Corte d'Appello di
Caltanissetta ricorrendone i presupposti di legge del periculum in mora e fumus boni iuris;
2)
Accertare e dichiarare l'esatto ammontare dell'importo dovuto dal Dott. all' in Pt_1 Parte_2
forza della sentenza n.410/2019 della Corte d'Appello di Caltanissetta. 3) ritenere e dichiarare
l'efficacia e l'operatività della polizza assicurativa RC n.941014280 11 “La mia Professione”, decorrente dal 08.03.1995 e con scadenza al 08.03.2005 stipulata tra e la Parte_1
(già ; 4) Dire e dichiarare in ogni caso che il Controparte_1 Controparte_6
Dott. venga manlevato dalla dal pagamento di detto importo Pt_1 Controparte_1
e/o quell'altro che sarà determinato dal Giudice in forza del contratto assicurativo intercorrente tra le parti e La mia Professione. 5) Condannare per Controparte_1 Parte_1
mala gestio la compagnia assicuratrice convenuta per quanto esposto in parte motiva e dire dichiarare
pagina 2 di 16 ed accertare il diritto di ad essere manlevato fino alla concorrenza del massimale Parte_1 di € 516.000,00 e per qualsiasi altra somma venga richiesto del pagamento dall' per le Parte_2
medesime causali;
6) per l'effetto ordinare e condannare la in Controparte_7 persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere a la somma di €. Parte_1
283.449,06 o quell'altra somma, anche maggiore, anche oltre il massimale, per mala gestio, che lo
Cont stesso sia chiamato a corrispondere all' di Enna in forza della sentenza n.410/2019 Corte
d'Appello di Caltanissetta;
7) Condannare l' per mala gestio e, in ogni Controparte_1
caso condannare in persona del legale rappresentante p.t., al rimborso Controparte_1 in favore di le somme di €. 64.015,64 (sessantaquattromilaquindici/64) oltre Parte_1 interessi e rivalutazione alla data dell'esborso, oltre la somma di €. 13.773,66
(tredicimilasettecentosettantatre/66) oltre interessi legali e rivalutazione dai singoli esborsi sino al soddisfo, oltre le spese del procedimento esecutivo già liquidate come in atti;
8) Dire e dichiarare che la somma dovuta da in favore dell' in esecuzione delle sentenze Parte_1 Parte_2
n.62/2009 Tribunale di Enna e n.410/2019 Corte d'Appello di Caltanissetta è pari al minore importo di
€ 195.304,40 e non € 283.449,06 come richiesto dall' o, in subordine, di €.278.276,10 o Parte_2 quell'altra inferiore che sarà determinata dal Tribunale adito;
9) riconoscere e, per l'effetto dire e dichiarare, il diritto del Dott. a vedersi restituita dalla Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., condannando la stessa compagnia, qualsiasi somma
[...] del cui pagamento venga richiesto dall' per le medesime causali della parte motiva. Con Parte_2
vittoria di spese e compensi di lite. Chiede concedersi i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.
Per la convenuta “NEL RIBADIRE la più ampia contestazione delle Controparte_1
argomentazioni, eccezioni ed istanze tutte svolte da controparte, e richiamate le argomentazioni tutte svolte nei propri atti ed a verbale, nessuna esclusa, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Enna adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: A. accertare e dichiarare che sulla domanda di manleva spiegata dal dr. nei confronti della Compagnia Pt_1
concludente si formato un giudicato formale e sostanziale ed è pertanto inammissibile, adottando a tal fine ogni provvedimento utile e conseguenziale;
B. accertare e dichiarare in ogni caso ampiamente prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. il diritto qui azionato dal Dott. C. in via di estremo Pt_1
subordine, accertare e dichiarare l'operatività della garanzia per i soli danni direttamente ed
pagina 3 di 16 esclusivamente ascrivibili al Dr limitando in ogni caso la condanna della concludente nei Pt_1 limiti del residuo massimale;
D. con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per la convenuta “Visto il decreto del giudice che ha disposto che l'udienza fissata per il Parte_2
29.10.2024 sia sostituita dal deposito telematico di scritti, l'Avv. Alessandro TI, per l' , Parte_2
precisa le conclusioni instando per l'inammissibilità della domanda di accertamento del debito del Dr. nei confronti dell' ; in subordine chiede accertarsi e dichiararsi che il credito Pt_1 Parte_2 vantato dall' nei confronti di parte attrice ammonta ad € 283.449.06, condannando la Parte_2
stessa al pagamento di tale somma. Contesta le argomentazioni, eccezioni ed istanze, anche istruttorie, svolte da controparte ed eccepisce l'inammissibilità di quelle spiegate nella terza memoria istruttoria, poiché destinata unicamente alla richiesta di mezzi di prova contraria”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la compagnia e l' deducendo di essere stato chiamato, Controparte_8 Parte_2 quale terzo in manleva, nel giudizio n. 582/2002 R.G. Tribunale di Enna, dall' per essere Parte_2
tenuta indenne da ogni forma di responsabilità risarcitoria nei confronti dei signori , CP_9
CP_1
, , e eredi di , deceduta il 19.7.1996 per un caso CP_10 CP_12 CP_13 Persona_1
di malpractice medica.
