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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/09/2024, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LI
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1163/2021 Verbale di Udienza del giorno 25 settembre 2024 Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 25/09/2024 ; viste la nota scritta depositata dalla parte opponente Parte_1 contenente le seguenti conclusioni: “si riporta al ricorso introduttivo e alla do- cumentazione prodotta chiedendone l'integrale accoglimento in ordine alle istanze tutte e alle conclusioni ivi formulate. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto ed insiste per l'accoglimento delle richieste tutte sia preliminari e pregiudiziali in ordine alla intervenuta decadenza e/o prescrizione che di merito. Fa presente che la società solidalmente responsabile risulta cessata già a partire dall'anno 2018 e che comunque ad oggi il Sig. AN non può essere ritenuto responsabile di alcuno adempimento come richiesto in ordinanza ingiunzione essendo trascorsi più di cinque anni dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, e non essendo stato notificato alcun atto di accertamento nei confronti del liquidatore, ultimo legale rappresentante dell'ente, nei cinque anni successivi alla cancellazione suddetta. L'ordinanza ingiunzione impugnata va altresì dichiarata nulla, inefficace ed illegittima e quindi revocata anche per infondatezza nel quantum debeatur essendo intervenuta sentenza del Tribunale sez lavoro di LL (che si allega) n.di rg. 1482/2017 relativa al rapporto di lavoro oggetto del predetto atto impositivo nella quale il Giudice del Lavoro ha evidenziato che la ricostruzione operata dagli Ispettori non è condivisibile non avendo la stessa ricevuto riscontro nell'istruttoria giudiziale. Chiede in subordine rinvio per discussione orale con termine per note, anche al fine di consentire l'acquisizione agli atti del presente giudizio della sentenza suddetta che comporta comunque allo stato una modifica sostanziale degli atti dai quali sarebbe scaturita l'ordinanza ingiunzione che pertanto non può essere confermata in tale sede così come Parte irrogata dall , mancandone i presupporti in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”. vista la nota scritta depositata dalla parte opposta Controparte_1 sede di LL contenente le seguenti conclusioni: “Chiede
[...] il rigetto dell'opposizione con la conseguente conferma della ordinanza di ingiunzione opposta e la condanna dell'opponente alle spese di lite quantificate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 attualmente vigente che testualmente recita: “in caso di esito favorevole della lite all sono CP_1 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati” oltre interessi e quant'altro come per legge..”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LI
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maila Casale, ha pronunciato ex art. 127 ter c.p.c., mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione , ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1163/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto opposizione ordinanza ingiunzione e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] , Parte_1
C.F..: , rappresentato e difeso dall'avv. Tanya Moscarella CodiceFiscale_1
(C.F.: ) giusta procura a margine del ricorso, elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_2
, sede di (già
[...] CP_1 Controparte_1
) C.F. in persona del Direttore pro-tempore dott.
[...] P.IVA_1 CP_3
che rappresenta e difende l'Ente unitamente e disgiuntamente ai funzionari
[...]
all'uopo delegati con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Via Dei Due Principati
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 c. 9 d.lgs 150/2011 sono delegati a rappresentare e difendere l'Ente nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, il
Responsabile del Processo Legale dott.ssa e la dott.ssa Controparte_4 CP_5
, elettivamente domiciliati presso la sede di come in atti
[...] CP_1 RESISTENTE
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 04 agosto 2022 ,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Controparte_6
nella fase istruttoria.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81 / art. 6 D.lgs 150/11 AN Parte_1
svolgeva opposizione avverso l' ordinanza-ingiunzione di pagamento N. 21/2021 -
A- del 12 febbraio 2021 emessa dall in Controparte_1
data 12/02/2021 e notificata il 18/02 2021 . intimante la sanzione di € 13.200,00 quale sanzione amministrativa per la violazione accertata con rapporto n.149/17 redatto in data 3/07/17 ai sensi dell'art.17 della legge n.689/81 emessa dall'
[...]
per violazione dell'art. 3 co. 2 del D.L. 12/02 Controparte_1
convertito con modificazioni dalla L. 73/02, come sostituito dall'art. 22, co.1 del D.Lgs
151/2015, per aver fatto lavorare la IG.ra in assenza di preventiva Parte_3
comunicazione di assunzione e copertura assicurativa per il periodo dal 17/11/2014 al
25/01/2016 per n. 283 giornate lavorative.
