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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/07/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1778/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede in Foggia;
Parte_1
in persona del legale rappresentante, con sede in Foggia;
Controparte_1 CP_2
, nato a [...] il [...]; , nata a
[...] Controparte_3
Foggia il 6/7/1966; , nato a [...] il [...]; , Controparte_4 Controparte_5 nato a [...] il [...]; , nata a [...] il [...]; Parte_2 Pt_3
, nata a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] Parte_4
Gargano (FG) il 9/11/1933, tutti residenti in [...]ed elettivamente domiciliati in Pt_3
pagina 1 di 17 alla via Trevisani n.106 presso lo studio dell'avv. Paolo Tangari, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri in forza di procura in atti
appellanti
Contro
(già ), in persona del legale rappresentante, con Controparte_6 Controparte_7 sede in Milano ed elettivamente domiciliata in Foggia al viale Di Vittorio n.115 presso lo studio dell'avv. Luigi Miranda, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.2618/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 9/11/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.3119/2018 r.g. promosso dagli odierni appellanti in danno della dante causa dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. dell'1/3/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: “1)Accogliere, per le ragioni esposte, il presente appello e, per l'effetto, porre nel nulla e riformare la gravata sentenza;
2)per l'ulteriore effetto, accogliere le domande proposte dalla società appellante e dai suoi fideiussori con atto di citazione del 17/4/2018 e che, in tale sede si abbiano per integralmente riproposte, con rigetto di ogni avversa richiesta, difesa e deduzione e, quindi, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi descritti in narrativa;
3)Condannare l'odierna appellata al pagamento delle spese e dei compensi anche di entrambi i gradi del giudizio con distrazione;
in via meramente subordinata, ove ritenuto necessario, si reitera la richiesta di ammissione di C.T.U. grafologica e contabile, così come richiesta nel corso del giudizio di primo grado al fine di determinare l'esatto dare- avere tra le parti ”; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna degli appellanti, in solido, alle spese tutte e competenze difensive attinenti al grado d'appello.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 17 Con ricorso del 6/12/2017 depositato innanzi il Tribunale di Foggia, il , Controparte_7 dante causa dell'odierna appellata, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento a carico degli odierni appellanti, nella qualità di debitrice principale della e Parte_5 dei suoi garanti per l'importo complessivo di €527.761,49 aggiornato al 31/10/2017 a fronte dei seguenti rapporti: a)€445.471,33 per conto anticipo fatture (attualmente rapporto a sofferenza con diversa numerazione), importo garantito da fideiussione fino al limite di €1.310.000,00; b)€82.960,16 per conto sconto effetti (attualmente rapporto in sofferenza con diversa numerazione).
Evidenziava la ricorrente una serie progressiva di molteplici aperture di credito in CP_8 favore della predetta correntista con rilascio di molteplici e successive fideiussioni.
Assumeva, tuttavia, il deterioramento progressivo del rapporto, tant'è che con raccomandata di messa in mora del 15/3/2013 recedeva dai predetti affidamenti in essere, invitando la società correntista ad adempiere, con pari invito, rimasto privo di riscontro alcuno, nei confronti dei predetti fideiussori, odierni appellanti, con conseguente riscontro “in sofferenza” dei due conti accessori predetti e determinazione del complessivo credito monitoriamente azionato.
Avverso la concessa ingiunzione del 27/2/2018, notificata il successivo 9/3/2018, con citazione introduttiva del presente giudizio, tanto la società correntista, debitrice principale, quanto i predetti suoi fideiussori, proponevano formale e tempestiva opposizione.
Assumevano gli opponenti a supporto della proposta opposizione molteplici vizi riscontrati nel rapporto di conto corrente principale ove erano confluiti i due rapporti accessori di cui innanzi, i cui saldi debitori transitavano sul predetto conto, rendendolo di fatto
“promiscuo”.
A tale riguardo, come evidenziato in allegata perizia di parte, contestavano una illegittima applicazione di interessi anatocistici, rinveniente da una illegittima capitalizzazione periodica e trimestrale degli interessi debitori;
l'invalidità della clausola relativa alle CMS ed alle Dif;
la illegittima applicazione di interessi ultralegali;
il superamento del tasso soglia degli interessi applicati ed infine finanche l'illegittimo esercizio dello jus variandi ex pagina 3 di 17 art.118 TUB. La postergazione delle valute e la mancata previsione delle spese di gestione conto.
Con distinto capo impugnatorio eccepivano la nullità delle prestate garanzie fideiussorie, delle quali contestavano, in primo luogo, l'autenticità delle firme di sottoscrizione, per ripetute violazioni dell'art.117 TUB ed infine per violazione della normativa antitrust con inclusione delle tre clausole anticoncorrenziali.
Richiamavano, infine, il risultato dell'allegato elaborato peritale donde si evinceva , con riguardo al conto anticipi su fatture, un addebito illegittimo per complessivi €224.212,46.
Sulla scorta di quanto innanzi, concludevano, quindi per l'accertamento e conseguenziale declaratoria di nullità delle clausole contestate e delle prestate fideiussioni, proponendo, quindi, un'azione di accertamento del credito senza alcuna richiesta ripetitoria, salvo la richiesta condanna della convenuta opposta alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva, in luogo del , la quale cessionaria del Controparte_7 Controparte_6 credito monitoriamente azionato, contestando ogni avversa censura circa la legittimità delle clausole applicate ai rapporti bancari di cui innanzi ed insistendo per il rigetto dell'avversa opposizione.
A supporto della tesi difensiva, previa una preliminare eccezione di nullità della citazione introduttiva per contestata genericità ed indeterminatezza della stessa, proponeva preliminare eccezione di prescrizione quinquennale.
Quanto al merito rilevava il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'opponente, rimasto non assolto per la evidenziata carenza documentale, limitandosi, nel caso di specie, l'opposizione alla deduzione circa l'erronea applicazione dei tassi d'interessi e commissioni, nonché la illegittimità delle intervenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle cms, valute e spese non concordate.
Assumeva la società opposta l'omessa proposizione da parte del correntista opponente di specifiche e puntuali contestazioni agli estratti conto depositati con riferimento alle singole poste addebitate in eccesso, tanto portando a ritenere, in ogni caso, la tacita approvazione delle risultanze contabili dei medesimi estratti conto.
pagina 4 di 17 Rilevava la legittima applicazione dello jus variandi a seguito della predetta tacita approvazione;
assumendo, altresì, l'omessa coltivazione dell'eccezione di disconoscimento delle firme apposte sulle fideiussioni, asserendo, tra l'altro, la natura di contratti autonomi di garanzia assunte dalle stesse e contestando, infine, la genericità dell'asserito superamento del tasso soglia.
Concessa la invocata provvisoria esecutività dell'opposto decreto, limitatamente alla sola società opponente con concessione del termine per la espletanda mediazione, il giudizio, disattesa qualsiasi richiesta istruttoria, perveniva all'udienza decisoria in atti, nel corso della quale veniva trattenuto in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 9/11/2021, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico definiva la controversia rigettando l'opposizione e, per l'effetto, dichiarando confermato e definitivamente esecutivo, l'opposto decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti in solido, alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite come in dispositivo liquidate.
Illustrava l'estensore in parte motiva, le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, riteneva il Tribunale inaccoglibile la proposta opposizione per rilevata genericità della stessa.
Suffragava il rilievo allegando che gli opponenti avevano spiegato l'opposizione in assenza di specifiche contestazioni sulle poste di credito, richiedendo l'accertamento dell'esatto ammontare dello stesso, pur non contestando l'inadempimento e deducendo che i due contratti in questione avessero avuto una illegittima esecuzione con violazione di molteplici norme in materia bancaria.
Ribadiva, a tale riguardo, che, incontestato l'onere probatorio a carico dell'opposto, attore sostanziale, rimaneva pur sempre il contrapposto onere a carico dell'opponente “uno specifico onere di allegazione quantomeno delle ragioni pe le quali chiede la revoca del concesso decreto, anche in applicazione del principio di non contestazione” richiamando,
a supporto, giurisprudenza di merito.
Riteneva, pertanto, in applicazione del principio suddetto che, nel caso di specie, l'atto di opposizione si limitava a dedurre circa l'erronea applicazione di tassi, interessi e pagina 5 di 17 commissioni, nonché la illegittimità dell'intervenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della CMS, dello ius variandi, dell'illegittima determinazione della valuta, senza null'altro dedurre sul punto, evidenziando che, nella fattispecie in esame, la correntista non avesse sollevato specifiche e puntuali contestazioni agli estratti conto depositati, con riferimento alle singole poste che sarebbero state addebitate in eccesso, tanto portando a ritenere, in ogni caso, tacitamente approvate le risultanze degli stessi., richiamando molteplice giurisprudenza di legittimità a supporto,.
Passando poi alle specifiche contestazioni contrattuali quali, in particolare, quelle relative alla clausola prevedente il cd. jus variandi osservava che, nell'attuale contesto normativo,
l'art.118 del TUB distingueva, con riferimento alle condizioni di esercizio dello stesso, tra contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato sottoscritti da consumatori e microimprese e contratti a tempo determinato sottoscritti da altre imprese.
Per i primi contratti ( a tempo indeterminato) la norma in questione imponeva che l'istituto bancario potesse procedere alla variazione unilaterale dei tassi e delle altre condizioni soltanto qualora il cliente abbia specificamente approvato una clausola ammissiva di tale facoltà, discendendone che, nell'ambito di un rapporto di conto corrente a tempo indeterminato, ove la banca abbia applicato tassi d'interesse superiori a quelli contrattualmente stabiliti, tale condotta sia censurabile solo ove si sia compiuta senza rispettare il disposto normativo e sul punto, l'opponente aveva richiamato la norma in questione, senza alcun riferimento ai contratti in ordine ai quali vi fosse stata la violazione della norma richiamata e senza indicare le modifiche concretamente apportate dalla banca, concludendo che, in difetto di qualsiasi ulteriore specificazione sul punto,
l'eccezione non poteva essere accolta.
Con riferimento al contratto fideiussorio, l'opponente aveva, con il suo comportamento processuale, richiedendo nel corso dell'udienza ex art.184 c.p.c. la fissazione di udienza di p.c., dimostrato di non voler coltivare il disconoscimento delle firme apposte sui contratti.
Disattendeva, altresì, l'ulteriore eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust, per rilevata genericità anche della suddetta eccezione, richiamando a supporto,
l'omesso assolvimento dell'onere probatorio, gravante a carico del fideiussore, circa l'applicazione al caso concreto delle tre clausole anticoncorrenziali e quali effetti pagina 6 di 17 conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto, dovendo il fideiussore produrre tempestivamente il modello ABI su cui si fonda l'eccezione e provare l'appartenenza della banca alle intese vietate così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni applicate dalla banca.
Quale ulteriore avallo al rilievo di cui innanzi, reputava il Tribunale non inquadrabili i contratti in esame quali fideiussioni quanto piuttosto come contratti autonomi di garanzia, essendo previsto un pagamento a prima richiesta, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, con unica eccezione proponibile quale quella della cd exceptio doli.
Con riguardo, infine, alla prospettata questione di interessi usurai, evidenziava il Tribunale che, anche in questo caso, risultava non assolto il correlativo onere probatorio, gravante in capo all'eccipiente di dimostrare se ed in quale misura tali indebiti interessi siano stati computati, nessun valore poteva invece avere una contestazione generica e puramente assertiva, senza indicazione specifica delle voci passive ritenute applicate.
Infine motivava il primo giudice il diniego all'espletamento di una invocata ctu contabile, non configurandosi la stessa in un mezzo istruttorio in senso proprio con la conseguenza di una sua inammissibilità ove sia rivolta a ricercare la prova non prodotta da chi ne era onerato, conseguendone una mera finalità esplorativa della CTU medesima, ne, tantomeno, potendo assumere di per sé autonomo valore probatorio l'allegata perizia di parte econometrica.
Dal suo canto, concludeva il primo giudice, la banca che ne era onerata aveva depositao la documentazione idonea a dimostrare il diritto azionato già in sede monitoria, conseguendone che le generiche eccezioni sollevate dall'opponente non si configuravano idonee a mettere in discussione la spettanza della somma ingiunta.
Avverso il suddetto procedimento motivazionale insorgevano gli opponenti proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolavano molteplici censure.
In particolare, con un primo motivo, contestavano un vizio motivazionale per difetto di prova del credito azionato per violazione dell'art.2697 c.c., rilevando, a supporto, un'omessa produzione dei contratti di apertura dei rapporti nonchè quella integrale degli pagina 7 di 17 estratti conto, aggiungendo alla censura anche il rilievo circa una prospettata formazione del giudicato a seguito della definizione di altro giudizio vertente sul rapporto di conto corrente ordinario principale, cui accedevano i due rapporti accessori azionati in sede monitoria, definitosi con il rigetto di una proposta riconvenzionale della banca per rilevata carenza probatoria documentale;
con un secondo motivo, si dolevano per l'errato rilievo probatorio accordato dal Tribunale alla mancata contestazione degli estratti conto;
con un terzo motivo, censuravano la ritenuta legittima applicazione dello jus variandi unilateralmente applicato dalla banca ed infine con un quarto motivo contestavano il supporto giuridico addotto dal Tribunale per rigettare la proposta eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust, non mancando di allegare un conciso riassunto degli sviluppi giurisprudenziali succedutisi circa la eccezione predetta sulle fideiussioni omnibus conformi al modello ABI, evidenziando l'errata qualificazione dei contratti alla stregua di contratti autonomi di garanzia, concludendo come in epigrafe.
Si costituiva la società appellata insistendo per il rigetto dell'avverso gravame, infondato in fatto e in diritto, invocando l'integrale conferma della gravata sentenza con condanna degli appellanti alla refusione delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 4/3/2022 la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 14/7/23, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe dell'1/3/2024, trattata con la prevista modalità cartolare e telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata a sentenza sulle rispettive conclusioni come innanzi trascritte, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.pc.
Motivazione della decisione
Lo scrutinio delle prime due censure rende necessario evidenziare, in via prioritaria, gli indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofiliachia con riguardo tanto alla corretta ripartizione dell'onere probatorio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo da parte di un istituto bancario, quanto in punto di corretta irrilevanza di una tacita approvazione degli estratti conto periodici inviati dalla banca al cliente, avendo riscontrato, di fatto, nella motivazione gravata un non condivisibile “ribaltamento” di principi giurisprudenziali di legittimità oramai consolidati e radicati.
pagina 8 di 17 A tale riguardo, deve, in primo luogo, ribadirsi il principio in punto di ripartizione dell'onere probatorio di allegazione e di produzione gravante sulla banca opposta atteso che sulla stessa, quale attrice sostanziale, grava l'onere di comprovare il fatto costitutivo del credito azionato in sede monitoria, a nulla rilevando il certificato di c.d. “saldaconto” ex art.50
TUB che, sufficiente a supportare una richiesta monitoria, perde qualsivoglia rilevanza probatoria una volta introdotta l'opposizione al decreto ingiuntivo, dovendosi, in tale sede, applicare l'ordinario principio ex art.2697 c.c. e configurandosi, in tale specifico contenzioso, inconferente ed inapplicabile il c.d. principio di vicinanza alla prova sancito dalla nota sentenza delle Sezioni unite nel 2001, erroneamente richiamato dal primo giudice a supporto della propria motivazione circa il ritenuto mancato assolvimento dell'onere gravante a carico degli opponenti i quali, tra l'altro, avevano specificamente contestato molteplici clausole contrattuali con l'avallo di un'allegata relazione econometrica.
In materia specifica ha più volte ribadito la Suprema Corte che: “..E' principio costante di questa Corte che l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art.50 TUB rivesta efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto: In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicchè spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui, l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi d'interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena , spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo
e fornire la piena prova della propria pretesa” (Cass.23/1/2023 n.1892).
Si è anche più incisivamente ribadito che “… in sintesi, dunque, ove sia la ad agire CP_8 in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente,
è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli
pagina 9 di 17 estratti conto: è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentano quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti conto sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio” (Cass. 2/5/2019 n.11543; Cass. 20597 del 27/6/2022).
Quanto poi alla ulteriore questione di una pretesa “sanatoria” di asserite illegittimità di clausole contrattuali, conseguente ad una omessa espressa contestazione degli estratti conto nei termini di legge ex art.1832 c.c., la giurisprudenza richiamata in motivazione risulta superata da lungo tempo, essendosi consolidato un principio nel senso diametralmente opposto, cui questo Collegio ha da sempre aderito, ovvero quello per cui:
“Ai sensi dell'art.1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse) ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Tutto ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”(Cass.
20/11/2018 n.30000; conf. App. Napoli 14/1/2025 n.157).
Volendo ora applicare i suddetti principi alla fattispecie in esame, disattesa qualsiasi rilevanza alla mancata contestazione degli estratti conto (laddove esistenti), occorre verificare, sul piano effettivo, il positivo assolvimento dell'onere probatorio-documentale gravante a carico della banca, dipendendo dall'esito di tale verifica, una preliminare ed assorbente delibazione circa la fondatezza della pretesa creditoria della stessa azionata in sede monitoria.
pagina 10 di 17 A tale riguardo, è bene premettere che la banca aveva quantificato ed individuato il proprio credito sulla scorta di quanto rinveniente da due specifici rapporti accessori o tecnici intrattenuti con la società correntista, quali, nel dettaglio, un conto anticipi fatture sbf su foglio commerciale n.3101/3800/139598, acceso in data 29/3/2006, comportante un saldo negativo di €445.471,30 ed un ulteriore rapporto accessorio per sconto effetti n.3101/3800/139598, di datazione incerta, comportante un saldo negativo di
€82.960,16; entrambi i rapporti accedevano ad un conto corrente ordinario con distinta numerazione e di pregressa costituzione (1995 circa) oggetto, di distinto giudizio con le conseguenziali definizioni di cui appresso.
Trattavasi pertanto, di due conti accessori che, pur accedendo ad un conto ordinario, in tesi difensiva della ricorrente in monitorio avrebbero potuto essere azionati autonomamente.
La censura in esame riguarda proprio una rilevata carenza documentale con riferimento ai predetti rapporti, sia con riguardo ai rispettivi contratti genetici e sia alla serie integrale degli estratti conto attestanti lo svolgimento dei due rapporti predetti, giustificativi dei due rispettivi saldi negativi, la sommatoria dei quali determinava il credito ingiunto ed opposto.
Il Tribunale ha disatteso la correlativa contestazione da parte degli opponenti, sostenendo che fin dalla fase monitoria, la aveva sufficientemente documentato il credito per CP_8 cui è causa e tanto sulla scorta di una motivazione francamente incomprensibile ed avulsa dagli effettivi riscontri documentali.
Invero, premessa l'assoluta carenza documentale del secondo rapporto accessorio relativo allo sconto di effetti cambiari, mancando la produzione della correlativa convenzione contrattuale, non potendo la stessa essere sanata dalla convenzione principale in quanto la carenza riguardava finanche il contratto originario del conto corrente principale, la banca sosteneva, conseguendo un immotivato consenso da parte del primo giudice, di aver documentato il rapporto di anticipi fatture con la produzione sia del contratto originario del 29/3/2006 (v.all.6 fascicolo di parte del monitorio) e sia degli estratti conto dello stesso rapporto (v.all.20 predetto).
pagina 11 di 17 A tale riguardo, ritiene il Collegio, all'esito di un'attenta rivisitazione della documentazione predetta, di non poter condividere il rilievo, attese le molteplici anomalie riscontrate, sia con riferimento al preteso contratto genetico del rapporto su foglio commerciale, sia con riguardo alla serie, peraltro confusa, frammentaria e senza una successione cronologica attendibile, degli estratti conto, alcuni riferibili ad altri rapporti e datati molto prima della convenzione in esame, ritenendo invece fondati i rilievi critici addotti dalla difesa degli appellanti.
Invero, deve evidenziarsi, in primo, luogo, che il contratto in esame, pur riportando la data del 29/3/2006, viene individuato con una numerazione differente da quella indicata nel ricorso monitorio, come è dato evincersi agevolmente dal confronto con la pagina 18 delle condizioni contrattuali, laddove la prestazione, ovvero l'oggetto del rapporto, correttamente indicato quale “sconto di foglio commerciale e/o accr. c./anticipi fatture viene identificato con il n. 13338586, ben differente da quello indicato in ricorso di Pt_6
3101/3800/139598, palesando quindi la conclusione di un differente rapporto rispetto a quello che avrebbe dovuto supportare il preteso credito.
In secondo luogo, da altre disposizioni contrattuali si evinceva chiaramente che, lungi dall'originare un nuovo rapporto contrattuale, quello datato 29/3/2006 doveva intendersi quale modifica di un precedente ed analogo rapporto non menzionato (e neanche prodotto).
In terzo luogo, sempre dal contratto in esame si evinceva che lo stesso si appoggiava su di un conto corrente principale al 31/12/08, senza però acclarare quanto innanzi con la produzione del predetto conto principale di appoggio.
Ancora più evidente si configurava poi l'omissione probatoria-documentale con riguardo agli estratti conto del rapporto che, come detto, si configurava alquanto frammentaria e confusa, con richiamo di alcuni al conto ordinario principale e con data rilevantemente precedente a quella asseritamente originaria dello specifico contratto di anticipi fatture salvo buon fine.
L'allegato in esame (n.20 dell'indice di produzione del fascicolo della fase monitoria) contiene invero molteplici estratti, con evidenza di un quadrimestre relativo al periodo
1/9/95 -1/1/96, relativo al conto corrente ordinario n.6933930196, presumibilmente pagina 12 di 17 estranei al rapporto anticipi de quo, ovvero, alternativamente, denotante un precedente rapporto accessorio connesso unitariamente al predetto rapporto principale, cui seguono altri estratti periodici datati 10/2/96 relativi ad altro distinto rapporto, sempre qualificato
“ordinario” n.6933930297, con successione cronologica di altro estratto periodico al
31/3/1997 relativo sempre ad un conto “ordinario” n.693393/03/98.
Per rinvenire estratti riferibili ad un conto anticipi, riferito, tuttavia, ad un conto n.6933930500 (quindi ben distinto da quello asseritamente originario) occorre riferirsi a quello datato 1/12/1998 (quindi ancor prima della data del 29/3/2006) e così via per quelli successivi fino al 3/1/2000 (sempre con rinvio al conto ordinario predetto).
Successivamente alla indicata data del 29/3/2006 è dato poi rinvenirsi un estratto del
30/6/2008 (senza alcun riferimento al conto principale ovvero a quello accessorio).
La produzione, estremamente frammentaria e confusa, si conclude con un estratto datato
6/12/2013 finalmente riferito al conto anticipi con la numerazione corretta, conforme a quella indicata nel ricorso monitorio, cui seguiva una produzione di conti scalari e di effetti cambiari in copia di estrema difficoltà interpretativa.
In questo quadro estremamente frammentario e confuso, con rilevanti lacune temporali, con riferimento quasi integrale a conti correnti ordinari (solo a decorrere dal 6/12/2013 si individua il rapporto accessorio in esame) è impossibile convenire con il ritenuto assolvimento di un onere probatorio-documentale integrale circa l'andamento del rapporto contestato in sofferenza, atteso che, in primo luogo, non si comprende la corretta origine dello stesso in senso autonomo rispetto a quello ordinario e principale e, in secondo luogo, le rilevanti lacune temporali non consentono di avallare l'andamento del rapporto in questione nei termini indicati dalla banca ricorrente in monitorio, conseguendone, in applicazione del principio innanzi esposto, il rigetto della domanda dalla stessa proposto con l'originario ricorso per decreto in giuntivo.
