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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11977 ELanno 2023 R.G. vertente
TRA
- , Cod.Fisc./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, con Studio in Via Palestro 2/7,
16122 Genova ( fax: Email_1 Email_2
010/810.993) giusta procura in calce (su foglio separato) all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E
- , c.f./p.i. , in persona del Curatore p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in forza ELautorizzazione 21 settembre 2023 del giudice delegato (doc. 1a),
e procura in calce alla comparsa costitutiva (collazionata telematicamente), dall'avv. Andrea Tessari, con domicilio eletto in Bologna, in via Belvedere n. 10, presso lo studio ELavv. Martine Menna;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Conclusioni: “Le parti precisano le conclusioni come da note e memorie ex art. 189 c.p.c. tempestivamente depositate”(cfr. verbale ELudienza del 30.09.2025); parte opponente: “in accoglimento della proposta opposizione dichiarare, per le causali esposte nel presente atto, l'inopponibilità all'odierno conchiudente e comunque l'inefficacia e/o la nullità e/o illegittimità ELatto di precetto opposto con ogni consequenziale provvedimento;
in via subordinata: accertare l'esatto ammontare EL somme dovute in virtù dei titoli esecutivi portati nell'atto di precetto opposto, con ogni consequenziale pronuncia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio ”; parte opposta: “In via principale rigettarsi l'opposizione a precetto, nonché tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, condannarsi la
[...]
[...
[...] [...]
a pagare al fallimento la somma di euro 111.696,95, Controparte_2 Controparte_1
o la diversa ritenuta di giustizia, ancora dovuta in forza della sentenza n. 2197/2016 della corte
d'appello di Venezia, così come integrata, per la parte non riformata, dalla sentenza n. 191/2012 della sezione distaccata di Cittadella del tribunale di Padova. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato alla controparte in data 26 settembre
2023, (per brevità ha contestato il diritto del creditore Parte_1 Parte_1 opposto, di agire esecutivamente per l'importo precettato, in data 8 Controparte_1 settembre 2023, di euro 111.696,95, in forza della sentenza n. 2197/2016 della Corte d'appello di
Venezia (doc. 2a) che ha parzialmente riformato la sentenza n. 191/2012 della Sezione distaccata di
Cittadella del Tribunale di Padova (doc. 3a).
Con la suddetta opposizione la compagnia assicurativa in epigrafe ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal sotto un duplice versante: Controparte_1
1) insussistenza di idoneo titolo esecutivo (per credito certo, liquido ed esigibile);
2) in ogni caso, insussistenza di “alcun debito di quest'ultima a qualsivoglia titolo nei confronti del
in forza dei titoli giudiziali summenzionati avendo la (già CP_1 Parte_1
compiutamente e correttamente ottemperato nel rispetto dei titoli giudiziali” Parte_2
a “manlevare e tenere indenne il di quanto la prima è stata Controparte_1 condannata a pagare, sia a titolo di capitale che di spese processuali, in favore dei Sig.ri Parte_3
e e EL in forza della polizza di responsabilità civile n. 704244401-03”; “nella Pt_4 CP_3 fattispecie la Compagnia assicurativa, in ossequio a quanto disposto dai titoli giudiziali, ha erogato
l'intero massimale di polizza in parte corrispondendo direttamente talune somme direttamente nelle mani del ed in parte adempiendo direttamente al pagamento in favore dei terzi”. CP_1
Si è costituito il fallimento opposto, contestando l'avversa ricostruzione in fatto ed in diritto.
Segnatamente, come riportato nel precetto opposto, “fermo il massimale di polizza di lire
1.500.000.000,00, pari ad euro 774.686,00 (doc. 9), entro cui la compagnia” (cui è Parte_5 subentrata l'odierna opponente) è stata “condannata, .. a manlevare e tenere indenne la CP_4
e, quindi, il «di quanto […] condannata a pagare in favore
[...] CP_1 Controparte_1 di e nonché nei confronti EL Controparte_5 CP_6 Controparte_7
» comprese le spese processuali ” e considerato l'importo dei crediti
[...] ammessi al passivo in favore dei suddetti soggetti in forza della citata sentenza (per un totale di €
824.394,99 oltre accessori), la compagnia assicurativa “ha…versato al fallimento, in data 27 ottobre
2017, il minor importo di euro 686.955,73 (docc. 10 e 10-bis)”; da qui l'atto di precetto “per la
2 differenza, pari ad euro 71.780,14, al netto della quota parte di 1/3 (stante la sopravvenuta compensazione a favore EL a seguito ELappello EListituto medesimo) …” oltre la CP_3 richiesta di pagamento del “le spese liquidate a proprio favore nei due gradi di giudizio, pari ad €
(16.000,00 + 56,51 + 13.000,00 =) 29.056,51, oltre accessori”, per un importo complessivo pari ad
€ 111.696,95 (comprensivo EL spese ELatto di precetto), oltre agli interessi di mora e EL spese successive occorrende.
Contestata, dunque, l'asserita imputazione entro il massimale di polizza EL spese/pagamenti allegati dall'opponente, in quanto non opponibili al fallimento (cfr. Cass 28 agosto 2000 n. 11228) nè sussumibili per tabulas nell'adempimento ELobbligazione in manleva consacrata nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, il fallimento opposto ha concluso chiedendo: “in via principale, rigettarsi l'opposizione a precetto, nonché tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, condannarsi la a pagare al Parte_1 fallimento la somma di euro 111.696,95, o la diversa ritenuta di giustizia, Controparte_1 ancora dovuta in forza della sentenza n. 2197/2016 della corte d'appello di Venezia, così come integrata, per la parte non riformata, dalla sentenza n. 191/2012 della sezione distaccata di
Cittadella del tribunale di Padova. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
Trattata anticipatamente l'istanza cautelare ex art. 615 co. 1 c.p.c. all'udienza del 12.10.2023 (RG
11977-1/2023), con ordinanza riservata del 17.10.2023 il GI ha disposto (confermando il decreto inaudita altera parte) la sospensione ELefficacia esecutiva del titolo “previa cauzione”, disponendo dunque che “il titolo esecutivo rimanga esecutivo nella misura del precetto fino alla prestazione della cauzione”.
