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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2517 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. C.F._1 e Parte_2 (C.F. Parte_1
(), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Coppola, in virtù di procura C.F. 2
in atti
Appellanti
E
'rappresentati e difesi(C.F. C.F. 3 ) e CP_2CP_1 dagli Avv.ti Angelo Guerriero e Lucia Bonavita, in virtù di procura in atti
Appellati
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione,
― in qualità di proprietari Parte_1 e Parte_2
di una villetta unifamiliare a schiera, sita in Forino alla Via Guido D'orso, in catasto al foglio
7, p.lla 1553 sub 30 e sub 22, posta su tre livelli (terra-cielo) con giardino sul lato anteriore e posteriore convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, CP_1 e
CP_2 Deducevano che:
-approfittando della momentanea assenza degli stessi, ' Persona_2 Persona_1
― quali proprietari del fabbricato contermine -, avevano- CP_1 e CP_2
provveduto a realizzare, in maniera abusiva, sul lato posteriore dell'immobile, una doppia parete lungo il muro di proprietà esclusiva di essi attori con occupazione di circa 15 cm di superficie lineare;
-per la predetta realizzazione abusiva, veniva tagliata la ringhiera del balcone e, inoltre, veniva eseguita un'antiestetica copertura non a norma;
-nonostante quanto riconosciuto dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 69/2019 del
14.1.2019, ovvero della piena responsabilità ascritta in capo ai coniugi Per_1 e Per_2 per il piano terra, i predetti convenuti – rispettivamente CP_1 per il piano rialzato e CP_2 per il piano superiore - non ritenevano di doversi attenere in ordine a quanto statuito dal giudice avellinese.
Ciò premesso, gli attori così concludevano:
"a) Riconoscere e dichiarare che le opere realizzate dai convenuti, sono illecite ed illegittime non essendo state realizzate con il rispetto delle distanze dal confine di cui al codice civile e delle normative edilizie comunali e senza il rispetto del decoro architettonico del fabbricato.
b) Per effetto di quanto innanzi ordinare al convenuto l'eliminazione delle opere abusive disponendo il ripristino dello stato dei luoghi.
c) Condannare i convenuti, in solido e/o in via autonoma, ciascuno al risarcimento del danno in ogni sua componente, per danni patrimoniale e non patrimoniali, quantificati in € 5.100,00,
o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria, con maggiorazione per legge.di interessi e rivalutazione come d) Favore di spese ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.".
2. Si costituivano in giudizio CP_2 e CP_1
Eccepivano la carenza di legittimazione passiva, non avendo essi realizzato alcun lavoro, ed anche l'esistenza di un giudicato esterno, dal momento che la stessa questione era stata già affrontata e risolta con sentenza n. 69/2019 emessa dal Tribunale di Avellino.
3. Con sentenza n. 792, pubblicata IL 12.05.2021, il Tribunale di Avellino, così statuiva:
"a) rigetta la domanda;
b) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 30,00 per esborsi ed € 1620,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione;
In motivazione, deduceva che:
-premesso che, in virtù del principio processuale della ragione più liquida, ci si poteva soffermare su tutti quegli aspetti dirimenti, senza entrare nel merito della questione concernente l'eccepito giudicato esterno, la domanda attorea andava rigettata;
-quest'ultima non era stata adeguatamente provata, data la vaghezza e genericità connotante quanto descritto nell'atto introduttivo e l'assenza di qualsivoglia utile documento probatorio, tali da non coadiuvare – in sede di istruttoria - il giudice in alcun modo;
-attesa l'anzidetta indeterminatezza, al Tribunale residuava il legittimo sospetto che si potesse trattare delle stesse violazioni attenzionate nel già suindicato procedimento n.
69/2019.
4. Parte_1 e Parte_2 propongono appello.
Con un unico motivo d'appello, gli appellanti deducono che, oltre ad apparire non semplice spiegare che i due giudizi in contestazione abbiano avuto sorti opposte dinnanzi allo stesso
Tribunale (il primo istruito previa CTU ed accolto dal Tribunale;
il secondo ritenuto carente nell'esposizione tale da essere rigettato), asseriscono anche che il Tribunale non abbia correttamente valutato gli atti processuali. Difatti - secondo gli appellanti -, il tribunale non avendo considerato quanto versato in atti (sentenza del Tribunale di Avellino n. 69/2019, quale dichiarativa - seppure accolta parzialmente la domanda - della responsabilità degli odierni appellati e consulenza tecnica d'ufficio svolta nel relativo processo, con allegate planimetrie, fotografie e progetti), non avrebbe esaminato quanto svolto effettivamente dagli odierni appellati. La ratio di tale approssimativo modus operandi sarebbe derivata dallo stato pandemico atto a non consentire una lettura degli atti cartacei depositati in cancelleria allegati al fascicolo di parte.
Inoltre, i suindicati istanti asseriscono che l'opera abusiva - perché priva di autorizzazione e/o attestazione tecnica – pregiudica l'utilizzo del proprio bene (che può essere valutato tenendo in considerazione la riduzione mensile da effettuare ad un ipotetico locatario per il periodo temporale concernente l'inutilizzabilità dei beni in contestazione), data l'instabilità della ringhiera avutasi successivamente all'installazione del cappotto coibente. Ragion per cui necessiterebbe la demolizione di quanto illegittimamente realizzato, ritenendosi, oltretutto, lesivo del decoro architettonico;
il risarcimento per i danni patiti (di cui l'esatta stima analiticamente rappresentata in atti) e, di conseguenza, il ripristino dello status quo ante.
