Articolo 8 della Legge 24 gennaio 1986, n. 16
Articolo 7Articolo 9
Versione
21 febbraio 1986
Art. 8.
Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, e' aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1 luglio 1987. L'importo risultante e' maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1986