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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2996 /2021 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2996 /2021 R.G. promossa da:
C.F. IN PROPRIO E QUEL GENITORE LEG. Parte_1 C.F._1
RAPP. E Parte_2 Parte_3
c.f. IN PROPRIO E Parte_4 CodiceFiscale_2 Controparte_1
RAPP. E Pt_2 Parte_2 Parte_3 Pt_1
Parte_2
Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. MANUEL ANDREA giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
C.F. Parte_5
P.IVA_1
, c.f. Parte_5 C.F._3
, c.f. Parte_5 C.F._4 , c.f. Parte_6 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. BARBISAN SILVIA , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto –
.IVA Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Simeoni , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- Terza chiamata -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
NEL MERITO Accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento ut supra
indi cato, condannarsi gli stessi, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno nella misura
sopra indicata ed in particolare quanto ad € 5.220,10 per il danno emergente ed € 38.000,00 per il
danno morale/biologico come sopra specificato o quella somma anche maggiore che risulterà in
seguito all'espletanda istruttoria. Oltre agli interessi di Legge e le spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte di cui alla memoria
ex art. 183 6° comma n. 2 C.P.C. depositata in data 20.04.2022 e ci si oppone alle istanze istruttorie
formulate da Controparte per i motivi tutti di cui alla memoria ex art. 183 6° comma n. 3 C.P.C. con
richiesta di abilitazione a prova contraria nella denegata ipo tesi di ammissione per i motivi tutti
evidenziati nella suindicata memoria depositata in data 06.05.2022
Per parte convenuta:
Nel merito ed in via principale: rigettare tutte le domande in questa sede avanzate dai signori
e , in proprio e nella qualità di genitori dei figli minori Parte_1 Parte_4
ed nei confronti della società Parte_2 Parte_3 [...]
, nonché dei signori , Parte_5 Parte_5 Parte_5 e , quali soci illimitatamente responsabili della predetta società, perché infondate e
[...] Pt_6
comunque non provate, per le ragioni esposte in atti;
2 Nel merito ed in ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere totalmente
o parzialmente accolte le domande avanzate dai signori e Parte_1 Parte_4
, in proprio e nella qualità di genitori dei figli minori ed
[...] Parte_2
, ridotto comunque il quantum preteso, dichiarare la Società Parte_3 Controparte_2
, Partita Iva Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
[...] P.IVA_2
Roma , con sede legale a Roma in Viale Cesare Pavese 385, in persona del legale P.IVA_3
rappresentante pro tempore, tenuta a prestare la garanzia in atti a favore della convenuta
[...]
, e per l'effetto condannare la medesima Compagnia a tenere indenne l' Parte_7 [...]
e con essa i soci illimitatamente responsabili, da qualsiasi condanna al risarcimento Parte_7
del danno che a qualsiasi titolo dovesse essere addebitato in favore di parte attrice, con condanna
della predetta Compagnia Assicurativa a rimborsare altresì all' sia le Parte_7
spese legali della causa che eventualmente dovesse essere condannata a pagare in solido ai soci
illimitatamente responsabili, in favore di parte attrice, nonché a rifondere ai convenuti le somme
dovute per le spese e competenze per la propria difesa tecnica in giudizio. In ogni caso: con vittoria
di spese e competenze del presente giudizio. In via Istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie
dedotte ed articolate con memoria 183 VI comma c.p.c. n. 2 del 20.04.2022 e da intendersi qui
integralmente trascritte, e ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, ove reiterate, per tutte le
ragioni esposte con memoria 183 VI comma c.p.c. n. 3 del 09.05.2022, e con richiesta di abilitazione
a prova contraria nei termini ivi indicati
Per la terza chiamata:
IN VIA PRINCIPALE - Respingersi la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
- Respingersi la domanda proposta nei confronti della convenuta
[...] Parte_7
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta nei
confronti di e della domanda da quest'ultima proposta nei confronti di Parte_7 , dichiararsi la suddetta Compagnia tenuta a prestare la garanzia Controparte_2
assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza, tenuto altresì conto di
massimale e franchigia contrattuale e con riferimento al solo danno effettivamente subito dagli attori.
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese e competenze
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato il 28.4.21 gli attori hanno esposto che in data 29.11.2020 i sig.ri e , unitamente ai figli minorenni ed e ad alcuni amici, si erano Pt_2 Parte_4 Pt_2 Parte_3
recati per pranzo presso l'Agriturismo Basei, recando con sé anche il proprio cane, un chihuahua di Per_ nome , di circa un anno di età.
Durante il pranzo i figli minori dei signori e sono usciti da soli con il cagnolino, Pt_2 Parte_4 per andare a giocare nell'area esterna dell'agriturismo, dove si trovavano, liberi, i cani dei titolari dell'agriturismo.
I cani si sono avvicinati e ne è seguita una zuffa.
Uno dei due bambini, ripreso in braccio il proprio cagnolino, è rientrato dai genitori a raccontare
Per_ l'accaduto, mostrando sanguinante dalla zampa posteriore destra.
Per_ Il figlio dei sig.ri che aveva riportato all'interno dell'agriturismo dopo la zuffa è stato Pt_8
medicato per una abrasione ad un dito della mano, mentre per la RA , che ha avuto una Parte_4 reazione importante a seguito dello spavento per l'accaduto, è stata chiamata dal sig. Pt_5 un'autoambulanza.
In seguito il cagnolino è stato portato presso la a Treviso e, Controparte_3
successivamente, alla laddove sono state prestate le Controparte_4
prime cure;
ricoverato presso la Clinica San Marco di Padova, è stata diagnosticata la frattura della quinta vertebra, oltre ad ulteriori lesioni.
Per_ Successivamente è stato operato alla spina dorsale per la presenza di ernie ed è stato “dimesso” dopo circa quattordici giorni. Per_ A seguito dell'intervento aveva perso la sensibilità della coda, dell'ano e della vescica, aveva difficoltà di deambulazione, era diventato totalmente incontinente e pressochè incapace di deambulare e dimostrava visibile sofferenza;
la Famiglia ha quindi deciso di affidarlo Pt_2 all' Controparte_5
che si occupa di animali non recuperabili e non gestibili dai proprietari.
Con atto di citazione gli attori hanno quindi chiesto che fosse accertata la responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento sopra descritto, e la condanna della società proprietaria dell'Agriturismo
e dei soci, in via solidale tra loro, al risarcimento del danno nella misura di € 5.220,10 € per danno emergente ed € 38.000,00 per danno non patrimoniale, o altra somma anche maggiore risultante a seguito di istruttoria, oltre ad interessi di legge e spese di lite.
Costituitisi, i convenuti hanno contestato le premesse in fatto e le domande in diritto svolte dalla controparte, chiedendo in via preliminare la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e nel merito il rigetto delle domande avanzate dai signori e Controparte_2 Pt_2
. Parte_4
Con provvedimento del 19.10.2021 il Giudice ha autorizzato la citazione del terzo e differito la prima udienza.
Parte convenuta ha chiamato in causa la compagnia assicurativa la Controparte_2
quale si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 26.01.2022, premettendo in primo luogo la specifica delle condizioni di polizza, in base alle quali rientrerebbero nella copertura assicurativa eventuali danni fisici arrecati ad animali di persone terze ma non il paventato danno morale richiesto dagli attori, ed associandosi, nel merito della vicenda, alla difesa di parte convenuta, con conseguente richiesta di rigetto sia della domanda svolta dai signori e nei Pt_2 Parte_4
confronti dei convenuti, sia della domanda da questi ultimi svolta nei confronti dell'Assicurazione stessa.
Alla prima udienza del 17.02.2022, su concorde istanza di tutte le Parti costituite, sono stati assegnati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. E' seguito il deposito delle memorie istruttorie, e alla successiva udienza del 27.10.2022 il Giudice, preso atto delle note scritte d'udienza depositate dalle Parti con le quali le stesse insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, ha indicato i capitoli ammessi per parte attrice e per parte convenuta, abilitando entrambe a prova contraria sui capitoli di controparte, e limitato l'assunzione ad un testimone per parte.