L'attore ha allegato, altresì, di avere a propria volta chiamato nel suddetto giudizio la dalla CP_6
quale ha preteso di essere garantito in caso di condanna, ciò in virtù della polizza assicurativa RC n.
94101428011 “La mia Professione”, decorrente dall'8/3/1995 e con scadenza all'8/3/2005. Peraltro, sempre seguendo al narrazione attorea, il processo si è concluso con la condanna dell' al CP_14
Cont risarcimento dei danni e dichiarazione di inammissibilità della domanda di garanzia spiegata dall' nei confronti del con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda di manleva Pt_1 spiegata da quest'ultimo nei confronti di CP_6
Cont Sennonché, ha dedotto sempre l'attore, la superiore sentenza è stata appellata dall' innanzi alla
Corte d'appello di Caltanissetta (R.G. n. 157/2009), giudizio nel quale il si è costituito, Pt_1 reiterando la chiamata in garanzia della La corte d'appello, con sentenza n. 148/2011, ha CP_6
statuito, peraltro, il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, con riferimento alla chiamata
Cont in giudizio del dott. effettuata dall' sentenza che, sotto tale profilo, è stata impugnata con Pt_1
ricorso per cassazione, sfociato nella pronuncia della sentenza n. 26659/2014, con la quale la Suprema
pagina 4 di 16 Corte, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario, ha accolto il ricorso, rimettendo le parti innanzi alla C.d.A. di Caltanissetta in diversa composizione.
Cont Peraltro, nel giudizio instaurato in riassunzione dall' il ha (dichiaratamente) omesso di Pt_1
chiamare nuovamente in giudizio la Compagnia assicuratrice, nelle more divenuta Controparte_8
provvedendovi soltanto in seno alla comparsa conclusionale.
[...]
La corte d'appello di Caltanissetta, pertanto, con sentenza n. 410/2019 del 13.06.2019, ha accolto la domanda di manleva proposta dall' condannando, tra gli altri, Controparte_15
a rifondere all' la quota parte (pari ad € 283.449,06, in seguito richiesti, Parte_1 Parte_2
Cont infatti, al dall' di quanto dalla stessa versato in favore degli attori originari, in esecuzione Pt_1 delle sentenze n. 62/2009 del Tribunale di Enna e n. 148/2011 della corte d'appello di Caltanissetta, ma dichiarando la inammissibilità della domanda di manleva proposta, come detto, solo in sede di comparsa conclusionale, dal nei confronti dell'assicuratrice la quale, Pt_1 Controparte_1
pertanto, ha declinato la successiva richiesta del di essere tenuto indenne dal pagamento Pt_1
Cont preteso, sulla scorta delle ridette sentenze, dall'
Il Dott. ha quindio dedotto, di essere stato costretto ad intraprendere il presente giudizio, al Pt_1 fine di sentire condannare la in forza dell'originaria polizza assicurativa n. Controparte_1
94101428011, non essendosi, in tesi, mai prescritto il relativo diritto e non essendo mai stata emessa, dalla C.d.A. di Caltanissetta, alcuna pronuncia nel merito in ordine a tale diritto, essendosi il giudice di secondo grado limitato a dichiarare la inammissibilità della domanda.
