Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1080/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. DEL GIGANTE DAVID e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. MARAZZA MARCO e gli avv. DE FEO DOMENICO Controparte_1
( ) VIA LUTEZIA, 5 00198 ROMA;
e C.F._1
OGGETTO: assorbibilità dei superminimi previsti nei contratti individuali e usi aziendali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano del 28 gennaio 2025, Parte_1
ha agito per ottenere che venisse dichiarata l'illegittimità della riduzione
[...]
del superminimo individualmente corrisposto al medesimo sino al mese di febbraio 2018, con condanna della convenuta a restituirgli gli importi indebitamente trattenuti.
È stato, in particolare, allegato come, titolare di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse, a decorrere dal febbraio 2018, per effetto dell'introduzione di nuovi minimi stipendiali e della voce retributiva denominata E.R.S. (Elemento Retributivo Separato) con l'Accordo del 23
Infatti, il 23 novembre 2017, le OO.SS. maggiormente rappresentative e l'Assotelecomunicazioni, associazione datoriale a cui aderirebbe la convenuta, avrebbero perfezionato un accordo intitolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC”.
In quest'ultimo, sarebbe stato previsto, da un lato, che dal 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base e, dall'altro, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile, denominato E.R.S. (Elemento Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si sarebbe previsto che l'E.R.S. doveva ritenersi escluso dalla base di calcolo del TFR e sarebbe stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, risultando, quindi, comprensivo degli stessi.
A far data da febbraio 2018, in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti, la società avrebbe, poi, riconosciuto l'incremento, ma, per la prima volta in 35 anni, avrebbe assorbito il superminimo individuale di cui godessero i dipendenti.
Ugualmente, avrebbe proceduto con l'erogazione della seconda tranche e dell'ERS.
Sicché, ritenendo che si sarebbe formato, in tanti anni, un uso aziendale a proprio favore per il non assorbimento del superminimo o un accordo negoziale in tal senso per fatti concludenti, nelle conclusioni, ritenendo illegittima la condotta aziendale, ha svolto le seguenti conclusioni:
“accertata la fondatezza dei motivi di ricorso, in accoglimento dello stesso, dichiarare l'illegittimità della condotta aziendale di e di conseguenza degli Controparte_1
“assorbimenti” dalla stessa operati e relativi alla voce contenuta all'interno della busta paga
“Sovraminimo Individuale” operata in danno del ricorrente dal mese di Febbraio 2018 e per l'effetto:
Condannare la in persona del suo l.r.p.t. alla ricostituzione della Controparte_1 predetta voce in busta paga, nella misura goduta sino al mese di Gennaio 2018, pari a € 223,29, nonché al pagamento di tutte le somme, a differenza, indebitamente assorbite e/o decurtate illegittimamente, così come sopra quantificate e pari complessivamente ad euro € 4.920,00; Condannare la a versare al Signor l'importo di Controparte_1 Parte_1 euro 223,29 a titolo di “sovraminimo individuale” per tutte le retribuzioni lavorative fino al termine del rapporto;
Condannare la a modificare e a versare gli importi dovuti, per il Controparte_1 periodo in contestazione e sino alla regolarizzazione, a titolo di T.F.R., 13^ e 14^ mensilità e contribuzione previdenziale, come stabilito dalla richiesta CTU contabile”. Con vittoria di spese di lite.
Costituendosi con articolata memoria difensiva, la Controparte_1
ha contestato, in fatto e in diritto, la tesi di parte ricorrente.
[...]
In particolare, ha eccepito l'inammissibilità delle istanze attoree e in quanto, nel caso di specie, con l'Accordo sindacale del 23 novembre 2017, le parti avrebbero legittimamente concordato di “espungere” dalla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR detto Elemento Retributivo Separato e di quantificare il medesimo già considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta di origine legale e collettiva, risultando comprensivo degli stessi.
In questo senso, il ricorrente non avrebbe subito alcuna riduzione del trattamento economico complessivo erogato, ma solo una diversa quantificazione delle voci che compongono la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, determinerebbe il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
Ha, inoltre, eccepito il mancato assolvimento da parte attorea dell'onere di allegazione e prova.
Nel descrivere, poi, la situazione in fatto, la resistente ha illustrato di aver riconosciuto a ciascun lavoratore degli incrementi retributivi di importi diversificati
a titolo di superminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello.
In più, non sarebbe mai intervenuto alcun accordo tra le parti volto ad attribuire natura “non assorbibile” ai superminimi in questione.
In particolare, ritenendo legittima la propria condotta, la convenuta ha domandato il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione è risulta fondata.
Nella causa, infatti, non risulta contestato che il ricorrente, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, benefici di superminimi, qualificati negli stessi come “assorbibili”.
Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la convenuta ha argomentato di avere legittimamente provveduto al loro assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017.
Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della resistente non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a favore del lavoratore per il non assorbimento dei superminimi.
