Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di omessa notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento

    L'eccezione è infondata in quanto la notifica, se eseguita a mani di persona che si trovi presso l'abitazione del destinatario e che accetti di ricevere l'atto, si presume rituale. L'onere di provare l'assenza di un legame di convivenza o servizio grava sul destinatario. La notifica degli avvisi di accertamento è avvenuta nel rispetto dei termini e delle modalità di legge.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria per carenza di motivazione

    La cartella di pagamento contiene i riferimenti essenziali agli atti presupposti già portati a conoscenza della contribuente, assolvendo così all'obbligo informativo.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La notifica degli avvisi di accertamento ha interrotto qualsivoglia termine prescrizionale o decadenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 23
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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