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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/12/2025, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3311/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3311/2023, avente ad oggetto:
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc),
riservata in decisione all'udienza del 7.11.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
GI RE (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Gianluca CP_2 P.IVA_2
ZO (CF: ), elettivamente domiciliata in C/So Umberto I C.F._2
N. 78 81050 Santa Maria La Fossa, presso lo studio del predetto difensore. pagina 1 di 6 PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Controparte_1
conveniva in giudizio la dinanzi a questo Tribunale in opposizione Controparte_3
al decreto ingiuntivo N. 2726 del 29.6.2022, R.G. 6546/22, notificato in data 23.1.
2023, con cui veniva ingiunto di pagare la somma di € 38.665,61, oltre accessori.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva l'improcedibilità Controparte_1
dell'azione monitoria per violazione del divieto di frazionamento del credito, ciò in quanto con ricorso depositato in data 14.6.2022 innanzi questo Tribunale, la srl pagina 2 di 6 aveva chiesto ingiungersi all'opponente il pagamento della somma di € CP_2
80.352,94 a fronte dell'asserito inadempimento di altro contratto di subappalto sottoscritto tra le stesse parti in data 5.2.2021, per lavori presso le
[...]
in Liguria, e che in data 15.6.2022 e cioè il giorno seguente al Parte_1
deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo, la depositava presso CP_3
questo Tribunale il ricorso per il d.i. qui opposto. Deduceva inoltre l'illiquidità e inesigibilità dell'asserito credito, vantato dalla basato su un presunto Controparte_1
mancato utile conseguente per cui pretendeva il pagamento di una penale del 15%
sulla differenza tra l'importo oggetto del subappalto di € 570.000,00 e € 318.681,31
per i lavori eseguiti, essendo la richiesta palesemente infondata, atteso che per espressa pattuizione contenuta nel contratto di subappalto del 2.2.2021, l'importo totale del subappalto era stato presuntivamente determinato in € 570.000,00, ma che tale importo avrebbe poteva anche non essere raggiunto. Fatto per cui, i lavori commissionati per complessivi € 318.681,31, erano stati ritualmente fatturati dalla opponente e mai contestati dalla . CP_3
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'atto di opposizione, deducendo che, in ordine all'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria per la pretesa frazionabilità del credito, il ricorso per ingiunzione cui la
[...]
faceva riferimento, sfociato nel D.I. n. 2452/2022 R.G. 6504/2022, CP_1
opposto nel giudizio RG n. 8502/2022, aveva a base un altro e diverso contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di lavori presso le Controparte_4
pagina 3 di 6 site nell'ambito della Regione Liguria, derivando da altro contratto Parte_1
principale di appalto n. JA10038330 del 22.10.2020 tra la e la CP_3 [...]
, quindi con una diversa causa petendi. Chiedeva, pertanto, il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
Co
Ciò posto in fatto, va detto che l'eccezione preliminare avanzata dalla opponente è fondata e va accolta. CP_1
Va condivisa, alla luce della giurisprudenza della S.C. in materia, il contenuto dell'eccezione di frazionamento del credito da parte della che Controparte_3
inficia la sua richiesta monitoria, attesa l'unicità ontologica del credito da essa vantato nei confronti dell'opponente, circostanza che imponeva la trattazione delle vicende dedotte in una sola richiesta giudiziale.
L'orientamento in tale senso della S.C. è contenuto in primis nella pronuncia a
Sezioni Unite n. 4090 del 16/2/2017, con cui veniva stabilito il principio poi ripreso nell'Ordinanza della Sez. 2, n. 14143 del 24/5/2021, e cioè che “...Le domande aventi
ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo
rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove
le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse
parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un
possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non
poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività
istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda pagina 4 di 6 sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo
se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela
processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice
che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183,
c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di
memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”.
In merito alla natura di tale eccezione, va detto che essa, secondo il disposto di
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24371 del 9/9/2021 si configura come “…una statuizione
su una questione processuale, (che) dà luogo ad un giudicato meramente formale e,
come tale, ha un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata;
ne consegue che è possibile la riproposizione della medesima questione in un
successivo giudizio tra le stesse parti e che in quest'ultimo giudizio possa essere
diversamente risolta, con la dichiarazione della proponibilità della domanda”.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 2726 del 29.6.2022, notificato in data 23.1.2023, con cui veniva ingiunto di pagare la somma di € 38.665,61, oltre accessori, fatto che induce, di conseguenza, alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso R.G. 6546/22 a base dell'azione monitoria intentata e preliminare al presente giudizio, quindi alla revoca del richiamato d.i. opposto.
Sussistono elementi per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Controparte_1
nei confronti della , così provvede: Controparte_3
- Accoglie l'opposizione e, pertanto, dichiara l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 6546/22 e, pertanto, dispone la revoca del d.i. N.
2726 emesso in seno al richiamato giudizio in data 29.6.2022 e notificato in data 23.1.2023, con cui veniva ingiunto di pagare all'opponente la somma di €
38.665,61, oltre accessori, in favore dell'opposta;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Aversa, lì 8/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3311/2023, avente ad oggetto:
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc),
riservata in decisione all'udienza del 7.11.2025 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
GI RE (CF: ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Gianluca CP_2 P.IVA_2
ZO (CF: ), elettivamente domiciliata in C/So Umberto I C.F._2
N. 78 81050 Santa Maria La Fossa, presso lo studio del predetto difensore. pagina 1 di 6 PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la Controparte_1
conveniva in giudizio la dinanzi a questo Tribunale in opposizione Controparte_3
al decreto ingiuntivo N. 2726 del 29.6.2022, R.G. 6546/22, notificato in data 23.1.
2023, con cui veniva ingiunto di pagare la somma di € 38.665,61, oltre accessori.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva l'improcedibilità Controparte_1
dell'azione monitoria per violazione del divieto di frazionamento del credito, ciò in quanto con ricorso depositato in data 14.6.2022 innanzi questo Tribunale, la srl pagina 2 di 6 aveva chiesto ingiungersi all'opponente il pagamento della somma di € CP_2
80.352,94 a fronte dell'asserito inadempimento di altro contratto di subappalto sottoscritto tra le stesse parti in data 5.2.2021, per lavori presso le
[...]
in Liguria, e che in data 15.6.2022 e cioè il giorno seguente al Parte_1
deposito del primo ricorso per decreto ingiuntivo, la depositava presso CP_3
questo Tribunale il ricorso per il d.i. qui opposto. Deduceva inoltre l'illiquidità e inesigibilità dell'asserito credito, vantato dalla basato su un presunto Controparte_1
mancato utile conseguente per cui pretendeva il pagamento di una penale del 15%
sulla differenza tra l'importo oggetto del subappalto di € 570.000,00 e € 318.681,31
per i lavori eseguiti, essendo la richiesta palesemente infondata, atteso che per espressa pattuizione contenuta nel contratto di subappalto del 2.2.2021, l'importo totale del subappalto era stato presuntivamente determinato in € 570.000,00, ma che tale importo avrebbe poteva anche non essere raggiunto. Fatto per cui, i lavori commissionati per complessivi € 318.681,31, erano stati ritualmente fatturati dalla opponente e mai contestati dalla . CP_3
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'atto di opposizione, deducendo che, in ordine all'eccezione di improcedibilità dell'azione monitoria per la pretesa frazionabilità del credito, il ricorso per ingiunzione cui la
[...]
faceva riferimento, sfociato nel D.I. n. 2452/2022 R.G. 6504/2022, CP_1
opposto nel giudizio RG n. 8502/2022, aveva a base un altro e diverso contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di lavori presso le Controparte_4
pagina 3 di 6 site nell'ambito della Regione Liguria, derivando da altro contratto Parte_1
principale di appalto n. JA10038330 del 22.10.2020 tra la e la CP_3 [...]
, quindi con una diversa causa petendi. Chiedeva, pertanto, il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto.
Co
Ciò posto in fatto, va detto che l'eccezione preliminare avanzata dalla opponente è fondata e va accolta. CP_1
Va condivisa, alla luce della giurisprudenza della S.C. in materia, il contenuto dell'eccezione di frazionamento del credito da parte della che Controparte_3
inficia la sua richiesta monitoria, attesa l'unicità ontologica del credito da essa vantato nei confronti dell'opponente, circostanza che imponeva la trattazione delle vicende dedotte in una sola richiesta giudiziale.
L'orientamento in tale senso della S.C. è contenuto in primis nella pronuncia a
Sezioni Unite n. 4090 del 16/2/2017, con cui veniva stabilito il principio poi ripreso nell'Ordinanza della Sez. 2, n. 14143 del 24/5/2021, e cioè che “...Le domande aventi
ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo
rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove
le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse
parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un
possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non
poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività
istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda pagina 4 di 6 sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo
se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela
processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice
che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183,
c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di
memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”.
In merito alla natura di tale eccezione, va detto che essa, secondo il disposto di
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24371 del 9/9/2021 si configura come “…una statuizione
su una questione processuale, (che) dà luogo ad un giudicato meramente formale e,
come tale, ha un'efficacia preclusiva limitatamente al giudizio in cui è pronunciata;
ne consegue che è possibile la riproposizione della medesima questione in un
successivo giudizio tra le stesse parti e che in quest'ultimo giudizio possa essere
diversamente risolta, con la dichiarazione della proponibilità della domanda”.
Alla luce di quanto esposto, va dichiarata fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo N. 2726 del 29.6.2022, notificato in data 23.1.2023, con cui veniva ingiunto di pagare la somma di € 38.665,61, oltre accessori, fatto che induce, di conseguenza, alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso R.G. 6546/22 a base dell'azione monitoria intentata e preliminare al presente giudizio, quindi alla revoca del richiamato d.i. opposto.
Sussistono elementi per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla Controparte_1
nei confronti della , così provvede: Controparte_3
- Accoglie l'opposizione e, pertanto, dichiara l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 6546/22 e, pertanto, dispone la revoca del d.i. N.
2726 emesso in seno al richiamato giudizio in data 29.6.2022 e notificato in data 23.1.2023, con cui veniva ingiunto di pagare all'opponente la somma di €
38.665,61, oltre accessori, in favore dell'opposta;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Aversa, lì 8/12/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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