In via preliminare eccepiva la mancata audizione dell'interessato che ne aveva fatta esplicita richiesta con lo scritto difensivo inviato a seguito di verbale di accertamento, nonché in via pregiudiziale l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per inosservanza del termine decadenziale ex art.14 l. 689/81 e l' estinzione dell'obbligazione sanzionatoria per tardiva notifica del verbale di contestazione.
Rilevava che le presunte violazioni scaturenti dal verbale di accertamento di illecito amministrativo del 18/10/2016 venivano contestate a seguito di attività ispettiva iniziata il 21/04/2016 quindi a distanza di ben sei mesi dall'inizio dell'accertamento. E si è trattato in fin dei conti di esaminare la posizio-ne di un singolo lavoratore.
L'opponente eccepiva altresì che alla data di formazione dell'ordinanza ingiunzione da Parte parte dell' , era già stato depositato e notificato al ricorrente ricorso ex art.414 c.p.c. per accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nonché per il riconoscimento e la condanna al pagamento dei crediti da lavoro subordinato da parte della IG.ra la cui posizione non era stata ancora definita dal Parte_3
Giudice del Lavoro.
Nel merito contestava l'ingiunzione in quanto alcun rapporto di lavoro subordinato o di altra natura era stato instaurato con la IG.ra e ciò anche in assenza di Parte_3
Cont prova da parte dell' , non potendo assurgere a prova le dichiarazioni rese in sede ispettiva e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare: inaudita altera parte, accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell' ORDINANZA INGIUNZIONE di pagamento N.21/2021
-A- del 12 febbraio 2021 emessa dall in Controparte_1 CP_1
data 12/02/2021 e notificata il 18/02 2021, per i motivi tutti indicati in libello;
nel merito: dichiarare la nullità e/ inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento dell' ORDINANZA
INGIUNZIONE di pagamento N.21/2021 -A- del 12 febbraio 2021 emessa dall in data 12/02/2021 e notificata il Controparte_1
18/02 2021, per i motivi tutti esposti sia in via preliminare e pregiudiziale che nel merito;
Parte per l'effetto: dichiarare non dovute le somme richieste dall con l'ordinanza opposta e di conseguenza non dovute le sanzioni principali ed accessorie ed ogni onere aggiuntivo
Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio. “
Con decreto del 05/05/2021 il precedente giudicante sospendeva l'esecutività della impugnata ordinanza e fissava la comparizione delle parti per la discussione al
14/10/2021. Instauratosi il contraddittorio a seguito di notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva l Controparte_1
rilevando in primis contestava le avverse eccezioni preliminari del ricorrente, sottolineandone l'infondatezza. Nel merito evidenziava che gli accertamenti ispettivi Cont nascevano dalla richiesta di intervento inoltrata agli uffici dell dalla lavoratrice IG.ra che assumeva di aver lavorato per la dal Parte_3 CP_8
17/11/2014 al 25/1/2016 come impiegata iniziando l'attività lavorativa nei locali siti in
Solofra(Av) al Viale Principe Amedeo. Venivano quindi acquisite le dichiarazioni di persone a conoscenza del rapporto di lavoro intercorso tra la e la ditta Parte_3 [...]
