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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI ER Presidente
Dott. EL DE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 992/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19 novembre 2025 promossa d a
OGGETTO: appresentata e difesa dall'avv. BARALE ALESSANDRO Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex elettivamente domiciliata in PIAZZA STATUTO 24 10144 TORINO presso il art. 1655 e ss. cc (ivi difensore avv. BARALE ALESSANDRO, come da procura allegata compresa l'azione ex
1669cc)
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. SAITA Controparte_1
AU e dall'avv. BIANCIFIORI ATTILIO ( ) VIA C.F._1
pagina 1 di 9 DELLA CASERMA 8 05100 TERNI, elettivamente domiciliata in VIA
VERDI, 14 24121 BERGAMO presso il difensore avv. SAITA AU,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta
Civile) n. 615/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“1) In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in
narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 615 emessa dal
Tribunale di Bergamo, Giudice Dott.ssa Silvia Russo, pubblicata in data
24.03.2023, a definizione del procedimento r.g. n. 8683/2020, accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure riportate nella parte narrativa al § 1 –
nonché tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie depositate ai sensi
dell'art. 186, sesto comma, n. 2 c.p.c. e da intendersi qui integralmente
richiamate e per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'odierno appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti
nel presente atto;
2) in via principale, nel merito, condannare la
alla ripetizione delle somme corrisposte dalla Controparte_1
in osservanza del decreto ingiuntivo opposto (emesso dal Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 3391/2020; r.g. n. 6682/2020) e della pronuncia pagina 2 di 9 impugnata, pari ad € 214.094,00oltre interessi e spese;
2) in punto spese
condannare l'appellato, al pagamento dei compensi e delle spese tutte oltre
rimborso forfettario s.g., oltre IVA e CPA come per legge, relative ad
entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellata
“Totale rigetto dell'atto di appello notificato dalla alla Parte_1
in data 24 ottobre 2023 confermare la sentenza n. Controparte_1
615/2023, emessa dal Tribunale di BergamoGiudice Dott.ssa Silvia Russo- e
pubblicata in data 24.03.2023, con condanna della appellante alle spese e
compensi del secondo grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 615/23 il Tribunale di Bergamo respingeva l'opposizione proposta da avverso il decreto con cui, su istanza di Parte_1
le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro Controparte_1
214.094, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale e servizi di manutenzione in esecuzione del contratto concluso il 26 febbraio 2020.
Premesso che l'opponente aveva dedotto il grave inadempimento dell'ingiungente, concretatosi nella mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie a scongiurare l'incendio divampato il 15 maggio 2020 nel suo stabilimento di Porto Marghera che aveva provocato la distruzione dell'intero impianto, il tribunale – per quel che ancora rileva in questo grado di pagina 3 di 9 giudizio – riteneva che la domanda di pagamento delle fatture emesse nei mesi di marzo ed aprile 2020 era fondata, ai sensi dell'art. 1458 c.c., e che parimenti fondata era la domanda relativa al pagamento delle fatture emesse per l'esecuzione di singole prestazioni di montaggio e di manutenzione commissionate mediante ordini ad hoc in quanto inerenti a rapporti contrattuali distinti rispetto a quello sorto con il contratto del 26 febbraio
2020.
Quanto alla fattura n. 33/20 relativa a prestazioni eseguite nel mese di maggio
2020 faceva rilevare che la domanda di risoluzione, avanzata dall'opponente,
non era fondata in quanto il rapporto inter partes era già cessato, attesa la durata determinata del contratto, e, in ogni caso, che la fattura riportava un importo dimidiato che non teneva conto delle prestazioni successive all'incendio.
Qualificato il contratto inter partes come appalto ad esecuzione continuata o periodica ed applicato l'art. 1458 c.c. riteneva il primo giudice che la risoluzione del contratto, invocata da parte opponente, non poteva riguardare le prestazioni già eseguite;
inoltre, poiché il contratto inter partes era di durata determinata ( di tre mesi) ed era già spirato il termine di efficacia, l'opponente non aveva interesse a chiederne la risoluzione.
