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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2024 depositato il 02/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chiaravalle Centrale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003320853000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003320853000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha adito questa Corte avverso la cartella di pagamento n. 03020230003320853000 relativa a omessi pagamenti IMU per le annualità 2015
e 2016, eccependo preliminarmente l'omessa notificazione della cartella di pagamento e dei sottostanti avvisi di accertamento, sostenendo che l'atto impositivo sarebbe stato consegnato a un soggetto terzo, tale Nominativo_2, non legata da rapporti di parentela o convivenza con la stessa, con conseguente violazione dell'articolo 139 del Codice di Procedura Civile. Nel merito, la difesa di parte ricorrente ha dedotto l'inesistenza della pretesa tributaria per carenza di motivazione dell'atto e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, chiedendo l'annullamento integrale della cartella e la condanna alle spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi propri degli atti presupposti e documentando la regolarità formale della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 8 settembre 2023.
È intervenuto in giudizio anche il Comune di Chiaravalle Centrale, il quale ha invece fermamente ribadito la legittimità del proprio operato, depositando la documentazione attestante l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento propedeutici e richiamando la sentenza n. 1109/2024 di questa medesima Corte che, in un giudizio analogo tra le stesse parti, ha confermato la validità della pretesa tributaria per l'anno 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e le prove documentali, la Corte osserva che l'eccezione di omessa o nulla notificazione appare infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata, la quale stabilisce che la notifica eseguita a mani di persona che si trovi presso l'abitazione del destinatario e che accetti di ricevere l'atto deve presumersi rituale, gravando sul destinatario l'onere di provare l'assenza di un legame di convivenza o di servizio. Nel caso di specie, la notifica degli avvisi di accertamento (es. avviso n. 1296 del 2020) risulta effettuata nel pieno rispetto dei termini e delle modalità di legge, interrompendo qualsivoglia termine prescrizionale o decadenziale.
In ordine alla doglianza sulla mancata motivazione, si rileva che la cartella di pagamento contiene i riferimenti essenziali agli atti presupposti già portati a conoscenza della contribuente, assolvendo così all'obbligo informativo sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000). L'esistenza di un giudicato esterno favorevole all'Ente Impositore per l'annualità 2016, certificato dalla sentenza n. 1109/2024 depositata in atti, rafforza ulteriormente la fondatezza della pretesa tributaria anche per l'annualità 2015, non essendo emersi elementi probatori di segno contrario idonei a smentire il presupposto d'imposta. Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in Euro
300,00 per ciascun ente, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catanzaro, il 25 giugno 2025
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2024 depositato il 02/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Chiaravalle Centrale
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A Lombardi Palazzo Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003320853000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230003320853000 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha adito questa Corte avverso la cartella di pagamento n. 03020230003320853000 relativa a omessi pagamenti IMU per le annualità 2015
e 2016, eccependo preliminarmente l'omessa notificazione della cartella di pagamento e dei sottostanti avvisi di accertamento, sostenendo che l'atto impositivo sarebbe stato consegnato a un soggetto terzo, tale Nominativo_2, non legata da rapporti di parentela o convivenza con la stessa, con conseguente violazione dell'articolo 139 del Codice di Procedura Civile. Nel merito, la difesa di parte ricorrente ha dedotto l'inesistenza della pretesa tributaria per carenza di motivazione dell'atto e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, chiedendo l'annullamento integrale della cartella e la condanna alle spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai vizi propri degli atti presupposti e documentando la regolarità formale della notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 8 settembre 2023.
È intervenuto in giudizio anche il Comune di Chiaravalle Centrale, il quale ha invece fermamente ribadito la legittimità del proprio operato, depositando la documentazione attestante l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento propedeutici e richiamando la sentenza n. 1109/2024 di questa medesima Corte che, in un giudizio analogo tra le stesse parti, ha confermato la validità della pretesa tributaria per l'anno 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e le prove documentali, la Corte osserva che l'eccezione di omessa o nulla notificazione appare infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidata, la quale stabilisce che la notifica eseguita a mani di persona che si trovi presso l'abitazione del destinatario e che accetti di ricevere l'atto deve presumersi rituale, gravando sul destinatario l'onere di provare l'assenza di un legame di convivenza o di servizio. Nel caso di specie, la notifica degli avvisi di accertamento (es. avviso n. 1296 del 2020) risulta effettuata nel pieno rispetto dei termini e delle modalità di legge, interrompendo qualsivoglia termine prescrizionale o decadenziale.
In ordine alla doglianza sulla mancata motivazione, si rileva che la cartella di pagamento contiene i riferimenti essenziali agli atti presupposti già portati a conoscenza della contribuente, assolvendo così all'obbligo informativo sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000). L'esistenza di un giudicato esterno favorevole all'Ente Impositore per l'annualità 2016, certificato dalla sentenza n. 1109/2024 depositata in atti, rafforza ulteriormente la fondatezza della pretesa tributaria anche per l'annualità 2015, non essendo emersi elementi probatori di segno contrario idonei a smentire il presupposto d'imposta. Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
Rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, liquidate in Euro
300,00 per ciascun ente, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Catanzaro, il 25 giugno 2025