All'udienza del 21.02.2023 sono stati sentiti i testimoni sig.ra per parte attrice e Testimone_1
sig. per parte convenuta sui capitoli di prova ammessi dal giudice. Testimone_2 Ad esito dell'istruttoria, il giudice si è riservato sulla richiesta di tutte le Parti di voler proseguire l'istruttoria con un altro teste;
con provvedimento del 29.09.2023, a scioglimento della riserva precedente, il giudice ha dichiarato la causa matura per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.03.2022, poi differita al 10.10.2024 nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le Parti hanno precisato così le proprie conclusioni secondo le modalità prescritte e il
Giudice, con provvedimento del 25.10.2024, ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c.
***
1) Dell'aggressione a Per_1
L'aggressione al cane della famiglia da parte dei cani di grossa taglia di proprietà dei titolari Pt_2
dell'agriturismo, lasciati liberi all'esterno, non è circostanza contestata.
La prova orale ha confermato la presenza, all'esterno, dei due figli dei sig.ri e , Pt_2 Parte_4
insieme al loro cagnolino.
IL sig. , unico teste oculare, ha affermato di essersi trovato all'esterno e di aver visto i Tes_2
bambini con il cagnolino senza guinzaglio;
inizialmente i cani ( tra cui un pastore tedesco) giocavano
Per_ insieme, poi ha abbaiato contro uno dei due cani più grandi che, a quel punto, lo ha aggredito.
Il tutto è durato pochi secondi, di seguito uno dei bambini ha preso il proprio cane in braccio ed in quella stessa circostanza sarebbe stato ferito alla mano dal piccolo animale, che si divincolava.
La sig.ra , che si trovava all'interno con i sig.ri e , conferma di aver visto Tes_1 Pt_2 Parte_4
Per_ i cani liberi, che era tenuto al guinzaglio e che, successivamente, lo stesso è stato condotto presso una clinica veterinaria.
La testimonianza del sig. è senz'altro attendibile, considerato che egli stesso ha potuto Tes_2
percepire visivamente l'accaduto.
Gli esiti istruttori sono contraddittori quanto alla presenza o meno del guinzaglio attaccato al collare
Per_ di .
Tale circostanza varrebbe, secondo parte convenuta, a configurare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., di cui si tratterà al paragrafo 3.
2) Della responsabilità ex art. 2052 cod. civ. Ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., risponde del danno il proprietario o chi si serve dell'animale, sia che quest'ultimo sia sotto la sua custodia sia che sia smarrito o fuggito.
Il fondamento della responsabilità è ravvisabile nel concetto di uso dell'animale, il quale si riconduce non tanto alla custodia, quanto all'impiego dell'animale al fine di trarne delle utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale
La giurisprudenza riconduce la responsabilità in esame al principio cuius comoda et incommoda
(Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307).
Perché si abbia la responsabilità del proprietario di animale non si deve aver riguardo alla condotta dell'animale, ma al fatto materiale da esso posto in essere, cioè al fatto che l'incidente sia avvenuto a causa dell'animale. La responsabilità in esame ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell'animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e prescinda dall'agire dell'uomo (Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1979, n. 778).
Nel caso di specie, non può dubitarsi della riconducibilità alla norma di cui all'art. 2052 cod. civ. del fatto in esame.
Per_ I convenuti sono responsabili quali proprietari dei cani che hanno aggredito (nel senso di soggetto che ne trae utilità, ovvero di compagnia, trattandosi di animale da affezione, come nel caso in esame, ragionevolmente).
Non è in discussione nemmeno la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno patito, essendo provato ed ancor prima non contestato che i cani di grossa taglia hanno aggredito il cane degli attori e che le lesioni riportate dallo stesso siano conseguenza immediata e diretta di tale comportamento.
2.1) Della prova liberatoria
La dottrina ritiene che la prova liberatoria di cui all'art. 2052 cod. civ. abbia un fondamento oggettivo, da ricondursi ad eventi assolutamente straordinari ed imprevedibili.
Il caso fortuito, infatti, consiste nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenta i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità (Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2001, n. 4742) e che si inserisce all'improvviso nell'azione di un soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo. Siamo, quindi, in presenza di una responsabilità a carattere puramente oggettivo, in quanto il caso fortuito non coincide con la dimostrazione dell'impossibilità di impedire il danno cagionato dall'animale.