Quanto alle cause dell'incendio, che l'opponente aveva chiesto fossero accertate, il Tribunale riteneva che l'inadempimento ascritto alla società
pagina 4 di 9 opposta – così come accertato dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria – era stato di natura marginale.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello 3V Parte_1
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la qualificazione data dal primo giudice al contratto inter
partes come contratto di appalto ad esecuzione continuata o periodica ritenendola in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'appalto “ anche nei casi in cui la sua esecuzione si
protragga nel tempo non può considerarsi un contratto ad esecuzione
periodica o continuata e, pertanto, non si sottrae, nel caso di risoluzione, alla
regola generale dettata dall'art. 1458 c.c. della retroattività di tutti gli effetti,
anche sulle prestazioni già eseguite” ( Cass. N. 8247/2009).
Assume che se l'accordo fosse stato qualificato come appalto di lavori e le prestazioni rese dalla società appellata fossero state considerate unitariamente,
ivi incluse quelle rese in epoca antecedente allo scoppio dell'incendio, la domanda di risoluzione avrebbe trovato accoglimento.
In ogni caso fa rilevare che il pagamento della fattura n. 33/20, in quanto pagina 5 di 9 relativa a prestazioni rese il 15 maggio e nei giorni successivi all'incendio,
non poteva essere richiesto e che aveva errato il giudice a ritenere che per il mese di maggio 2020 fosse stato fatturato un importo dimidiato rispetto a quello preventivato in quanto circostanza mai allegata.
Deduce altresì che quand'anche la condotta tenuta da Controparte_1
avesse soltanto concorso a cagionare i gravissimi danni all'impianto, la pretesa creditoria avrebbe dovuto essere ritenuta infondata.
-----------------
L'appello è infondato.
Tutte le fatture azionate in via monitoria fanno riferimento a forniture di materiali e servizi di manutenzione antecedenti la data dell'incendio (15
maggio 2020) ed ogni fattura riporta il relativo ordine di riferimento, come contrattualmente stabilito.
Prevedeva, infatti, il contratto inter partes la prestazione di un servizio di manutenzione mediante un presidio fisso costituito da tre operatori di cui 1
saldatore, 1 elettrostrumentista e n. 1 aiutante presso lo stabilimento per otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre a n. 5 ore settimanali per ciascun operatore;
nel caso la committente avesse richiesto personale addizionale la si impegnava a fornirlo a fronte di Controparte_1
corrispettivi contrattualmente stabiliti.
Ogni ulteriore esborso doveva essere autorizzato dalla committente. pagina 6 di 9 Mette conto evidenziare che la società appellante non ha mai contestato le forniture di materiale e la prestazione dei servizi, ma ha ritenuto di non dover adempiere all'obbligo di pagamento ritenendo la società ingiunte responsabile dell'incendio , divampato il 20 gennaio 2020 nello stabilimento di Porta
Marghera.
Ciò premesso, mette conto evidenziare che, la possibilità di prestazioni di servizi continuativi o periodici in appalto è espressamente prevista dall'art. 1677 c.c. ed il precedente di legittimità citato da parte appellante secondo cui “
l'appalto anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo non può considerarsi un contratto ad esecuzione periodica o continuativa” ( Cass.
n. 8247/2009) fa, espressamente salve “ le ipotesi in cui le prestazioni dedotte
attengano a servizi o manutenzioni periodiche”( sent. cit.).
Per quanto attiene ai servizi prestati in epoca antecedente l'incendio, l'omessa contestazione non giustifica, pertanto, il mancato adempimento dell'obbligo del pagamento del corrispettivo.