che risultavano particolarmente conducenti e probanti. CP_8
La resistente precisava altresì che al di là delle dichiarazioni suddette le risultanze ispettive conducevano alla legittimità dell'ordinanza Ingiunzione impugnata giacchè risultavano acquisiti il bigliettino da visita relativo alla ditta dal quale CP_8
risultava il nome e cognome proprio della lavoratrice quale Parte_3
dipendente della società, la Stampa della Home - sito Internet della Controparte_9
[... dal quale si rilevava il nome lavoratrice quale Responsabile Parte_3
amministrativo, la corrispondenza via mail tra la e la Parte_4 CP_9 CP_8
[... dalla quale si evinceva che l'interlocutrice per la era concretamente CP_8
la IG. , la corrispondenza via mails tra la IG.ra e le Parte_3 Parte_3
IG.re , e Testimone_1 Testimone_2 CP_10
Alla luce delle suesposte risultanze L chiedeva l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:
“La REVOCA della concessa sospensione dell'esecutività dell'Ordinanza Ingiunzione ed il RIGETTO del ricorso con la conseguente conferma delle ordinanze ingiunzione opposte con condanna dell'opponente alle spese di lite quantificate ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 149/2015 attualmente vigente che testualmente recita: “in caso di esito favorevole della lite all sono CP_1
riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati” oltre interessi e quant'altro come per legge. Con ampie salvezze e con riserva di altro dedurre e produrre anche su diretto impulso dell'Organo Giudicante”.
All'udienza del 14/10/2021, con ordinanza emessa fuori udienza, veniva confermato il decreto di sospensione della esecutività della ordinanza ingiunzione e disposto rinvio al 17.3.2022, in attesa della sentenza del g.d.l. nel giudizio 1482/2017 r.g.. Seguivano vari rinvii in assenza del deposito della Sentenza del Giudice del Lavoro e all'udienza del 22/11/2023 la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza nella quale viene decisa.
DIRITTO
Prima di esaminare i motivi di doglianza dell'opponente vanno analizzate le eccezioni preliminari avanzate dallo stesso.
Il rilievo, sollevato dall' opponente, di decadenza dal potere sanzionatorio per sforamento del termine di 90 giorni ex art. 14 legge 24 novembre 1981 n. 689 va disatteso in quanto in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica va inteso come comprensivo anche del tempo necessario all' Amministrazione per valutare e ponderare i dati acquisiti ( Cass 11129/1999, 2088/2000, 8456/2006, 7681/2014).
Nello specifico il primo sopralluogo degli Ispettori è avvenuto il 21/04/2016, le acquisizioni documentali sono state completate in data 02/08/2016 e il provvedimento conclusivo, ossia il verbale unico di accertamento e notificazione, è stato adottato il
18/10/2016 e notificato il 27/10/2016 per il trasgressore-persona fisica ed in data
24/10/2016 per l'obbligato solidale.
Tenuto conto della tipologia delle infrazioni enucleate, si è trattato di tempo congruo, ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, e comunque contenuto ampiamente entro i 90 gg considerato che le ultime operazioni di raccolta riscontri sono avvenute il 02/08/2016.
Sulla asserita nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata audizione dell'interessato si osserva che l'art. 18 della legge 4 dicembre 1981, n. 689 impone all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto dell'infrazione, oltre a tenere conto dei documenti dagli stessi inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi,
l'obbligo di sentire gli interessati , ma laddove ne abbiano fatto richiesta, (v. Cass.
Sentenza n. 21114 del 02/10/2009).
In ogni caso, secondo giurisprudenza consolidata, “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al
Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della l. n. 689 del 1981 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”.(v. Cass. Ordinanza n. 21146 del 07/08/2019 , sez. U, Sentenza
n. 1786 del 28/01/2010).In ogni caso in atti non si rinviene la richiesta di audizione del legale rappresentante della per cui questi non ha fornito alcuna CP_8
prova di avere presentato detta richiesta.
Ma anche se l'amministrazione avesse trascurato di sentire l'interessato che ne avesse fatto richiesta, l'ordinanza ingiunzione non sarebbe nulla per gli esplicati motivi.
Parte ricorrente, inoltre, non ha prospettato l'esistenza di alcun pregiudizio all'attività difensiva derivante dalla mancata audizione.
Quanto infine al motivo di opposizione afferente la mancata notificazione della ordinanza ingiunzione nei riguardi del liquidatore della società è infondato.
Invero, nella specie il titolo si fonda sulla violazione di norme integranti illeciti amministrativi, retti dal principio di personalità della responsabilità. Ne consegue che ciò che solo conta è la sussistenza della carica al momento dell'accertamento della violazione, a nulla rilevando la cessazione della carica in data successiva.
Nella specie, è indiscusso che la violazione è stata accertata e contestata al momento in cui il ricorrente rivestiva la carica di liquidatore della società , giusta CP_8
nomina del 22/11/2018 come si evince dalla visura camerale depositata in atti, sicchè la successiva cessazione da detta carica rende l'evento neutro ai fini della responsabilità per la violazione e, quindi, la notificazione degli atti consequenziali all'accertamento.
Va altresì evidenziato che l'ordinanza ingiunzione è stata correttamente notificata in data 16/02/2021 a quale liquidatore della Parte_1 CP_8
società successivamente estinta.
[...]
Diretta conseguenza di quanto precede è che l'ordinanza ingiunzione risulta aver validamente individuato il soggetto tenuto al pagamento in veste di obbligato e coobbligato, con la conseguenza che non vi è sotto questo profilo neppure nullità derivata della cartella. Infine, l'avvenuta cancellazione della società non travolge la pretesa elevata in danno dell'obbligato principale, sempre in considerazione del tempo in cui è stato commesso il fatto integrante illecito amministrativo e in ogni caso tenuto conto che l'ordinanza è stata legittimamente notificata al liquidatore entro i cinque anni dalla sua cancellazione che parte ricorrente assume, senza provare, avvenuta nell'anno
2018.
Nel merito è opportuno rammentare che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla pubblica amministrazione e all'opponente.
Da ciò consegue che spetta all'amministrazione la prova della fondatezza della pretesa fatta valere con il provvedimento. Inoltre, l'opposizione è accolta quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art. 6, comma 11, D. Lgs 150/2011 che ha sostituito l'analoga previsione dell'art. 23 l. 689/81).
L'opponente contesta l'ordinanza ingiunzione qui impugnata sostenendo l'insussistenza delle contestazioni addebitatele.
L'ordinanza di ingiunzione opposta trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00002/2016-517-01 del 18/10/2016, notificato in data e notificato
24/10/2016 per l'obbligato solidale e in data 27/10/2016 per Controparte_8 [...]
Cont
Veniva eseguito accertamento ispettivo dell e all'esito Parte_1
dell'accertamento si contestava al ricorrente opponente l'irregolarità della posizione lavorativa e l'omessa comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e di adempimenti di carattere contributivo, individuato in attività lavorativa di carattere subordinato, alla lavoratrice . In seguito al mancato pagamento Parte_3
della sanzione amministrativa in misura ridotta indicata nel verbale unico conclusivo dell'accertamento, l emetteva l'ordinanza di Controparte_1
ingiunzione opposta, con l'ordine di pagamento della somma complessiva di €
13.200,00 .
In primo luogo, si conferma l'assoluto rispetto della normativa vigente dell'esercizio Cont dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori dell' .
All'esito della lettura del verbale unico di accertamento e notificazione, si può concludere che lo stesso presenta tutti gli elementi essenziali, gli esiti dettagliati dell'accertamento e l'indicazione puntuale delle fonti di prova, le dichiarazioni rese dalle persone a conoscenza dei fatti, per cui la ricorrente è stata resa edotta di tutte le contestazioni addebitate, nel rispetto del principio di ragionevolezza e trasparenza dell'azione ammnistrativa.
Contrariamente all'assunto della ricorrente il detto verbale unico di accertamento e notificazione AV00002/2016-517-01 del 18/10/2016 risultava completo di diffida a regolarizzare le violazioni rilevate ex art. 13 D.L. vo. n. 124/ 2004 . Non può accogliersi la contestazione del ricorrente in ordine all'assenza del rapporto di subordinazione.
Ora, l'accertamento dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero in violazione delle disposizioni di legge, costituisce il prius logico-giuridico per ritenere la fondatezza dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione che ci occupa con cui è stata irrogata all'odierno opponente la sanzione amministrativa per il contestato impiego di n. 1 lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione del disposto dell'art. 3, 3° comma, primo periodo del D.L. n.