Ha, altresì, dedotto il di aver dovuto sopportare le gravose conseguenze della mala gestio Pt_1
perpetrata dalla medesima compagnia di assicurazioni, la quale, col proprio comportamento omissivo
(concretizzatosi, nella sostanza, nel mancato riscontro delle richieste del e dilatorio, avrebbe Pt_1 esposto l'odierno attore al processo esecutivo promosso dall' nei suoi confronti per il Parte_2
recupero di quanto anticipato agli eredi di a titolo di provvisionale in sede penale, con Persona_1 conseguenti spese e danni, dal medesimo quantificati in complessivi € 77.789,30. Pt_1
In ogni caso, l'attore ha, altresì, rilevato l'eccessività dell'importo richiesto dall' in € Parte_2
283.449,06, poiché da detto importo andrebbero decurtate tutte le somme già versate direttamente dal medico, all'esito dei procedimenti di esecuzione forzata (appunto € 77.789,30), residuando, pertanto la minore somma di € 278.276,10.
Con comparsa di costituzione depositata il 21.12.2020, si è costituita la quale ha Controparte_1
eccepito: i) l'intervenuto giudicato sulla domanda di manleva e, in ogni caso, la legittimità del pagina 5 di 16 comportamento della Compagnia;
quanto al giudicato, questo discenderebbe dalla mancata riproposizione, nel dare impulso al giudizio di rinvio, della domanda di manleva nei confronti della
Compagnia medesima, dopo la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 26659/14, con la quale
è stata cassata con rinvio la prima sentenza n. 148/2011 della Corte di Appello di Caltanissetta, nella parte in cui aveva confermato la dichiarazione (del giudice di prime cure) di inammissibilità delle domande proposte dagli altri chiamati in giudizio, perché: “di competenza della giurisdizione speciale della Corte dei Conti”; orbene, il processo sarebbe, a questo punto, proseguito a detta della Compagnia conventa, “nei limiti costituiti dai principi implicitamente o esplicitamente fissati dalla sentenza rescindente e con le preclusioni da giudicato formale e sostanziale medio tempore maturate”; ii) in ogni caso, il potrebbe imputare solo a se medesimo la richiamata mancata integrazione del Pt_1
contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti della Compagnia, donde nessuna responsabilità potrebbe riconoscersi in capo a quest'ultima per i danni che ne sarebbero discesi, posto che, allo stato, tale convenuta non sarebbe tenuta ad alcunché, mancando un titolo che potesse legittimare la richiesta dell'odierno attore;
iii) sul quantum, ha chiesto la sospensione del processo, in attesa della definizione del nuovo ricorso per cassazione da essa Compagnia intrapreso avverso la sentenza della Corte di
Appello di Caltanissetta n. 62/2009; iv) l'inammissibilità della domanda di sospensione della efficacia esecutiva delle sentenze n. 62/2009 del Tribunale di Enna e n. 148/2011 della corte d'appello di
Caltanissetta.
Il 21.12.2020, si è, infine, costituita in giudizio l' , eccependo dal Controparte_3
canto proprio: a) l'inammissibilità della domanda di sospensione della efficacia esecutiva delle sentenze n. 62/2009 del Tribunale di Enna e n. 148/2011 della corte d'appello di Caltanissetta;
b) inammissibilità della domanda di accertamento del corretto ammontare dell'importo dovuto dal sig. all' in forza della sentenza n. 410/2019 della Corte d'Appello di Caltanissetta, Pt_1 Parte_2
essendo sul relativo capo ormai intervenuto il giudicato formale e sostanziale ai sensi degli artt. 324
c.p.c. e 2909 c.c. c) in subordine, in ogni caso, l'infondatezza della domanda di accertamento del credito vantato dall' nei confronti del dott. fondata su presunti errori nel calcolo Parte_2 Pt_1 dell'importo, errori invero non sussistenti come accertato in seno alla procedura esecutiva n. 27/2016
R.G.E. del Tribunale di Enna, all'esito di apposita c.t.u. all'uopo disposta dal G.E.
Disattesa l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva delle sentenze n. 62/2009 del Tribunale di
Enna e n. 148/2011 della corte d'appello di Caltanissetta avanzata dall'attore, il giudice istruttore, con pagina 6 di 16 l'ordinanza del 30.11.2021, ha invece accolto quella della convenuta per Controparte_1 pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Riassunto il giudizio su ricorso di in data 20.02.2023, alla nuova udienza del Parte_1
2.5.2023, il G.I. ha concesso i termini 183, comma VI c.p.c. e rinviato per il prosieguo all'udienza del
31.10.2023.