Indi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 30.09.2025, frattanto mutato il GI, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte e memorie ex art. 189 c.p.c..
DIRITTO
1. In limine
Preliminarmente, giova ricordare che, ai fini della corretta qualificazione della domanda oppositiva, occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione preventiva all'esecuzione o a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.), investono l'"an" della esecuzione preannunciata con il precetto opposto, cioè il diritto del creditore di agire esecutivamente, o il quantum del credito per cui si procede, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 co. 1
c.p.c.), investono il "quomodo", vale a dire asseriti vizi formali del precetto (o atto presupposto/titolo esecutivo, se non notificato).
3 Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr.
Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2. Nel merito ELopposizione
Nel merito, alla stregua ELevidenza documentale e contestazioni EL parti, l'opposizione in esame, da qualificarsi come opposizione (preventiva) all'esecuzione (venendo in contestazione l'an ed il quantum del credito precettato) è infondata e come tale và rigettata.
2.1 Sulla insussistenza del titolo esecutivo
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di asserita insussistenza del titolo esecutivo
Nella fattispecie in esame, il titolo esecutivo giudiziale sotteso al precetto opposto è costituito dalla sentenza n. 2197/2016 della Corte d'appello di Venezia, così come integrata (per relationem), per la parte espressamente confermata, dalla sentenza di primo grado n. 191/2012 della sezione distaccata di Cittadella del Tribunale di Padova (entrambe notificate unitamente al precetto opposto).
In forza del suddetto titolo, la ora , quale compagnia assicuratrice della Parte_6 Parte_1 committente società , poi Controparte_8 Controparte_1 ora in fallimento, è stata condannata:
I) per la parte confermata della sentenza di primo grado:
a) «a manlevare e tenere indenne» l'assicurata «di Controparte_8 quanto essa è condannata a pagare in favore di e (parti attrici, Controparte_5 CP_6 moglie e figlia di “nonché nei confronti EL Persona_1 Controparte_7
», nonché “al pagamento EL spese processuali che questa deve
[...] pagare in favore di parte attrice e EL Controparte_7
”;
[...]
b) in proprio, “in via solidale» con , CP_8 Controparte_8
«al pagamento EL spese processuali di , spese che si liquidano euro 20.500,00 per CP_9 compensi professionali, oltre iva se dovuta, cap come per legge», nonché «al pagamento EL spese processuali di spese che si liquidano euro 21.000,00 per compensi professionali, oltre CP_10 iva se dovuta, cap come per legge» (cfr. dispositivo della sentenza n. 191/2012);
c) in proprio «al pagamento EL spese di parte convenuta” (odierna opposta), “spese che si liquidano, in euro 56,51 per esborsi documentati, euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre iva se dovuta, cap come per legge»;
II) in base a quanto statuito direttamente nella sentenza di secondo grado, ferme le riduzioni di ¼ degli importi risarcitori liquidati in primo grado in favore EL parti attrici e credito in surroga
4 riconosciuto in favore di , con riduzione di ¼ EL spese di giudizio di primo grado (nella CP_3 misura già liquidata dal giudice di primo grado) in favore di , CP_3
d) in proprio «a rifondere al le spese del presente grado che liquida in Parte_7 complessivi € 13.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge» (cfr. dispositivo sentenza n.
2197/2016).
Ciò precisato, in relazione all'importo precettato a titolo di spese legali [cfr. supra sub c) e d)] a favore del fallimento opposto ed a carico ELopponente per entrambi i gradi di giudizio, non è seriamente dubitabile che la sentenza sottesa al precetto opposto sia titolo esecutivo, recante un credito certo, liquido ed esigibile.
Né l'importo precettato a detto titolo è suscettibile di essere ricompreso, come assunto dall'opponente, nel massimale di polizza, rinvenendo la propria causa nella soccombenza processuale della compagnia assicurativa nei confronti della sua assicurata (in relazione a contestazioni/eccezioni del rapporto assicurativo inter partes posto a fondamento della domanda di chiamata in causa in manleva) nelle due fasi di giudizio, e non già nel contratto assicurativo (e limiti di operatività ELobbligo contrattualmente assunto di manleva).
Pienamente condivisibile è, sul punto, l'osservazione di parte opposta secondo cui detta condanna
“non trova…causa nella polizza per la responsabilità civile, ma nella soccombenza della prima nel contraddittorio processuale con la/il seconda/o, originato dalla «pregiudiziale e preliminare» e, peraltro, rinnovata in sede di appello eccezione della compagnia di inoperatività della polizza stessa
(vedi conclusioni della compagnia riportate nelle sentenze di primo e secondo grado sub docc. 2a e
3a); somme che, comunque, non sono presenti nel coacervo di “mastrini” di cui al doc. 2 avversario”.
In tal senso Cass. n. 18076/2020 ha chiarito che “in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore EL spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una EL tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché EL spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" EL spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa ELassicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt.
91 e 92 c.p.c.” (in termini, Cass. ord. n. 4275 del 16/02/2024 , a mente della quale “in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche
5 domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso EL spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale ELassicuratore nei confronti ELassicurato; b) il diritto alla refusione EL spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna ELassicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione EL spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che
l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”).