Per motivare, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che
“la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati -
né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U,
Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Non è contestato, nel caso, in causa che la convenuta non abbia mai provveduto all'assorbimento dei superminimi nell'occasione dei diversi rinnovi contrattuali collettivi e questo per almeno trent'anni. Ora, si deve ritenere che la resistente abbia posto in essere un comportamento oggettivamente e direzionalmente univoco, adottando un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali nell'occasione dei rinnovi di contratto collettivo che prevedessero aumenti economici, non provvedendo mai all'assorbimento del superminimo, per così tanto tempo (trenta anni) che, certamente, in tal modo, secondo i menzionati principi, all'interno del contesto della stessa, si è creata una prassi aziendale, fonte di diritti.
Infatti, è da ritenere che un comportamento protratto per così tanti anni abbia creato una prassi di favore per i dipendenti, fonte di diritti nel contesto aziendale per il non assorbimento del superminimo, poiché una condotta così a lungo protratta (30 anni), senza l'aggiunta di comunicazioni con cui la società si riservasse comunque l'assorbimento per gli anni successivi, non può non assumere un significato concludente e univoco.
Secondo la motivazione di cui a sentenze analoghe (cfr., ad es., la sentenza del 4 dicembre 24 di cui al processo RG N. 11117/2024 di questo stesso tribunale) a cui si può fare rinvio, d'altronde, risulta che:
il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012;
- il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015;
- il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 (cfr. cap. 6 ric., non contestato dalla convenuta).
Per la descrizione dei fenomeni appena riportati, infatti, appare possibile ritenere che la resistente abbia attraversato, dal 2008 al 2015, una situazione di difficoltà che ha comportato diverse procedure di mobilità e contratti di solidarietà, non provvedendo, comunque, in quegli anni, all'assorbimento del superminimo, ad esempio al momento della stipula del CCNL del 2013 (doc. 2 ric.). Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo
1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Non modificandosi il contratto individuale, la regola del non assorbimento vale ovviamente, quindi, finché abbia efficacia l'uso aziendale e, nella materia, ha chiarito la Suprema Corte che
“l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori” (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016).
Nel caso, tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del suddetto uso aziendale. Di non rilievo, nel caso in questione, poi, è l'eccezione della convenuta circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti, non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso della dalla suddetta fonte Controparte_1
sociale.
Certamente, infatti, anche ove fosse ammissibile una disdetta unilaterale, non potrebbe che essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche nell'ambito dei rapporti di buona fede con le stesse, specialmente dopo tanti anni di applicazione costante della regola del non assorbimento del superminimo, con la creazione di un affidamento per il mantenimento della stessa.
Poiché i diritti dei ricorrenti derivano dalle menzionate fonti, non vi è alcuna ipotesi di ingiustificato arricchimento, dovendosi respingere anche tale eccezione.
Dunque, si deve accertare il diritto dei ricorrenti per le somme richieste in causa in applicazione dei menzionati principi.
Solo, ad abundantiam, si aggiunga come, anche qualora si dovesse ragionare diversamente circa l'esistenza di un uso aziendale, certamente non sarebbe da ritenersi assorbibile l'emolumento denominato E.R.S. (Elemento
Retributivo Separato).
Infatti, l'assorbimento opera rispetto ai minimi contrattuali e appare che i contraenti collettivi dell'accordo del 23 novembre 2017 abbiano voluto tenere distinta questa voce da questi ultimi, configurandola come una spettanza autonoma.
Infatti, da un lato, la sua denominazione di “elemento retributivo separato” viene a chiarire come non possa essere considerato nella normale retribuzione contrattuale da confrontare con quella individuale contenente i superminimi.
Dall'altro, la nota a verbale dello stesso accordo del 23 novembre 2017 viene a stabilire che tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale.
Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
In questo senso, d'altronde, si è pronunciata di recente la Suprema Corte, con la ordinanza n. RG 12473/2025 e la ordinanza RG n. 12477/2025, alle cui motivazioni si può far rinvio ex art. 118 disp. att. cpc, per ogni questione per cui è causa.
Quanto ai conteggi, le difese hanno domandato una sentenza generica, ma definitiva, riservandosi la verifica degli stessi al di fuori del processo (cfr. il verbale).
Sicché, il ricorso deve essere accolto, con le conseguenze di cui al dispositivo e le spese di lite sono regolate tenendo conto del principio della soccombenza e del valore, della natura e della breve durata della causa, con compensazione per il 1/3 in ragione dell'esistenza anche di orientamenti giurisprudenziali in senso favorevole alla convenuta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un uso aziendale presso la convenuta per il non assorbimento dei superminimi di cui al contratto individuale.
Accerta la illegittimità della condotta aziendale di assorbimento della voce in busta paga
individuale” operata dalla in danno del CP_2 Controparte_1
ricorrente dal febbraio 2018 e condanna la stessa alla ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente così trattenute dal febbraio 2018.
Compensate le spese di lite per 1/3, condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le stesse, che si liquidano complessivamente in € 1300, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA, CPA e contributo unificato se versato e dovuto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 27/05/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo