Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01712/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 750 del 2024, proposto da
LO MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Papale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltagirone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Bazzichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 56879 del 6 dicembre 2023, avente ad oggetto il diniego della richiesta di rinnovo della concessione di utilizzo del suolo pubblico su cui insiste l'impianto di carburante di parte ricorrente nel Comune di Caltagirone;
e, per la condanna
all’adozione del provvedimento di rinnovo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Caltagirone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. L’odierno ricorso ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento n. 56879 del 6 dicembre 2023 con cui il Comune di Caltagirone ha esitato l’istanza di parte ricorrente, protesa ad ottenere il rinnovo della concessione di suolo pubblico per il proprio distributore di carburante, con una determinazione di segno negativo sulla scorta del fatto che “ tale area nel vigente P.R.G. non risulta destinata ad impianti di tal genere ”.
1.2. I fatti di causa possono essere così succintamente riassunti:
- il ricorrente dichiara di gestire un distributore di carburanti, sito nel centro storico di Caltagirone, sin dagli anni Sessanta;
- nel 2004 il P.R.G. comunale viene adeguato al d.d. n. 265 del 12 marzo 2004 del Dipartimento Regionale Urbanistica – Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;
- dalla lettura del documento, così come riportato nel provvedimento oggetto di impugnazione nell’odierno giudizio, l’area su cui insiste il rifornimento di parte ricorrente non sarebbe stata destinata ad altra pianificazione urbanistica, tanto che l’art. 64 delle NTA al prefato PRG, al comma 6, segnatamente, prevede come “ Le aree per servizi e impianti di distribuzione di carburante non possono essere realizzate … nella zona omogenea A del presente piano ”;
- già nel 2010, l’Amministrazione comunale resistente, in seno al procedimento di competenza regionale proteso al rinnovo della concessione per l’impianto di distribuzione carburanti, con la nota n. 25974/2010 aveva rivisto il precedente parere sfavorevole reso (n. 19352 del 12.04.2010) in considerazione del fatto che: i) a norma dell’art. 11 del d.a. del 12 giugno 2023, l’Ente sarebbe stato impossibilitato a mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale vigente; ii) sarebbe stato in corso di elaborazione il nuovo P.R.G., con l’obiettivo, tra gli altri, di prevedere nuove aree per la localizzazione dei distributori carburanti anche all’interno del centro abitato (il piano non risulta essere stato mai adottato); iii) la necessità di supportare ogni attività lavorativa insistente nel Comune, alla luce della grave crisi economico-occupazionale del luogo; iv) la ditta proprietaria dell’impianto avrebbe manifestato l’intenzione di voler traslocare in altro sito nell’ambito della medesima area comunale;
- in calce al prefato parere favorevole, il Comune di Caltagirone si è espresso in termini positivi rispetto al rinnovo temporaneo della concessione per un periodo massimo di due anni, precisando come, alla scadenza del medesimo, l’impianto avrebbe dovuto comunque traslocare in conformità alla normativa vigente;
- la situazione si protrae per diversi anni col susseguirsi di diverse concessioni temporanee, di cui l’ultima del 28 settembre 2020, rilasciata per questioni di crisi economica legate alla pandemia da Covid-19, sennonché, con nota n. 52679/2022, il Comune resistente ha poi concesso un’ulteriore proroga annuale, rilevando tuttavia nel provvedimento come “ trattasi di impianto di carburante sito all’interno della zona “A-centro storico” non avente una sede propria ” e che, pertanto, “ Lo scrivente Ufficio si riserva di verificare alla scadenza di detto periodo di proroga la correttezza e compatibilità delle iniziative adottate ”;
- alla scadenza del prefato periodo di proroga, il Comune ha adottato il provvedimento di diniego del rinnovo della concessione di suolo pubblico chiesta dal privato, rilevando la non conformità della localizzazione del distributore rispetto a quanto previsto dal PRG, con determinazione oggetto di impugnativa con l’odierno ricorso.
1.3. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
I) Contradditorietà della motivazione.
Col primo mezzo di impugnazione parte ricorrente lamenta il contrasto che sussisterebbe tra la motivazione del provvedimento impugnato e i precedenti atti adottati dall’Amministrazione comunale nel 2010 e nel 2022, così come sopra riepilogati, ritenendo integrato il vizio dell’eccesso di potere dell’azione amministrativa avversata.
II) Violazione art.4, n.3, decreto ass. industria Reg. Sicilia 12.06.2003 n.45.
Con la seconda doglianza parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, co. 3, del d.a. n. 45/2003, laddove statuisce che i piani di riallocazione comunali avrebbero l’obbligo di individuare i siti per il trasferimento degli impianti.
III) Violazione art.11 decreto ass. industria Reg. Sicilia 12.06.2003 n.45.
Sempre secondo la prospettazione di parte, ad essere oggetto di violazione sarebbe anche l’art. 11 del medesimo decreto assessoriale, dal momento che esso imporrebbe, nel caso di trasferimento determinato da un provvedimento della p.a. che faccia venire meno la disponibilità del suolo pubblico su cui l’impianto è ubicato, l’individuazione e la messa a disposizione di una nuova area per assicurare la continuità del pubblico servizio.
IV) Violazione art. 6 legge regionale n. 97 del 05.08.1982.
Da ultimo, parte ricorrente ritiene che la disciplina indicata dalla legge regionale in parola non potrebbe essere applicata al suo impianto di distribuzione, in quanto preesistente alla novella normativa in questione.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Caltagirone che ha anzitutto eccepito l’inammissibilità della domanda di parte ricorrente protesa ad ottenere una condanna dell’Amministrazione, da parte di questo giudice, all’adozione del provvedimento di rinnovo della concessione anelato.
Nel merito, poi, ha chiesto il respingimento del gravame in quanto infondato.
3. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 il ricorso è passato in decisione.
4. Avuto riguardo al primo mezzo di impugnazione il Collegio non ravvisa la sussistenza di alcuna contraddittorietà tra il contenuto del provvedimento di diniego del rinnovo della concessione impugnato e i precedenti atti adottati dall’Amministrazione comunale nel 2010 e nel 2022.
In tali ultime determinazioni, invero, l’Amministrazione ha sempre stigmatizzato la circostanza che il distributore fosse ubicato in zona non prevista dal PRG (centro storico), avendo tollerato tale situazioni per diversi anni sulla scorta, da un lato, delle precarie condizioni economiche delle attività commerciali comunali e, per altro verso, riponendo speranza nell’approvazione di un nuovo PRG da parte del Consiglio comunale che avesse potuto individuare una nuova zona urbanisticamente compatibile dove trasferire l’impianto in questione, cosa che poi non è accaduta.
Al termine di un lungo periodo in cui si sono susseguite delle autorizzazioni temporanee, durato più di dieci anni, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento di finale di rigetto a fronte dell’ennesima istanza di rinnovo della concessione, dando applicazione alla disposizione contenuta nelle NTA del PRG in materia di distributori di carburanti, non essendo ravvisabile alcun vizio di eccesso di potere per contraddittorietà nell’operato dell’Amministrazione.
5. Col secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell’art. 4, co. 3, del d.a. n. 45/2003, nella parte in cui prevede che i piani comunali di riorganizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti debbano, tra le altre cose, dare “ 3) indicazione delle aree disponibili o comunque dei siti prevedibili per la ricollocazione o nuova installazione degli impianti nel rispetto dell'art. 21 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 ”.
Si tratta di censura che il Collegio intende trattare unitamente alla terza, con cui è stata dedotta la violazione altresì dell’art. 11, del medesimo decreto assessoriale, nella parte in cui prevede che “ Nel caso di trasferimento determinato da provvedimento della pubblica amministrazione che fa venire meno la disponibilità del suolo pubblico su cui l'impianto insiste, sarà cura della stessa autorità mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale esistente . … I provvedimenti coatti da parte dei comuni e i trasferimenti conseguenti possono essere assentiti solo dopo che i comuni avranno predisposto ed approvato i piani di razionalizzazione rete di cui agli artt. 3 e 4 del presente piano ”.
Secondo la prospettazione della parte privata, dunque, il Comune di Caltagirone, non avendo ancora adottato il piano in argomento, non avrebbe potuto disporre il mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico.
Le censure sono entrambe destituite di fondamento.
Va anzitutto rilevato come sia l’art. 4, co. 3, che il successivo art. 11, del d.a. n. 45/2003, facciano espresso riferimento al potere di trasferimento in altra area da parte del Comune e non anche alla decisione di non rinnovare una concessione di suolo pubblico, che si basa su un potere discrezionale esercitato dall’Amministrazione alla luce del bilanciamento tra interessi pubblici e privati coinvolti.
La necessaria preventiva individuazione delle aree su cui reimpiantare il distributore, così come dell’adozione del piano comunale di cui al d.a. richiamato, fanno riferimento alla decisione del Comune di trasferire l’assetto in un’altra zona, ossia ad un procedimento del tutto diverso da quello che viene in rilievo nel caso in esame.
Al riguardo, il Collegio ritiene di dover richiamare un precedente di questa Sezione, dal quale non rinvengono valide ragioni per discostarsi, alla luce delle censure dedotte col ricorso, secondo cui “ la fattispecie di cui in causa non è sussumibile nel paradigma dell’art. 11 D.A. 12 giugno 2003, ai sensi del quale nel caso di trasferimento determinato da provvedimento della pubblica amministrazione che farebbe venir meno la disponibilità del suolo pubblico su cui l’impianto insiste, dovrebbe essere cura della stessa autorità mettere a disposizione aree alternative al fine di assicurare la continuità del pubblico servizio nel rispetto della legge regionale esistente. Infatti, la vicenda sottoposta all’esame del Collegio esula dalla tipologia disciplinata dall D.A invocato, atteso che la ricorrente non è stata fatta oggetto di un provvedimento di trasferimento che ha fatto venir meno la disponibilità del suolo su cui si trova l’impianto, ma di provvedimenti in base ai quali preso atto della scadenza del termine di concessione dell’area e della sopravvenuta impossibilità (alla luce di atti amministrativi programmatori mai tempestivamente ed autonomamente impugnati, e neppure in questa sede incidentalmente censurati) di rinnovare la concessione il Comune ha prima intimato alla ricorrente il rilascio dell’area e, successivamente, diffidato l’interessata a sgombrare l’area. In particolare, ritiene il Collegio che non sia possibile aderire alla impostazione difensiva di parte ricorrente, tendente alla sovrapposizione e commistione dei profili relativi alla intervenuta cessazione del titolo concessorio/contrattuale di fruizione dell’area in P.zza A. Riggio ed alla individuazione di nuova e diversa area nella quale eventualmente installare il nuovo impianto ” (T.A.R. Sicilia, CA, n. 1018/2012).
In altri e più chiari termini, un conto è discorrere del potere di trasferimento coattivo di un distributore di carburanti in altra area, così come sancito dal d.a. n. 45/2003, mentre diversa cosa è fare riferimento al potere riconosciuto in capo all’Amministrazione di non rinnovare una precedente concessione di suolo pubblico laddove questa si ponga in contrasto con lo strumento urbanistico, così come occorso nel caso in esame.
In quest’ultima fattispecie, invero, l'Amministrazione non è tenuta a reperire una nuova area da mettere a disposizione del concessionario, essendo tale obbligo sussistente solo nei casi di trasferimento coatto dell’impianto e non certo nella ipotesi di cessazione fisiologica del rapporto concessorio, dove l’Amministrazione riesercita ex novo un potere discrezionale in ordine alla sussistenza, o meno, dei presupposti per concedere il provvedimento anelato.
Nell’odierna controversia, il contrasto tra la localizzazione del distributore e le norme urbanistiche discendenti dal PRG del 2004 era stato già ravvisato dalla p.a. anni orsono, ma la questione è sempre stata superata con provvedimenti di concessione temporanea per lo più basati sulle crisi economiche degli ultimi anni e sulla coeva necessità di supportare le attività commerciali locali.
Era, tuttavia, evidente come una tale situazione, di carattere temporaneo, per l’appunto, non avrebbe potuto continuare ad libitum , non ravvisandosi alcuna illegittimità nel provvedimento di segno negativo impugnato.
6. Con la quarta e ultima censura parte ricorrente lamenta la non applicabilità dell’art. 6, della l.r. n. 97 del 5 agosto 1982 alla sua fattispecie, venendo in rilievo un impianto di distribuzione carburanti antecedente all’entrata in vigore della disposizione in commento.
La doglianza è infondata.
Pur volendo sorvolare sull’aspetto invocato della non applicabilità della disposizione normativa richiamata al caso in esame, sul quale il Collegio comunque dubita della bontà della tesi giuridica di parte ricorrente, va rilevato come nell’odierna controversia ciò che emerge è l’adozione di un provvedimento amministrativo basato non già sull’art. 6, della l.r. n. 97/1982, quanto piuttosto sulla non conformità urbanistica dell’allocazione del distributore alla luce delle previsione del PRG vigente del 2004 nel Comune di Caltagirone, essendo questa la circostanza determinante su cui si appunta la determinazione gravata che non risulta essere inficiata dai paventati vizi di legittimità.
7. L’infondatezza della domanda di annullamento, in disparte l’inammissibilità eccepita dalla difesa comunale, postula il venir meno della successiva domanda di condanna della p.a. resistente al rinnovo della concessione con conseguente suo rigetto.
8. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto in quanto infondato,
9. Le spese possono essere eccezionalmente compensate alla luce della novità e della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO