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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9272/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERTUANI Parte_1 C.F._1
SANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VERTUANI SANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTINELLI Controparte_1 C.F._2
DEBORATH, elettivamente domiciliato in VIA AZZURRA, 20 C/O DOTT. LANDUZZI CP_2
presso il difensore avv. FORTINELLI DEBORATH
[...]
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 (nato a [...] [...]) Parte_1 CP_2 ricorreva contro (nata a [...], Romania, il 07.04.1985) per chiedere una Controparte_1 modifica delle condizioni di divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a in data 06.02.2010, con atto iscritto nei CP_2
Registri dello Stato civile al n. 7, Parte 2, Serie A, anno 2010.
Dalla loro unione sono nati due figli gemelli, e (nati a il 08.07.2010 – oggi Per_1 Per_2 CP_2
14 anni).
Con decreto emesso in data 09.12.2021 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di separazione.
pagina 1 di 4 Con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 09.09.2022, le parti giungevano ad un accordo per la definizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ad oggi, il ricorrente, sig. NI, asserendo una intervenuta modifica dello status quo, si rivolgeva al
Tribunale per chiedere ed ottenere una modifica delle condizioni di divorzio, con particolare riferimento al regime di collocazione dei figli minori e, conseguentemente al loro mantenimento.
Si rimanda, per le originarie domande della parte, al ricorso introduttivo, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il Collegio deve pronunciarsi.
La convenuta, sig.ra , infatti, costituendosi in giudizio, rappresentava la pendenza di trattative CP_1 tra le parti, manifestando il proprio interesse a trovare un accordo per la definizione della controversia.
All'udienza del 12.11.2024, i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo, come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni (05.11.2024) e ne chiedevano l'accoglimento. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le conclusioni congiunte delle parti:
Voglia il Tribunale di Bologna disporre che l'affidamento dei minori e Per_1 Persona_3 siano sia modificato alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e rimarranno affidati a entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 dell'affido condiviso. La loro collocazione e residenza sarà in via Pariso 30 a presso il padre, CP_2 che provvederà integralmente alle spese ordinarie e straordinarie, con conseguente cessazione dei contributi previsti in sede di divorzio per il mantenimento dei figli.
2) I genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nell'interesse dei minori e tutte le decisioni importanti relative all'educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di concerto da entrambi i genitori.
3) La madre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, dandone preavviso con almeno 20 giorni di anticipo. I genitori concordano che, quando la madre terrà con sé i figli, potrà utilizzare la casa di Via Toscana n. 77. La madre potrà portare con sé i figli all'estero per brevi periodi, a sue spese, compatibilmente con i loro impegni scolastici. Le feste saranno concordate di volta in volta tenendo conto del criterio di alternatività, in modo da consentire ai genitori di trascorrere pari tempo con i figli, fermo restando che per Natale potranno trascorrere con la madre una settimana, da concordarsi entro il mese di novembre di ogni anno. Durante le ferie estive, per i mesi di luglio e agosto, i minori trascorreranno metà tempo con il padre e metà con la madre, salvo diversi accordi.
4) Ogni altra condizione prevista in sede di divorzio ed incompatibile con il presente accordo dovrà intendersi annullata.
Spese legali integralmente compensate
*****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte delle parti, valutando il superiore interesse dei figli minori, e , alla bi-genitorialità e al loro mantenimento, in Per_1 Per_2 considerazione della situazione attuale e delle capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido dei minori (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, pagina 2 di 4 il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso il padre, in via Parisio n. 30. CP_2
La scelta di collocare i minori presso il padre, in modifica delle statuizioni di cui all'accordo di divorzio, è frutto della determinazione delle parti, che tiene conto di una mutata situazione di fatto, ovvero il trasferimento della sig.ra all'estero. CP_1
Tale collocamento, pertanto, garantisce ai minori di preservare il proprio habitat domestico, inteso quale contesto abitativo ed educativo, centro di affetti e interessi, nel quale sono cresciuti e si sono ormai radicati.