Si evidenzia che, in seno alle note di trattazione per l'udienza del 2.5.2023, la Controparte_8 ha, per la prima volta, sollevato l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. del diritto fatto valere dal in quanto, “il Dott. anche a volere seguire la sua tesi – avrebbe potuto e Pt_1 Pt_1
dovuto azionare la polizza proponendo una autonoma azione di manleva una volta formatosi il giudicato sull'inammissibilità dell'originaria domanda di garanzia”.
Istruita in via documentale e ritenuta matura per la decisione, la causa è stata quindi rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.06.2024, poi differita al 29.10.2024, alla quale è stata infine trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente.
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale;
soltanto l'attore e la convenuta CP_1
hanno, invece, depositato la memoria di replica.
[...]
- SULLA DOMANDA ATTRICE DI SOSPENSIONE DELLA EFFICACIA ESECUTIVA
DELLE SENTENZE N. 62/2009 DEL TRIBUNALE DI ENNA E N. 148/2011 DELLA
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA.
Ancora in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha insistito sulla domanda di sospensione della efficacia esecutiva delle sentenze n. 62/2009 del Tribunale di Enna e n. 148/2011 della corte d'appello di Caltanissetta.
Si tratta di una domanda inammissibile per impossibilità giuridica, posto che non esiste alcuna disposizione normativa che legittimi alla sospensione di una sentenza pronunciata all'esito di un determinato processo, il giudice di un separato ed autonomo giudizio di primo grado, come nel caso di specie, ove si pretenderebbe che il Tribunale, nel processo iscritto al n. r.g. in epigrafe, sospendesse la efficacia esecutiva della sentenza pronunciata in altro processo di primo grado e ormai, peraltro, passata in giudicato ovvero, addirittura, che tale sospensione involgesse altra pronuncia passata in giudicato della Corte d'Appello di Caltanissetta.
pagina 7 di 16 Orbene, la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva delle sentenze ex art. 282 c.p.c., è disciplinata dall'art. 283 c.p.c., a mente del quale (nella versione ratione temporis vigente) il giudice d'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
Il tenore letterale della superiore disposizione normativa è talmente chiaro nel suo riferimento ad un potere spettante al solo giudice della impugnazione, da non giustificare ulteriori indugi sul punto.
- SULL'ECCEZIONE DI INTERVENUTO GIUDICATO SULLA DOMANDA DI
MANLEVA, SOLLEVATA DALLA CONVENUTA Controparte_1
[...]
L'eccezione di giudicato, tra l'altro genericamente formulata e contraddittoriamente sostenuta da nel corso del presente processo, è destituita di fondamento. Controparte_1
Invero, la sentenza n. 148/2011 della corte d'appello di Caltanissetta nella parte in cui aveva confermato la dichiarazione (del giudice di prime cure) di inammissibilità delle domande proposte dagli altri chiamati in giudizio perché “di competenza della giurisdizione speciale della Corte dei
Conti”, è stata in parte qua cassata dal giudice della giurisdizione (con la sentenza cassazione sezioni unite civili n. 26659/2014), con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio, da effettuarsi alla luce dell'enunciato principio secondo cui, stante l'autonomia funzionale fra i giudizi e le giurisdizioni ordinarie e contabili, la giurisdizione del giudice ordinario, al contrario di quanto ritenuto dalla C.d.A. nissena, sussiste con riferimento alla domanda di rivalsa spiegata dall' nei confronti dei medici per il risarcimento del danno subito Controparte_15
per fatto colposo del proprio dipendente.
La convenuta peraltro, deduce che il giudicato, formale e sostanziale, Controparte_1
sarebbe sceso sulla statuizione di inammissibilità emessa dal giudice di secondo grado, contenuta nella sentenza n. 410/2019 pubbl. il 18/06/2019 (all'esito del giudizio RG n. 146/2015), ove, in effetti, può leggersi che la domanda di manleva proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
è inammissibile. Controparte_1
Nella motivazione della stessa sentenza, invero, si dà atto che tale inammissibilità si giustifica per il fatto che detta domanda di manleva “è stata riproposta non già all'atto di costituzione nel presente giudizio ma solo in seno alla prima comparsa conclusionale datata 11 aprile 2018” (pag. 28 sentenza pagina 8 di 16 in commento), per cui il è incorso in una decadenza processale, stante che, come chiarito dalla Pt_1
giurisprudenza di legittimità, “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla
l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343
c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo grado” (Cass. Sez. Un. Civ., 21 marzo 2019, n. 7940).
Peraltro, la medesima giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che in caso di pronuncia cosiddetta “in rito” si produce un giudicato solo in senso formale, che produce effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e non è, pertanto, idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale (Cass. civ., 16/12/2014, n. 26377, richiamata da Sez. 3 -
, Ordinanza n. 13603 del 19/05/2021 e, più recentemente, da Sez. 3 -
, Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024).
Invero, la Suprema corte, con tale ultima sentenza, ha statuito che la pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza gravata che, decidendo nel merito di una domanda risarcitoria dichiarata inammissibile per tardività in un precedente giudizio tra le stesse parti, ne aveva ritenuto precluso l'esame sulla base di una non consentita interpretazione estensiva del dictum della sentenza di condanna emessa ad altro titolo nel precedente giudizio e passata in giudicato, operando un indebito allargamento della liquidazione con essa operata anche ai danni oggetto della diversa domanda dichiarata in quella sede inammissibile).
Con maggiore impegno esplicativo, il giudicato su questione processuale, e tale è una questione che abbia investito esclusivamente l'esistenza o meno di una condizione di (ri)proponibilità della domanda,
è tale solo all'interno dello stesso processo e non estende la sua autorità anche ad un nuovo ed autonomo processo eventualmente intrapreso dalla parte nei cui confronti è stata pronunciata la pagina 9 di 16 inammissibilità, proprio come avvenuto nel caso a mani (in tal senso già Cass. civ.
Sez. 5, Sentenza n. 7303 del 11/05/2012 che, a propria volta, richiama Cass. 22212/04, 17248/03,
2550/83, 3202/75, 257/1973 90/1968).
Invero, non può dubitarsi che la sentenza del tribunale di Enna n. 62/2009 ebbe a dichiarare la inammissibilità della domanda di manleva spiegata dal nei confronti di quale mera Pt_1 CP_6
conseguenza della dichiarazione di inammissibilità (come visto, peraltro, in seguito cassata dalla
Suprema corte) della chiamata in garanzia spiegata dall' nei confronti dello stesso Parte_2
mentre la sentenza n. 410/2019 della Corte d'Appello di Caltanissetta, ha dichiarato la Pt_1
inammissibilità della medesima domanda quale mero corollario processuale della tardiva riproposizione della medesima domanda in sede di gravame, senza che, pertanto, alcuna pronuncia relativa al merito di tale domanda sia mai stata effettuata, sia in primo che in secondo grado, laddove entrambi i processi, in ordine a tale domanda di manleva, si sono conclusi, quindi, “in rito”.
Da ciò discende che l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta non può trovare Controparte_1
accoglimento.
- SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE SOLLEVATA DA
[...]
Controparte_1
Come anticipato nella superiore esposizione in fatto, la convenuta Compagnia assicuratrice ha eccepito che, in ogni caso, il diritto dell'attore ad essere manlevato dalla responsabilità risarcitoria nei confronti Cont dell' di Enna sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2952 cod. civ.
L'eccezione è tardiva e, comunque, infondata.
Invero deve ritenersi condivisibile quanto al riguardo rilevato dall'attore in seno alla memoria ex art. 183, comma VI n. 1) c.p.c., stante che quella di prescrizione, come noto, è una eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile d'ufficio dal Giudice e che, pertanto, deve essere proposta dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, mentre nel caso a mani, l'eccezione è stata sollevata soltanto in seno alle note di trattazione scritta del 19.04.2023.
In ogni caso, deve altresì condividersi quanto osservato dallo stesso attore, laddove quest'ultimo ha rilevato che, comunque, il termine di prescrizione in esame decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Nella presente vicenda processuale invero, l' è divenuta terzo rispetto al sinistro solo in Parte_2
forza di sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta del 18.6.2019 n. 410.
pagina 10 di 16 Nei precedenti gradi di giudizio civili relativi al sinistro in oggetto, definiti con sentenza n.62/2009 del
Tribunale di Enna e n.748/2011 della Corte d'Appello di Caltanissetta, la richiesta di manleva dell' nei confronti dei medici ed stata disattesa per difetto Controparte_16 Pt_1 Per_2 Per_3
di giurisdizione e di conseguenza anche la richiesta dei medici di essere tenuti indenni dalle proprie compagnie assicurative è stata dichiarata inammissibile perché assorbita dal difetto di giurisdizione.
Pertanto, fino alla pronuncia della Corte d'Appello di Caltanissetta del giugno 2019 n.410, l' Pt_2
non aveva la qualifica di terzo ai sensi dell'art.2952 c.c. Assunta tale qualifica in forza di
[...]
Cont pronuncia giurisdizionale, sentenza n.410/2019 Corte d'Appello di Caltanissetta, l' quale terzo ai sensi dell'art.2952 cod. civ. ha richiesto il risarcimento delle somme al Pt_1
Part Pertanto, la richiesta di pagamento dell' al Dott. è pervenuta solo nel mese di ottobre Pt_1
2019, con la conseguenza che, al momento della introduzione del presente giudizio (iscritto a ruolo il
22.09.2020), il diritto dell'attore di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa non era ancora prescritto.
Anche tale eccezione di prescrizione merita, pertanto, di essere disattesa.
- SUL MERITO DELLA DOMANDA.
Superate le superiori eccezioni pregiudiziali, deve rilevarsi che non v'è specifica contestazione nel merito della pretesa attorea in punto di diritto ad essere manlevato dalla responsabilità risarcitoria nei confronti dell' con la conseguenza che tale domanda deve trovare, in parte qua, Parte_2
accoglimento.
Invero, la difesa in punto di sussistenza del diritto azionato in via principale dall'attore nei confronti della propria Compagnia assicurativa, è stata affidata da quest'ultima esclusivamente alle ridette eccezioni pregiudiziali, mentre non v'è contestazione con riferimento al merito della pretesa in sé, al riguardo essendosi la limitata a dedurre, sul presupposto della asserita (ma da questo giudice, CP_1 come visto, disattesa) inammissibilità della domanda, che “Ad oggi la Compagnia non è tenuta in base ad alcun titolo a tenere indenne e/o manlevare l'assicurato”.
Come riportato nella superiore esposizione in fatto, invero, la convenuta nella Controparte_1
presente sede, ha ulteriormente contestato soltanto la diversa domanda attrice tesa a far valere una presunta responsabilità per mala gestio in capo alla medesima convenuta unitamente alla conseguente
Cont rideterminazione del quantum della pretesa risarcitoria avanzata dall' di Enna nei confronti del
Pt_1
pagina 11 di 16 Orbene, stante quanto appena esposto, deve riconoscersi la fondatezza della domanda attrice di ritenere e dichiarare l'efficacia e l'operatività della polizza assicurativa RC n.941014280 11 “
[...]
”, decorrente dal 08.03.1995 e con scadenza al 08.03.2005 stipulata tra e CP_17 Parte_1
la (già e, conseguentemente, quella di dire e Controparte_1 Controparte_6
dichiarare che il Dott. ha diritto ad essere manlevato dalla dal Pt_1 Controparte_1
pagamento l'importo richiesto dall'ASP di Ennas, in forza del medesimo contratto assicurativo denominato “La mia Professione”.
- SULLA DOMANDA ATTRICE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA
[...]
Controparte_18
Passando, quindi, alla diversa domanda risarcitoria per mala gestio dell'assicuratore, occorre rilevare che l'attore pretenderebbe di addossare alla propria Compagnia assicuratrice una presunta responsabilità per i danni che la (altrettanto presunta) mala gestio di quest'ultima, concretizzatasi nella
Cont mancata tempestiva manleva del dalla responsabilità verso l gli avrebbe procurato, danni Pt_1 concretizzatisi nelle spese sostenute dall'attore per resistere in seno alla procedura esecutiva avviata da per il recupero coattivo di quanto da quest'ultima corrisposto a titolo risarcitorio agli eredi Pt_2
della piccola . Persona_1
Nell'avanzare tale pretesa, il ha dedotto, tra l'altro, che una tale analoga responsabilità è stata Pt_1
riconosciuta a carico della medesima odierna convenuta dalla corte d'appello di Caltanissetta nella sentenza 410/2019, in favore dell'altro convenuto Per_3
Sennonché, è di tutta evidenza che, così come del resto sostenuto dalla convenuta non può CP_1
discendere alcuna responsabilità risarcitoria dal legittimo esercizio da parte della convenuta stessa, del diritto di difendersi in giudizio e di pretendere, prima di acconsentire a manlevare il proprio cliente,
l'accertamento della effettiva sussistenza in capo all'attore (an) e della misura (quantum) di tale diritto, non potendosi di certo imputare alla Compagnia assicurativa il ritardo nel raggiungimento di tale risultato processuale, ritardo dipeso, in definitiva, dalla “svista” processuale dell'attore che, nel riassumere il giudizio innanzi alla corte d'appello di Caltanissetta, ha omesso di spiegare tempestivamente la chiamata in manleva della propria Assicuratrice, svista, tra l'altro, espressamente riconosciuta dall'attore, laddove in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha ammesso che “[…] ometteva di chiamare in giudizio la Compagnia assicuratrice, nelle more divenuta
provvedendovi soltanto in seno alla comparsa conclusionale”. Controparte_8
pagina 12 di 16 Non potendosi configurare in capo alla convenuta alcun comportamento ingiustificatamente CP_1 dilatorio, non v'è luogo per l'accertamento di alcuna responsabilità per mala gestio nel rapporto tra assicuratore e assicurato.