In relazione al residuo importo precettato di € 71.780,14 (quale differenza tra il massimale di polizza entro cui la società opponente è stata condannata alla manleva e l'importo di euro 686.955,73 versato in favore del fallimento in data 27 ottobre 2017, docc. 10 e 10-bis), parimenti infondata è l'eccezione di asserita insussistenza del titolo esecutivo, nella peculiare fattispecie in esame, avendo il creditore opposto documentato l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo, in conformità del suddetto titolo giudiziale (e correlato obbligo di manleva), per un totale di € 824.394,99, complessivamente superiore al massimale di polizza, sì da rendere certo, liquido ed esigibile l'intero credito azionato con il precetto opposto.
Come, infatti, più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità “le sentenze di condanna alla manleva, e in generale quelle condizionate (come ad esempio quelle ELobbligato di regresso contestuali alla condanna ELobbligato principale), consentono direttamente l'esecuzione forzata per espropriazione, previa dimostrazione da parte del creditore procedente di avere posto in essere il relativo pagamento oggetto della manleva “ oppure “previa dimostrazione ELavveramento della condizione”, “atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale" (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2680 del 11/03/1998; Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003; Sez.
L, Sentenza n. 12300 del 21/08/2003).
E', dunque, possibile ritenere, anche per esigenze di economia processuale, che “la sentenza di condanna alla manleva, titolo ontologicamente condizionato” possa essere direttamente azionata in executivis , ma solo “previa allegazione - e, in caso di contestazione, dimostrazione - ELavvenuto avveramento della condizione”(cfr. Cass. sez. III, 20/02/2018, n.4025 ). Nel caso di specie, la prova ELavveramento della condizione (ai fini ELesigibilità e certezza del credito in manleva azionato in executivis) risulta ampiamente soddisfatta, avendo il creditore opposto puntualmente allegato in precetto e documentalmente provato nel presente giudizio che:
6 - le attrici e e l' hanno insinuato nello stato passivo del Controparte_5 CP_6 CP_3 fallimento (odierno creditore opposto) i rispettivi crediti fondati, dapprima, sulla sentenza di primo grado (vedi, rispettive, domande di ammissione al passivo sub docc. 4 e 5) e, successivamente, con parziale rettifica, sulla sentenza di secondo grado sopra richiamata (cfr. rettifica e integrazione sub docc. 6 e 7);
- i crediti ammessi allo stato passivo risultano essere, all'esito di rettifica (dopo la sentenza di appello), in conformità ai titoli giudiziali soprarichiamati, complessivamente pari € 824.394,99 (502.951,18 +
8.418,75 + 10.500,00 + 282.112,56 + 9.200,00 + 11.212,50 =), oltre accessori, di cui:
a) in favore della parte attrice (recte EL eredi, frattanto deceduta la parte) in chirografo pari ad €
502.951,18 (per capitale ed interessi) + euro 8.418,75 oltre accessori come per legge (per spese legali relative al giudizio di primo grado)» e «in prededuzione per spese legali relative al giudizio di secondo grado liquidate nella relativa sentenza euro 10.500,00 oltre accessori come per legge»;
b) quanto all' , in chirografo «nel minor importo di euro 282.112,56 (per capitale, rivalutazione CP_3 ed interessi) […], ed euro 9.200,00 […] per spese legali liquidate nella sentenza di primo grado», come modificate in appello e «in prededuzione per spese legali relative al giudizio di secondo grado euro 11.212,50 liquidate in sentenza di appello» (vedi istanza di modifica dello stato passivo e relativo decreto sub docc. 8 e 8-bis).
2.2 Sula imputazione dei pagamenti effettuati in favore di terzi
Esclusa, come sopra precisato, la riconducibilità del credito precettato a titolo di spese legali dall'ambito “del massimale di polizza”, neppure coglie nel segno l'eccezione di parte opponente ELintervenuto adempimento della propria obbligazione di manleva mediante i pagamenti allegati
(doc. 2 e allegati alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.).
In dettaglio, come meglio precisato nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., parte opponente, quale
Compagnia assicurativa per la responsabilità civile della società opposta in fallimento, ha allegato di aver “provveduto in modo satisfattivo a tutte le richieste di pagamento ricevute garantendo e manlevando il nel rispetto del limite di massimale di Controparte_1 polizza…integralmente corrisposto”, nei seguenti termini:
1) € 1.468,80 a favore di (spese cpc) data 04/05/2005; CP_6
2) € 31.190,82 AG EL EN (tassazione Sentenza) data 22/10/2013;
3) € 21.910,40 + € 4.100,00 (spese legali) data 18/11/2013; Parte_8
4) € 2.500,00 (CTP) data 07/07/2014; CP_9
5) € 3.976,20 + € 744,05 (spese legali) data 07/07/2014; Parte_8
6) € 21.840,00 data 17/07/2017; CP_3
7) € 686.955,73 data 18/10/2017; Controparte_1
7 per un totale di € 774.686,00 (pari al massimale di polizza).
I pagamenti di cui sopra, ad eccezione di quello sub 7), sono stati integralmente contestati dal fallimento opposto, per carenza di prova quanto al pagamento sub 1) e in ogni caso per inopponibilità ed erronea imputazione al massimale di polizza.
Condivisibile è, sul punto, il richiamo della parte opposta al consolidato principio giurisprudenziale a mente del quale “con il fallimento ELassicurato, ne' più ne' meno che con il pignoramento del suo credito presso l'assicuratore in caso di esecuzione singolare, viene … meno la facoltà di pagamento diretto (art. 1917 c.c.), non potendosi ipotizzare una alterazione, rimessa alla decisione ELassicuratore, EL regole del concorso che il legislatore ha presupposto, dettando l'art. 2767
c.c.”.