Così dedotto, chiedono:
"a) Riconoscere e dichiarare che le opere realizzate dai convenuti, sono illecite ed illegittime non essendo state realizzate con il rispetto delle distanze dal confine di cui al codice civile e delle normative edilizie comunali e senza il rispetto del decoro architettonico del fabbricato.
b) Per effetto di quanto innanzi ordinare al convenuto l'eliminazione delle opere abusive disponendo il ripristino dello stato dei luoghi.
c) Condannare i convenuti, in solido e/o in via autonoma, ciascuno al risarcimento del danno in ogni sua componente, per danni patrimoniale e non patrimoniali, quantificati in € 5,100,00,
o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria, con maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge.
d) Favore di spese ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario. I fatti, non contestati, sono pacifici in quanto gà accertati, come detto, da CTU ma in subordine è stata chiesta la nomina di nuovo consulente.
e) In subordine è stato deferito ai convenuti interrogatorio formale sui seguenti fatti:
CP_1 e CP_2 sono proprietari di immobili contermini a) "Vero che i sigg. ri al fabbricato degli attori".
b) "Vero che i convenuti approfittando della momentanea assenza degli attori hanno realizzato una serie di opere abusive e, in particolare, sul lato posteriore dell'immobile, una doppia parete lungo il muro di proprietà esclusiva dei coniugi Controparte_3 con occupazione di circa 15 centimetri di superficie lineare. Peraltro, per realizzare tale opera,
è stata tagliata la ringhiera del balcone degli istanti senza provvedere a sistemarla ed è stata eseguita una copertura che non solo non è a regola d'arte ma è chiaramente e visibilmente antiestetica".
Parte_3 inquilino dello stabile e cognato di CP_2c) "Vero che il sig. ricevuta dall'Avv. Roberto Coppola la diffida al ripristino delle opere, abusivamente eseguite, sono venuti allo studio di quest'ultimo e, riconosciuto di aver compiuto le opere illecite, hanno chiesto di non inoltrare l'atto di citazione in quanto avrebbero provveduto al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno".".
5. Si costituiscono CP_1 e CP_2
In particolare, deducono che: - quanto eccepito in appello non può ritenersi ammissibile, ex art. 345 cpc, in quanto mai proposto prima, ragion per cui trattasi di domande totalmente nuove;
- parte appellante ha ammesso che è già stato reso un dispositivo avente ad oggetto la stessa parete - per cui è causa - e per la medesima tettoia, tale da aversi già un precedente giudizio (in cui è stato richiesto da parte attorea un risarcimento danni per intero e non pro quota) avanzato nei confronti di altri condomini, quali ritenuti responsabili dell'illecito de quo.
Difatti, la medesima domanda è stata poi avanzata nei confronti di altri condomini, attesa la completa sovrapponibilità di sentenza ed atto di citazione;
- il suindicato appello risulti inammissibile ex artt. 348 bis e 348 ter, in quanto insufficientemente motivato;
- la domanda proposta da parte appellante debba essere rigettata, dati gli inverosimili presupposti sui quali si fonda, ritenendosi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli appellati ed incontestato che la predetta domanda giudiziale sia coperta da giudicato, in base a quanto disposto dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 69/19.
Così dedotto, chiedono:
"-rigettare l'intero atto di appello e confermare la sentenza di primo grado;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
срс.
1.1.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile - cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. Oa) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 2012, n. 134 - recita:
"l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". La Corte di legittimità ha chiarito che "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata" (così Cass. ord. 7675/2019).
1.2. Nella specie, gli appellanti hanno individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed hanno argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. Gli appellanti criticano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda in quanto generica e non provata.
Il motivo di doglianza merita accoglimento nei limiti della motivazione che segue.
2.1. Gli odierni appellanti hanno sufficientemente delineato la causa petendi della loro domanda, deducendo che CP_1 e CP_4 hanno realizzato una parente coibentata in maniera illegittima ed hanno provocato un danno alla proprietà degli appellanti, con la recisione della ringhiera, poi sistemata non a regola d'arte. E' altresì chiaro anche il petitum della domanda: gli appellanti, infatti, hanno chiesto la rimozione delle opere illegittime ed il risarcimento dei danni derivanti dalle opere realizzate dalla controparte.
Il tribunale ha, dunque, errato nel ritenere generica la domanda formulata da Parte_1 e
"Pt_2 in quanto questi non avrebbero indicato il momento in cui i lavori sarebbero stati realizzati o si sarebbero limitati ad allegare che la coibentazione aveva occupato uno spazio di circa 15 cm: la connotazione temporale è del tutto ininfluente per delineare la causa petendi della domanda;
la descrizione dei lavori realizzati dagli appellati è sufficiente per individuare l'oggetto della domanda di rimozione.
2.2. Il tribunale ha anche errato nel rigettare le istanze istruttorie orali in quanto la prova avrebbe dovuto essere fornita a mezzo documenti ed in quanto agli atti mancavano fotografie dei luoghi: come noto, le circostanze rilevanti possono essere parimenti provate a mezzo di documenti o a mezzo di prove orali, non sussistendo, nel nostro ordinamento, alcuna gerarchia di valore tra i mezzi di prova;
inoltre gli appellanti, in primo grado, depositarono fotografie dello stato dei luoghi.
2.3. Pertanto, deve ritenersi che la domanda formulata dagli appellanti non sia generica;
ciò comporta che la stessa domanda deve essere ex novo analizzata nel merito.
3.Gli appellati CP_1 e CP_2 eccepiscono la carenza di legittimazione passiva,
-deducono in quanto essi non hanno realizzato alcun lavoro di muratura, per cui alcun
-
danno possono avere procurato agli appellanti.
L'eccezione non è fondata.
che è un muro esterno è3.1 muro su cui è stata realizzata la coibentazione condominiale, in quanto riguarda l'intera altezza della villa adiacente a quella di Parte_1 e
Pt_2 (v. CTU), quindi interessa sia il piano terra (di R_ e Per 2 ), sia il primo e secondo piano (di proprietà degli appellati).
Per altro come riportato dagli appellanti nella memoria di replica - nel giudizio concluso con la sentenza n. 69/2019, R_ e Per_2 dedussero che con CP_1 e CP_2 - di
-avevano concordato i lavori di isolamento cui avevano anche chiesto la chiamata in causa termico e che questi ultimi avevano partecipato, in pari misura, al pagamento dei costi.
3.2. In considerazione di quanto dichiarato da R_ Per_2 e della circostanza che la parte coibentata sia una parete condominiale, quindi in comproprietà di R_ e Per_2
e anche di CP_1 e CP_2 , nonchè, infine, del fatto che la coibentazione ha interessato anche la proprietà esclusiva di questi ultimi – che quindi se ne sono giovati -, questa Corte
-
ritiene provato che CP_1 e CP_2 siano legittimati passivi alle domande formulate dagli appellanti, in quanto proprietari del bene condominiale coibentato e, quindi, in quanto committenti dei lavori di coibentazione.
4. Gli appellanti chiedono la rimozione della coibentazione della parete in proprietà degli appellati, nonché il risarcimento del danno causato dalla rimozione e nuova installazione (precaria) della ringhiera e dalla instabilità dei pannelli che costituiscono la coibentazione, circostanze che hanno limitato, in capo agli appellanti, il godimento della loro proprietà. Precisano che la riduzione del godimento può essere quantificato in relazione alla riduzione che subirebbe un canone di locazione - ove la villetta deli appellati fosse locata -,
a causa delle condizioni della ringhiera e della parete coibentata.
La domanda merita parziale accoglimento, nei limiti della motivazione che segue.
4.1. Preliminarmente, va precisato che in questo giudizio può farsi uso della CTU svoltasi nel giudizio (R.G. 3116/2012) introdotto, innanzi al tribunale di Avellino, da Parte_1 e nei confronti di R_ e Per_2 e concluso con la sentenza n. 69/2019.Pt_2
4.2. E' opportuno precisare che gli appellanti, benché nelle conclusioni dell'atto di appello chiedano di accertare che la realizzazione della parete coibentata sia illegittima, in quanto non ha rispettato le distanze dal confine (v. pg. 12 dell'atto di appello), nel corpo dell'atto gli stessi appellanti lamentano la illegittimità della coibentazione esclusivamente in quanto abusiva, poiché realizzata in assenza di alcuna autorizzazione amministrativa (v. pg. 9 dell'atto di appello).
L'unica causa petendi esplicitata dagli appellanti a fondamento della domanda di rimozione, dunque, è l'abusività amministrativa dell'opera realizzata dagli appellati;
non è stata contestata (neanche in primo grado, come emerge dall'atto di citazione innanzi al tribunale) alcuna violazione delle distanze legali.
Come noto, la domanda giudiziale è connotata non solo dal petitum, ma anche dalla causa petendi. Nella specie, la domanda di rimozione della parete per violazione delle distanze legali non è mai stata argomentata agli attori (odierni appellanti), ma è stata inserita esclusivamente nelle conclusioni. Pertanto, tale domanda non deve essere presa in considerazione.
4.3. Ai sensi dell'art. 872 c.c., la violazione delle norme amministrative dettate in materia edilizia non attribuisce il diritto alla rimozione del manufatto, a meno che non sussista la violazione delle norme civilistiche in materia di distanze.
La violazione delle norme amministrative attribuisce il solo diritto al risarcimento del danno.
Nella specie, dunque, l'assenza di autorizzazione amministrative alla realizzazione della parete coibentata - evidenziata dalla CTU eseguita nel giudizio r.g. 3116/2012, concluso con la sentenza 69/2019 – non comporta il diritto, in capo agli appellanti, di chiedere la rimozione della parete.
4.4. Dalla realizzazione di tale parete, dotata di pannelli precari, gli appellanti lamentano che sia derivato un danno patrimoniale integrato dalla riduzione del godimento dell'immobile e precisamente del terrazzino e della corte posteriore, impraticabili in quanto a) i pannelli della parete coibentata potrebbero distaccarsi e b) ci si potrebbe ferire, a causa delle lamiere taglienti installate.
Dalla CTU prodotta nel presente giudizio non emerge che la parete coibentata sia dotata di pannelli precari.
La instabilità dei pannelli, paventata dagli appellanti, allo stato rappresenta solo una ipotesi che, al momento, non ha alcuna concreta probabilità di manifestarsi.
Pertanto, non è configurabile alcun pericolo di danno derivante dalla profilata riduzione di godimento del terrazzino e della corte posteriore.
Quanto alla presenza di lamiere taglienti, va osservato che a) la pericolosità di tali lamiere non emerge né dalla CTU, nè dalle fotografie allegate alla CTU;
b) essa non impedirebbe, allo stato, in alcuna misura, di usufruire del terrazzo.
4.5. Per altro, gli appellanti non hanno né allegato, né provato di avere effettivamente subito la riduzione del godimento lamentata, cioè di non avere goduto a pieno degli spazi esterni a causa della presenza dei pannelli. Hanno solo allegato l'esistenza di un ipotetico danno, in caso di ipotetica locazione. Per quanto gli appellanti abbiano inteso richiamare la possibilità di una locazione al fine di quantificare il danno, va ribadito che agli atti manca la prova che gli appellanti abbiano effettivamente subito una riduzione del godimento. Quindi, prima di individuare i criteri di quantificazione del danno, gli appellanti avrebbero dovuto provare di avere subito il danno di cui chiedono il ristoro.
4.6. Gli appellanti chiedono anche il risarcimento del danno derivante dalla precarietà della ringhiera, causata dal ripristino della stessa, dopo che era stata rimossa per la realizzazione del cappotto termico.
Precisano che i danni sono costituiti dai costi del ripristino a regola d'arte della ringhiera e dalla riduzione del godimento del terrazzino, derivate dal rischio causato dalla precarietà
della ringhiera.
Quanto al danno da riduzione del godimento, è sufficiente ripetere quanto già detto in ordine alla struttura della parete coibentata: manca agli atti la prova che Parte_1 e Pt_2 abbiano patito una (reale e non ipotetica) riduzione del godimento.
Per il ripristino a regola d'arte della ringhiera al piano terreno il CTU ha determinato in euro
330,00 il costo: Per ciò che riguarda il tratto di ringhiera da ripristinare a regola d'arte si stimano lavori a corpo per complessivi euro 330,00 (oltre IVA come per legge) così determinati:
Mano d'opera:
- operaio specializzato (fabbro) 26,35 €/h x 2 h= 52,70 €
- operaio comune (imbianchino) 22,17 €/h x 5h = 110.85€
Totale mano d'opera 163,55 €
Materiali:
- per antiruggine, vernici a smalto, ecc.. 100,00 €
Totale parziale 263,55 €
Spese generali 15% 39,53€
Totale parziale 303,08 €
Utile dell'impresa 10% 30.31 €
Sommano 333,39 €
che si arrotondano a 330,00 euro, oltre Iva come per legge.
A fronte di tale quantificazione del danno, gli appellanti oppongono una diversa quantificazione, pari ad euro 1.300,00, indicata dal loro consulente (v. pgg. 10-11 dell'atto di appello).