12 del 22 febbraio 2002, convertito nella legge n. 73/2002 come modificato dall'art. 4, comma 1, lett.a) della legge 183/2010.
Giova rammentare che l'elemento centrale del rapporto di lavoro subordinato consiste nella soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio (ancorché potenziale) di una assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (si veda ex plurimis Cass. n. 16849/2011,
Cass. n. 26986/2009, Cass. n. 5534/2003, Cass. n. 4889/2002 Cass. n. 7608/1991).
Orbene, l'amministrazione ha posto a fondamento del provvedimento irrogativo della sanzione le dichiarazioni rese da oltre che da , Parte_3 Testimone_3
, , nel corso dell'ispezione . Testimone_1 CP_10 Testimone_2
In particolare, occorre rimarcare il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010) (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008). Nel caso di specie, le dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori consentono di attribuire alle stesse particolare pregnanza dovendosi ritenere le stesse particolarmente genuine in quanto rese nella immediatezza della visita ispettiva e quindi connotate da spontaneità e scevre da possibili condizionamenti derivanti da ripensamenti per la valutazione delle conseguenze dalle stesse derivanti, tanto che dichiarazioni sostanzialmente conformi a quanto riferito agli ispettori del lavoro sono state fornite nel corso giudizio pendente dinanzi al Giudice del Lavoro R.G. n. 1482/2017. il che ne rafforza la credibilità
Le risultanze processuali concorrono, nel loro insieme, uniti al fatto che parte ricorrente non ha fornito alcun argomento probatorio contrario, a dimostrare l'avvenuto impiego a nero, da parte del ricorrente, di forza lavoro non regolare o non dichiarata e, nello specifico, della persona ivi identificata, secondo le modalità ed i tempi dalla stessa riferite che non consentono di ritenere sufficientemente scalfite le risultanze degli accertamenti espletati dagli ispettori in sede di visita ispettiva.
Parte ricorrente ha sostenuto che la aveva svolto in maniera autonoma Parte_3
collaborazione occasionale di e che quindi non poteva essere qualificata lavoratrice subordinata.
Il ricorrente sul punto ha sostenuto che la IG.ra aveva instaurato Parte_3
il giudizio R.G. n. 1482/2017 per l' accertamento e ed il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della dal 17.11.2014 al Controparte_8
26.01.2016 e che quindi si poteva dar corso al recupero delle sanzioni di cui alla ordinanza ingiunzione opposta in caso di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, limitandosi, comunque, ad affermare in modo apodittico che l'onere della Cont prova del rapporto di subordinazione incombeva sulla .
Tale onere deve ritenersi superato a seguito della pronuncia di cui alla sentenza n.
310/2024 del Tribunale di LL che ha accertato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non regolarizzato sotto il profilo previdenziale ed assicurativo tra le parti, la sua durata e le mansioni svolte dalla IG.ra in regime di subordinazione Parte_3
così motivando :” A questo punto, può essere esaminata la fondatezza della domanda proposta dalla IG.ra . Dal quadro probatorio sopra tracciato, risulta provato Parte_3
lo svolgimento di un'attività lavorativa avente natura subordinata, dal 17.11.2014 al
26.1.2016, con orario articolato su una media di 30 ore settimanali.
I testi e hanno riferito che fu il IG. a Testimone_2 CP_10 Parte_1
presentare loro la IG.ra , precisando che la stessa avrebbe lavorato per la Parte_3
società . Hanno riferito di essere dipendenti di CP_11 Controparte_12
società con sede sullo stesso pianerottolo dell'edificio ove era ubicata la sede della società Hanno, altresì, precisato che la IG.ra era solita recarsi CP_8 Parte_3
presso il loro ufficio a prendere il caffè.
