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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/10/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 50/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 50/2024 R.G., avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso da sè medesimo
ATTORE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. Gabriele GRAVILI
CONVENUTO
_____________________________ IN FATTO Con ricorso ex art 14 D.Lgs. 150/2011 depositato il 04.01.2024, l'avv. agiva in Parte_1 giudizio nei confronti di perché quest'ultima fosse condannata al pagamento in suo CP_1 favore dei compensi maturati per l'espletamento di attività professionale forense. Riferiva di aver svolto, su mandato di l'attività professionale giudiziale nel procedimento iscritto Parte_2 innanzi al Tribunale di Brindisi, ricorso ex art. 696 bis cpc, proc. civ. ATP N°350 /2023 R.G contro e attività stragiudiziale, Controparte_2 consistente in una diffida in materia locatizia contro Controparte_3 Per tale attività, il ricorrente chiedeva il pagamento dei compensi alla sig.ra per un CP_1 ammontare di € 5.766,10, al netto del rimborso forfettario ed accessori di legge, senza esito. La resistente si costituiva in giudizio impugnando e contestando l'ex adverso dedotto e concluso, sostenendo l'inammissibilità della domanda, in quanto le competenze richieste riguardavano attività stragiudiziale per le quali non è ammesso il rito speciale previsto dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011. In subordine, eccepiva la violazione degli obblighi di diligenza da parte del procuratore, per aver introdotto il giudizio di ATP presso il Foro di Brindisi, dichiaratori poi territorialmente incompetente, e senza l'allegazione di una consulenza medico legale di parte. In estremo subordine contestava anche il quantum richiesto per errata applicazione del D.M. 55/2014. La causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 18.09.2025.
IN DIRITTO Preliminarmente va osservato che il procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in processo civile, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023, trova applicazione l'art. 14, D.Lgs n. 150/2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, convertito con L. n. 197/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata, prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile. Il rito semplificato, introdotto dalla medesima riforma (in sostituzione del precedente rito sommario previsto dagli artt.702 bis ss c.p.c.) con gli artt.281 undecies ss c.p.c., prevede (all'art.281 terdecies c.p.c.) che la decisione sia resa ex art.281 sexies c.p.c., e quindi con sentenza contestuale ovvero -come nella specie- soggetta a deposito entro trenta giorni dall'udienza di discussione orale (art.281 sexies, comma 3, c.p.c., nell'attuale formulazione, frutto della medesima riforma). Nel merito si osserva quanto segue: per il procedimento di ATP l'attività professionale svolta dal ricorrente trova adeguato supporto nella documentazione prodotta;
pertanto, può dirsi provata nell'an per tabulas. In ordine alla domanda di pagamento degli onorari per l'attività stragiudiziale di diffida, invece, deve essere richiamato quanto stabilito recentemente dalla Suprema Corte, che ha confermato che “il rito sommario speciale di cui all'art. 14d.lgs.150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudiziale civile, non strumentale o complementare all'attività propriamente processuale. In effetti, la soluzione di escludere l'applicazione del rito sommario speciale alle controversie, quale quella di specie, relativa al pagamento di prestazioni professionali esclusivamente stragiudiziali è imposta dalla stessa dizione letterale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, invariata sul punto a seguito delle modifiche di cui al d.lgs.149/2002 (c.d. riforma Cartabia), non solo laddove fa riferimento al primo comma alle controversie relative a "onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali", ma anche laddove prevede al secondo comma la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera", che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l'avvocato abbia svolto esclusivamente attività stragiudiziale.” ASzione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.2.2024, n. 3463. L'attività stragiudiziale di diffida in materia locatizia, per la quale l'avv. con il presente Pt_1 procedimento chiede il pagamento dell'onorario, non è collegabile ad alcuna attività giudiziale, pertanto la domanda, limitatamente a tale attività, dovrà dichiararsi inammissibile. Ciò posto, l'attività documentata svolta dall'avv. per il giudizio di ATP iscritto al n. Pt_1 350/2015 RG del Tribunale di Brindisi ha riguardato: studio della controversia, redazione atto introduttivo, e fase di trattazione-istruttoria. Relativamente a tale procedimento trova applicazione il D.M. 55/2014 e all'avv. Parte_1 va riconosciuto un compenso professionale per l'attività svolta, secondo i parametri minimi (tenuto conto della dichiarazione di incompetenza) delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, per un importo complessivo di € 2.229,54, comprensivo di spese generali, IVA e CAP, come da tabelle che segue.
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti di istruzione preventiva Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 496,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 394,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 638,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.528,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 1.528,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 229,20
AS TI (4%) € 70,29
Totale imponibile € 1.827,49
IVA 22% su Imponibile € 402,05
COMPENSO DA LIQUIDARE € 2.229,54
Non trovano riscontro probatorio, invece, l'acconto di € 518,00 che la sostiene di aver CP_1 versato in favore dell'avv. in contanti. Pt_1 Stante il fondamento solo parziale della domanda (inammissibile relativamente all'attività stragiudiziale dedotta) deve disporsi la compensazione parziale delle spese del presente procedimento nella misura del 30%, con condanna di alla rifusione, in favore del ricorrente, del CP_1 restante 70% che vengono liquidate, stante la bassa complessità delle materie trattate, sulla base dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche, nella misura già ridotta del 30%, in complessivi euro 968,00 di cui euro 68,00 per spese ed euro 900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e AS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti di , dichiara che il Parte_1 CP_1 ricorrente ha diritto, alla liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale svolta in favore di
[...]
, relativamente nel procedimento iscritto innanzi al Tribunale di Brindisi, ricorso ex art. 696 Pt_2 bis cpc, proc. civ. ATP N°350 /2023 R.G contro Controparte_2
che vengono liquidati come in motivazione, nella misura di complessivi euro
[...]
€ 2.229,54. Per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell'Avv. CP_1 Parte_1 della somma di euro € 2.229,54, con gli interessi legali dalla decisione fino al soddisfo. Dichiara inammissibile la domanda di pagamento dei compensi per l'attività stragiudiziale relativamente alla diffida in materia locatizia. Dispone la compensazione parziale delle spese del presente procedimento nella misura del 30%, con condanna di alla rifusione, in favore del ricorrente, del CP_1 restante 70%, che viene liquidato (nella misura già ridotta del 30%) in complessivi euro 968,00 di cui euro 68,00 per spese ed euro 900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e AS. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Brindisi, 20.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 50/2024 R.G., avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso da sè medesimo
ATTORE
E
(c.f.: ) CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. Gabriele GRAVILI
CONVENUTO
_____________________________ IN FATTO Con ricorso ex art 14 D.Lgs. 150/2011 depositato il 04.01.2024, l'avv. agiva in Parte_1 giudizio nei confronti di perché quest'ultima fosse condannata al pagamento in suo CP_1 favore dei compensi maturati per l'espletamento di attività professionale forense. Riferiva di aver svolto, su mandato di l'attività professionale giudiziale nel procedimento iscritto Parte_2 innanzi al Tribunale di Brindisi, ricorso ex art. 696 bis cpc, proc. civ. ATP N°350 /2023 R.G contro e attività stragiudiziale, Controparte_2 consistente in una diffida in materia locatizia contro Controparte_3 Per tale attività, il ricorrente chiedeva il pagamento dei compensi alla sig.ra per un CP_1 ammontare di € 5.766,10, al netto del rimborso forfettario ed accessori di legge, senza esito. La resistente si costituiva in giudizio impugnando e contestando l'ex adverso dedotto e concluso, sostenendo l'inammissibilità della domanda, in quanto le competenze richieste riguardavano attività stragiudiziale per le quali non è ammesso il rito speciale previsto dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011. In subordine, eccepiva la violazione degli obblighi di diligenza da parte del procuratore, per aver introdotto il giudizio di ATP presso il Foro di Brindisi, dichiaratori poi territorialmente incompetente, e senza l'allegazione di una consulenza medico legale di parte. In estremo subordine contestava anche il quantum richiesto per errata applicazione del D.M. 55/2014. La causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 18.09.2025.
IN DIRITTO Preliminarmente va osservato che il procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioni professionali di avvocato rese in processo civile, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023, trova applicazione l'art. 14, D.Lgs n. 150/2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, convertito con L. n. 197/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata, prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile. Il rito semplificato, introdotto dalla medesima riforma (in sostituzione del precedente rito sommario previsto dagli artt.702 bis ss c.p.c.) con gli artt.281 undecies ss c.p.c., prevede (all'art.281 terdecies c.p.c.) che la decisione sia resa ex art.281 sexies c.p.c., e quindi con sentenza contestuale ovvero -come nella specie- soggetta a deposito entro trenta giorni dall'udienza di discussione orale (art.281 sexies, comma 3, c.p.c., nell'attuale formulazione, frutto della medesima riforma). Nel merito si osserva quanto segue: per il procedimento di ATP l'attività professionale svolta dal ricorrente trova adeguato supporto nella documentazione prodotta;
pertanto, può dirsi provata nell'an per tabulas. In ordine alla domanda di pagamento degli onorari per l'attività stragiudiziale di diffida, invece, deve essere richiamato quanto stabilito recentemente dalla Suprema Corte, che ha confermato che “il rito sommario speciale di cui all'art. 14d.lgs.150/2011 nella formulazione precedente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 non è applicabile qualora la controversia abbia a oggetto attività professionale stragiudiziale civile, non strumentale o complementare all'attività propriamente processuale. In effetti, la soluzione di escludere l'applicazione del rito sommario speciale alle controversie, quale quella di specie, relativa al pagamento di prestazioni professionali esclusivamente stragiudiziali è imposta dalla stessa dizione letterale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, invariata sul punto a seguito delle modifiche di cui al d.lgs.149/2002 (c.d. riforma Cartabia), non solo laddove fa riferimento al primo comma alle controversie relative a "onorari, diritti e spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali", ma anche laddove prevede al secondo comma la competenza dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera", che evidentemente non è individuabile nel caso in cui l'avvocato abbia svolto esclusivamente attività stragiudiziale.” ASzione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.2.2024, n. 3463. L'attività stragiudiziale di diffida in materia locatizia, per la quale l'avv. con il presente Pt_1 procedimento chiede il pagamento dell'onorario, non è collegabile ad alcuna attività giudiziale, pertanto la domanda, limitatamente a tale attività, dovrà dichiararsi inammissibile. Ciò posto, l'attività documentata svolta dall'avv. per il giudizio di ATP iscritto al n. Pt_1 350/2015 RG del Tribunale di Brindisi ha riguardato: studio della controversia, redazione atto introduttivo, e fase di trattazione-istruttoria. Relativamente a tale procedimento trova applicazione il D.M. 55/2014 e all'avv. Parte_1 va riconosciuto un compenso professionale per l'attività svolta, secondo i parametri minimi (tenuto conto della dichiarazione di incompetenza) delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, per un importo complessivo di € 2.229,54, comprensivo di spese generali, IVA e CAP, come da tabelle che segue.
Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: procedimenti di istruzione preventiva Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 496,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 394,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 638,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.528,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 1.528,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 229,20
AS TI (4%) € 70,29
Totale imponibile € 1.827,49
IVA 22% su Imponibile € 402,05
COMPENSO DA LIQUIDARE € 2.229,54
Non trovano riscontro probatorio, invece, l'acconto di € 518,00 che la sostiene di aver CP_1 versato in favore dell'avv. in contanti. Pt_1 Stante il fondamento solo parziale della domanda (inammissibile relativamente all'attività stragiudiziale dedotta) deve disporsi la compensazione parziale delle spese del presente procedimento nella misura del 30%, con condanna di alla rifusione, in favore del ricorrente, del CP_1 restante 70% che vengono liquidate, stante la bassa complessità delle materie trattate, sulla base dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche, nella misura già ridotta del 30%, in complessivi euro 968,00 di cui euro 68,00 per spese ed euro 900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e AS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti di , dichiara che il Parte_1 CP_1 ricorrente ha diritto, alla liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale svolta in favore di
[...]
, relativamente nel procedimento iscritto innanzi al Tribunale di Brindisi, ricorso ex art. 696 Pt_2 bis cpc, proc. civ. ATP N°350 /2023 R.G contro Controparte_2
che vengono liquidati come in motivazione, nella misura di complessivi euro
[...]
€ 2.229,54. Per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell'Avv. CP_1 Parte_1 della somma di euro € 2.229,54, con gli interessi legali dalla decisione fino al soddisfo. Dichiara inammissibile la domanda di pagamento dei compensi per l'attività stragiudiziale relativamente alla diffida in materia locatizia. Dispone la compensazione parziale delle spese del presente procedimento nella misura del 30%, con condanna di alla rifusione, in favore del ricorrente, del CP_1 restante 70%, che viene liquidato (nella misura già ridotta del 30%) in complessivi euro 968,00 di cui euro 68,00 per spese ed euro 900,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e AS. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Brindisi, 20.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.