In altri termini, la responsabilità dei proprietari dell'animale è presunta ed è fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero (tra le più recenti: Corte d'Appello
Roma, sez. III, 29 maggio 2018).
La prova del caso fortuito può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità con conseguente onere per il convenuto, al fine di liberarsi da responsabilità, di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, al di là dell'uso della comune diligenza nella custodia dell'animale.
Secondo la giurisprudenza, deve escludersi la sussistenza del caso fortuito anche nel caso di danno derivante da un impulso imprevedibile dell'animale, non rilevando l'abituale mansuetudine dello stesso (Cass. civ., 6 gennaio 1983, n. 75).
Nel caso di specie parte convenuta ritiene che sia integrata la previsione di cui all'art. 1227 comma 1
c.c. dal momento che anche il cane degli attori era stato lasciato libero e che, in quella circostanza, nessuno dei cani era correttamente custodito;
l'evento sarebbe quindi conseguenza di una responsabilità concorrente di entrambi i proprietari, che avrebbero lasciato liberi ed incustoditi i propri cani, che dal gioco sono passati all'aggressione.
L'impostazione non può essere accolta.
La condotta degli attori, che sono usciti all'esterno in compagnia del proprio cagnolino, non tenuto al guinzaglio, non può porsi in termini di eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità.
La famiglia si trovava, infatti, in un agriturismo, luogo che ben può essere Persona_2
frequentato da bambini e da animali;
non è quindi circostanza eccezionale che all'esterno dell'area ristorante possano trovarsi altri animali, di proprietà dei clienti, che hanno desiderio di godere degli spazi esterni che normalmente un agriturismo offre.
Per_ La condotta degli attori, quindi, anche a voler ritenere provata la circostanza secondo cui era stato lasciato libero, come dichiarato dal teste (e negato dalla teste ), non può Tes_2 Tes_1
ritenersi idonea ad interrompere il nesso causale, né può essere ritenuta colposa, ma prevedibile accadimento in un luogo di ristorazione quale un agriturismo. E' pure accadimento non eccezionale che un cane condotto dai clienti dell'agriturismo possa azzuffarsi con i cani dei proprietari dell'agriturismo, lasciati liberi negli spazi esterni, e che questi, in quanto di grossa taglia, possano causare danni di maggior rilievo rispetto a quelli che causerebbe un cane di piccola taglia.
Il carattere oggettivo della responsabilità in questione rende quindi prive di pregio le difese di parte convenuta.
Parte attrice è stata infatti capace di provare la dinamica del sinistro, la condotta dell'animale ed il nesso causale tra la prima e la seconda, oltre al danno subito;
al contrario, parte convenuta non ha fornito la prova liberatoria necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità.
3) Del danno patito dagli attori.
3.1) Del danno patrimoniale.
Per quanto riguarda il danno emergente parte attrice ha prodotto le quietanze per le spese affrontate per l'ammontare di complessivi € 5.220,10 (DOC. ALL. N. 2).
La documentazione allegata ha ad oggetto le fatture emesse dalle tre cliniche veterinarie, che attestano l'avvenuto pagamento, ed una serie di scontrini fiscali di farmacia e supermercato.
La prova del danno emergente può dirsi sicuramente raggiunta con riferimento alle tre fatture delle cliniche ed alla spesa di farmacia relativa ad un farmaco espressamente indicato come veterinario, per un totale di euro 5.197,34.
Gli atri scontrini non riportano l'oggetto della spesa e, quindi, non può ritenersi provato che
Per_ riguardino spese sostenute per le cure di
Pate attrice ritiene che vada altresì considerato il valore “intrinseco” del chihuahua pincher (che indica in € 1.000,00 salva eventuale CTU in caso di contestazione).
Nessuna prova è stata fornita dagli attori circa l'asserita perdita patrimoniale.
Gli stessi non hanno provato che il cane fosse di razza pura, che avesse un concreto valore commerciale, di averlo acquistato ad un certo prezzo e da chi sia stato acquistato.
La ctu così come richiesta avrebbe avuto una natura puramente esplorativa e, per tale ragione, non è stata ammessa. Trattandosi di danno emergente i danneggiati avrebbero dovuto provare la lesione causata dal fatto illecito altrui, ma tale prova non è stata raggiunta.
La domanda deve quindi essere rigettata con riferimento a questa voce di danno.
3.2) Del danno non patrimoniale.
Gli attori chiedono che venga riconosciuto e liquidato equitativamente il danno non patrimoniale dagli stessi asseritamente subito a causa dell'aggressione al proprio animale da affezione, aggressione
Per_ a seguito della quale è rimasto danneggiato in maniera irreversibile, tanto che la famiglia si è convinta ad affidarlo alle cure altrui, trovandosi nell'impossibilità di prendersene cura.
Parte convenuta ritiene che nulla sia dovuto, richiamando l'indirizzo giurisprudenziale che nega il risarcimento in caso di morte dell'animale da affezione, precisando che il cane degli attori non è morto, ma è stato soltanto ferito e che la decisione di privarsene è stata autonomamente presa dagli attori.
I sig.ri affermano di essersi informati tramite l'OIPA circa le sorti e lo stato di salute del Pt_5
cagnolino, e di aver appreso che in realtà questo era stato ceduto dalla RA ad un privato Parte_4
in data 16.02.2021; successive verifiche hanno poi dato conto del fatto che la RA , dopo Parte_4
Per_ aver ceduto in data 16.02.2021, ha acquistato in data 24.02.2021 un nuovo cane, sempre di piccola taglia, di nome Per_3
Per_ Aggiunge comunque parte convenuta che ha vissuto con la famiglia un periodo Pt_2
abbastanza breve, dal luglio 2020 al febbraio 2021.
Quanto all'ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale provocato dalla morte dell'animale da compagnia si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il fatto illecito che cagiona la morte di un animale da compagnia costituisce un “fatto produttivo di danni morali nei confronti di chi ne aveva cura, in ragione del coinvolgimento in termini affettivi che la relazione tra l'uomo e l'animale domestico comporta, dell'efficacia di completamento e arricchimento della personalità dell'uomo e quindi dei sentimenti di privazione e sofferenza psichica indotti dal comportamento illecito” (Trib. Venezia, 17.12.2020, n.1936).
Il Tribunale intende quindi discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità che qualifica come futile la perdita dell'animale d'affezione, in quanto non integrante un'offesa grave a un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito (Cass. Sez. Unite, n. 26972 del
11/11/2008 che richiama Cass., n. 14846 del 27/06/2007 , secondo cui, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente qualificata, non può essere risarcito il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale, " incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale"): tale indirizzo non appare infatti rispondente "ad una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori" (Trib. Pavia, sez. III civ., 16 settembre 2016, n. 1266; in senso analogo Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, n. 24; Trib. La Spezia sez.
I, 31/12/2020, n. 660).
Al contrario, si ritiene che la perdita in questione possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost., in quanto il rapporto tra padrone e animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale.
In questa prospettiva, il rapporto tra padrone ed animale d'affezione va ricostruito come "espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall' art. 2 della Costituzione" (App.
Torino, 29.10.2012, n. 6296; Trib. Rovereto, 18.10.2009, n. 499; Trib. Parma, 02.05.2018, n. 605).
In tal senso è risarcibile il danno ex art. 2059 c.c. causato dal pregiudizio conseguente alla morte o lesione dell'animale, posto che nell'evoluzione del costume l'animale è ora visto come integrato nell'ambito familiare e parte del contesto affettivo.
Pertanto, laddove allegato e provato anche nei necessari requisiti di gravità, il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell'animale d'affezione può essere risarcito.
Il danno, quindi, deve essere grave, nel senso che l'offesa deve superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non deve essere futile, ovvero non deve consistere in meri disagi o fastidi, ma anche che deve sussistere specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa (ex plurimis cfr. Cass., n. 29206 del 12/11/2019; Cass., n. 2203 del 22/01/2024).
Il danno non patrimoniale non può essere identificato con lesione del diritto in sé, quasi a configurare un danno punitivo che non trova riconoscimento nel nostro ordinamento;
pertanto, il danneggiato ha l'onere di provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di sofferenza patita in dipendenza della perdita dell'animale d'affezione, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé del decesso dell'animale
(Tribunale Prato, Sent., 25/01/2025, n. 51).
È innegabile, infatti, che, in date circostanze, il legame tra animale e “padrone” è tale che la sua recisione (per morte dell'animale) determini un importante sconvolgimento nella vita della persona. Il “padrone” dell'animale ha quindi l'onere di provare l'effettivo pregiudizio subìto.
Nel caso all'esame, gli attori non hanno assolto il suddetto onere probatorio.
Per_ In atti non è presente alcuna prova del legame che univa i membri della famiglia a e l'unico capitolo di prova formulato per provare la circostanza, il numero 19, è inammissibile in quanto generico e valutativo (“vero che, conoscendo e frequentando la famiglia da molti anni, posso Pt_2 confermare che il legame affettivo tra i membri della famiglia e l'animale era particolarmente intenso. Posso confermare che, in particolare, il cane seguiva, costantemente, la famiglia Per_1
in tutte le attività ludiche (gite, vacanze, pranzi ecc.) ed era, in particolare, Controparte_6 accudito amorevolmente dai figli e ”). Pt_2 Parte_3
In nessun altro modo gli attori hanno chiesto di provare la lesione della propria sfera relazionale- affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost., in ragione della perdita del rapporto tra padrone e animale d'affezione, inteso, dalla giurisprudenza a cui si aderisce, quale occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale.
Non è stata prodotta neppure una fotografia raffigurante i momenti passati insieme con il cagnolino, né sono sati formulati ulteriori capitoli di prova.
Al contrario, non può non tenersi conto delle allegazioni di parte convenuta.
Per_
ha trascorso con gli attori soltanto pochi mesi (da luglio 2020 a febbraio 2021), non è morto a seguito dell'aggressione, ma è stato ferito, seppur gravemente, è stato successivamente ceduto e, pochi giorni dopo, la famiglia ha preso un altro cagnolino, dalle caratteristiche somatiche simili
(circostanza non contestata).
Tali circostanze, unitamente all'assenza di prova circa la gravità del pregiudizio subito, in termini di sofferenza e di sconvolgimento di vita, conducono a negare il risarcimento chiesto, sia pur astrattamente configurabile.
Per_ La scelta di affidare ad altri (che sia un'associazione che si occupa di animali con problemi di salute o un privato) e, pochi giorni dopo, di accogliere in casa un altro cane, per taglia e razza simile al precedente, non consentono di ritenere provata la forte sofferenza e il profondo patema d'animo che sarebbero derivati dal ferimento dell'animale neppure in via presuntiva.
Nello specifico, la condotta tenuta dagli attori in epoca successiva all'aggressione non consente di riconoscere la lesione alla sfera non patrimoniale degli attori sulla base degli assunti posti a fondamento dell'orientamento giurisprudenziale a cui si ritiene di aderire, secondo cui l'animale, all'interno della famiglia, consente lo sviluppo della personalità dei suoi membri e partecipa ad una relazione affettiva costituzionalmente tutelata dall'art. 2 Cost.
La domanda deve quindi essere respinta.
3.3) Della rivalutazione e sugli interessi
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Con riferimento al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4) Del rapporto contrattuale tra parte convenuta e compagnia assicuratrice.
La compagnia assicuratrice afferma che la polizza copre unicamente i danni causati da animali dell'assicurata che abbiano causato danni corporali, e più specificamente lesioni personali, nonché danni materiali intesi come danneggiamenti a cose o ad animali anche di clienti.
In assenza di contestazione deve quindi ritenersi pacificamente operante la polizza stipulata da parte convenuta con CP_2
5) Delle spese di lite
Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca ed anche in considerazione dell'incerta giurisprudenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: Accerta l'esclusiva responsabilità ex art. 2052 cod. civ. di parte convenuta nella causazione del danno;
Condanna parte convenuta e parte terza chiamata a pagare in solido agli attori la somma di € 5.197,34
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
Rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice;
Compensa le spese di lite.
Treviso, 31.3.25
Il Giudice
Marina Righi