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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 24.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2039/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
e , in qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2 potestà genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi dall'avv. Mirko Persona_1
Saginario
appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio CP_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 51/2023, pubblicata il
16.2.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.5.2022, e , in qualità Parte_1 Parte_2
di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia premesso di aver presentato Persona_1
ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e che lo stesso era stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire con la seguente motivazione “la domanda è volta genericamente al mero accertamento di una percentuale di invalidità richiamando formalmente l'art. 2 l. 118/1971 ma senza indicare la
1 prestazione di cui si intende beneficiare”, chiedevano al Tribunale di Civitavecchia, in funzione di giudice del lavoro:
“«1. in via principale, accertare e dichiarare che la minore è invalida civile ex art. Persona_1
2 Legge n° 118\1971 ovvero accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla concessione dell'invalidità civile ex art. 2 Legge n° 118\1971;
2. in via principale, accertare e dichiarare che è, quindi, diritto della minore vedersi Persona_1
riconosciuto a decorrere dal 28.10.2020 ovvero a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa, la cosiddetta indennità di frequenza e, quindi, il trattamento pensionistico connesso alla dichiarata invalidità civile (oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali);
3. per l'effetto, in via principale, condannare l' Controparte_2
in persona del Presidente\Legale Rappresentante p.t., a corrispondere in favore della minore il trattamento pensionistico ovvero l'indennità di frequenza connesso Persona_1 all'accertamento della invalidità civile (oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali) a decorrere dal 28.10.2020 ovvero a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa;
4. in via subordinata, a seguito di accoglimento del presente ricorso, ove il Tribunale, visto il disposto dell'art. 445bis cod. proc. civ., dovesse ritenere che la preventiva verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto fatto valere si debba, comunque, svolgere nell'ambito del giudizio di
ATP, si chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia assegnare nuovo termine per la presentazione di ulteriore istanza di accertamento tecnico, il tutto con ogni ulteriore conseguenza ed effetto di legge;
5. condannare in ogni caso l' in persona del Controparte_2
Presidente\Legale Rappresentante p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio (oltreché del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo rg n° 1782\2021) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario». CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo di dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato.
Il Tribunale di Civitavecchia rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Riteneva, in particolare, il Tribunale che parte ricorrente non avesse fornito la prova della sussistenza dei requisiti socio - economici necessari per ottenere la prestazione richiesta, dovendo l'accertamento del requisito sanitario in sede di accertamento tecnico preventivo essere finalizzato al conseguimento di un determinato bene giuridicamente rilevante.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e , in Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia lamentando l'erroneità Persona_1
2 della sentenza impugnata per travisamento e/o erronea valutazione degli artt. 445 bis e 416 c.p.c. nonché dell'art. 2697 c.c., con particolare riferimento alla parte della sentenza in cui si evidenzia che parte attrice non ha dimostrato i fatti costitutivi della pretesa avanzata.
Ha lamentato, in particolare, parte appellante la tardività della eccezione di difetto di prova della
CP_ possidenza del requisito reddituale, sollevata dall' per la prima volta solo in sede giudiziale, avendo l' , in sede amministrativa, anziché rigettato la domanda, ritenuto la stessa Controparte_3
procedibile e sottoposto la minore agli accertamenti medico legali.
CP_ Ha sostenuto, inoltre, che il Tribunale, a fronte dell'eccezione dell' non aveva accolto l'istanza dell'odierna parte appellante di essere autorizzata al deposito della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti legittimanti il diritto alla prestazione richiesta, istanza che ha, quindi, reiterato in appello.
Ha così concluso:
“l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, in funzione di Giudice dell'Appello, respinta ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, pretesa e conclusione, in quanto infondata in fatto ed in diritto oltreché sprovvista del benché minimo supporto probatorio in INTEGRALE E TOTALE
RIFORMA della sentenza n. 51\2023 del 16.02.2023 emessa inter partes nel procedimento civile
(rito lavoro) recante r.g. n. 1042\2022 dall'Ill.mo Tribunale Civile di Civitavecchia, Sezione
Lavoro, nella persona dell'Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Elisa Bertillo Voglia accogliere tutte le conclusioni così come già e meglio rassegnate e dispiegate nel ricorso introduttivo del giudizio e che testualmente si trascrivono immediatamente in appresso:
1. in via principale, accertare e dichiarare che la minore è invalida civile ex art. 2 Legge n° 118\1971 ovvero Persona_1
accertare e dichiarare che ricorrono le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla concessione dell'invalidità civile ex art. 2 Legge n° 118\1971; 2. in via principale, accertare e dichiarare che è, quindi, diritto della minore vedersi riconosciuto a decorrere dal 28.10.2020 ovvero Persona_1
a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa, la cosiddetta indennità di frequenza e, quindi, il trattamento pensionistico connesso alla dichiarata invalidità civile (oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali);
3. per l'effetto, in via principale, condannare l' in Controparte_2
persona del Presidente\Legale Rappresentante p.t., a corrispondere in favore della minore Per_1 il trattamento pensionistico ovvero l'indennità di frequenza connesso all'accertamento della
[...]