In ogni caso, potendo, entro certi limiti, assumere rilievo, nella presente sede, eventuali pagamenti effettuati in favore dei creditori finali (sig.ri e ), insinuatisi al passivo, quali Parte_9 CP_3 fatti modificativi/impeditivi/ estintivi del credito ex adverso azionato in executivis a titolo di manleva, occorre esaminarli partitamente.
In dettaglio, l'opponente ha allegato i seguenti pagamenti:
1) € 1.468,80 a favore di (spese cpc) data 04/05/2005; CP_6
2) € 31.190,82 AG EL EN (tassazione Sentenza) data 22/10/2013;
3) € 21.910,40 + € 4.100,00 (spese legali) data 18/11/2013; Parte_8
4) € 2.500,00 (CTP) data 07/07/2014; CP_9
5) € 3.976,20 + € 744,05 (spese legali) data 07/07/2014; Parte_8
6) € 21.840,00 data 17/07/2017; CP_3
Orbene, il pagamento ELimporto sub 1), pur riferibile ad uno dei creditori/danneggiati ( CP_6 non risulta provato, alla stregua della documentazione depositata, come eccepito dalla Curatela opposta (meri “mastrini” ) né risulta in alcun modo circostanziata la causale di detto pagamento (di esiguo importo ed asseritamente effettuato in data anteriore finanche all'iscrizione a ruolo della causa risarcitoria di primo grado nei confronti della società poi fallita). Controparte_8
Il titolo/causa del pagamento sub 2) in favore ELAG EL EN (tassa di registro della sentenza di primo grado) non è, all'evidenza, riconducibile all'adempimento ELobbligazione pecuniaria derivante dalla condanna in manleva, ma corollario (fiscale) della sentenza e debito gravante in solido su tutte le parti del giudizio (impregiudicate eventuali azioni in regresso, esulanti dall'oggetto del presente giudizio, per accertamento e ripartizione interna del debito fiscale pagato da uno solo dei coobbligati in solido).
Parimenti, il pagamento degli importi sub 3) e 5) per spese legali in favore di avv. Pt_8
, difensore del terzo chiamato discende dalla condanna in primo grado
[...] CP_9
8 alle spese legali anche a carico della compagnia assicurativa, in solido, con la società assicurata e
(all'esito della riforma in appello, elisa la condanna in solido anche di ). CP_8 CP_3
Ugualmente è a dirsi quanto all'allegato pagamento sub 6) di € 21.840,00 in favore di del CP_3
17/07/2017: dall'esame della documentazione in atti (ivi compresa quella allegata da con CP_3 domanda di insinuazione al passivo del fallimento) è dato desumere che detto pagamento, effettuato con bonifico bancario (attestato da ), sopravvenuto alla domanda di insinuazione al passivo di CP_11
, non è riconducibile all'adempimento ELobbligo di manleva di cui alla citata sentenza, ma CP_3
è il rimborso da parte di elle spese legali corrisposte prima facie nel 2013 da Parte_1 CP_3 in favore di (in forza della sentenza n. 191/2012 di primo grado, con la quale CP_10 CP_3 era stata condannata in solido con , la società fallita e al pagamento CP_8 Parte_5 EL spese legali in favore di liquidate in € 21.000,00 oltre accessori;
cfr. sul punto, CP_10 quanto alla causa della condanna in solido della compagnia assicurativa per soccombenza processuale, in sentenza di primo grado n. 191/2012 il “rigetto della domanda proposta da Parte_6 nei confronti di e ).
[...] CP_9 CP_10
Infine, il pagamento ELimporto sub 4) non ha alcun titolo nella sentenza e a fortiori non è, all'evidenza, sussumibile nell'obbligo di manleva, oltre a non essere opponibile al fallimento.
Né, in assenza di (tempestiva) eccezione di compensazione, non proposta da parte opponente (invero neppure allegati gli elementi costitutivi di un eventuale
contro
-credito, se in regresso pro quota o in ripetizione), è possibile scrutinare, nella presente sede, i pagamenti allegati dall'opponente ad altro titolo, quale coobbligata in solido, esulanti dall'oggetto del presente giudizio.
In conclusione, esclusa la detraibilità dei pagamenti allegati (peraltro solo in parte documentati) dal massimale di polizza, l'opposizione come proposta va integralmente rigettata, sussistendo il diritto del fallimento opposto di agire in exectuvis in forza del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto per l'intero importo precettato, come partitamente richiesto.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite (valore: importo precettato), liquidate in dispositivo ai medi tabellari ex DM
55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad eccezione della fase istruttoria (solo documentale, liquidazione ai minimi tabellari), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. proposta da Parte_1
accertando la sussistenza del diritto del creditore opposto
[...] Controparte_1
in persona del Curatore p.t., di agire esecutivamente nei suoi confronti, per
[...]
9 l'importo precettato, in forza del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto (sentenza n.
2197/2016 della Corte d'appello di Venezia, così come integrata, per la parte espressamente confermata, dalla sentenza di primo grado n. 191/2012 della sezione distaccata di Cittadella del Tribunale di Padova);
2) CONDANNA la parte opponente in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore del creditore opposto,
[...]
in persona del Curatore p.t, EL spese di lite, liquidate in € Controparte_1
11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, in data 14.11.2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11977 ELanno 2023 R.G. vertente
TRA
- , Cod.Fisc./P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave, con Studio in Via Palestro 2/7,
16122 Genova ( fax: Email_1 Email_2
010/810.993) giusta procura in calce (su foglio separato) all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E
- , c.f./p.i. , in persona del Curatore p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in forza ELautorizzazione 21 settembre 2023 del giudice delegato (doc. 1a),
e procura in calce alla comparsa costitutiva (collazionata telematicamente), dall'avv. Andrea Tessari, con domicilio eletto in Bologna, in via Belvedere n. 10, presso lo studio ELavv. Martine Menna;
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Conclusioni: “Le parti precisano le conclusioni come da note e memorie ex art. 189 c.p.c. tempestivamente depositate”(cfr. verbale ELudienza del 30.09.2025); parte opponente: “in accoglimento della proposta opposizione dichiarare, per le causali esposte nel presente atto, l'inopponibilità all'odierno conchiudente e comunque l'inefficacia e/o la nullità e/o illegittimità ELatto di precetto opposto con ogni consequenziale provvedimento;
in via subordinata: accertare l'esatto ammontare EL somme dovute in virtù dei titoli esecutivi portati nell'atto di precetto opposto, con ogni consequenziale pronuncia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio ”; parte opposta: “In via principale rigettarsi l'opposizione a precetto, nonché tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, condannarsi la
[...]
[...
[...] [...]
a pagare al fallimento la somma di euro 111.696,95, Controparte_2 Controparte_1
o la diversa ritenuta di giustizia, ancora dovuta in forza della sentenza n. 2197/2016 della corte
d'appello di Venezia, così come integrata, per la parte non riformata, dalla sentenza n. 191/2012 della sezione distaccata di Cittadella del tribunale di Padova. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato alla controparte in data 26 settembre
2023, (per brevità ha contestato il diritto del creditore Parte_1 Parte_1 opposto, di agire esecutivamente per l'importo precettato, in data 8 Controparte_1 settembre 2023, di euro 111.696,95, in forza della sentenza n. 2197/2016 della Corte d'appello di
Venezia (doc. 2a) che ha parzialmente riformato la sentenza n. 191/2012 della Sezione distaccata di
Cittadella del Tribunale di Padova (doc. 3a).
Con la suddetta opposizione la compagnia assicurativa in epigrafe ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal sotto un duplice versante: Controparte_1
1) insussistenza di idoneo titolo esecutivo (per credito certo, liquido ed esigibile);
2) in ogni caso, insussistenza di “alcun debito di quest'ultima a qualsivoglia titolo nei confronti del
in forza dei titoli giudiziali summenzionati avendo la (già CP_1 Parte_1
compiutamente e correttamente ottemperato nel rispetto dei titoli giudiziali” Parte_2
a “manlevare e tenere indenne il di quanto la prima è stata Controparte_1 condannata a pagare, sia a titolo di capitale che di spese processuali, in favore dei Sig.ri Parte_3
e e EL in forza della polizza di responsabilità civile n. 704244401-03”; “nella Pt_4 CP_3 fattispecie la Compagnia assicurativa, in ossequio a quanto disposto dai titoli giudiziali, ha erogato
l'intero massimale di polizza in parte corrispondendo direttamente talune somme direttamente nelle mani del ed in parte adempiendo direttamente al pagamento in favore dei terzi”. CP_1
Si è costituito il fallimento opposto, contestando l'avversa ricostruzione in fatto ed in diritto.
Segnatamente, come riportato nel precetto opposto, “fermo il massimale di polizza di lire
1.500.000.000,00, pari ad euro 774.686,00 (doc. 9), entro cui la compagnia” (cui è Parte_5 subentrata l'odierna opponente) è stata “condannata, .. a manlevare e tenere indenne la CP_4
e, quindi, il «di quanto […] condannata a pagare in favore
[...] CP_1 Controparte_1 di e nonché nei confronti EL Controparte_5 CP_6 Controparte_7
» comprese le spese processuali ” e considerato l'importo dei crediti
[...] ammessi al passivo in favore dei suddetti soggetti in forza della citata sentenza (per un totale di €
824.394,99 oltre accessori), la compagnia assicurativa “ha…versato al fallimento, in data 27 ottobre
2017, il minor importo di euro 686.955,73 (docc. 10 e 10-bis)”; da qui l'atto di precetto “per la
2 differenza, pari ad euro 71.780,14, al netto della quota parte di 1/3 (stante la sopravvenuta compensazione a favore EL a seguito ELappello EListituto medesimo) …” oltre la CP_3 richiesta di pagamento del “le spese liquidate a proprio favore nei due gradi di giudizio, pari ad €
(16.000,00 + 56,51 + 13.000,00 =) 29.056,51, oltre accessori”, per un importo complessivo pari ad
€ 111.696,95 (comprensivo EL spese ELatto di precetto), oltre agli interessi di mora e EL spese successive occorrende.
Contestata, dunque, l'asserita imputazione entro il massimale di polizza EL spese/pagamenti allegati dall'opponente, in quanto non opponibili al fallimento (cfr. Cass 28 agosto 2000 n. 11228) nè sussumibili per tabulas nell'adempimento ELobbligazione in manleva consacrata nel titolo giudiziale sotteso al precetto opposto, il fallimento opposto ha concluso chiedendo: “in via principale, rigettarsi l'opposizione a precetto, nonché tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, condannarsi la a pagare al Parte_1 fallimento la somma di euro 111.696,95, o la diversa ritenuta di giustizia, Controparte_1 ancora dovuta in forza della sentenza n. 2197/2016 della corte d'appello di Venezia, così come integrata, per la parte non riformata, dalla sentenza n. 191/2012 della sezione distaccata di
Cittadella del tribunale di Padova. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
Trattata anticipatamente l'istanza cautelare ex art. 615 co. 1 c.p.c. all'udienza del 12.10.2023 (RG
11977-1/2023), con ordinanza riservata del 17.10.2023 il GI ha disposto (confermando il decreto inaudita altera parte) la sospensione ELefficacia esecutiva del titolo “previa cauzione”, disponendo dunque che “il titolo esecutivo rimanga esecutivo nella misura del precetto fino alla prestazione della cauzione”.