Invero, la decisione in punto di risarcimento per cosiddetta mala gestio dell'assicuratore è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito che deve, a tal fine, valutare le posizioni delle parti nel loro complesso, onde vagliare se la mancata tempestiva corresponsione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sia dipeso, per caso, dalla stessa condotta del cliente che, magari, nel difendersi in giudizio, abbia tenuto una condotta processuale compatibile con la scelta del primo di attendere al fine di tenere indenne il secondo.
Sul punto, in tali termini, si è espressa la stessa giurisprudenza di legittimità che ha statuito che l'assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all'obbligo di pagamento dell'indennizzo per il mero fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall'assicurato, abbia omesso di provvedervi.
Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l'assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2,
c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile.
Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioè con riferimento al momento in cui l'assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell'assicurato, ma senza dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell'assicurato, quando l'assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio (così massimata Cass. civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020 che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito che - in controversia avente ad oggetto la pretesa dell'assicurato, nei confronti dell'assicuratore, al conseguimento, tra l'altro, del risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute per contrastare un'azione esecutiva promossa in danno dell'assicurato medesimo a seguito di una sentenza di condanna non definitiva pronunciata a suo carico - aveva ritenuto il predetto assicuratore inadempiente semplicemente per non avere soddisfatto la richiesta di pagamento dell'indennizzo, dando rilievo alla menzionata sentenza di condanna senza considerare, tuttavia, i contenuti di quest'ultima, la sua condivisibilità e la condotta dell'assicurato, che aveva sempre negato, nel rapporto con l'assicuratore, di pagina 13 di 16 avere tenuto una condotta colposa e fonte di responsabilità. Nel medesimo senso si è espressa anche più recentemente Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13897 del 20/05/2024).
Orbene, nel caso di specie, il comportamento attendista dell'assicuratore può ritenersi giustificato alla luce delle medesime affermazioni dell'attore che si sono più sopra valorizzate al fine di escludere la prescrizione del diritto dallo stesso fatto valere di essere tenuto indenne da quanto allo stesso richiesto dall' posto che la esatta determinazione del quantum è stata oggetto di contestazioni sia Parte_2
nel presente giudizio sia in quello svoltosi innanzi alla corte di cassazione e conclusosi con la pronuncia dell'ordinanza n. 2870/2023 del 31.01.2023.
Sotto altro profilo, inoltre, non sfugge al decidente che la statuizione contenuta in seno alla sentenza d'appello richiamata dall'odierno attore, pronunciata in favore dell'appellato e a carico della Per_3
ha riguardato esclusivamente il profilo degli interessi di mora, nella presente sede non Controparte_1
preso in considerazione dall'attore, mentre ha rigettato la richiesta risarcitoria che, in detta sede l al pari di quanto fatto nella presente sede dal aveva pure avanzato, così motivando il Per_3 Pt_1
rigetto: “La condanna per mala gestio della va pertanto contenuta alla corresponsione degli CP_1 interessi legali, calcolati sull'importo del massimale dalla data di chiamata in causa della compagnia da parte dell' nel giudizio di primo grado sino al soddisfo, non avendo peraltro l' Per_3 Per_3 provato il danno maggiore derivante dall'inadempimento dell'impresa” (pag. 30 sentenza 410/2019) e, poco oltre, “Infine, la compagnia assicurativa non può ritenersi tenuta a rifondere all' quanto Per_3
dallo stesso corrisposto alla ed agli in forza dei procedimenti esecutivi relativi alle CP_13 Per_1 statuizioni civili involgenti l' rese in sede penale” , limitando, in definitiva (il rilievo è ripreso, Per_3
altresì, dalla ordinanza della Suprema Corte n. 2870/23 del 31.01.2023, su cui infra), l'obbligo di rimborso della in favore dell a quanto da quest'ultimo dovuto all'ente Controparte_1 Per_3
ospedaliero in rivalsa.