La delibazione suddetta, viene ulteriormente suffragata dall'evidenziato espresso collegamento del preteso rapporto accessorio con il conto principale ordinario, confermata anche da una specifica condizione contrattuale del rapporto tecnico in cui si indicano periodici accrediti sul conto ordinario, conto ordinario da intendersi quindi unitariamente pagina 13 di 17 collegato e nei cui confronti i due conti accessori rappresentavano solamente “mere evidenze contabili”.
Viene, quindi ad assumere rilevanza la documentata circostanza di un giudicato, formatosi a seguito di separato giudizio di accertamento del credito con ripetizione d'indebito già proposto dalla correntista e dai suoi fideiussori con riferimento proprio al conto ordinario principale, cui si contrapponeva una domanda riconvenzionale della banca avente ad oggetto un preteso credito quale saldo negativo del conto, definito con l'allegata sentenza del Tribunale di Foggia n.1758/2017 del 20/7/2017 (in atti) con cui si rigettavano entrambe le domande contrapposte, motivando, in particolare, il rigetto della riconvenzionale della Banca convenuta (con riferimento al contratto di c/c 69/339301/96 cui erano collegati altri contratti accessori mai prodotti in atti) “non avendo neanche la banca convenuta prodotto agli atti il contratto di accensione del c/c base e gli e/c integrali”.
L'omessa impugnativa da parte della banca a tale capo motivazionale e dispositivo (rigetto della riconvenzionale) ammessa anche in sede di costituzione del presente giudizio, ha comportato il conseguimento di un giudicato estremamente rilevante anche nel presente giudizio, atteso che: “in tema di conti correnti bancari, il conto anticipi salvo buon fine costituisce un contratto accessorio e funzionale alla gestione di un'apertura di credito per lo smobilizzo di crediti commerciali. Su tale conto posso essere effettuate esclusivamente operazioni strettamente connesse all'anticipazione con addebito degli importi anticipati e successivo accredito sul conto corrente ordinario del cliente: Gli interessi debitori e le spese di gestione maturati sul conto anticipi vengono periodicamente addebitati sul conto corrente ordinario. Data questa stretta interconnessione operativa tra i due conti, il giudicato formatosi sul saldo del conto corrente ordinario preclude la possibilità di rimettere in discussione, in un successivo giudizio, la legittimità degli interessi addebitati sul conto anticipi ad esso collegato, in quanto il ricalcolo del saldo del conto ordinario implica necessariamente la considerazione di tutte le poste transitate, inclusi gli interessi provenienti dal conto anticipi. Il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile impedisce infatti di riesaminare separatamente la questione degli interessi del conto anticipi, essendo questa intimamente connessa agli accertamenti già compiuti sul conto ordinario principale: L'eventuale nullità delle clausole anatocistiche e la conseguente
pagina 14 di 17 ripetizione dell'indebito devono pertanto essere fatte valere in un unico giudizio, non potendosi scindere artificiosamente l'analisi dei due rapporti di conto tra loro funzionalmente collegati”(Cass. ordinanza n.4394 del 10/2/2022).
La circostanza fattuale predetta, debitamente dedotta e comprovata dalla difesa degli opponenti, veniva incomprensibilmente obliterata dal primo giudice.
Nel nostro caso, la evidenziata stretta connessione dei due rapporti, esplicitata, come innanzi palesatosi, con il richiamo dei primi estratti conto prodotti per il conto anticipi non ad un conto autonomo ma a quello principale, doveva evidentemente univocamente interpretarsi da parte del Tribunale come l'evidente inscindibilità del due rapporti, precludendone una errata qualificazione in senso autonomo e distinto.
A tale riguardo, in sede nomofilattica, proprio in previsione della contestuale sussistenza di un rapporto principale e di uno accessorio si è autorevolmente precisato che: “Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il conto anticipi può costituire un conto separato a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni sui crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso
(estraneo alla fattispecie in esame)il saldo a debito del conto anticipi rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente: Nel secondo caso, invece il saldo a debito del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare- avere risultanti da questi ultimi” (Cass. ordinanza n.14321 del 5/5/2022).
Nel caso di specie, con una delibazione avulsa dai riscontri documentali, peraltro scarni, confusi e frammentari, il primo giudice optava per la ritenuta autonomia contabile del preteso autonomo rapporto anticipi fatture, malgrado un'evidente lacuna documentale dello stesso sia con riferimento al rapporto genetico che alla serie integrale degli estratti conto.
pagina 15 di 17 In definitiva “In tema di rapporti bancari, il conto anticipi costituisce uno strumento accessorio e funzionale al conto corrente ordinario, privo di autonomia e con mera evidenza contabile, utilizzato per i finanziamenti eseguiti mediante anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. In tale conto vengono annotate in dare le anticipazioni CP_8 erogate al correntista e in avere l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati. Il saldo debitore del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui è collegato, poiché i conti e le relative contabilizzazioni bancarie convergono in un'unica operazione economica, con debiti e crediti che scaturiscono da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale. In presenza di tale collegamento funzionale, l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni richiede necessariamente la ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza principale. Per quanto concerne il requisito della forma scritta ex art.117 TUB è ammissibile un'attenuazione dello stesso purché nel contratto madre
(conto corrente) siano indicate le condizioni economiche cui sarà assoggettato il contratto figlio (conto anticipi). In particolare, attraverso apposite clausole del contratto di conto corrente possono essere validamente disciplinate le condizioni applicabili ai conti accessori relativamente alla misura degli interessi, alla loro capitalizzazioni e alle spese, senza necessità di ulteriori specifiche pattuizioni scritte” (Cass. ordinanza n.5565 dell'1/3/2024; conf. Cass. ordinanza n.2758 del 4/2/2025).
Nella fattispecie in esame, la suddetta “attenuazione” della forma scritta ex art.117 con riferimento al contratto genetico del rapporto accessorio non poteva ipotizzarsi, in ragione della mancata produzione del contratto principale cui far riferimento anche per le condizioni del rapporto accessorio.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che, sulla scorta degli anzidetti rilievi, il gravame si configura fondato con riferimento alle prime due censure, non avendo la società opposta esaurientemente assolto al rigoroso onere probatorio e documentale sulla stessa,che, quale attrice sostanziale, gravava a seguito dell'opposizione introdotta dagli odierni appellanti, imponendosi una integrale riforma dell'impugnata sentenza comprensiva di una modifica della unitaria regolamentazione delle spese processuali, ritenendosi assorbite le ulteriori doglianze in merito alla questione della nullità delle fideiussioni e pagina 16 di 17 dell'illegittimità dello ius variandi oltre che della reiterazione delle ulteriori contestazioni circa le cms, valute, capitalizzazione periodica ed altro.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante e da;
, CP_2 CP_3 CP_4
; ; ; e
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 2618/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 9/11/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, in integrale riforma dell'impugnata sentenza;
2)Accoglie la domanda introdotta dagli appellanti in primo grado e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.469/2018 del Tribunale di Foggia del 27/02/2018;
3)Condanna la società opposta, in persona del legale rappresentante, alla integrale refusione in favore degli appellanti in solido, delle spese e competenze relative ad entrambe le fasi del giudizio, liquidate le stesse in complessivi €44.932,00 di cui €870,00 per esborsi relativi al primo grado;
€21.387,00 per competenze difensive detto;
€2.556,00 per esborsi relativi al presente grado ed €20.119,00 per competenze difensive detto, oltre accessori di legge e che distrae in favore degli avv.ti Fabio Filograsso e Michele
Guerrieri per loro dichiarata antistatarietà;
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 10 giugno 2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
( avv. Leonardo Nota)
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
in persona del legale rappresentante, con sede in Foggia;
Parte_1
in persona del legale rappresentante, con sede in Foggia;
Controparte_1 CP_2
, nato a [...] il [...]; , nata a
[...] Controparte_3
Foggia il 6/7/1966; , nato a [...] il [...]; , Controparte_4 Controparte_5 nato a [...] il [...]; , nata a [...] il [...]; Parte_2 Pt_3
, nata a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] Parte_4
Gargano (FG) il 9/11/1933, tutti residenti in [...]ed elettivamente domiciliati in Pt_3
pagina 1 di 17 alla via Trevisani n.106 presso lo studio dell'avv. Paolo Tangari, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri in forza di procura in atti
appellanti
Contro
(già ), in persona del legale rappresentante, con Controparte_6 Controparte_7 sede in Milano ed elettivamente domiciliata in Foggia al viale Di Vittorio n.115 presso lo studio dell'avv. Luigi Miranda, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.2618/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 9/11/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.3119/2018 r.g. promosso dagli odierni appellanti in danno della dante causa dell'odierna appellata ed avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. dell'1/3/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per gli appellanti: “1)Accogliere, per le ragioni esposte, il presente appello e, per l'effetto, porre nel nulla e riformare la gravata sentenza;
2)per l'ulteriore effetto, accogliere le domande proposte dalla società appellante e dai suoi fideiussori con atto di citazione del 17/4/2018 e che, in tale sede si abbiano per integralmente riproposte, con rigetto di ogni avversa richiesta, difesa e deduzione e, quindi, dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi descritti in narrativa;
3)Condannare l'odierna appellata al pagamento delle spese e dei compensi anche di entrambi i gradi del giudizio con distrazione;
in via meramente subordinata, ove ritenuto necessario, si reitera la richiesta di ammissione di C.T.U. grafologica e contabile, così come richiesta nel corso del giudizio di primo grado al fine di determinare l'esatto dare- avere tra le parti ”; per la società appellata, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma dell'impugnata sentenza e condanna degli appellanti, in solido, alle spese tutte e competenze difensive attinenti al grado d'appello.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 17 Con ricorso del 6/12/2017 depositato innanzi il Tribunale di Foggia, il , Controparte_7 dante causa dell'odierna appellata, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento a carico degli odierni appellanti, nella qualità di debitrice principale della e Parte_5 dei suoi garanti per l'importo complessivo di €527.761,49 aggiornato al 31/10/2017 a fronte dei seguenti rapporti: a)€445.471,33 per conto anticipo fatture (attualmente rapporto a sofferenza con diversa numerazione), importo garantito da fideiussione fino al limite di €1.310.000,00; b)€82.960,16 per conto sconto effetti (attualmente rapporto in sofferenza con diversa numerazione).
Evidenziava la ricorrente una serie progressiva di molteplici aperture di credito in CP_8 favore della predetta correntista con rilascio di molteplici e successive fideiussioni.
Assumeva, tuttavia, il deterioramento progressivo del rapporto, tant'è che con raccomandata di messa in mora del 15/3/2013 recedeva dai predetti affidamenti in essere, invitando la società correntista ad adempiere, con pari invito, rimasto privo di riscontro alcuno, nei confronti dei predetti fideiussori, odierni appellanti, con conseguente riscontro “in sofferenza” dei due conti accessori predetti e determinazione del complessivo credito monitoriamente azionato.
Avverso la concessa ingiunzione del 27/2/2018, notificata il successivo 9/3/2018, con citazione introduttiva del presente giudizio, tanto la società correntista, debitrice principale, quanto i predetti suoi fideiussori, proponevano formale e tempestiva opposizione.
Assumevano gli opponenti a supporto della proposta opposizione molteplici vizi riscontrati nel rapporto di conto corrente principale ove erano confluiti i due rapporti accessori di cui innanzi, i cui saldi debitori transitavano sul predetto conto, rendendolo di fatto
“promiscuo”.
A tale riguardo, come evidenziato in allegata perizia di parte, contestavano una illegittima applicazione di interessi anatocistici, rinveniente da una illegittima capitalizzazione periodica e trimestrale degli interessi debitori;
l'invalidità della clausola relativa alle CMS ed alle Dif;
la illegittima applicazione di interessi ultralegali;
il superamento del tasso soglia degli interessi applicati ed infine finanche l'illegittimo esercizio dello jus variandi ex pagina 3 di 17 art.118 TUB. La postergazione delle valute e la mancata previsione delle spese di gestione conto.
Con distinto capo impugnatorio eccepivano la nullità delle prestate garanzie fideiussorie, delle quali contestavano, in primo luogo, l'autenticità delle firme di sottoscrizione, per ripetute violazioni dell'art.117 TUB ed infine per violazione della normativa antitrust con inclusione delle tre clausole anticoncorrenziali.
Richiamavano, infine, il risultato dell'allegato elaborato peritale donde si evinceva , con riguardo al conto anticipi su fatture, un addebito illegittimo per complessivi €224.212,46.
Sulla scorta di quanto innanzi, concludevano, quindi per l'accertamento e conseguenziale declaratoria di nullità delle clausole contestate e delle prestate fideiussioni, proponendo, quindi, un'azione di accertamento del credito senza alcuna richiesta ripetitoria, salvo la richiesta condanna della convenuta opposta alla refusione delle spese di lite.
Si costituiva, in luogo del , la quale cessionaria del Controparte_7 Controparte_6 credito monitoriamente azionato, contestando ogni avversa censura circa la legittimità delle clausole applicate ai rapporti bancari di cui innanzi ed insistendo per il rigetto dell'avversa opposizione.
A supporto della tesi difensiva, previa una preliminare eccezione di nullità della citazione introduttiva per contestata genericità ed indeterminatezza della stessa, proponeva preliminare eccezione di prescrizione quinquennale.
Quanto al merito rilevava il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'opponente, rimasto non assolto per la evidenziata carenza documentale, limitandosi, nel caso di specie, l'opposizione alla deduzione circa l'erronea applicazione dei tassi d'interessi e commissioni, nonché la illegittimità delle intervenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle cms, valute e spese non concordate.
Assumeva la società opposta l'omessa proposizione da parte del correntista opponente di specifiche e puntuali contestazioni agli estratti conto depositati con riferimento alle singole poste addebitate in eccesso, tanto portando a ritenere, in ogni caso, la tacita approvazione delle risultanze contabili dei medesimi estratti conto.
pagina 4 di 17 Rilevava la legittima applicazione dello jus variandi a seguito della predetta tacita approvazione;
assumendo, altresì, l'omessa coltivazione dell'eccezione di disconoscimento delle firme apposte sulle fideiussioni, asserendo, tra l'altro, la natura di contratti autonomi di garanzia assunte dalle stesse e contestando, infine, la genericità dell'asserito superamento del tasso soglia.
Concessa la invocata provvisoria esecutività dell'opposto decreto, limitatamente alla sola società opponente con concessione del termine per la espletanda mediazione, il giudizio, disattesa qualsiasi richiesta istruttoria, perveniva all'udienza decisoria in atti, nel corso della quale veniva trattenuto in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 9/11/2021, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico definiva la controversia rigettando l'opposizione e, per l'effetto, dichiarando confermato e definitivamente esecutivo, l'opposto decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti in solido, alla refusione in favore dell'opposta delle spese di lite come in dispositivo liquidate.
Illustrava l'estensore in parte motiva, le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, riteneva il Tribunale inaccoglibile la proposta opposizione per rilevata genericità della stessa.
Suffragava il rilievo allegando che gli opponenti avevano spiegato l'opposizione in assenza di specifiche contestazioni sulle poste di credito, richiedendo l'accertamento dell'esatto ammontare dello stesso, pur non contestando l'inadempimento e deducendo che i due contratti in questione avessero avuto una illegittima esecuzione con violazione di molteplici norme in materia bancaria.
Ribadiva, a tale riguardo, che, incontestato l'onere probatorio a carico dell'opposto, attore sostanziale, rimaneva pur sempre il contrapposto onere a carico dell'opponente “uno specifico onere di allegazione quantomeno delle ragioni pe le quali chiede la revoca del concesso decreto, anche in applicazione del principio di non contestazione” richiamando,
a supporto, giurisprudenza di merito.