La IG.ra ha, altresì, riferito che, per un limitato periodo, la ricorrente CP_10
aveva svolto attività lavorativa presso la sede della società , Controparte_12
dove le era stata allestita una temporanea postazione di lavoro. La teste ha riferito di aver visto la ricorrente ricevere direttive dal IG. . Parte_1
Di uguale tenore è la dichiarazione resa dalla IG.ra , la quale ha Testimone_3
affermato di aver conosciuto la ricorrente allorquando lavoravano alle dipendenze di
Ingino s.r.l.. La teste ha, inoltre, dichiarato che la ricorrente si era recata con il titolare presso la sua sede di lavoro per una proposta commerciale, apprendendo, in quell'occasione, che la IG.ra svolgeva attività lavorativa per la società Parte_3
Dunque, da tali dichiarazioni è possibile desumere che la IG.ra CP_8
fosse assoggettata al potere datoriale del IG. , in veste Parte_3 Parte_1
di rappresentante di e che essa fosse inserita in maniera stabile e Controparte_8
continuativa nell'apparato aziendale.
Difatti, tutti i testi hanno confermato che la IG.ra era sistematicamente Parte_3
presente presso la sede operativa di ed utilizzava beni aziendali per Controparte_8
espletare l'attività di lavoro, sicché, da ciò, emerge la sua collocazione nel sistema produttivo ed organizzativo della società predetta, la quale, per l'erogazione dei servizi previsti dall'oggetto sociale, aveva evidentemente optato per l'utilizzo di una risorsa umana in via stabile, inserendola nel proprio apparato aziendale. Tali evenienze dimostrano l'incompatibilità della situazione di fatto, sopra descritta, con una prestazione di lavoro autonomo o parasubordinato, ed impongono, invece, di ritenere provata la subordinazione, risultando dimostrato l'assoggettamento della IG.ra al potere organizzativo della società, e ciò sia in via di prova diretta, poiché Parte_3
le dichiarazioni suesposte confermano la posizione di subalternità della stessa, nel contesto d'impresa, rispetto agli organi societari, sia in via di prova presuntiva, poiché lo stabile inserimento della ricorrente medesima nell'apparato organizzativo aziendale ha reso inevitabile che la lavoratrice non potesse avere una specifica facoltà di auto- organizzare il proprio lavoro, ma dovesse, invece, sottostare al potere direttivo della società.
In tal senso, è particolarmente IGnificativa l'assegnazione, alla ricorrente, di una specifica postazione di lavoro che, all'inizio del rapporto, è stata temporaneamente collocata presso l'adiacente sede della società per indisponibilità della CP_12
sede datoriale. Per di più, rilevanti circostanze di fatto, che anch'esse confermano la natura subordinata del rapporto, si desumono dall'esame della copiosa documentazione depositata da parte ricorrente agli atti del giudizio.
Su tutto, va valorizzato uno degli elementi che anche gli ispettori del lavoro hanno ritenuto particolarmente rilevante, ossia l'indicazione, sul sito web della società CP_8
nella sezione contatti, del nominativo della IG.ra come responsabile
[...] Parte_3
amministrativa della società, per di più munita di account di posta elettronica aziendale
Ciò a riprova dell'esistenza di uno stabile inserimento della lavoratrice nel contesto aziendale, quale elemento rivelatore del potere etero-organizzativo datoriale e, quindi, della subordinazione. in regime di subordinazione”.
Con la detta sentenza quindi è stata accertata l' esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto della impugnata ingiunzione né le emergenze processuali consentono di ritenere scalfite le risultanze degli accertamenti espletati dagli ispettori in sede di visita ispettiva. Ne deriva il rigetto del ricorso e la conferma dell'Ordinanza
Ingiunzione impugnata.
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 47/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00), per le fasi effettivamente svolte con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 429 c.p.c. per la sua estrema snellezza, tenuto conto delle questioni giuridiche e di merito trattate, con la riduzione de 20% ex art. 9 D. Lgs n. 149/2015 attesa la costituzione dell tramite un proprio funzionario. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di LL–Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a)respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione di pagamento N.
21/2021 -A- del 12 febbraio 2021 emessa dall di Controparte_1
LL in data 12/02/2021 e notificata il 18/02 2021 . intimante la sanzione di €
13.200,00 ;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta costituita delle spese di lite, liquidate in € 2.032,00, oltre oneri accessori di legge se dovuti e maggiorazione nella misura del 15%.
Così deciso in LL in data 25 settembre 2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
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