Indi la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 30.09.2025, frattanto mutato il GI, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte e memorie ex art. 189 c.p.c..
DIRITTO
1. In limine
Preliminarmente, giova ricordare che, ai fini della corretta qualificazione della domanda oppositiva, occorre fare riferimento alla "causa petendi" ed al "petitum", che, nell'opposizione preventiva all'esecuzione o a precetto (art. 615 co. 1 c.p.c.), investono l'"an" della esecuzione preannunciata con il precetto opposto, cioè il diritto del creditore di agire esecutivamente, o il quantum del credito per cui si procede, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 co. 1
c.p.c.), investono il "quomodo", vale a dire asseriti vizi formali del precetto (o atto presupposto/titolo esecutivo, se non notificato).
3 Dal punto di vista soggettivo, l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr.
Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
2. Nel merito ELopposizione
Nel merito, alla stregua ELevidenza documentale e contestazioni EL parti, l'opposizione in esame, da qualificarsi come opposizione (preventiva) all'esecuzione (venendo in contestazione l'an ed il quantum del credito precettato) è infondata e come tale và rigettata.
2.1 Sulla insussistenza del titolo esecutivo
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di asserita insussistenza del titolo esecutivo
Nella fattispecie in esame, il titolo esecutivo giudiziale sotteso al precetto opposto è costituito dalla sentenza n. 2197/2016 della Corte d'appello di Venezia, così come integrata (per relationem), per la parte espressamente confermata, dalla sentenza di primo grado n. 191/2012 della sezione distaccata di Cittadella del Tribunale di Padova (entrambe notificate unitamente al precetto opposto).
In forza del suddetto titolo, la ora , quale compagnia assicuratrice della Parte_6 Parte_1 committente società , poi Controparte_8 Controparte_1 ora in fallimento, è stata condannata:
I) per la parte confermata della sentenza di primo grado:
a) «a manlevare e tenere indenne» l'assicurata «di Controparte_8 quanto essa è condannata a pagare in favore di e (parti attrici, Controparte_5 CP_6 moglie e figlia di “nonché nei confronti EL Persona_1 Controparte_7
», nonché “al pagamento EL spese processuali che questa deve
[...] pagare in favore di parte attrice e EL Controparte_7
”;
[...]
b) in proprio, “in via solidale» con , CP_8 Controparte_8
«al pagamento EL spese processuali di , spese che si liquidano euro 20.500,00 per CP_9 compensi professionali, oltre iva se dovuta, cap come per legge», nonché «al pagamento EL spese processuali di spese che si liquidano euro 21.000,00 per compensi professionali, oltre CP_10 iva se dovuta, cap come per legge» (cfr. dispositivo della sentenza n. 191/2012);
c) in proprio «al pagamento EL spese di parte convenuta” (odierna opposta), “spese che si liquidano, in euro 56,51 per esborsi documentati, euro 16.000,00 per compensi professionali, oltre iva se dovuta, cap come per legge»;
II) in base a quanto statuito direttamente nella sentenza di secondo grado, ferme le riduzioni di ¼ degli importi risarcitori liquidati in primo grado in favore EL parti attrici e credito in surroga
4 riconosciuto in favore di , con riduzione di ¼ EL spese di giudizio di primo grado (nella CP_3 misura già liquidata dal giudice di primo grado) in favore di , CP_3
d) in proprio «a rifondere al le spese del presente grado che liquida in Parte_7 complessivi € 13.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge» (cfr. dispositivo sentenza n.
2197/2016).
Ciò precisato, in relazione all'importo precettato a titolo di spese legali [cfr. supra sub c) e d)] a favore del fallimento opposto ed a carico ELopponente per entrambi i gradi di giudizio, non è seriamente dubitabile che la sentenza sottesa al precetto opposto sia titolo esecutivo, recante un credito certo, liquido ed esigibile.
Né l'importo precettato a detto titolo è suscettibile di essere ricompreso, come assunto dall'opponente, nel massimale di polizza, rinvenendo la propria causa nella soccombenza processuale della compagnia assicurativa nei confronti della sua assicurata (in relazione a contestazioni/eccezioni del rapporto assicurativo inter partes posto a fondamento della domanda di chiamata in causa in manleva) nelle due fasi di giudizio, e non già nel contratto assicurativo (e limiti di operatività ELobbligo contrattualmente assunto di manleva).
Pienamente condivisibile è, sul punto, l'osservazione di parte opposta secondo cui detta condanna
“non trova…causa nella polizza per la responsabilità civile, ma nella soccombenza della prima nel contraddittorio processuale con la/il seconda/o, originato dalla «pregiudiziale e preliminare» e, peraltro, rinnovata in sede di appello eccezione della compagnia di inoperatività della polizza stessa
(vedi conclusioni della compagnia riportate nelle sentenze di primo e secondo grado sub docc. 2a e
3a); somme che, comunque, non sono presenti nel coacervo di “mastrini” di cui al doc. 2 avversario”.
In tal senso Cass. n. 18076/2020 ha chiarito che “in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore EL spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una EL tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché EL spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" EL spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa ELassicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt.
