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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/07/2025, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico Avv. Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8290/2022
TRA
ed rappresentate e difese, giusta procura Parte_1 Parte_2
allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo Mercurio ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Mercato San Severino (SA) alla Via Carmine Amato, n. 115
– attrici –
CONTRO
– in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – contumace –
– convenuto –
Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale del 21 Giugno 2022.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 7 Maggio 2025 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato in data 6 Ottobre 2022, ed Parte_1 Pt_2
premesso di essere rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria di Parte_2
un immobile per civile abitazione ubicato al piano sesto del Condominio
[...]
di , , composto da n. 4 vani ed accessori, oltre CP_1 Controparte_1 CP_1
terrazzo e ripostiglio, riportato nel N.C.E.U. del Comune di al Foglio 6, part. 119, CP_1
sub 15, Cat. A/2, Classe 3, 7,5 vani, r.c. € 658,48=, al quale sono attribuiti dalle Tabelle
millesimali n. 91,90 millesimi;
b) che l'ingresso nel Controparte_1
avviene percorrendo una striscia di cortile di circa 15 ml. di proprietà diversa (
[...]
) che si affaccia direttamente sulla e sulla quale, pertanto, grava Parte_3 CP_1
per la sua intera larghezza (mt. 6) una servitù di transito a favore del CP_1 [...]
impugnavano il deliberato di cui al punto 2) la delibera condominiale adottata CP_1
dal predetto Condominio in data 21 Giugno 2022 per omessa indicazione dell'argomento all'ordine del giorno;
mancata corrispondenza tra quanto previsto al punto 2 dell'ordine del giorno e quanto deliberato;
ingiusta lesione e limitazione del diritto delle attrici al godimento del paritario diritto di proprietà sulla cosa comune.
Concludevano conseguentemente per l'annullamento, previa sospensione, del deliberato di cui al punto n. 2) all'ordine del giorno, con ogni conseguenza relativamente alle spese di giudizio da attribuirsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il convenuto . CP_1
Svolta l'udienza di comparizione, dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
la causa, istruita in modo documentale, era rinviata per la Controparte_1
precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 Maggio 2025 ed ivi assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, primo comma, cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente rilevarsi la procedibilità della domanda, avendo parte attrice esperito il tentativo obbligatorio di mediazione preliminarmente all'instaurazione del presente giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Giova premettere che l'art. 66 disp. attuaz. cod. civ. prevede che l'avviso di convocazione di un'assemblea condominiale deve contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno, pena l'annullabilità ai sensi dell'art. 1137 cod. civ..
Deve altresì rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la “conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea va desunta esclusivamente dall'ordine del giorno e non aliunde” (cfr. Cass. Civ., 23 Gennaio 2014, n. 1445) .
La totale mancanza o l'incompletezza dell'ordine del giorno, come sopra accennato,
comportano l'annullabilità della decisione assembleare che può essere fatta valere senza dubbio dal condomino assente, ma anche da quello dissenziente (o astenuto), il quale, però,
abbia eccepito l'irregolarità della convocazione.
Perfettamente valida, invece, la delibera su un argomento non indicato nell'ordine del giorno, qualora la decisione sia stata approvata all'unanimità da tutti i partecipanti al
. CP_1
3 Ciò premesso, nella fattispecie, l'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 21
Giugno 2022 prevedeva, al punto 2), “Discussione e decisioni in merito alle due soluzioni tecniche prospettate dall'ing. e a seguito di dialogo fra l'Avv. e l'Avv. Altieri Pt_2 CP_2
in riferimento all'area attualmente adibita a parcheggio”, laddove la decisione adottata dal consesso condominiale prevede: “L'assemblea decide di diffidare gli , Parte_4
tramite il loro rappresentante Avv. Altieri, a non occupare con alcuna autovettura l'intera area gravata da servitù a favore del condominio, dando mandato all'amministratore di procedere in tal senso. L'assemblea decide, inoltre, che lo spiazzo di proprietà comune possa essere utilizzato da ciascun condomino con i veicoli soltanto e limitatamente alle attività di carico e scarico merci e persone e nel tempo strettamente necessario ad esso”, esorbitando,
relativamente alla seconda parte (laddove limita l'utilizzo dello spiazzo di proprietà comune limitatamente alle attività di carico e scarico merci e persone e nel tempo strettamente necessario ad esso) dall'ordine del giorno.
L'eccezione formulata dalle attrici, assenti all'assemblea condominiale del 21 Giugno 2022,
merita conseguentemente accoglimento. Il che comporta l'annullamento del deliberato di cui al punto 2).
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna del convenuto al rimborso degli onorari CP_1
di difesa in favore del procuratore costituito di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da 5.201,00
ad € 26.000,00 – parametri medi: Fase di Studio: € 919,00; Fase introduttiva: € 777,00; Fase
istruttoria e/o di trattazione: esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 1.701,00 –
Totali € 3.397,00).
4
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8290/2022 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa,
eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'impugnazione e, per l'effetto, ANNULLA la decisione di cui al punto 2)
della delibera condominiale del 21 Giugno 2022;
2) CONDANNA il convenuto Controparte_1 Controparte_1
– in persona del suo amministratore pro tempore – al pagamento delle spese di giudizio,
[...]
che liquida complessivamente in € 3.634,00, di cui € 237,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito distrattario AVV. VINCENZO MERCURIO.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 25 Luglio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice Unico Avv. Ornella Mannino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8290/2022
TRA
ed rappresentate e difese, giusta procura Parte_1 Parte_2
allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo Mercurio ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Mercato San Severino (SA) alla Via Carmine Amato, n. 115
– attrici –
CONTRO
– in persona del suo Controparte_1
amministratore pro tempore – contumace –
– convenuto –
Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale del 21 Giugno 2022.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 7 Maggio 2025 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. Attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione notificato in data 6 Ottobre 2022, ed Parte_1 Pt_2
premesso di essere rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria di Parte_2
un immobile per civile abitazione ubicato al piano sesto del Condominio
[...]
di , , composto da n. 4 vani ed accessori, oltre CP_1 Controparte_1 CP_1
terrazzo e ripostiglio, riportato nel N.C.E.U. del Comune di al Foglio 6, part. 119, CP_1
sub 15, Cat. A/2, Classe 3, 7,5 vani, r.c. € 658,48=, al quale sono attribuiti dalle Tabelle
millesimali n. 91,90 millesimi;
b) che l'ingresso nel Controparte_1
avviene percorrendo una striscia di cortile di circa 15 ml. di proprietà diversa (
[...]
) che si affaccia direttamente sulla e sulla quale, pertanto, grava Parte_3 CP_1
per la sua intera larghezza (mt. 6) una servitù di transito a favore del CP_1 [...]
impugnavano il deliberato di cui al punto 2) la delibera condominiale adottata CP_1
dal predetto Condominio in data 21 Giugno 2022 per omessa indicazione dell'argomento all'ordine del giorno;
mancata corrispondenza tra quanto previsto al punto 2 dell'ordine del giorno e quanto deliberato;
ingiusta lesione e limitazione del diritto delle attrici al godimento del paritario diritto di proprietà sulla cosa comune.
Concludevano conseguentemente per l'annullamento, previa sospensione, del deliberato di cui al punto n. 2) all'ordine del giorno, con ogni conseguenza relativamente alle spese di giudizio da attribuirsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva il convenuto . CP_1
Svolta l'udienza di comparizione, dichiarata la contumacia del convenuto
[...]
la causa, istruita in modo documentale, era rinviata per la Controparte_1
precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 Maggio 2025 ed ivi assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190, primo comma, cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente rilevarsi la procedibilità della domanda, avendo parte attrice esperito il tentativo obbligatorio di mediazione preliminarmente all'instaurazione del presente giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e merita conseguentemente accoglimento.
Giova premettere che l'art. 66 disp. attuaz. cod. civ. prevede che l'avviso di convocazione di un'assemblea condominiale deve contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno, pena l'annullabilità ai sensi dell'art. 1137 cod. civ..
Deve altresì rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la “conoscenza degli argomenti da trattare in assemblea va desunta esclusivamente dall'ordine del giorno e non aliunde” (cfr. Cass. Civ., 23 Gennaio 2014, n. 1445) .
La totale mancanza o l'incompletezza dell'ordine del giorno, come sopra accennato,
comportano l'annullabilità della decisione assembleare che può essere fatta valere senza dubbio dal condomino assente, ma anche da quello dissenziente (o astenuto), il quale, però,
abbia eccepito l'irregolarità della convocazione.
Perfettamente valida, invece, la delibera su un argomento non indicato nell'ordine del giorno, qualora la decisione sia stata approvata all'unanimità da tutti i partecipanti al
. CP_1
3 Ciò premesso, nella fattispecie, l'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 21
Giugno 2022 prevedeva, al punto 2), “Discussione e decisioni in merito alle due soluzioni tecniche prospettate dall'ing. e a seguito di dialogo fra l'Avv. e l'Avv. Altieri Pt_2 CP_2
in riferimento all'area attualmente adibita a parcheggio”, laddove la decisione adottata dal consesso condominiale prevede: “L'assemblea decide di diffidare gli , Parte_4
tramite il loro rappresentante Avv. Altieri, a non occupare con alcuna autovettura l'intera area gravata da servitù a favore del condominio, dando mandato all'amministratore di procedere in tal senso. L'assemblea decide, inoltre, che lo spiazzo di proprietà comune possa essere utilizzato da ciascun condomino con i veicoli soltanto e limitatamente alle attività di carico e scarico merci e persone e nel tempo strettamente necessario ad esso”, esorbitando,
relativamente alla seconda parte (laddove limita l'utilizzo dello spiazzo di proprietà comune limitatamente alle attività di carico e scarico merci e persone e nel tempo strettamente necessario ad esso) dall'ordine del giorno.
L'eccezione formulata dalle attrici, assenti all'assemblea condominiale del 21 Giugno 2022,
merita conseguentemente accoglimento. Il che comporta l'annullamento del deliberato di cui al punto 2).
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna del convenuto al rimborso degli onorari CP_1
di difesa in favore del procuratore costituito di parte attrice, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, che si liquidano come in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da 5.201,00
ad € 26.000,00 – parametri medi: Fase di Studio: € 919,00; Fase introduttiva: € 777,00; Fase
istruttoria e/o di trattazione: esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 1.701,00 –
Totali € 3.397,00).
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P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 8290/2022 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa,
eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'impugnazione e, per l'effetto, ANNULLA la decisione di cui al punto 2)
della delibera condominiale del 21 Giugno 2022;
2) CONDANNA il convenuto Controparte_1 Controparte_1
– in persona del suo amministratore pro tempore – al pagamento delle spese di giudizio,
[...]
che liquida complessivamente in € 3.634,00, di cui € 237,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa, come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito distrattario AVV. VINCENZO MERCURIO.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 25 Luglio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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