In merito alla frequentazione con il genitore non collocatario, la madre, appare condivisibile la scelta delle parti di organizzare liberamente gli incontri madre-figli, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, in considerazione del fatto che la signora, come anticipato, si è trasferita fuori dall'Italia, circostanza pacifica.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente), il Tribunale ritiene che la scelta del padre di farsi interamente carico delle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento degli stessi consenta una adeguata tutela degli interessi di crescita dei minori, anche alla luce delle condizioni reddituali del genitore contribuente.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché l'espresso accordo delle parti in tal senso, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
*******
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, così provvede: dà atto e dispone che i figli minori e siano affidati a entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni dell'affido condiviso.
I genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nell'interesse dei minori e tutte le decisioni importanti relative all'educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di concerto da entrambi i genitori dà atto e dispone che la collocazione e residenza dei figli minori sia in via Pariso 30 a presso CP_2 il padre dà atto e dispone che il padre, sig. NI, provveda integralmente alle spese ordinarie e straordinarie, con conseguente cessazione dei contributi previsti in sede di divorzio per il mantenimento dei figli dà atto e dispone che la madre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, dandone preavviso con almeno 20 giorni di anticipo.
I genitori concordano che, quando la madre terrà con sé i figli, potrà utilizzare la casa di Via Toscana n.
77.
La madre potrà portare con sé i figli all'estero per brevi periodi, a sue spese, compatibilmente con i loro impegni scolastici.
Le feste saranno concordate di volta in volta tenendo conto del criterio di alternatività, in modo da consentire ai genitori di trascorrere pari tempo con i figli, fermo restando che per Natale potranno trascorrere con la madre una settimana, da concordarsi entro il mese di novembre di ogni anno.
pagina 3 di 4 Durante le ferie estive, per i mesi di luglio e agosto, i minori trascorreranno metà tempo con il padre e metà con la madre, salvo diversi accordi.
Dà atto che ogni altra condizione prevista in sede di divorzio ed incompatibile con il presente accordo dovrà intendersi annullata.
Spese legali integralmente compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9272/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERTUANI Parte_1 C.F._1
SANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VERTUANI SANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTINELLI Controparte_1 C.F._2
DEBORATH, elettivamente domiciliato in VIA AZZURRA, 20 C/O DOTT. LANDUZZI CP_2
presso il difensore avv. FORTINELLI DEBORATH
[...]
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.06.2024 (nato a [...] [...]) Parte_1 CP_2 ricorreva contro (nata a [...], Romania, il 07.04.1985) per chiedere una Controparte_1 modifica delle condizioni di divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a in data 06.02.2010, con atto iscritto nei CP_2
Registri dello Stato civile al n. 7, Parte 2, Serie A, anno 2010.
Dalla loro unione sono nati due figli gemelli, e (nati a il 08.07.2010 – oggi Per_1 Per_2 CP_2
14 anni).
Con decreto emesso in data 09.12.2021 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di separazione.
pagina 1 di 4 Con accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 09.09.2022, le parti giungevano ad un accordo per la definizione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ad oggi, il ricorrente, sig. NI, asserendo una intervenuta modifica dello status quo, si rivolgeva al
Tribunale per chiedere ed ottenere una modifica delle condizioni di divorzio, con particolare riferimento al regime di collocazione dei figli minori e, conseguentemente al loro mantenimento.
Si rimanda, per le originarie domande della parte, al ricorso introduttivo, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti sono giunte ad un accordo rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il Collegio deve pronunciarsi.
La convenuta, sig.ra , infatti, costituendosi in giudizio, rappresentava la pendenza di trattative CP_1 tra le parti, manifestando il proprio interesse a trovare un accordo per la definizione della controversia.
All'udienza del 12.11.2024, i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo, come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni (05.11.2024) e ne chiedevano l'accoglimento. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le conclusioni congiunte delle parti:
Voglia il Tribunale di Bologna disporre che l'affidamento dei minori e Per_1 Persona_3 siano sia modificato alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e rimarranno affidati a entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 dell'affido condiviso. La loro collocazione e residenza sarà in via Pariso 30 a presso il padre, CP_2 che provvederà integralmente alle spese ordinarie e straordinarie, con conseguente cessazione dei contributi previsti in sede di divorzio per il mantenimento dei figli.
2) I genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nell'interesse dei minori e tutte le decisioni importanti relative all'educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di concerto da entrambi i genitori.
3) La madre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, dandone preavviso con almeno 20 giorni di anticipo. I genitori concordano che, quando la madre terrà con sé i figli, potrà utilizzare la casa di Via Toscana n. 77. La madre potrà portare con sé i figli all'estero per brevi periodi, a sue spese, compatibilmente con i loro impegni scolastici. Le feste saranno concordate di volta in volta tenendo conto del criterio di alternatività, in modo da consentire ai genitori di trascorrere pari tempo con i figli, fermo restando che per Natale potranno trascorrere con la madre una settimana, da concordarsi entro il mese di novembre di ogni anno. Durante le ferie estive, per i mesi di luglio e agosto, i minori trascorreranno metà tempo con il padre e metà con la madre, salvo diversi accordi.
4) Ogni altra condizione prevista in sede di divorzio ed incompatibile con il presente accordo dovrà intendersi annullata.
Spese legali integralmente compensate
*****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte delle parti, valutando il superiore interesse dei figli minori, e , alla bi-genitorialità e al loro mantenimento, in Per_1 Per_2 considerazione della situazione attuale e delle capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido dei minori (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla loro collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, pagina 2 di 4 il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente presso il padre, in via Parisio n. 30. CP_2
La scelta di collocare i minori presso il padre, in modifica delle statuizioni di cui all'accordo di divorzio, è frutto della determinazione delle parti, che tiene conto di una mutata situazione di fatto, ovvero il trasferimento della sig.ra all'estero. CP_1
Tale collocamento, pertanto, garantisce ai minori di preservare il proprio habitat domestico, inteso quale contesto abitativo ed educativo, centro di affetti e interessi, nel quale sono cresciuti e si sono ormai radicati.
In merito alla frequentazione con il genitore non collocatario, la madre, appare condivisibile la scelta delle parti di organizzare liberamente gli incontri madre-figli, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi, in considerazione del fatto che la signora, come anticipato, si è trasferita fuori dall'Italia, circostanza pacifica.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente), il Tribunale ritiene che la scelta del padre di farsi interamente carico delle spese ordinarie e straordinarie di mantenimento degli stessi consenta una adeguata tutela degli interessi di crescita dei minori, anche alla luce delle condizioni reddituali del genitore contribuente.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché l'espresso accordo delle parti in tal senso, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
*******
PQM
Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni di divorzio, così provvede: dà atto e dispone che i figli minori e siano affidati a entrambi i genitori, secondo le Per_1 Per_2 disposizioni dell'affido condiviso.
I genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nell'interesse dei minori e tutte le decisioni importanti relative all'educazione, formazione scolastica e salute, saranno assunte di concerto da entrambi i genitori dà atto e dispone che la collocazione e residenza dei figli minori sia in via Pariso 30 a presso CP_2 il padre dà atto e dispone che il padre, sig. NI, provveda integralmente alle spese ordinarie e straordinarie, con conseguente cessazione dei contributi previsti in sede di divorzio per il mantenimento dei figli dà atto e dispone che la madre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, dandone preavviso con almeno 20 giorni di anticipo.
I genitori concordano che, quando la madre terrà con sé i figli, potrà utilizzare la casa di Via Toscana n.
77.
La madre potrà portare con sé i figli all'estero per brevi periodi, a sue spese, compatibilmente con i loro impegni scolastici.
Le feste saranno concordate di volta in volta tenendo conto del criterio di alternatività, in modo da consentire ai genitori di trascorrere pari tempo con i figli, fermo restando che per Natale potranno trascorrere con la madre una settimana, da concordarsi entro il mese di novembre di ogni anno.
pagina 3 di 4 Durante le ferie estive, per i mesi di luglio e agosto, i minori trascorreranno metà tempo con il padre e metà con la madre, salvo diversi accordi.
Dà atto che ogni altra condizione prevista in sede di divorzio ed incompatibile con il presente accordo dovrà intendersi annullata.
Spese legali integralmente compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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