91 e 92 c.p.c.” (in termini, Cass. ord. n. 4275 del 16/02/2024 , a mente della quale “in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche
5 domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso EL spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale ELassicuratore nei confronti ELassicurato; b) il diritto alla refusione EL spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna ELassicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione EL spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che
l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”).
In relazione al residuo importo precettato di € 71.780,14 (quale differenza tra il massimale di polizza entro cui la società opponente è stata condannata alla manleva e l'importo di euro 686.955,73 versato in favore del fallimento in data 27 ottobre 2017, docc. 10 e 10-bis), parimenti infondata è l'eccezione di asserita insussistenza del titolo esecutivo, nella peculiare fattispecie in esame, avendo il creditore opposto documentato l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo, in conformità del suddetto titolo giudiziale (e correlato obbligo di manleva), per un totale di € 824.394,99, complessivamente superiore al massimale di polizza, sì da rendere certo, liquido ed esigibile l'intero credito azionato con il precetto opposto.
Come, infatti, più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità “le sentenze di condanna alla manleva, e in generale quelle condizionate (come ad esempio quelle ELobbligato di regresso contestuali alla condanna ELobbligato principale), consentono direttamente l'esecuzione forzata per espropriazione, previa dimostrazione da parte del creditore procedente di avere posto in essere il relativo pagamento oggetto della manleva “ oppure “previa dimostrazione ELavveramento della condizione”, “atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale" (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2680 del 11/03/1998; Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003; Sez.
L, Sentenza n. 12300 del 21/08/2003).
E', dunque, possibile ritenere, anche per esigenze di economia processuale, che “la sentenza di condanna alla manleva, titolo ontologicamente condizionato” possa essere direttamente azionata in executivis , ma solo “previa allegazione - e, in caso di contestazione, dimostrazione - ELavvenuto avveramento della condizione”(cfr. Cass. sez. III, 20/02/2018, n.4025 ). Nel caso di specie, la prova ELavveramento della condizione (ai fini ELesigibilità e certezza del credito in manleva azionato in executivis) risulta ampiamente soddisfatta, avendo il creditore opposto puntualmente allegato in precetto e documentalmente provato nel presente giudizio che:
6 - le attrici e e l' hanno insinuato nello stato passivo del Controparte_5 CP_6 CP_3 fallimento (odierno creditore opposto) i rispettivi crediti fondati, dapprima, sulla sentenza di primo grado (vedi, rispettive, domande di ammissione al passivo sub docc. 4 e 5) e, successivamente, con parziale rettifica, sulla sentenza di secondo grado sopra richiamata (cfr. rettifica e integrazione sub docc. 6 e 7);
- i crediti ammessi allo stato passivo risultano essere, all'esito di rettifica (dopo la sentenza di appello), in conformità ai titoli giudiziali soprarichiamati, complessivamente pari € 824.394,99 (502.951,18 +
8.418,75 + 10.500,00 + 282.112,56 + 9.200,00 + 11.212,50 =), oltre accessori, di cui:
a) in favore della parte attrice (recte EL eredi, frattanto deceduta la parte) in chirografo pari ad €
502.951,18 (per capitale ed interessi) + euro 8.418,75 oltre accessori come per legge (per spese legali relative al giudizio di primo grado)» e «in prededuzione per spese legali relative al giudizio di secondo grado liquidate nella relativa sentenza euro 10.500,00 oltre accessori come per legge»;
b) quanto all' , in chirografo «nel minor importo di euro 282.112,56 (per capitale, rivalutazione CP_3 ed interessi) […], ed euro 9.200,00 […] per spese legali liquidate nella sentenza di primo grado», come modificate in appello e «in prededuzione per spese legali relative al giudizio di secondo grado euro 11.212,50 liquidate in sentenza di appello» (vedi istanza di modifica dello stato passivo e relativo decreto sub docc. 8 e 8-bis).
2.2 Sula imputazione dei pagamenti effettuati in favore di terzi
Esclusa, come sopra precisato, la riconducibilità del credito precettato a titolo di spese legali dall'ambito “del massimale di polizza”, neppure coglie nel segno l'eccezione di parte opponente ELintervenuto adempimento della propria obbligazione di manleva mediante i pagamenti allegati
(doc. 2 e allegati alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.).
In dettaglio, come meglio precisato nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., parte opponente, quale
Compagnia assicurativa per la responsabilità civile della società opposta in fallimento, ha allegato di aver “provveduto in modo satisfattivo a tutte le richieste di pagamento ricevute garantendo e manlevando il nel rispetto del limite di massimale di Controparte_1 polizza…integralmente corrisposto”, nei seguenti termini:
1) € 1.468,80 a favore di (spese cpc) data 04/05/2005; CP_6
2) € 31.190,82 AG EL EN (tassazione Sentenza) data 22/10/2013;
3) € 21.910,40 + € 4.100,00 (spese legali) data 18/11/2013; Parte_8
4) € 2.500,00 (CTP) data 07/07/2014; CP_9
5) € 3.976,20 + € 744,05 (spese legali) data 07/07/2014; Parte_8
6) € 21.840,00 data 17/07/2017; CP_3
7) € 686.955,73 data 18/10/2017; Controparte_1
7 per un totale di € 774.686,00 (pari al massimale di polizza).
I pagamenti di cui sopra, ad eccezione di quello sub 7), sono stati integralmente contestati dal fallimento opposto, per carenza di prova quanto al pagamento sub 1) e in ogni caso per inopponibilità ed erronea imputazione al massimale di polizza.
Condivisibile è, sul punto, il richiamo della parte opposta al consolidato principio giurisprudenziale a mente del quale “con il fallimento ELassicurato, ne' più ne' meno che con il pignoramento del suo credito presso l'assicuratore in caso di esecuzione singolare, viene … meno la facoltà di pagamento diretto (art. 1917 c.c.), non potendosi ipotizzare una alterazione, rimessa alla decisione ELassicuratore, EL regole del concorso che il legislatore ha presupposto, dettando l'art. 2767
c.c.”.
In ogni caso, potendo, entro certi limiti, assumere rilievo, nella presente sede, eventuali pagamenti effettuati in favore dei creditori finali (sig.ri e ), insinuatisi al passivo, quali Parte_9 CP_3 fatti modificativi/impeditivi/ estintivi del credito ex adverso azionato in executivis a titolo di manleva, occorre esaminarli partitamente.
In dettaglio, l'opponente ha allegato i seguenti pagamenti:
1) € 1.468,80 a favore di (spese cpc) data 04/05/2005; CP_6
2) € 31.190,82 AG EL EN (tassazione Sentenza) data 22/10/2013;
3) € 21.910,40 + € 4.100,00 (spese legali) data 18/11/2013; Parte_8
4) € 2.500,00 (CTP) data 07/07/2014; CP_9
5) € 3.976,20 + € 744,05 (spese legali) data 07/07/2014; Parte_8
6) € 21.840,00 data 17/07/2017; CP_3
Orbene, il pagamento ELimporto sub 1), pur riferibile ad uno dei creditori/danneggiati ( CP_6 non risulta provato, alla stregua della documentazione depositata, come eccepito dalla Curatela opposta (meri “mastrini” ) né risulta in alcun modo circostanziata la causale di detto pagamento (di esiguo importo ed asseritamente effettuato in data anteriore finanche all'iscrizione a ruolo della causa risarcitoria di primo grado nei confronti della società poi fallita). Controparte_8
Il titolo/causa del pagamento sub 2) in favore ELAG EL EN (tassa di registro della sentenza di primo grado) non è, all'evidenza, riconducibile all'adempimento ELobbligazione pecuniaria derivante dalla condanna in manleva, ma corollario (fiscale) della sentenza e debito gravante in solido su tutte le parti del giudizio (impregiudicate eventuali azioni in regresso, esulanti dall'oggetto del presente giudizio, per accertamento e ripartizione interna del debito fiscale pagato da uno solo dei coobbligati in solido).
Parimenti, il pagamento degli importi sub 3) e 5) per spese legali in favore di avv. Pt_8
, difensore del terzo chiamato discende dalla condanna in primo grado
[...] CP_9
8 alle spese legali anche a carico della compagnia assicurativa, in solido, con la società assicurata e
(all'esito della riforma in appello, elisa la condanna in solido anche di ). CP_8 CP_3
Ugualmente è a dirsi quanto all'allegato pagamento sub 6) di € 21.840,00 in favore di del CP_3
17/07/2017: dall'esame della documentazione in atti (ivi compresa quella allegata da con CP_3 domanda di insinuazione al passivo del fallimento) è dato desumere che detto pagamento, effettuato con bonifico bancario (attestato da ), sopravvenuto alla domanda di insinuazione al passivo di CP_11
, non è riconducibile all'adempimento ELobbligo di manleva di cui alla citata sentenza, ma CP_3
è il rimborso da parte di elle spese legali corrisposte prima facie nel 2013 da Parte_1 CP_3 in favore di (in forza della sentenza n. 191/2012 di primo grado, con la quale CP_10 CP_3 era stata condannata in solido con , la società fallita e al pagamento CP_8 Parte_5 EL spese legali in favore di liquidate in € 21.000,00 oltre accessori;
cfr. sul punto, CP_10 quanto alla causa della condanna in solido della compagnia assicurativa per soccombenza processuale, in sentenza di primo grado n. 191/2012 il “rigetto della domanda proposta da Parte_6 nei confronti di e ).
[...] CP_9 CP_10
Infine, il pagamento ELimporto sub 4) non ha alcun titolo nella sentenza e a fortiori non è, all'evidenza, sussumibile nell'obbligo di manleva, oltre a non essere opponibile al fallimento.
Né, in assenza di (tempestiva) eccezione di compensazione, non proposta da parte opponente (invero neppure allegati gli elementi costitutivi di un eventuale
contro
-credito, se in regresso pro quota o in ripetizione), è possibile scrutinare, nella presente sede, i pagamenti allegati dall'opponente ad altro titolo, quale coobbligata in solido, esulanti dall'oggetto del presente giudizio.
In conclusione, esclusa la detraibilità dei pagamenti allegati (peraltro solo in parte documentati) dal massimale di polizza, l'opposizione come proposta va integralmente rigettata, sussistendo il diritto del fallimento opposto di agire in exectuvis in forza del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto per l'intero importo precettato, come partitamente richiesto.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite (valore: importo precettato), liquidate in dispositivo ai medi tabellari ex DM
55/2014 come aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ad eccezione della fase istruttoria (solo documentale, liquidazione ai minimi tabellari), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. proposta da Parte_1
accertando la sussistenza del diritto del creditore opposto
[...] Controparte_1
in persona del Curatore p.t., di agire esecutivamente nei suoi confronti, per
[...]
9 l'importo precettato, in forza del titolo giudiziale sotteso al precetto opposto (sentenza n.
2197/2016 della Corte d'appello di Venezia, così come integrata, per la parte espressamente confermata, dalla sentenza di primo grado n. 191/2012 della sezione distaccata di Cittadella del Tribunale di Padova);
2) CONDANNA la parte opponente in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore del creditore opposto,
[...]
in persona del Curatore p.t, EL spese di lite, liquidate in € Controparte_1
11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, in data 14.11.2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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