invalidità civile (oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali) a decorrere dal
28.10.2020 ovvero a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa;
4. in via subordinata, a seguito di accoglimento del presente ricorso, ove il Collegio giudicante, visto il disposto dell'art. 445bis cod. proc. civ., dovesse ritenere che la
3 preventiva verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto fatto valere si debba, comunque, svolgere nell'ambito del giudizio di ATP, si chiede volersi assegnare nuovo termine per la presentazione di ulteriore istanza di accertamento tecnico, il tutto con ogni ulteriore conseguenza ed effetto di legge;
5. condannare in ogni caso l' Controparte_2
in persona del Presidente\Legale Rappresentante p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio (oltreché del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo rg n° 1782\2021) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
6 ai fini dell'applicazione della normativa sul contributo unificato si dichiara che il presente procedimento sconta un contributo unificato pari ad Euro 64,50. In via istruttoria, si insiste nell'accoglimento di tutte le richieste e di tutte le istanze siccome già ritualmente articolate nel corso del giudizio di primo grado (scritti difensivi e verbali di udienza) e da intendersi in questa sede integralmente reiterate e riproposte. In particolare, in via istruttoria e senza inversione alcuna dell'onere probatorio si chiede che la Corte di Appello adita voglia: A) ordinarsi ex art. 210 cod. proc. civ. all'Istituto Assicuratore di provvedere al deposito del fascicolo relativo alla ricorrente\appellante
B) ammettersi CTU medico-legale al fine di accertare: 1) quali siano le patologie dalle quali è affetta la minore;
2) se le patologie, dalle quali è affetta la minore sono gravi e croniche e necessitano di un trattamento medico e terapeutico continuativo;
3) se le patologie dalle quali è affetta le minore determinano persistenti difficoltà nello svolgimento dei compiti scolastici e delle funzioni tipiche della propria età; 4) se ricorrono le condizioni sanitarie che legittimano la pretesa alla concessione dell'invalidità civile ex art. 2 Legge n° 118\1971 (con riconoscimento dell'indennità di frequenza), con indicazione, in ipotesi di accertamento positivo, della relativa decorrenza”. CP_ Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
Autorizzato il deposito della documentazione attestante i redditi della minore nonché la frequenza scolastica negli anni 2019-2021, disposta una CTU medico legale, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che l'indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
Il beneficio spetta a chi è in possesso dei seguenti requisiti: età minore di 18 anni;
riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età oppure della perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1.000 e 2.000 hertz;
4 frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (anche asili nido) o di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti, o di centri ambulatoriali, diurni o di tipo semi-residenziale, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap;
reddito inferiore alla soglia stabilita annualmente;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno
(art. 41 TU immigrazione); residenza stabile e abituale sul territorio dello stato.
Ciò posto, il Collegio ha ritenuto di acquisire nel grado i documenti comprovanti i redditi posseduti dalla minore e la sua frequenza scolastica negli anni 2019-2021, condividendo Persona_1
l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro,
l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393/2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti” (v. Cass. n. 20055/2016; n.
11994/2018; n. 28439/2019; n. 6201/2024);
Ed ancora che: “nelle controversie di lavoro, per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze e potendo financo disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi” (Cass. n. 19208/2023).
Ebbene, nel caso di specie, parte appellante ha allegato che la minore frequenta una Persona_1
scuola pubblica, è seguita da un insegnante di sostegno, segue un piano educativo personalizzato, possiede un reddito inferiore alla soglia annualmente stabilita.
5 Tali allegazioni hanno trovato conferma nei documenti depositati da parte appellante, a seguito dell'autorizzazione del Collegio.
2. Al fine di determinare la sussistenza del requisito sanitario, è stato, quindi, disposto l'espletamento di una CTU medico legale, richiesta da appellante, al fine di determinare se la Pt_3 minore “abbia una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, ovvero se presenti una perdita auditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di
500, 1.200 e 2.000 hertz”, come richiesto dalla legge.
Il CTU nominato ha così argomentato: “Gli accertamenti svolti a seguito dell'incarico affidatomi hanno permesso di focalizzare a carico della minore il seguente complesso patologico: disturbo specifico dell'apprendimento con compromissione dell'espressione scritta e del calcolo, disturbo da deficit di attenzione/iperattività di tipo combinato, disturbo della sfera emozionale di tipo ansioso.
Con i disturbi dello sviluppo si fa riferimento ad una serie di disturbi ad esordio nel periodo dello sviluppo del bambino e con possibile permanenza in età adulta. Questi disturbi generalmente comportano diversi deficit e una compromissione del funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo. I disturbi dello sviluppo sono spesso presenti sin dai primi anni di vita, nella maggior parte dei casi le difficoltà migliorano con la crescita, ma in alcuni casi possono continuare per tutta la vita. Questi disturbi sono classificati nel manuale DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), al cui interno ci sono i seguenti disturbi: Disabilità intellettiva, Disturbo della comunicazione, Disturbo dello spettro autistico, Disturbo da deficit dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD), Disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).
Per quanto attiene il caso in discussione, si tratta di un disturbo dell'apprendimento scolastico
(DSA), ovvero, un disturbo che coinvolge il dominio delle abilità interessando le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici e, quindi, interferendo con il normale processo di acquisizione della lettura, della scrittura, del calcolo etc. in coesistenza di un disturbo da deficit di attenzione/iperattività di tipo combinato (ADHD) nonché un disturbo della sfera emozionale.
Non è sempre facile, in esito ad una visita medico-legale, individuare chiaramente le reali difficoltà che il minore incontra nell'attendere ai compiti ed alle funzioni in rapporto all'età. Risulta chiaro che per accertare quelle difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età in un minore è necessario attuare una comparazione con quelle attività normalmente svolte da soggetti di pari età, quali lo sviluppo psicofisico, l'apprendimento, lo sviluppo cognitivo, le capacità di relazione e di integrazione sociale, espletamento di attività scolari ed extra-scolari.
Dovrà quindi essere valutato se le infermità verificate costituiscono per il minore, concretamente, una limitazione della propria funzionalità psicofisica sempre riferito all'età.
6 Si può con certezza affermare che, dall'esito delle indagini peritali, dai dati anamnestici e documentali esaminati, fin dall'epoca della diagnosi della suddetta menomazione (2020) la minore
è stata supportata da trattamento psicologico presso centri accreditati, da insegnante di sostegno nonché sostegno didattico individualizzato (PDP), come quanto previsto alla Legge 170/2010, nonché da tutor specializzato, per le sue menomazioni. Insiste, a suo carico, un disturbo da deficit di attenzione/iperattività di tipo combinato in coesistenza di un disturbo della sfera emozionale con necessità, come si evince nella certificazione del settembre 2024 da parte di neuropsichiatra infantile del PTV, di riprendere un supporto psicologico a orientamento cognitivo comportamentale”.
Ha, quindi, così concluso il suo elaborato peritale: “ Sulla base di quanto sopra esposto, in esito alle risultanze di visita peritale e alla documentazione sanitaria esaminata, si ritiene contemplato,
a carico della minore, il requisito per la concessione del diritto all'indennità di frequenza, presentando il minore quelle difficoltà persistenti (indipendentemente dalla loro entità) a svolgere i compiti e le funzioni, in riferimento a soggetti di pari età, con conseguente diritto a beneficiare dell'indennità di frequenza ai sensi della Legge 289/90 e successive modifiche, fin dalla data di proposizione della domanda amministrativa (28.10.2020)”.
Le conclusioni del medico trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal
Collegio perché precise e immuni da vizi logici e ricostruttivi, anche in assenza di osservazioni delle parti.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto della minore a beneficiare dell'indennità di frequenza, ex lege n. Persona_1
289/1990, a decorrere dall'1.11.2020 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione CP_ della domanda amministrativa), e, per l'effetto, deve essere condannato l' al pagamento in favore degli appellanti, n.q. di genitori di dei relativi ratei, con la medesima Persona_1
decorrenza, oltre interessi legali come per legge.
4. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con distrazione in favore dell'avv. Mirko
Saginario, che si è dichiarato antistatario.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste a carico
CP_ dell'
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata:
7 - dichiara il diritto della minore a beneficiare dell'indennità di frequenza, ex lege n. Persona_1
CP_ 289/1990, a decorrere dall'1.11.2020, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore degli appellanti, n.q. di genitori di dei relativi ratei, con la medesima decorrenza, oltre Persona_1
interessi legali come per legge;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio, che liquida in €
2.500,00 per il primo grado e in € 3.500,00 per il secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mirko Saginario;
CP_
- pone le spese di CTU a carico dell'
Roma, 24.6.2025
Il Giudice relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Monica Garzia
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