Quanto invece alla fattura n. 33/, il grave inadempimento allegato non ha trovato riscontro nella relazione redatta dal Consulente nominato dal Pubblico
Ministero nella quale alla società appellante viene attribuita “ la grave
responsabilità per la mancata osservanza dell'applicazione di tutte le più
elementari norme di sicurezza nella esecuzione dei lavori “ e per non aver eseguito controlli preliminari;
nella medesima relazione si riporta che “ appare
pagina 7 di 9 evidente una tendenza ad anteporre alle cogenti norme di sicurezza delle mere
questioni di risparmio sui costi di gestione degli interventi di manutenzione
….e la mancanza di sistemi di inertizzazione e messa in sicurezza, ormai da
tempo inesistenti”
L'appello va pertanto respinto.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.433 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro
4.253 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 8 di 9 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
EL DE
IL PRESIDENTE
GI ER
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI ER Presidente
Dott. EL DE Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 992/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19 novembre 2025 promossa d a
OGGETTO: appresentata e difesa dall'avv. BARALE ALESSANDRO Parte_1
Appalto: altre ipotesi ex elettivamente domiciliata in PIAZZA STATUTO 24 10144 TORINO presso il art. 1655 e ss. cc (ivi difensore avv. BARALE ALESSANDRO, come da procura allegata compresa l'azione ex
1669cc)
APPELLANTE
c o n t r o rappresentata e difesa dall'avv. SAITA Controparte_1
AU e dall'avv. BIANCIFIORI ATTILIO ( ) VIA C.F._1
pagina 1 di 9 DELLA CASERMA 8 05100 TERNI, elettivamente domiciliata in VIA
VERDI, 14 24121 BERGAMO presso il difensore avv. SAITA AU,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Quarta
Civile) n. 615/23
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“1) In via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in
narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 615 emessa dal
Tribunale di Bergamo, Giudice Dott.ssa Silvia Russo, pubblicata in data
24.03.2023, a definizione del procedimento r.g. n. 8683/2020, accogliere tutte
le conclusioni avanzate in prime cure riportate nella parte narrativa al § 1 –
nonché tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie depositate ai sensi
dell'art. 186, sesto comma, n. 2 c.p.c. e da intendersi qui integralmente
richiamate e per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'odierno appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti
nel presente atto;
2) in via principale, nel merito, condannare la
alla ripetizione delle somme corrisposte dalla Controparte_1
in osservanza del decreto ingiuntivo opposto (emesso dal Parte_1
Tribunale di Bergamo n. 3391/2020; r.g. n. 6682/2020) e della pronuncia pagina 2 di 9 impugnata, pari ad € 214.094,00oltre interessi e spese;
2) in punto spese
condannare l'appellato, al pagamento dei compensi e delle spese tutte oltre
rimborso forfettario s.g., oltre IVA e CPA come per legge, relative ad
entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellata
“Totale rigetto dell'atto di appello notificato dalla alla Parte_1
in data 24 ottobre 2023 confermare la sentenza n. Controparte_1
615/2023, emessa dal Tribunale di BergamoGiudice Dott.ssa Silvia Russo- e
pubblicata in data 24.03.2023, con condanna della appellante alle spese e
compensi del secondo grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 615/23 il Tribunale di Bergamo respingeva l'opposizione proposta da avverso il decreto con cui, su istanza di Parte_1
le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro Controparte_1
214.094, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale e servizi di manutenzione in esecuzione del contratto concluso il 26 febbraio 2020.
Premesso che l'opponente aveva dedotto il grave inadempimento dell'ingiungente, concretatosi nella mancata adozione delle misure di sicurezza necessarie a scongiurare l'incendio divampato il 15 maggio 2020 nel suo stabilimento di Porto Marghera che aveva provocato la distruzione dell'intero impianto, il tribunale – per quel che ancora rileva in questo grado di pagina 3 di 9 giudizio – riteneva che la domanda di pagamento delle fatture emesse nei mesi di marzo ed aprile 2020 era fondata, ai sensi dell'art. 1458 c.c., e che parimenti fondata era la domanda relativa al pagamento delle fatture emesse per l'esecuzione di singole prestazioni di montaggio e di manutenzione commissionate mediante ordini ad hoc in quanto inerenti a rapporti contrattuali distinti rispetto a quello sorto con il contratto del 26 febbraio
2020.
Quanto alla fattura n. 33/20 relativa a prestazioni eseguite nel mese di maggio
2020 faceva rilevare che la domanda di risoluzione, avanzata dall'opponente,
non era fondata in quanto il rapporto inter partes era già cessato, attesa la durata determinata del contratto, e, in ogni caso, che la fattura riportava un importo dimidiato che non teneva conto delle prestazioni successive all'incendio.
Qualificato il contratto inter partes come appalto ad esecuzione continuata o periodica ed applicato l'art. 1458 c.c. riteneva il primo giudice che la risoluzione del contratto, invocata da parte opponente, non poteva riguardare le prestazioni già eseguite;
inoltre, poiché il contratto inter partes era di durata determinata ( di tre mesi) ed era già spirato il termine di efficacia, l'opponente non aveva interesse a chiederne la risoluzione.
Quanto alle cause dell'incendio, che l'opponente aveva chiesto fossero accertate, il Tribunale riteneva che l'inadempimento ascritto alla società
pagina 4 di 9 opposta – così come accertato dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria – era stato di natura marginale.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello 3V Parte_1
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la qualificazione data dal primo giudice al contratto inter
partes come contratto di appalto ad esecuzione continuata o periodica ritenendola in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'appalto “ anche nei casi in cui la sua esecuzione si
protragga nel tempo non può considerarsi un contratto ad esecuzione
periodica o continuata e, pertanto, non si sottrae, nel caso di risoluzione, alla
regola generale dettata dall'art. 1458 c.c. della retroattività di tutti gli effetti,
anche sulle prestazioni già eseguite” ( Cass. N. 8247/2009).
Assume che se l'accordo fosse stato qualificato come appalto di lavori e le prestazioni rese dalla società appellata fossero state considerate unitariamente,
ivi incluse quelle rese in epoca antecedente allo scoppio dell'incendio, la domanda di risoluzione avrebbe trovato accoglimento.
In ogni caso fa rilevare che il pagamento della fattura n. 33/20, in quanto pagina 5 di 9 relativa a prestazioni rese il 15 maggio e nei giorni successivi all'incendio,
non poteva essere richiesto e che aveva errato il giudice a ritenere che per il mese di maggio 2020 fosse stato fatturato un importo dimidiato rispetto a quello preventivato in quanto circostanza mai allegata.
Deduce altresì che quand'anche la condotta tenuta da Controparte_1
avesse soltanto concorso a cagionare i gravissimi danni all'impianto, la pretesa creditoria avrebbe dovuto essere ritenuta infondata.
-----------------
L'appello è infondato.
Tutte le fatture azionate in via monitoria fanno riferimento a forniture di materiali e servizi di manutenzione antecedenti la data dell'incendio (15
maggio 2020) ed ogni fattura riporta il relativo ordine di riferimento, come contrattualmente stabilito.
Prevedeva, infatti, il contratto inter partes la prestazione di un servizio di manutenzione mediante un presidio fisso costituito da tre operatori di cui 1
saldatore, 1 elettrostrumentista e n. 1 aiutante presso lo stabilimento per otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre a n. 5 ore settimanali per ciascun operatore;
nel caso la committente avesse richiesto personale addizionale la si impegnava a fornirlo a fronte di Controparte_1
corrispettivi contrattualmente stabiliti.
Ogni ulteriore esborso doveva essere autorizzato dalla committente. pagina 6 di 9 Mette conto evidenziare che la società appellante non ha mai contestato le forniture di materiale e la prestazione dei servizi, ma ha ritenuto di non dover adempiere all'obbligo di pagamento ritenendo la società ingiunte responsabile dell'incendio , divampato il 20 gennaio 2020 nello stabilimento di Porta
Marghera.
Ciò premesso, mette conto evidenziare che, la possibilità di prestazioni di servizi continuativi o periodici in appalto è espressamente prevista dall'art. 1677 c.c. ed il precedente di legittimità citato da parte appellante secondo cui “
l'appalto anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo non può considerarsi un contratto ad esecuzione periodica o continuativa” ( Cass.
n. 8247/2009) fa, espressamente salve “ le ipotesi in cui le prestazioni dedotte
attengano a servizi o manutenzioni periodiche”( sent. cit.).
Per quanto attiene ai servizi prestati in epoca antecedente l'incendio, l'omessa contestazione non giustifica, pertanto, il mancato adempimento dell'obbligo del pagamento del corrispettivo.
Quanto invece alla fattura n. 33/, il grave inadempimento allegato non ha trovato riscontro nella relazione redatta dal Consulente nominato dal Pubblico
Ministero nella quale alla società appellante viene attribuita “ la grave
responsabilità per la mancata osservanza dell'applicazione di tutte le più
elementari norme di sicurezza nella esecuzione dei lavori “ e per non aver eseguito controlli preliminari;
nella medesima relazione si riporta che “ appare
pagina 7 di 9 evidente una tendenza ad anteporre alle cogenti norme di sicurezza delle mere
questioni di risparmio sui costi di gestione degli interventi di manutenzione
….e la mancanza di sistemi di inertizzazione e messa in sicurezza, ormai da
tempo inesistenti”
L'appello va pertanto respinto.
Per la sua soccombenza l'appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.433 ( di cui euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva e euro
4.253 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
pagina 8 di 9 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
EL DE
IL PRESIDENTE
GI ER
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