In vero, gli appellanti non censurano in alcun modo la quantificazione operata dal CTU, ma si limitato a dedurre l'insufficienza di tale quantificazione, proponendone altra e maggiore, formulata dal loro perito.
Per altro, alle critiche sollevate dagli appellanti nel giudizio concluso con la sentenza n.
69/2019, il CTU aveva già risposto nei seguenti termini: II CTP geom. ZO fa presente che a seguito della posa in opera de cappotto sulla facciata di proprietà della parte attrice è stata pregiudi cata la stabilità della ringhiera, di cui è stato necessario eseguire i taglio di pochi centimetri per "dare spazio" al volume dell'isolante così come descritto in narrativa. Per il ripristino dello stato originario della stessa ringhiera, il CTP propone una sostituzione totale della stessa ringhiera, introducendo lavorazioni (punti 3.1.1-3.1.2-3.1.3-
3.1.4 e 3.1.5 della Relazione di parte allegata) che non sono conformi all'opera così come era stata concepita e realizzata in origine.
A tal proposito, come si evince dallo stato dei luoghi, la ringhiera in oggetto risulta posta in opera con montanti che non forano la soglia di marmo e la sottostante soletta alla quale sono invece ancorati tramite staffe che fuoriescono dal frontalino del balcone. (Foto 11)
In virtù di tale precedente caratteristica costruttiva, il CTU non ritiene accettabile la trasformazione della ringhiera in base alla lamentata instabilità prodotta dal taglio di una minima porzione per consentire la realizzazione del cappotto isolante, taglio che peraltro non poteva avvenire senza l'avallo "bonario" della parte attrice.
E' stato a tal proposito già descritta la problematica inerente la rin-
ghiera e si ribadisce quanto detto per consentire che siano assicurati decoro estetico e sicurezza alla parte attrice. Del resto è lecito credere che la ringhiera non fosse molto più stabile nemmeno in origine, per come era stata concepita dal costruttore.
Infatti, l'unica differenza sostanziale rilevata, tra lo stato originario e l'attuale, consiste nel punto di saldatura spostato, in seguito alla ridu-
zione della ringhiera, dalla testa del quadrello, che funge da staffa, al
"fianco" di quest'ultima, (Foto 17) e pertanto (fatto salva la questione estetica) il ripristino delle precedenti caratteristiche di stabilità (data la rigidezza del materiale) può essere restituita aumentando la superfi-
cie di contatto, sottoposta a saldatura, tra montante e staffa, inseren-
do a sostegno dell'attuale contatto, un elemento omogeneo che sup-
porti il collegamento tra le parti collaboranti. Ovviamente ciò per evita-
In assenza di specifiche e concrete critiche alla quantificazione operata dal CTU – alle quali, per altro, quest'ultimo non abbia già dato sufficiente risposta - questa Corte ritiene di rigettare le doglianze sollevate dagli appellanti e di condividere la quantificazione del CTU.
4.7. Va osservato che il tribunale di Avellino, con la sentenza n. 69/2019, ha già condannato
R_ e Per_2 al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 330,00 a titolo di risarcimento del danno per il ripristino della ringhiera.
Dato che, nel caso in esame, si tratta del medesimo danno, CP_1 e CP_2 devono essere condannati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., in solido con R_ e Per 2 al '
pagamento, in favore degli appellanti, della medesima somma di euro 330,00 a titolo di risarcimento del danno.
4.8. Sulla somma di euro 330,00 - che integra un debito di valore -, va computata la rivalutazione, secondo gli indici Istat FOI, a far data dal deposito della relazione del CTU
(maggio 2014), al fine di ristorare il danno da ritardato pagamento.
4.9. Non sono dovuti gli interessi – pure richiesti dagli appellanti.
Per i debiti di valore, il danneggiato deve allegare di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello ristorabile con la rivalutazione (v. Cass. 6351/2025, in cui si legge che
"nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue,
per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi"; v. anche Cass. 1111/2020)
Nella specie, gli appellanti nulla hanno dedotto in ordine ad un danno che non verrebbe sufficientemente risarcito a mezzo della rivalutazione.
5. Gli appellanti lamentano che la parete coibentata, visibile dalla loro abitazione, sia antiestetica e deteriori il decoro architettonico dell'intero complesso;
per cui, chiedono il risarcimento del danno, consistente nella riduzione del valore della loro abitazione.
La domanda non merita accoglimento.
5.1. Gli appellanti, al fine di stigmatizzare la lesione del decoro architettonico, richiamano giurisprudenza di legittimità che palesemente si riferisce alla tutela del decoro architettonico nell'ambito del condominio.
Come noto, i condomini non possono realizzare innovazioni od opere sulle parti in proprietà esclusiva che comportino pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale (artt.
1120 e 1122 c.c.).
5.2. Nella specie, la villa in proprietà degli appellanti è distinta e separata da quella in proprietà degli appellati. Le due ville non costituiscono alcun condominio unico: pertanto, nella specie, il decoro architettonico non costituisce un bene condominiale, tutelabile esclusivamente da parte di ciascun condomino.
Ne deriva che gli appellanti non hanno alcun diritto di censurare le scelte cromatiche operate dai vicini, anche nel caso in cui tali scelte offendano il senso estetico degli appellanti (i quali hanno definito le scelte degli appellati “un oltraggio al loro buon gusto").
6. Al parziale accoglimento dell'appello fa seguito la riforma della sentenza di primo grado.
7. Questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (v. art. 336 cpc).
8. In considerazione dell'accoglimento solo di alcune delle domande formulate da
Parte_1 e Pt_2 sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, ex art. 92, comma secondo, cpc (v. Cass. SSSU 32061/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitvamente pronunciando, così decide:
a)accoglie, per quanto di ragione, l'appello promosso da Parte_1 e Pt_2
[...] riforma la sentenza del tribunale di Avellino n. 792, pubblicata il 12.5.2021 e, per l'effetto, condanna CP_1 CP_2 in solido con ' Persona_1 e Per_2
[...] al pagamento della somma di euro 330,00, oltre rivalutazione come da motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
b) compensa le spese dle doppio grado di giudizio.,
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2517 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. C.F._1 e Parte_2 (C.F. Parte_1
(), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Coppola, in virtù di procura C.F. 2
in atti
Appellanti
E
'rappresentati e difesi(C.F. C.F. 3 ) e CP_2CP_1 dagli Avv.ti Angelo Guerriero e Lucia Bonavita, in virtù di procura in atti
Appellati
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione,
― in qualità di proprietari Parte_1 e Parte_2
di una villetta unifamiliare a schiera, sita in Forino alla Via Guido D'orso, in catasto al foglio
7, p.lla 1553 sub 30 e sub 22, posta su tre livelli (terra-cielo) con giardino sul lato anteriore e posteriore convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, CP_1 e
CP_2 Deducevano che:
-approfittando della momentanea assenza degli stessi, ' Persona_2 Persona_1
― quali proprietari del fabbricato contermine -, avevano- CP_1 e CP_2
provveduto a realizzare, in maniera abusiva, sul lato posteriore dell'immobile, una doppia parete lungo il muro di proprietà esclusiva di essi attori con occupazione di circa 15 cm di superficie lineare;
-per la predetta realizzazione abusiva, veniva tagliata la ringhiera del balcone e, inoltre, veniva eseguita un'antiestetica copertura non a norma;
-nonostante quanto riconosciuto dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 69/2019 del
14.1.2019, ovvero della piena responsabilità ascritta in capo ai coniugi Per_1 e Per_2 per il piano terra, i predetti convenuti – rispettivamente CP_1 per il piano rialzato e CP_2 per il piano superiore - non ritenevano di doversi attenere in ordine a quanto statuito dal giudice avellinese.
Ciò premesso, gli attori così concludevano:
"a) Riconoscere e dichiarare che le opere realizzate dai convenuti, sono illecite ed illegittime non essendo state realizzate con il rispetto delle distanze dal confine di cui al codice civile e delle normative edilizie comunali e senza il rispetto del decoro architettonico del fabbricato.
b) Per effetto di quanto innanzi ordinare al convenuto l'eliminazione delle opere abusive disponendo il ripristino dello stato dei luoghi.
c) Condannare i convenuti, in solido e/o in via autonoma, ciascuno al risarcimento del danno in ogni sua componente, per danni patrimoniale e non patrimoniali, quantificati in € 5.100,00,
o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria, con maggiorazione per legge.di interessi e rivalutazione come d) Favore di spese ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.".
2. Si costituivano in giudizio CP_2 e CP_1
Eccepivano la carenza di legittimazione passiva, non avendo essi realizzato alcun lavoro, ed anche l'esistenza di un giudicato esterno, dal momento che la stessa questione era stata già affrontata e risolta con sentenza n. 69/2019 emessa dal Tribunale di Avellino.
3. Con sentenza n. 792, pubblicata IL 12.05.2021, il Tribunale di Avellino, così statuiva:
"a) rigetta la domanda;
b) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 30,00 per esborsi ed € 1620,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione;
In motivazione, deduceva che:
-premesso che, in virtù del principio processuale della ragione più liquida, ci si poteva soffermare su tutti quegli aspetti dirimenti, senza entrare nel merito della questione concernente l'eccepito giudicato esterno, la domanda attorea andava rigettata;
-quest'ultima non era stata adeguatamente provata, data la vaghezza e genericità connotante quanto descritto nell'atto introduttivo e l'assenza di qualsivoglia utile documento probatorio, tali da non coadiuvare – in sede di istruttoria - il giudice in alcun modo;
-attesa l'anzidetta indeterminatezza, al Tribunale residuava il legittimo sospetto che si potesse trattare delle stesse violazioni attenzionate nel già suindicato procedimento n.
69/2019.
4. Parte_1 e Parte_2 propongono appello.
Con un unico motivo d'appello, gli appellanti deducono che, oltre ad apparire non semplice spiegare che i due giudizi in contestazione abbiano avuto sorti opposte dinnanzi allo stesso
Tribunale (il primo istruito previa CTU ed accolto dal Tribunale;
il secondo ritenuto carente nell'esposizione tale da essere rigettato), asseriscono anche che il Tribunale non abbia correttamente valutato gli atti processuali. Difatti - secondo gli appellanti -, il tribunale non avendo considerato quanto versato in atti (sentenza del Tribunale di Avellino n. 69/2019, quale dichiarativa - seppure accolta parzialmente la domanda - della responsabilità degli odierni appellati e consulenza tecnica d'ufficio svolta nel relativo processo, con allegate planimetrie, fotografie e progetti), non avrebbe esaminato quanto svolto effettivamente dagli odierni appellati. La ratio di tale approssimativo modus operandi sarebbe derivata dallo stato pandemico atto a non consentire una lettura degli atti cartacei depositati in cancelleria allegati al fascicolo di parte.
Inoltre, i suindicati istanti asseriscono che l'opera abusiva - perché priva di autorizzazione e/o attestazione tecnica – pregiudica l'utilizzo del proprio bene (che può essere valutato tenendo in considerazione la riduzione mensile da effettuare ad un ipotetico locatario per il periodo temporale concernente l'inutilizzabilità dei beni in contestazione), data l'instabilità della ringhiera avutasi successivamente all'installazione del cappotto coibente. Ragion per cui necessiterebbe la demolizione di quanto illegittimamente realizzato, ritenendosi, oltretutto, lesivo del decoro architettonico;
il risarcimento per i danni patiti (di cui l'esatta stima analiticamente rappresentata in atti) e, di conseguenza, il ripristino dello status quo ante.
Così dedotto, chiedono:
"a) Riconoscere e dichiarare che le opere realizzate dai convenuti, sono illecite ed illegittime non essendo state realizzate con il rispetto delle distanze dal confine di cui al codice civile e delle normative edilizie comunali e senza il rispetto del decoro architettonico del fabbricato.
b) Per effetto di quanto innanzi ordinare al convenuto l'eliminazione delle opere abusive disponendo il ripristino dello stato dei luoghi.
c) Condannare i convenuti, in solido e/o in via autonoma, ciascuno al risarcimento del danno in ogni sua componente, per danni patrimoniale e non patrimoniali, quantificati in € 5,100,00,
o in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dall'indagine istruttoria, con maggiorazione di interessi e rivalutazione come per legge.
d) Favore di spese ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario. I fatti, non contestati, sono pacifici in quanto gà accertati, come detto, da CTU ma in subordine è stata chiesta la nomina di nuovo consulente.
e) In subordine è stato deferito ai convenuti interrogatorio formale sui seguenti fatti:
CP_1 e CP_2 sono proprietari di immobili contermini a) "Vero che i sigg. ri al fabbricato degli attori".
b) "Vero che i convenuti approfittando della momentanea assenza degli attori hanno realizzato una serie di opere abusive e, in particolare, sul lato posteriore dell'immobile, una doppia parete lungo il muro di proprietà esclusiva dei coniugi Controparte_3 con occupazione di circa 15 centimetri di superficie lineare. Peraltro, per realizzare tale opera,
è stata tagliata la ringhiera del balcone degli istanti senza provvedere a sistemarla ed è stata eseguita una copertura che non solo non è a regola d'arte ma è chiaramente e visibilmente antiestetica".
Parte_3 inquilino dello stabile e cognato di CP_2c) "Vero che il sig. ricevuta dall'Avv. Roberto Coppola la diffida al ripristino delle opere, abusivamente eseguite, sono venuti allo studio di quest'ultimo e, riconosciuto di aver compiuto le opere illecite, hanno chiesto di non inoltrare l'atto di citazione in quanto avrebbero provveduto al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno".".
5. Si costituiscono CP_1 e CP_2
In particolare, deducono che: - quanto eccepito in appello non può ritenersi ammissibile, ex art. 345 cpc, in quanto mai proposto prima, ragion per cui trattasi di domande totalmente nuove;
- parte appellante ha ammesso che è già stato reso un dispositivo avente ad oggetto la stessa parete - per cui è causa - e per la medesima tettoia, tale da aversi già un precedente giudizio (in cui è stato richiesto da parte attorea un risarcimento danni per intero e non pro quota) avanzato nei confronti di altri condomini, quali ritenuti responsabili dell'illecito de quo.
Difatti, la medesima domanda è stata poi avanzata nei confronti di altri condomini, attesa la completa sovrapponibilità di sentenza ed atto di citazione;
- il suindicato appello risulti inammissibile ex artt. 348 bis e 348 ter, in quanto insufficientemente motivato;
- la domanda proposta da parte appellante debba essere rigettata, dati gli inverosimili presupposti sui quali si fonda, ritenendosi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva degli appellati ed incontestato che la predetta domanda giudiziale sia coperta da giudicato, in base a quanto disposto dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 69/19.
Così dedotto, chiedono:
"-rigettare l'intero atto di appello e confermare la sentenza di primo grado;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.".
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
срс.
1.1.Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile - cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. Oa) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 2012, n. 134 - recita:
"l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". La Corte di legittimità ha chiarito che "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata" (così Cass. ord. 7675/2019).
1.2. Nella specie, gli appellanti hanno individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed hanno argomentato le critiche sollevate. Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
2. Gli appellanti criticano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda in quanto generica e non provata.
Il motivo di doglianza merita accoglimento nei limiti della motivazione che segue.
2.1. Gli odierni appellanti hanno sufficientemente delineato la causa petendi della loro domanda, deducendo che CP_1 e CP_4 hanno realizzato una parente coibentata in maniera illegittima ed hanno provocato un danno alla proprietà degli appellanti, con la recisione della ringhiera, poi sistemata non a regola d'arte. E' altresì chiaro anche il petitum della domanda: gli appellanti, infatti, hanno chiesto la rimozione delle opere illegittime ed il risarcimento dei danni derivanti dalle opere realizzate dalla controparte.
Il tribunale ha, dunque, errato nel ritenere generica la domanda formulata da Parte_1 e
"Pt_2 in quanto questi non avrebbero indicato il momento in cui i lavori sarebbero stati realizzati o si sarebbero limitati ad allegare che la coibentazione aveva occupato uno spazio di circa 15 cm: la connotazione temporale è del tutto ininfluente per delineare la causa petendi della domanda;
la descrizione dei lavori realizzati dagli appellati è sufficiente per individuare l'oggetto della domanda di rimozione.
2.2. Il tribunale ha anche errato nel rigettare le istanze istruttorie orali in quanto la prova avrebbe dovuto essere fornita a mezzo documenti ed in quanto agli atti mancavano fotografie dei luoghi: come noto, le circostanze rilevanti possono essere parimenti provate a mezzo di documenti o a mezzo di prove orali, non sussistendo, nel nostro ordinamento, alcuna gerarchia di valore tra i mezzi di prova;
inoltre gli appellanti, in primo grado, depositarono fotografie dello stato dei luoghi.
2.3. Pertanto, deve ritenersi che la domanda formulata dagli appellanti non sia generica;
ciò comporta che la stessa domanda deve essere ex novo analizzata nel merito.
3.Gli appellati CP_1 e CP_2 eccepiscono la carenza di legittimazione passiva,
-deducono in quanto essi non hanno realizzato alcun lavoro di muratura, per cui alcun
-
danno possono avere procurato agli appellanti.
L'eccezione non è fondata.
che è un muro esterno è3.1 muro su cui è stata realizzata la coibentazione condominiale, in quanto riguarda l'intera altezza della villa adiacente a quella di Parte_1 e
Pt_2 (v. CTU), quindi interessa sia il piano terra (di R_ e Per 2 ), sia il primo e secondo piano (di proprietà degli appellati).
Per altro come riportato dagli appellanti nella memoria di replica - nel giudizio concluso con la sentenza n. 69/2019, R_ e Per_2 dedussero che con CP_1 e CP_2 - di
-avevano concordato i lavori di isolamento cui avevano anche chiesto la chiamata in causa termico e che questi ultimi avevano partecipato, in pari misura, al pagamento dei costi.
3.2. In considerazione di quanto dichiarato da R_ Per_2 e della circostanza che la parte coibentata sia una parete condominiale, quindi in comproprietà di R_ e Per_2
e anche di CP_1 e CP_2 , nonchè, infine, del fatto che la coibentazione ha interessato anche la proprietà esclusiva di questi ultimi – che quindi se ne sono giovati -, questa Corte
-
ritiene provato che CP_1 e CP_2 siano legittimati passivi alle domande formulate dagli appellanti, in quanto proprietari del bene condominiale coibentato e, quindi, in quanto committenti dei lavori di coibentazione.
