Sentenza 28 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/06/2021, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 00859/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2008, proposto da
EN e RT Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la condanna
del Ministero dello Sviluppo Economico - già Ministero delle Attività produttive e già Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - a pagare a EN & RT S.p.a., a titolo di risarcimento dei danni tutti causati alla ricorrente in seguito all'illegittimo rigetto dell'istanza di concessione delle agevolazioni di cui all'art. n. 9 del D.L. 23.06.1995, n, 244, convertito con modificazioni dalla legge 8.08.1995, n. 341, la somma di € 20.330,47, oltre agli interessi legali maturati e maturandi quale danno emergente, e la somma di € 11.048,00 quale lucro cessante/maggior danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 8 giugno 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente - società che svolge attività di distribuzione di articoli specialistici e di apparecchiature per il settore odontoiatrico, nonché di utensili per la lavorazione dei metalli – espone di aver presentato, nell’anno 1995, al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato domanda di concessione del finanziamento contemplato dall’art. 9 del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1995 n. 341, proponendosi di migliorare l’apporto informatico nella gestione interna, in particolare del magazzino, e di creare ex novo un sistema informatizzato per la gestione della propria organizzazione commerciale (campagne commerciali, premi e provvigioni agli agenti), nonché la realizzazione e la progettazione, mediante consulenti informatici, di programmi applicativi per la propria area marketing.
Le agevolazioni concedibili consistevano in un contributo in conto capitale, determinato in base alle modalità di calcolo di cui all'allegato 7 del medesimo D.M. 25 settembre 1996, erogabile in due quote, come stabilito al punto 7.1 della predetta delibera CIPE 8 maggio 1996.
Con provvedimento prot. n. 463580 del 27.02.1997, il Ministero dichiarava la domanda improcedibile perché, a suo dire, risultava trasmessa dopo la scadenza del termine per la presentazione (20.01.1997).
Con ricorso proposto dinanzi a codesto Tribunale, EN & RT impugnava la comunicazione di rigetto per erroneo computo del termine.
Con sentenza n. 628/2007 l’intestato Tribunale, ritenuti applicabili al caso di specie i principi desumibili dall’art. 2963 cod. civ. sul computo dei termini (“dies a quo non computatur” e “dies ad quem computatur”, fermo restando che se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente), accertava che la domanda di EN & RT risultava correttamente presentata entro i termini previsti dal Ministero, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato che aveva dichiarato improcedibile la domanda di concessione del contributo presentata dalla ricorrente.
La sentenza veniva notificata al Ministero in data 21.04.2007 e passava in giudicato.
Tutto ciò premesso, con il ricorso all’esame la società ricorrente chiede il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo diniego di finanziamento (dichiarazione d’improcedibilità della domanda di contributo) oppostole dalla P.A.
Nell’atto introduttivo del giudizio risarcitorio l’istante si sofferma sull’evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi e sugli elementi costitutivi della responsabilità della P.A., con particolare riferimento alla sussistenza dell’evento dannoso, del danno ingiusto, del nesso di causalità e della colpa della P.A..
Nulla viene detto in ordine alla spettanza del bene della vita.
Il Ministero, benchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza di smaltimento dell’arretato in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
L’azione di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo va ricondotta allo schema generale dell’art. 2043 cod.civ., con la conseguenza che gravano sul danneggiato gli oneri di allegazione e prova circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito, con la precisazione che, nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, cod.civ., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (Cons. St., A.P., 23 aprile 2021, n. 7).
Nel caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio è carente di allegazioni in ordine all’elemento oggettivo della responsabilità della P.A..
Nell’atto introduttivo del giudizio, infatti, la ricorrente ricollega automaticamente il risarcimento del danno alla mera illegittimità del diniego di concessione del contributo, senza svolgere adeguate allegazioni in ordine alla spettanza del bene della vita. Nulla, infatti, si dice in ordine alla debenza del contributo ovvero alla circostanza che la ricorrente potesse conseguire con certezza, sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente, del progetto presentato e delle risorse disponibili, il finanziamento richiesto.
Tale ragionamento - che postula una equazione tra illegittimità e illiceità e si risolve nella petizione di principio secondo cui “la domanda risarcitoria va accolta poichè il G.A. ha annullato il diniego di contributo pubblico” - non può essere condiviso, in quanto il mero annullamento giurisdizionale del diniego di provvedimento ampliativo non consente, di per sé, l’ammissione a risarcimento, dovendo a tal fine il privato allegare e provare la spettanza del bene della vita ovvero di avere titolo a conseguire il finanziamento richiesto.
E, invero, in caso di lesione di interessi legittimi pretensivi, l’illegittimità dell’atto è condizione necessaria, ma non sufficiente per accordare il risarcimento, dovendo a tal fine il privato allegare e provare anche la spettanza del bene della vita (nel caso di specie la spettanza della sovvenzione).
Il privato che aspira al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo deve allegare e dimostrare, attraverso il giudizio prognostico sulla spettanza, che, in assenza dell’illegittimità, il procedimento avrebbe avuto l'esito favorevole da lui auspicato.
Il G.A. investito della domanda risarcitoria deve, in altri termini, chiedersi quale sarebbe stato il normale e prevedibile esito del procedimento in assenza della riscontrata illegittimità (come si sarebbe concluso il procedimento in assenza di attività amministrativa illegittima ovvero se il privato avrebbe conseguito il bene della vita oggetto dell’istanza di ampliamento della propria sfera giuridica): tale giudizio prognostico sulla fondatezza o meno della istanza, deve essere condotto con riferimento alla normativa di settore applicabile e allo stato di fatto esistente al momento del rilascio del provvedimento, onde stabilire se il pretendente fosse titolare di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta.
Il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita trasforma il processo amministrativo da giudizio sull’atto a giudizio sul rapporto e consente alla P.A. di integrare in giudizio la motivazione al fine di dimostrare la sussistenza di ragioni di diniego che, sebbene non valorizzate nel provvedimento che si assume foriero di danno, ove esistenti, avrebbero, comunque, impedito il rilascio del provvedimento favorevole richiesto dal privato.
Ma affinché il G.A. possa compiere tale giudizio prognostico e verificare la spettanza del bene della vita (scrutinando a tutto tondo il rapporto amministrativo, al di là delle ragioni di diniego opposte dalla P.A. nel provvedimento illegittimo) è, innanzitutto, necessario che il privato fornisca adeguate allegazioni in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito.
Nel caso in esame, come anticipato, la parte ricorrente non ha allegato fatti e circostanze idonei a comprovare la spettanza del bene della vita (spettanza del contributo pubblico richiesto), omettendo di fornire precise deduzioni in ordine a uno degli elementi costitutivi della responsabilità della P.A..
Tale lacuna in ordine alle allegazioni necessarie a sostenere la domanda risarcitoria preclude, in radice, l’accoglimento del ricorso poiché, come anticipato, in tema di responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo gli oneri di allegazione e prova devono essere assolti in pieno dall’interessato in base all’art. 2043 c.c. in rapporto con l’art. 2697 c.c., vigendo in subiecta materia il principio dispositivo secco e non essendo esportabile in ambito risarcitorio il principio acquisitivo e il carattere ufficioso dell’istruttoria che caratterizza l’azione di annullamento.
Nel processo risarcitorio, i fatti costitutivi della pretesa fatta valere - prima ancora di essere provati ex art. 2697 cod. civ. - devono essere (specificamente) allegati dalla parte che ne afferma l’esistenza, non potendosi dimostrare in giudizio se non le circostanze già versate in causa con il ricorso introduttivo.
In conclusione, la ricorrente non ha fornito adeguate allegazioni in ordine alla spettanza del bene della vita; in difetto di tali allegazioni la domanda risarcitoria deve essere respinta in limine litis , senza necessità di verificare la sussistenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marina Perrelli, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO