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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 367/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2559/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via V. Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240047853369000 IVA-ALTRO 2022
- COMUNIC. PREV. n. 29386292212 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 16 maggio 2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha convenuto in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.
02820240047853369000, notificata il 28 marzo 2025, per un importo complessivo di € 804,02, relativo ad
IVA anno d'imposta 2021, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72.
La ricorrente ha eccepito:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, D.Lgs. 462/97; art. 6, commi 2 e 5, L. 212/2000; art. 54-bis DPR 633/72; art. 2697 c.c.;
Omessa notifica degli atti presupposti (invito al contraddittorio, avviso bonario), impedendo l'accesso al regime sanzionatorio premiale;
Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione della comunicazione di irregolarità (codice atto n. 29386292212);
Difetto di motivazione e omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi, aggio e sanzioni, in violazione degli artt. 3 L. 241/90 e 24 Cost.; Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia della cartella per fumus boni iuris e periculum in mora e, nel merito, la dichiarazione di nullità della cartella con condanna alle spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante, difesa dall'Avv. Difensore_2, eccependo: La regolarità della cartella, conforme agli artt. 6 L. 212/2000 e 50 DPR 602/73;
L'estraneità dell'Agente della riscossione alla formazione del ruolo, redatto dall'ente impositore;
L'assenza di vizio di motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto e la quantificazione degli importi;
L'infondatezza dell'istanza cautelare per mancanza di fumus e periculum;
Ha chiesto il rigetto del ricorso, la condanna alle spese e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Caserta.
Si è altresì costituita la Direzione Provinciale di Caserta – Agenzia delle Entrate, opponendo:
La legittimità dell'iscrizione a ruolo ex art. 54-bis DPR 633/72, a seguito di dichiarazione IVA 2021 con debito non versato;
L'inammissibilità delle censure, fondate su presupposti errati;
La prescrizione decennale dei crediti erariali ex art. 2946 c.c.;
La conformità della cartella alla normativa (DM 321/1999, art. 25 DPR 602/73). Quindi ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla legittimazione passiva e integrazione del contraddittorio
L'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione circa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore è fondata, in quanto il ricorso investe anche vizi relativi alla fase di formazione del ruolo. L'integrazione è stata eseguita, essendosi costituita la Direzione Provinciale di Caserta.
2. Sul merito del ricorso
Le doglianze della ricorrente si fondano su tre profili:
a) Omessa notifica degli atti presupposti (invito al contraddittorio, avviso bonario): dagli atti emerge che la comunicazione di irregolarità è stata predisposta e inviata, come da estratti di ruolo e documentazione ADR.
La mancata prova della ricezione non incide sulla validità della cartella, trattandosi di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72, per il quale la giurisprudenza di legittimità esclude la nullità in assenza di contraddittorio preventivo, salvo specifiche incertezze non provate nel caso di specie.
b) Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione: la cartella contiene gli estremi dell'atto presupposto e gli elementi essenziali per consentire la difesa, sicché la motivazione è sufficiente secondo il consolidato orientamento della Cassazione.
c) Omessa indicazione del calcolo di interessi e aggio: la cartella riporta gli importi complessivi e il riferimento normativo, modalità ritenuta idonea dalla giurisprudenza (Cass. n. 32488/2021; n. 18426/2023).
Ne consegue che il ricorso è infondato.
3. Sulle spese di giudizio
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota spese depositata dalle controparti.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02820240047853369000.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi € 270,00 oltre accessori di legge così suddivisi :
€ 120,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta
€ 150,00 in favore di ADER oltre ad accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi € 270,00 oltre accessori di legge così suddivisi : € 120,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta;
€ 150,00 in favore di ADER.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2559/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via V. Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240047853369000 IVA-ALTRO 2022
- COMUNIC. PREV. n. 29386292212 IVA-ALTRO 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 170/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 16 maggio 2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha convenuto in giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n.
02820240047853369000, notificata il 28 marzo 2025, per un importo complessivo di € 804,02, relativo ad
IVA anno d'imposta 2021, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72.
La ricorrente ha eccepito:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, D.Lgs. 462/97; art. 6, commi 2 e 5, L. 212/2000; art. 54-bis DPR 633/72; art. 2697 c.c.;
Omessa notifica degli atti presupposti (invito al contraddittorio, avviso bonario), impedendo l'accesso al regime sanzionatorio premiale;
Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione della comunicazione di irregolarità (codice atto n. 29386292212);
Difetto di motivazione e omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi, aggio e sanzioni, in violazione degli artt. 3 L. 241/90 e 24 Cost.; Ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia della cartella per fumus boni iuris e periculum in mora e, nel merito, la dichiarazione di nullità della cartella con condanna alle spese.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante, difesa dall'Avv. Difensore_2, eccependo: La regolarità della cartella, conforme agli artt. 6 L. 212/2000 e 50 DPR 602/73;
L'estraneità dell'Agente della riscossione alla formazione del ruolo, redatto dall'ente impositore;
L'assenza di vizio di motivazione, essendo sufficiente il richiamo all'atto presupposto e la quantificazione degli importi;
L'infondatezza dell'istanza cautelare per mancanza di fumus e periculum;
Ha chiesto il rigetto del ricorso, la condanna alle spese e l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Caserta.
Si è altresì costituita la Direzione Provinciale di Caserta – Agenzia delle Entrate, opponendo:
La legittimità dell'iscrizione a ruolo ex art. 54-bis DPR 633/72, a seguito di dichiarazione IVA 2021 con debito non versato;
L'inammissibilità delle censure, fondate su presupposti errati;
La prescrizione decennale dei crediti erariali ex art. 2946 c.c.;
La conformità della cartella alla normativa (DM 321/1999, art. 25 DPR 602/73). Quindi ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sulla legittimazione passiva e integrazione del contraddittorio
L'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione circa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore è fondata, in quanto il ricorso investe anche vizi relativi alla fase di formazione del ruolo. L'integrazione è stata eseguita, essendosi costituita la Direzione Provinciale di Caserta.
2. Sul merito del ricorso
Le doglianze della ricorrente si fondano su tre profili:
a) Omessa notifica degli atti presupposti (invito al contraddittorio, avviso bonario): dagli atti emerge che la comunicazione di irregolarità è stata predisposta e inviata, come da estratti di ruolo e documentazione ADR.
La mancata prova della ricezione non incide sulla validità della cartella, trattandosi di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/72, per il quale la giurisprudenza di legittimità esclude la nullità in assenza di contraddittorio preventivo, salvo specifiche incertezze non provate nel caso di specie.
b) Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione: la cartella contiene gli estremi dell'atto presupposto e gli elementi essenziali per consentire la difesa, sicché la motivazione è sufficiente secondo il consolidato orientamento della Cassazione.
c) Omessa indicazione del calcolo di interessi e aggio: la cartella riporta gli importi complessivi e il riferimento normativo, modalità ritenuta idonea dalla giurisprudenza (Cass. n. 32488/2021; n. 18426/2023).
Ne consegue che il ricorso è infondato.
3. Sulle spese di giudizio
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota spese depositata dalle controparti.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 02820240047853369000.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi € 270,00 oltre accessori di legge così suddivisi :
€ 120,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta
€ 150,00 in favore di ADER oltre ad accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che si liquidano in complessivi € 270,00 oltre accessori di legge così suddivisi : € 120,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Caserta;
€ 150,00 in favore di ADER.