- SULLA DOMANDA ATTRICE DI RIDETERMINAZIONE DEL QUANTUM DOVUTO
DALL'ATTORE ALL'ASP DI . Pt_2
Passando, quindi, a tale ultima domanda, l'attore ha, tra l'altro, chiesto accertarsi che la somma dovuta da all' in forza della sentenza n. 410/2019 della corte d'appello di Parte_1 Parte_2
Cont Caltanissetta, ammonta, non all'importo, richiesto dall' medesima in complessivi € 283.449,06, bensì al minore importo di € 278.276,30, che si otterrebbe, in tesi, sottraendo al primo importo quello di complessivi € 77.789,30, quali “somme delle quali si è chiesto il rimborso alla CP_1
pagina 14 di 16 corrisposte dal Dott. in forza dei provvedimenti esecutivi di cui è stato Controparte_1 Pt_1 oggetto il . Pt_1
Orbene, al netto di ogni considerazione sulla correttezza dei calcoli sopra riportati e a monte della stessa motivazione posta dall'attore a fondamento della pretesa rideterminazione, sul punto risulta decisiva l'eccezione di giudicato (questa sì fondata) sollevata dalla convenuta che, al Parte_2
riguardo, ha rilevato che la domanda non può essere accolta in quanto ha ad oggetto questioni sulle quali è intervenuto il giudicato formale e sostanziale ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.
Invero, trattasi di questioni sulle quali la sentenza n. 410/2019 della Corte d'Appello di Caltanissetta ha statuito nel merito e che, pertanto, non possono più essere rimesse in discussione nella presente sede, stante che, ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Sul punto, inoltre, è da ultimo pacificamente intervenuto il chiarimento della Suprema Corte di
Cassazione (Ordinanza n. 2870/2023, depositata il 31/01/2023 e prodotta dall'attore in allegato alla propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.pc.), la quale, nel ritenere infondato il motivo di ricorso per cassazione proposto dalla ha evidenziato come, nella sentenza della C.d.A. Controparte_8
di Caltanissetta, non è ravvisabile la denunciata la insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo, dovendosi quest'ultimo interpretare alla luce della motivazione, lettura integrata dalla quale emerge chiaramente l'effettiva portata precettiva della decisione, in termini di graduazione paritaria delle colpe dei tre sanitari coinvolti nei giudizi di merito, ciò anche alla luce della constatazione che il dispositivo della sentenza della corte d'appello non contiene specificazioni contrarie.
Del resto, continua la Suprema Corte, il massimale alla cui refusione è stata condannata nel CP_1
giudizio a quo, è chiaramente in funzione dello specifico obbligo di rimborso [all di quanto da Per_3
questi dovuto in rivalsa all'ente ospedaliero.
- SULLE SPESE PROCESSUALI.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92, comma II c.p.c., tra l'attore e la convenuta Parte_1
Controparte_1
deve essere condannato, invece, in applicazione del principio di soccombenza, alla Parte_1 rifusione delle spese processuali in favore dell' nella misura, liquidata in dispositivo, nei Parte_2
pagina 15 di 16 valori minimi di riferimento per tutte le fasi, in considerazione del valore della domanda e del concreto svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni altra domanda o eccezione rigettata, assorbita o disattesa, così dispone:
DICHIARA l'efficacia e l'operatività della polizza assicurativa RC n. 941014280 11 “La mia
Professione”, decorrente dal 08.03.1995 e con scadenza al 08.03.2005 stipulata tra e Parte_1
la (già ; Controparte_1 Controparte_6
DICHIARA che, in forza del medesimo contratto assicurativo, il Dott. ha diritto ad essere Pt_1
manlevato dalla dal pagamento dell'importo richiesto dall'ASP di Enna Controparte_1
nella misura di € 283.449,06;
CONDANNA, per l'effetto, a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 283.449,06, oltre interessi legali di cui all'art. 1284, comma primo cod. civ. su detta somma, dal giorno 22/09/2020 sino al soddisfo;
COMPENSA integralmente le spese processuali tra e Parte_1 Controparte_1
CONDANNA a rifondere, in favore dell' , le Parte_1 Controparte_3 spese del presente giudizio che liquida in € 7.052,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Enna, il 17 luglio 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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