4. Gli appellanti chiedono la rimozione della coibentazione della parete in proprietà degli appellati, nonché il risarcimento del danno causato dalla rimozione e nuova installazione (precaria) della ringhiera e dalla instabilità dei pannelli che costituiscono la coibentazione, circostanze che hanno limitato, in capo agli appellanti, il godimento della loro proprietà. Precisano che la riduzione del godimento può essere quantificato in relazione alla riduzione che subirebbe un canone di locazione - ove la villetta deli appellati fosse locata -,
a causa delle condizioni della ringhiera e della parete coibentata.
La domanda merita parziale accoglimento, nei limiti della motivazione che segue.
4.1. Preliminarmente, va precisato che in questo giudizio può farsi uso della CTU svoltasi nel giudizio (R.G. 3116/2012) introdotto, innanzi al tribunale di Avellino, da Parte_1 e nei confronti di R_ e Per_2 e concluso con la sentenza n. 69/2019.Pt_2
4.2. E' opportuno precisare che gli appellanti, benché nelle conclusioni dell'atto di appello chiedano di accertare che la realizzazione della parete coibentata sia illegittima, in quanto non ha rispettato le distanze dal confine (v. pg. 12 dell'atto di appello), nel corpo dell'atto gli stessi appellanti lamentano la illegittimità della coibentazione esclusivamente in quanto abusiva, poiché realizzata in assenza di alcuna autorizzazione amministrativa (v. pg. 9 dell'atto di appello).
L'unica causa petendi esplicitata dagli appellanti a fondamento della domanda di rimozione, dunque, è l'abusività amministrativa dell'opera realizzata dagli appellati;
non è stata contestata (neanche in primo grado, come emerge dall'atto di citazione innanzi al tribunale) alcuna violazione delle distanze legali.
Come noto, la domanda giudiziale è connotata non solo dal petitum, ma anche dalla causa petendi. Nella specie, la domanda di rimozione della parete per violazione delle distanze legali non è mai stata argomentata agli attori (odierni appellanti), ma è stata inserita esclusivamente nelle conclusioni. Pertanto, tale domanda non deve essere presa in considerazione.
4.3. Ai sensi dell'art. 872 c.c., la violazione delle norme amministrative dettate in materia edilizia non attribuisce il diritto alla rimozione del manufatto, a meno che non sussista la violazione delle norme civilistiche in materia di distanze.
La violazione delle norme amministrative attribuisce il solo diritto al risarcimento del danno.
Nella specie, dunque, l'assenza di autorizzazione amministrative alla realizzazione della parete coibentata - evidenziata dalla CTU eseguita nel giudizio r.g. 3116/2012, concluso con la sentenza 69/2019 – non comporta il diritto, in capo agli appellanti, di chiedere la rimozione della parete.
4.4. Dalla realizzazione di tale parete, dotata di pannelli precari, gli appellanti lamentano che sia derivato un danno patrimoniale integrato dalla riduzione del godimento dell'immobile e precisamente del terrazzino e della corte posteriore, impraticabili in quanto a) i pannelli della parete coibentata potrebbero distaccarsi e b) ci si potrebbe ferire, a causa delle lamiere taglienti installate.
Dalla CTU prodotta nel presente giudizio non emerge che la parete coibentata sia dotata di pannelli precari.
La instabilità dei pannelli, paventata dagli appellanti, allo stato rappresenta solo una ipotesi che, al momento, non ha alcuna concreta probabilità di manifestarsi.
Pertanto, non è configurabile alcun pericolo di danno derivante dalla profilata riduzione di godimento del terrazzino e della corte posteriore.
Quanto alla presenza di lamiere taglienti, va osservato che a) la pericolosità di tali lamiere non emerge né dalla CTU, nè dalle fotografie allegate alla CTU;
b) essa non impedirebbe, allo stato, in alcuna misura, di usufruire del terrazzo.
4.5. Per altro, gli appellanti non hanno né allegato, né provato di avere effettivamente subito la riduzione del godimento lamentata, cioè di non avere goduto a pieno degli spazi esterni a causa della presenza dei pannelli. Hanno solo allegato l'esistenza di un ipotetico danno, in caso di ipotetica locazione. Per quanto gli appellanti abbiano inteso richiamare la possibilità di una locazione al fine di quantificare il danno, va ribadito che agli atti manca la prova che gli appellanti abbiano effettivamente subito una riduzione del godimento. Quindi, prima di individuare i criteri di quantificazione del danno, gli appellanti avrebbero dovuto provare di avere subito il danno di cui chiedono il ristoro.
4.6. Gli appellanti chiedono anche il risarcimento del danno derivante dalla precarietà della ringhiera, causata dal ripristino della stessa, dopo che era stata rimossa per la realizzazione del cappotto termico.
Precisano che i danni sono costituiti dai costi del ripristino a regola d'arte della ringhiera e dalla riduzione del godimento del terrazzino, derivate dal rischio causato dalla precarietà
della ringhiera.
Quanto al danno da riduzione del godimento, è sufficiente ripetere quanto già detto in ordine alla struttura della parete coibentata: manca agli atti la prova che Parte_1 e Pt_2 abbiano patito una (reale e non ipotetica) riduzione del godimento.
Per il ripristino a regola d'arte della ringhiera al piano terreno il CTU ha determinato in euro
330,00 il costo: Per ciò che riguarda il tratto di ringhiera da ripristinare a regola d'arte si stimano lavori a corpo per complessivi euro 330,00 (oltre IVA come per legge) così determinati:
Mano d'opera:
- operaio specializzato (fabbro) 26,35 €/h x 2 h= 52,70 €
- operaio comune (imbianchino) 22,17 €/h x 5h = 110.85€
Totale mano d'opera 163,55 €
Materiali:
- per antiruggine, vernici a smalto, ecc.. 100,00 €
Totale parziale 263,55 €
Spese generali 15% 39,53€
Totale parziale 303,08 €
Utile dell'impresa 10% 30.31 €
Sommano 333,39 €
che si arrotondano a 330,00 euro, oltre Iva come per legge.
A fronte di tale quantificazione del danno, gli appellanti oppongono una diversa quantificazione, pari ad euro 1.300,00, indicata dal loro consulente (v. pgg. 10-11 dell'atto di appello).