Riteneva, pertanto, in applicazione del principio suddetto che, nel caso di specie, l'atto di opposizione si limitava a dedurre circa l'erronea applicazione di tassi, interessi e pagina 5 di 17 commissioni, nonché la illegittimità dell'intervenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della CMS, dello ius variandi, dell'illegittima determinazione della valuta, senza null'altro dedurre sul punto, evidenziando che, nella fattispecie in esame, la correntista non avesse sollevato specifiche e puntuali contestazioni agli estratti conto depositati, con riferimento alle singole poste che sarebbero state addebitate in eccesso, tanto portando a ritenere, in ogni caso, tacitamente approvate le risultanze degli stessi., richiamando molteplice giurisprudenza di legittimità a supporto,.
Passando poi alle specifiche contestazioni contrattuali quali, in particolare, quelle relative alla clausola prevedente il cd. jus variandi osservava che, nell'attuale contesto normativo,
l'art.118 del TUB distingueva, con riferimento alle condizioni di esercizio dello stesso, tra contratti a tempo indeterminato, contratti a tempo determinato sottoscritti da consumatori e microimprese e contratti a tempo determinato sottoscritti da altre imprese.
Per i primi contratti ( a tempo indeterminato) la norma in questione imponeva che l'istituto bancario potesse procedere alla variazione unilaterale dei tassi e delle altre condizioni soltanto qualora il cliente abbia specificamente approvato una clausola ammissiva di tale facoltà, discendendone che, nell'ambito di un rapporto di conto corrente a tempo indeterminato, ove la banca abbia applicato tassi d'interesse superiori a quelli contrattualmente stabiliti, tale condotta sia censurabile solo ove si sia compiuta senza rispettare il disposto normativo e sul punto, l'opponente aveva richiamato la norma in questione, senza alcun riferimento ai contratti in ordine ai quali vi fosse stata la violazione della norma richiamata e senza indicare le modifiche concretamente apportate dalla banca, concludendo che, in difetto di qualsiasi ulteriore specificazione sul punto,
l'eccezione non poteva essere accolta.
Con riferimento al contratto fideiussorio, l'opponente aveva, con il suo comportamento processuale, richiedendo nel corso dell'udienza ex art.184 c.p.c. la fissazione di udienza di p.c., dimostrato di non voler coltivare il disconoscimento delle firme apposte sui contratti.
Disattendeva, altresì, l'ulteriore eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust, per rilevata genericità anche della suddetta eccezione, richiamando a supporto,
l'omesso assolvimento dell'onere probatorio, gravante a carico del fideiussore, circa l'applicazione al caso concreto delle tre clausole anticoncorrenziali e quali effetti pagina 6 di 17 conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto, dovendo il fideiussore produrre tempestivamente il modello ABI su cui si fonda l'eccezione e provare l'appartenenza della banca alle intese vietate così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni applicate dalla banca.
Quale ulteriore avallo al rilievo di cui innanzi, reputava il Tribunale non inquadrabili i contratti in esame quali fideiussioni quanto piuttosto come contratti autonomi di garanzia, essendo previsto un pagamento a prima richiesta, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, con unica eccezione proponibile quale quella della cd exceptio doli.
Con riguardo, infine, alla prospettata questione di interessi usurai, evidenziava il Tribunale che, anche in questo caso, risultava non assolto il correlativo onere probatorio, gravante in capo all'eccipiente di dimostrare se ed in quale misura tali indebiti interessi siano stati computati, nessun valore poteva invece avere una contestazione generica e puramente assertiva, senza indicazione specifica delle voci passive ritenute applicate.
Infine motivava il primo giudice il diniego all'espletamento di una invocata ctu contabile, non configurandosi la stessa in un mezzo istruttorio in senso proprio con la conseguenza di una sua inammissibilità ove sia rivolta a ricercare la prova non prodotta da chi ne era onerato, conseguendone una mera finalità esplorativa della CTU medesima, ne, tantomeno, potendo assumere di per sé autonomo valore probatorio l'allegata perizia di parte econometrica.
Dal suo canto, concludeva il primo giudice, la banca che ne era onerata aveva depositao la documentazione idonea a dimostrare il diritto azionato già in sede monitoria, conseguendone che le generiche eccezioni sollevate dall'opponente non si configuravano idonee a mettere in discussione la spettanza della somma ingiunta.
Avverso il suddetto procedimento motivazionale insorgevano gli opponenti proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale articolavano molteplici censure.
In particolare, con un primo motivo, contestavano un vizio motivazionale per difetto di prova del credito azionato per violazione dell'art.2697 c.c., rilevando, a supporto, un'omessa produzione dei contratti di apertura dei rapporti nonchè quella integrale degli pagina 7 di 17 estratti conto, aggiungendo alla censura anche il rilievo circa una prospettata formazione del giudicato a seguito della definizione di altro giudizio vertente sul rapporto di conto corrente ordinario principale, cui accedevano i due rapporti accessori azionati in sede monitoria, definitosi con il rigetto di una proposta riconvenzionale della banca per rilevata carenza probatoria documentale;
con un secondo motivo, si dolevano per l'errato rilievo probatorio accordato dal Tribunale alla mancata contestazione degli estratti conto;
con un terzo motivo, censuravano la ritenuta legittima applicazione dello jus variandi unilateralmente applicato dalla banca ed infine con un quarto motivo contestavano il supporto giuridico addotto dal Tribunale per rigettare la proposta eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust, non mancando di allegare un conciso riassunto degli sviluppi giurisprudenziali succedutisi circa la eccezione predetta sulle fideiussioni omnibus conformi al modello ABI, evidenziando l'errata qualificazione dei contratti alla stregua di contratti autonomi di garanzia, concludendo come in epigrafe.
Si costituiva la società appellata insistendo per il rigetto dell'avverso gravame, infondato in fatto e in diritto, invocando l'integrale conferma della gravata sentenza con condanna degli appellanti alla refusione delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 4/3/2022 la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 14/7/23, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe dell'1/3/2024, trattata con la prevista modalità cartolare e telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata a sentenza sulle rispettive conclusioni come innanzi trascritte, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.pc.
Motivazione della decisione
Lo scrutinio delle prime due censure rende necessario evidenziare, in via prioritaria, gli indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di nomofiliachia con riguardo tanto alla corretta ripartizione dell'onere probatorio in materia di opposizione a decreto ingiuntivo da parte di un istituto bancario, quanto in punto di corretta irrilevanza di una tacita approvazione degli estratti conto periodici inviati dalla banca al cliente, avendo riscontrato, di fatto, nella motivazione gravata un non condivisibile “ribaltamento” di principi giurisprudenziali di legittimità oramai consolidati e radicati.
pagina 8 di 17 A tale riguardo, deve, in primo luogo, ribadirsi il principio in punto di ripartizione dell'onere probatorio di allegazione e di produzione gravante sulla banca opposta atteso che sulla stessa, quale attrice sostanziale, grava l'onere di comprovare il fatto costitutivo del credito azionato in sede monitoria, a nulla rilevando il certificato di c.d. “saldaconto” ex art.50
TUB che, sufficiente a supportare una richiesta monitoria, perde qualsivoglia rilevanza probatoria una volta introdotta l'opposizione al decreto ingiuntivo, dovendosi, in tale sede, applicare l'ordinario principio ex art.2697 c.c. e configurandosi, in tale specifico contenzioso, inconferente ed inapplicabile il c.d. principio di vicinanza alla prova sancito dalla nota sentenza delle Sezioni unite nel 2001, erroneamente richiamato dal primo giudice a supporto della propria motivazione circa il ritenuto mancato assolvimento dell'onere gravante a carico degli opponenti i quali, tra l'altro, avevano specificamente contestato molteplici clausole contrattuali con l'avallo di un'allegata relazione econometrica.
In materia specifica ha più volte ribadito la Suprema Corte che: “..E' principio costante di questa Corte che l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art.50 TUB rivesta efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto: In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicchè spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui, l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi d'interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena , spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo
e fornire la piena prova della propria pretesa” (Cass.23/1/2023 n.1892).
Si è anche più incisivamente ribadito che “… in sintesi, dunque, ove sia la ad agire CP_8 in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente,
è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli
pagina 9 di 17 estratti conto: è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentano quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti conto sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio” (Cass. 2/5/2019 n.11543; Cass. 20597 del 27/6/2022).
Quanto poi alla ulteriore questione di una pretesa “sanatoria” di asserite illegittimità di clausole contrattuali, conseguente ad una omessa espressa contestazione degli estratti conto nei termini di legge ex art.1832 c.c., la giurisprudenza richiamata in motivazione risulta superata da lungo tempo, essendosi consolidato un principio nel senso diametralmente opposto, cui questo Collegio ha da sempre aderito, ovvero quello per cui:
“Ai sensi dell'art.1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse) ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Tutto ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente”(Cass.
20/11/2018 n.30000; conf. App. Napoli 14/1/2025 n.157).
Volendo ora applicare i suddetti principi alla fattispecie in esame, disattesa qualsiasi rilevanza alla mancata contestazione degli estratti conto (laddove esistenti), occorre verificare, sul piano effettivo, il positivo assolvimento dell'onere probatorio-documentale gravante a carico della banca, dipendendo dall'esito di tale verifica, una preliminare ed assorbente delibazione circa la fondatezza della pretesa creditoria della stessa azionata in sede monitoria.
pagina 10 di 17 A tale riguardo, è bene premettere che la banca aveva quantificato ed individuato il proprio credito sulla scorta di quanto rinveniente da due specifici rapporti accessori o tecnici intrattenuti con la società correntista, quali, nel dettaglio, un conto anticipi fatture sbf su foglio commerciale n.3101/3800/139598, acceso in data 29/3/2006, comportante un saldo negativo di €445.471,30 ed un ulteriore rapporto accessorio per sconto effetti n.3101/3800/139598, di datazione incerta, comportante un saldo negativo di
€82.960,16; entrambi i rapporti accedevano ad un conto corrente ordinario con distinta numerazione e di pregressa costituzione (1995 circa) oggetto, di distinto giudizio con le conseguenziali definizioni di cui appresso.
Trattavasi pertanto, di due conti accessori che, pur accedendo ad un conto ordinario, in tesi difensiva della ricorrente in monitorio avrebbero potuto essere azionati autonomamente.
La censura in esame riguarda proprio una rilevata carenza documentale con riferimento ai predetti rapporti, sia con riguardo ai rispettivi contratti genetici e sia alla serie integrale degli estratti conto attestanti lo svolgimento dei due rapporti predetti, giustificativi dei due rispettivi saldi negativi, la sommatoria dei quali determinava il credito ingiunto ed opposto.
Il Tribunale ha disatteso la correlativa contestazione da parte degli opponenti, sostenendo che fin dalla fase monitoria, la aveva sufficientemente documentato il credito per CP_8 cui è causa e tanto sulla scorta di una motivazione francamente incomprensibile ed avulsa dagli effettivi riscontri documentali.
Invero, premessa l'assoluta carenza documentale del secondo rapporto accessorio relativo allo sconto di effetti cambiari, mancando la produzione della correlativa convenzione contrattuale, non potendo la stessa essere sanata dalla convenzione principale in quanto la carenza riguardava finanche il contratto originario del conto corrente principale, la banca sosteneva, conseguendo un immotivato consenso da parte del primo giudice, di aver documentato il rapporto di anticipi fatture con la produzione sia del contratto originario del 29/3/2006 (v.all.6 fascicolo di parte del monitorio) e sia degli estratti conto dello stesso rapporto (v.all.20 predetto).
pagina 11 di 17 A tale riguardo, ritiene il Collegio, all'esito di un'attenta rivisitazione della documentazione predetta, di non poter condividere il rilievo, attese le molteplici anomalie riscontrate, sia con riferimento al preteso contratto genetico del rapporto su foglio commerciale, sia con riguardo alla serie, peraltro confusa, frammentaria e senza una successione cronologica attendibile, degli estratti conto, alcuni riferibili ad altri rapporti e datati molto prima della convenzione in esame, ritenendo invece fondati i rilievi critici addotti dalla difesa degli appellanti.
Invero, deve evidenziarsi, in primo, luogo, che il contratto in esame, pur riportando la data del 29/3/2006, viene individuato con una numerazione differente da quella indicata nel ricorso monitorio, come è dato evincersi agevolmente dal confronto con la pagina 18 delle condizioni contrattuali, laddove la prestazione, ovvero l'oggetto del rapporto, correttamente indicato quale “sconto di foglio commerciale e/o accr. c./anticipi fatture viene identificato con il n. 13338586, ben differente da quello indicato in ricorso di Pt_6
3101/3800/139598, palesando quindi la conclusione di un differente rapporto rispetto a quello che avrebbe dovuto supportare il preteso credito.
In secondo luogo, da altre disposizioni contrattuali si evinceva chiaramente che, lungi dall'originare un nuovo rapporto contrattuale, quello datato 29/3/2006 doveva intendersi quale modifica di un precedente ed analogo rapporto non menzionato (e neanche prodotto).
In terzo luogo, sempre dal contratto in esame si evinceva che lo stesso si appoggiava su di un conto corrente principale al 31/12/08, senza però acclarare quanto innanzi con la produzione del predetto conto principale di appoggio.
Ancora più evidente si configurava poi l'omissione probatoria-documentale con riguardo agli estratti conto del rapporto che, come detto, si configurava alquanto frammentaria e confusa, con richiamo di alcuni al conto ordinario principale e con data rilevantemente precedente a quella asseritamente originaria dello specifico contratto di anticipi fatture salvo buon fine.
L'allegato in esame (n.20 dell'indice di produzione del fascicolo della fase monitoria) contiene invero molteplici estratti, con evidenza di un quadrimestre relativo al periodo
1/9/95 -1/1/96, relativo al conto corrente ordinario n.6933930196, presumibilmente pagina 12 di 17 estranei al rapporto anticipi de quo, ovvero, alternativamente, denotante un precedente rapporto accessorio connesso unitariamente al predetto rapporto principale, cui seguono altri estratti periodici datati 10/2/96 relativi ad altro distinto rapporto, sempre qualificato
“ordinario” n.6933930297, con successione cronologica di altro estratto periodico al
31/3/1997 relativo sempre ad un conto “ordinario” n.693393/03/98.
Per rinvenire estratti riferibili ad un conto anticipi, riferito, tuttavia, ad un conto n.6933930500 (quindi ben distinto da quello asseritamente originario) occorre riferirsi a quello datato 1/12/1998 (quindi ancor prima della data del 29/3/2006) e così via per quelli successivi fino al 3/1/2000 (sempre con rinvio al conto ordinario predetto).
Successivamente alla indicata data del 29/3/2006 è dato poi rinvenirsi un estratto del
30/6/2008 (senza alcun riferimento al conto principale ovvero a quello accessorio).
La produzione, estremamente frammentaria e confusa, si conclude con un estratto datato
6/12/2013 finalmente riferito al conto anticipi con la numerazione corretta, conforme a quella indicata nel ricorso monitorio, cui seguiva una produzione di conti scalari e di effetti cambiari in copia di estrema difficoltà interpretativa.
In questo quadro estremamente frammentario e confuso, con rilevanti lacune temporali, con riferimento quasi integrale a conti correnti ordinari (solo a decorrere dal 6/12/2013 si individua il rapporto accessorio in esame) è impossibile convenire con il ritenuto assolvimento di un onere probatorio-documentale integrale circa l'andamento del rapporto contestato in sofferenza, atteso che, in primo luogo, non si comprende la corretta origine dello stesso in senso autonomo rispetto a quello ordinario e principale e, in secondo luogo, le rilevanti lacune temporali non consentono di avallare l'andamento del rapporto in questione nei termini indicati dalla banca ricorrente in monitorio, conseguendone, in applicazione del principio innanzi esposto, il rigetto della domanda dalla stessa proposto con l'originario ricorso per decreto in giuntivo.
La delibazione suddetta, viene ulteriormente suffragata dall'evidenziato espresso collegamento del preteso rapporto accessorio con il conto principale ordinario, confermata anche da una specifica condizione contrattuale del rapporto tecnico in cui si indicano periodici accrediti sul conto ordinario, conto ordinario da intendersi quindi unitariamente pagina 13 di 17 collegato e nei cui confronti i due conti accessori rappresentavano solamente “mere evidenze contabili”.
Viene, quindi ad assumere rilevanza la documentata circostanza di un giudicato, formatosi a seguito di separato giudizio di accertamento del credito con ripetizione d'indebito già proposto dalla correntista e dai suoi fideiussori con riferimento proprio al conto ordinario principale, cui si contrapponeva una domanda riconvenzionale della banca avente ad oggetto un preteso credito quale saldo negativo del conto, definito con l'allegata sentenza del Tribunale di Foggia n.1758/2017 del 20/7/2017 (in atti) con cui si rigettavano entrambe le domande contrapposte, motivando, in particolare, il rigetto della riconvenzionale della Banca convenuta (con riferimento al contratto di c/c 69/339301/96 cui erano collegati altri contratti accessori mai prodotti in atti) “non avendo neanche la banca convenuta prodotto agli atti il contratto di accensione del c/c base e gli e/c integrali”.
L'omessa impugnativa da parte della banca a tale capo motivazionale e dispositivo (rigetto della riconvenzionale) ammessa anche in sede di costituzione del presente giudizio, ha comportato il conseguimento di un giudicato estremamente rilevante anche nel presente giudizio, atteso che: “in tema di conti correnti bancari, il conto anticipi salvo buon fine costituisce un contratto accessorio e funzionale alla gestione di un'apertura di credito per lo smobilizzo di crediti commerciali. Su tale conto posso essere effettuate esclusivamente operazioni strettamente connesse all'anticipazione con addebito degli importi anticipati e successivo accredito sul conto corrente ordinario del cliente: Gli interessi debitori e le spese di gestione maturati sul conto anticipi vengono periodicamente addebitati sul conto corrente ordinario. Data questa stretta interconnessione operativa tra i due conti, il giudicato formatosi sul saldo del conto corrente ordinario preclude la possibilità di rimettere in discussione, in un successivo giudizio, la legittimità degli interessi addebitati sul conto anticipi ad esso collegato, in quanto il ricalcolo del saldo del conto ordinario implica necessariamente la considerazione di tutte le poste transitate, inclusi gli interessi provenienti dal conto anticipi. Il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile impedisce infatti di riesaminare separatamente la questione degli interessi del conto anticipi, essendo questa intimamente connessa agli accertamenti già compiuti sul conto ordinario principale: L'eventuale nullità delle clausole anatocistiche e la conseguente
pagina 14 di 17 ripetizione dell'indebito devono pertanto essere fatte valere in un unico giudizio, non potendosi scindere artificiosamente l'analisi dei due rapporti di conto tra loro funzionalmente collegati”(Cass. ordinanza n.4394 del 10/2/2022).
La circostanza fattuale predetta, debitamente dedotta e comprovata dalla difesa degli opponenti, veniva incomprensibilmente obliterata dal primo giudice.
Nel nostro caso, la evidenziata stretta connessione dei due rapporti, esplicitata, come innanzi palesatosi, con il richiamo dei primi estratti conto prodotti per il conto anticipi non ad un conto autonomo ma a quello principale, doveva evidentemente univocamente interpretarsi da parte del Tribunale come l'evidente inscindibilità del due rapporti, precludendone una errata qualificazione in senso autonomo e distinto.
A tale riguardo, in sede nomofilattica, proprio in previsione della contestuale sussistenza di un rapporto principale e di uno accessorio si è autorevolmente precisato che: “Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il conto anticipi può costituire un conto separato a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni sui crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso
(estraneo alla fattispecie in esame)il saldo a debito del conto anticipi rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente: Nel secondo caso, invece il saldo a debito del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare- avere risultanti da questi ultimi” (Cass. ordinanza n.14321 del 5/5/2022).
Nel caso di specie, con una delibazione avulsa dai riscontri documentali, peraltro scarni, confusi e frammentari, il primo giudice optava per la ritenuta autonomia contabile del preteso autonomo rapporto anticipi fatture, malgrado un'evidente lacuna documentale dello stesso sia con riferimento al rapporto genetico che alla serie integrale degli estratti conto.
pagina 15 di 17 In definitiva “In tema di rapporti bancari, il conto anticipi costituisce uno strumento accessorio e funzionale al conto corrente ordinario, privo di autonomia e con mera evidenza contabile, utilizzato per i finanziamenti eseguiti mediante anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. In tale conto vengono annotate in dare le anticipazioni CP_8 erogate al correntista e in avere l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati. Il saldo debitore del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui è collegato, poiché i conti e le relative contabilizzazioni bancarie convergono in un'unica operazione economica, con debiti e crediti che scaturiscono da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale. In presenza di tale collegamento funzionale, l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni richiede necessariamente la ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza principale. Per quanto concerne il requisito della forma scritta ex art.117 TUB è ammissibile un'attenuazione dello stesso purché nel contratto madre
(conto corrente) siano indicate le condizioni economiche cui sarà assoggettato il contratto figlio (conto anticipi). In particolare, attraverso apposite clausole del contratto di conto corrente possono essere validamente disciplinate le condizioni applicabili ai conti accessori relativamente alla misura degli interessi, alla loro capitalizzazioni e alle spese, senza necessità di ulteriori specifiche pattuizioni scritte” (Cass. ordinanza n.5565 dell'1/3/2024; conf. Cass. ordinanza n.2758 del 4/2/2025).
Nella fattispecie in esame, la suddetta “attenuazione” della forma scritta ex art.117 con riferimento al contratto genetico del rapporto accessorio non poteva ipotizzarsi, in ragione della mancata produzione del contratto principale cui far riferimento anche per le condizioni del rapporto accessorio.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che, sulla scorta degli anzidetti rilievi, il gravame si configura fondato con riferimento alle prime due censure, non avendo la società opposta esaurientemente assolto al rigoroso onere probatorio e documentale sulla stessa,che, quale attrice sostanziale, gravava a seguito dell'opposizione introdotta dagli odierni appellanti, imponendosi una integrale riforma dell'impugnata sentenza comprensiva di una modifica della unitaria regolamentazione delle spese processuali, ritenendosi assorbite le ulteriori doglianze in merito alla questione della nullità delle fideiussioni e pagina 16 di 17 dell'illegittimità dello ius variandi oltre che della reiterazione delle ulteriori contestazioni circa le cms, valute, capitalizzazione periodica ed altro.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 in persona del legale rappresentante e da;
, CP_2 CP_3 CP_4
; ; ; e
[...] Controparte_5 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso la sentenza n. 2618/2021, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 9/11/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, in integrale riforma dell'impugnata sentenza;
2)Accoglie la domanda introdotta dagli appellanti in primo grado e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.469/2018 del Tribunale di Foggia del 27/02/2018;
3)Condanna la società opposta, in persona del legale rappresentante, alla integrale refusione in favore degli appellanti in solido, delle spese e competenze relative ad entrambe le fasi del giudizio, liquidate le stesse in complessivi €44.932,00 di cui €870,00 per esborsi relativi al primo grado;
€21.387,00 per competenze difensive detto;
€2.556,00 per esborsi relativi al presente grado ed €20.119,00 per competenze difensive detto, oltre accessori di legge e che distrae in favore degli avv.ti Fabio Filograsso e Michele
Guerrieri per loro dichiarata antistatarietà;
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 10 giugno 2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
( avv. Leonardo Nota)
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