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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/10/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3542/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Sabina Contu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall' avvocato Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2023 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della CP_1
“asbestosi polmonare” e della “dermatite allergica da contatto”, malattie contratte, a suo dire, a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Il ricorrente ha allegato che, per le suddette patologie, in data 23.2.2017 e in data
9.11.2018 aveva presentato all' le relative domande amministrative, entrambe CP_1 rigettate dall' , così come i successivi ricorsi amministrativi in opposizione. CP_1
A fondamento del ricorso ha esposto di aver prestato la propria attività lavorativa dal
1982 fino al 1988 come addetto alle pompe presso una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti, e dal 1988 ad oggi quale operaio manutentore meccanico
pagina 1 alle dipendenze di diversi datori di lavoro operanti negli impianti dello stabilimento ex
IC di AR (v. l'elencazione alle pagg. 1 e 2 del ricorso).
In particolare, con riferimento alle mansioni svolte il ricorrente ha allegato quanto segue.
Ha esposto che, data la sua specializzazione inerente alla manutenzione di tubazioni e materiali afferenti al settore petrolchimico, doveva provvedere: alla costruzione di gabbiotti e capanne protettive mediante fuso di coperte/teli in amianto;
alla coibentazione e scoibentazione di coperture e costruzione di guarnizioni di varie dimensioni a partire da fogli d'amianto; alla rimozione di guarnizioni in cemento amianto.
Inoltre, egli era addetto al montaggio e allo smontaggio dei dischi di rottura e dei passi d'uomo in grafite, entrambi coibentati in amianto;
tali ultimi interventi avvenivano con l'utilizzo di martelli, palanchini e chiavi, per una durata di circa 5 ore ad intervento, per circa 6 volte al mese.
Infine, doveva provvedere alla manutenzione ordinaria (compresa la pulizia dei condotti con pompe idrauliche ad alta pressione, per circa 5 ore al giorno, circa 15 giorni al mese) e alla sostituzione di tubazioni e valvole.
Lo svolgimento di tali lavorazioni lo esponeva, pertanto, con continuità al contatto e all'inalazione di polveri e fibre di asbesto, a vibrazioni lungo il sistema mano-braccio, e a sovraccarico biomeccanico da movimentazione manuale dei carichi.
A partire dal maggio 2016 egli risulta iscritto al Registro degli ex esposti ad amianto dello per effettuare la sorveglianza sanitaria. CP_2
2. L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, ritenendo CP_1 che gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale fossero insufficienti per esprimere un giudizio medico-legale sull'esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo esposto e le malattie denunciate.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u.
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
In particolare, i testimoni sentiti nel corso del procedimento (i signori e Testimone_1
ex colleghi di lavoro del ricorrente presso le diverse società Testimone_2 indicate nel ricorso) hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di operaio manutentore polivalente, per come dedotte in giudizio.
pagina 2 Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivazione causale di queste dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato quanto segue: “il Sig. presenta:
1. un Parte_1 quadro strumentale (TC TORACE) caratterizzato dalla presenza una irregolarità del profilo pleurico specie a destra mentre a sinistra sono presenti aree di disventilazione del lobo superiore ed inferiore e una piccola placca pleurica in sede latero-posteriore in assenza di alterazioni funzionali respiratorie – in lavoratore con significativa esposizione alle fibre di asbesto;
2. una dermatite allergica da contatto con manifestazioni dermitiche a carico delle mani e dei piedi (con sensibilizzazione verso apteni sicuramente presenti nell'ambiente di lavoro). Le condizioni patologiche in diagnosi possono considerarsi per lo meno in rapporto di concausalità con l'attività lavorativa svolta dal Sig. dal 1988 a tutt'oggi. Parte_1
In relazione al quadro strumentale (TC TORACE) evidenziato nel Sig. , Parte_1 caratterizzato dalla presenza una irregolarità del profilo pleurico specie a destra mentre a sinistra sono presenti aree di disventilazione del lobo superiore ed inferiore e una piccola placca pleurica in sede latero-posteriore in assenza di alterazioni funzionali respiratorie - in lavoratore con significativa esposizione alle fibre di asbesto, corrisponde, sulla base delle tabelle di cui al D.M.12 luglio 2000, un CP_1 danno biologico complessivo del 4% (quattro per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 331 [Danno anatomico (a tipo: placche pleuriche;
ovvero esiti di processo specifico;
esito di scissuriti) in assenza o con sfumata ripercussione funzionale]; mentre alla dermatite allergica da contatto corrisponde, sulla base delle tabelle di cui al D.M.12 luglio 2000, un danno CP_1 biologico del 4% (quattro per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice 42 [Dermopatia cronica a genesi allergica, con alterazione della sensibilità, a seconda del tipo e della diffusione delle lesioni].
Avendo l' già riconosciuto un danno biologico del 12% (dodici per cento) CP_1 adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 16% (sedici per cento) dal febbraio 2017, al 19%
pagina 3 (diciannove per cento) da novembre 2018, al 25% (venticinque per cento) da aprile
2019 e al 30% (trenta per cento) da settembre 2019.”.
In ragione di quanto fin qui esposto, non essendovi motivo per discostarsi dagli esiti ai quali è giunto il c.t.u., ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 16% a far data da febbraio 2017, del 19% a far data da novembre 2018, del 25% a far data da aprile 2019 e quindi all'indennizzo rapportato ad un danno biologico del 30% a far data da settembre 2019.
L' deve perciò essere condannato alla corresponsione dell'indennizzo in favore CP_1 del ricorrente, siccome rapportato alle percentuali di danno biologico sopra indicate, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, con decorrenza di legge.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in applicazione del criterio della soccombenza, l' CP_1 deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone la medesima dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il ricorrente, signor , ha diritto di percepire: Parte_1
- un indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico complessivo del 16% a far data da febbraio 2017;
- un indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico complessivo del 19% a far data da novembre 2018;
- un indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico complessivo del 25% a far data da aprile 2019;
- un indennizzo in rendita rapportato ad un danno biologico complessivo del 30% a far data da settembre 2019;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in favore del CP_1 ricorrente, siccome rapportato alle percentuali di danno biologico sopra indicate, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati secondo le decorrenze di legge;
pagina 4 3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 4.974,75 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Sabina
Contu;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 29.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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