In vero, gli appellanti non censurano in alcun modo la quantificazione operata dal CTU, ma si limitato a dedurre l'insufficienza di tale quantificazione, proponendone altra e maggiore, formulata dal loro perito.
Per altro, alle critiche sollevate dagli appellanti nel giudizio concluso con la sentenza n.
69/2019, il CTU aveva già risposto nei seguenti termini: II CTP geom. ZO fa presente che a seguito della posa in opera de cappotto sulla facciata di proprietà della parte attrice è stata pregiudi cata la stabilità della ringhiera, di cui è stato necessario eseguire i taglio di pochi centimetri per "dare spazio" al volume dell'isolante così come descritto in narrativa. Per il ripristino dello stato originario della stessa ringhiera, il CTP propone una sostituzione totale della stessa ringhiera, introducendo lavorazioni (punti 3.1.1-3.1.2-3.1.3-
3.1.4 e 3.1.5 della Relazione di parte allegata) che non sono conformi all'opera così come era stata concepita e realizzata in origine.
A tal proposito, come si evince dallo stato dei luoghi, la ringhiera in oggetto risulta posta in opera con montanti che non forano la soglia di marmo e la sottostante soletta alla quale sono invece ancorati tramite staffe che fuoriescono dal frontalino del balcone. (Foto 11)
In virtù di tale precedente caratteristica costruttiva, il CTU non ritiene accettabile la trasformazione della ringhiera in base alla lamentata instabilità prodotta dal taglio di una minima porzione per consentire la realizzazione del cappotto isolante, taglio che peraltro non poteva avvenire senza l'avallo "bonario" della parte attrice.
E' stato a tal proposito già descritta la problematica inerente la rin-
ghiera e si ribadisce quanto detto per consentire che siano assicurati decoro estetico e sicurezza alla parte attrice. Del resto è lecito credere che la ringhiera non fosse molto più stabile nemmeno in origine, per come era stata concepita dal costruttore.
Infatti, l'unica differenza sostanziale rilevata, tra lo stato originario e l'attuale, consiste nel punto di saldatura spostato, in seguito alla ridu-
zione della ringhiera, dalla testa del quadrello, che funge da staffa, al
"fianco" di quest'ultima, (Foto 17) e pertanto (fatto salva la questione estetica) il ripristino delle precedenti caratteristiche di stabilità (data la rigidezza del materiale) può essere restituita aumentando la superfi-
cie di contatto, sottoposta a saldatura, tra montante e staffa, inseren-
do a sostegno dell'attuale contatto, un elemento omogeneo che sup-
porti il collegamento tra le parti collaboranti. Ovviamente ciò per evita-
In assenza di specifiche e concrete critiche alla quantificazione operata dal CTU – alle quali, per altro, quest'ultimo non abbia già dato sufficiente risposta - questa Corte ritiene di rigettare le doglianze sollevate dagli appellanti e di condividere la quantificazione del CTU.
4.7. Va osservato che il tribunale di Avellino, con la sentenza n. 69/2019, ha già condannato
R_ e Per_2 al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di euro 330,00 a titolo di risarcimento del danno per il ripristino della ringhiera.
Dato che, nel caso in esame, si tratta del medesimo danno, CP_1 e CP_2 devono essere condannati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., in solido con R_ e Per 2 al '
pagamento, in favore degli appellanti, della medesima somma di euro 330,00 a titolo di risarcimento del danno.
4.8. Sulla somma di euro 330,00 - che integra un debito di valore -, va computata la rivalutazione, secondo gli indici Istat FOI, a far data dal deposito della relazione del CTU
(maggio 2014), al fine di ristorare il danno da ritardato pagamento.
4.9. Non sono dovuti gli interessi – pure richiesti dagli appellanti.
Per i debiti di valore, il danneggiato deve allegare di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello ristorabile con la rivalutazione (v. Cass. 6351/2025, in cui si legge che
"nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue,
per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi"; v. anche Cass. 1111/2020)
Nella specie, gli appellanti nulla hanno dedotto in ordine ad un danno che non verrebbe sufficientemente risarcito a mezzo della rivalutazione.
5. Gli appellanti lamentano che la parete coibentata, visibile dalla loro abitazione, sia antiestetica e deteriori il decoro architettonico dell'intero complesso;
per cui, chiedono il risarcimento del danno, consistente nella riduzione del valore della loro abitazione.
La domanda non merita accoglimento.
5.1. Gli appellanti, al fine di stigmatizzare la lesione del decoro architettonico, richiamano giurisprudenza di legittimità che palesemente si riferisce alla tutela del decoro architettonico nell'ambito del condominio.
Come noto, i condomini non possono realizzare innovazioni od opere sulle parti in proprietà esclusiva che comportino pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale (artt.
1120 e 1122 c.c.).
5.2. Nella specie, la villa in proprietà degli appellanti è distinta e separata da quella in proprietà degli appellati. Le due ville non costituiscono alcun condominio unico: pertanto, nella specie, il decoro architettonico non costituisce un bene condominiale, tutelabile esclusivamente da parte di ciascun condomino.
Ne deriva che gli appellanti non hanno alcun diritto di censurare le scelte cromatiche operate dai vicini, anche nel caso in cui tali scelte offendano il senso estetico degli appellanti (i quali hanno definito le scelte degli appellati “un oltraggio al loro buon gusto").
6. Al parziale accoglimento dell'appello fa seguito la riforma della sentenza di primo grado.
7. Questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (v. art. 336 cpc).
8. In considerazione dell'accoglimento solo di alcune delle domande formulate da
Parte_1 e Pt_2 sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, ex art. 92, comma secondo, cpc (v. Cass. SSSU 32061/2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitvamente pronunciando, così decide:
a)accoglie, per quanto di ragione, l'appello promosso da Parte_1 e Pt_2
[...] riforma la sentenza del tribunale di Avellino n. 792, pubblicata il 12.5.2021 e, per l'effetto, condanna CP_1 CP_2 in solido con ' Persona_1 e Per_2
[...] al pagamento della somma di euro 330,00, oltre rivalutazione come da motivazione, a titolo di risarcimento del danno;
b) compensa le spese dle doppio grado di giudizio.,
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini