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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 284 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. PALERMO GIACOMO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “è stata depositata perizia da Parte_1 parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'inabilità lavorativa, nonché i benefici ex art.
3 comma 3 L. 104/92 con decorrenza dal mese di Novembre 2023, insiste pertanto nel ricorso introduttivo e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre in CP_2
favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Chiara Miceli. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
26/02/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la permanenza dei requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità lavorativa e dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, non riconfermata in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Pregressa mastectomia destra per carcinoma mammario infiltrante e successiva dissezione del cavo ascellare di destra per metastasi linfonodali seguita da chemioterapia, radioterapia e terapia ormonale ancora oggi in atto praticata. Linfedema arto superiore destro con notevole limitazione funzionale. Sindrome ansiosa depressiva grave. Obesità. Ernia iatale accompagnata da gastropatia. Tali infermità hanno carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano una invalidità pari al 100 (cento) %
a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025. Le suddette minorazioni hanno ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, condizionano il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92 a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento di una invalidità pari al 100 (cento) % a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025 dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92 a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ma non alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno liquidate al 50%. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento di una invalidità pari al 100 (cento) % a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025 dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
L.104/92 a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025. CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1
liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. PALERMO GIACOMO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “è stata depositata perizia da Parte_1 parte del CTU che ha riconosciuto il beneficio dell'inabilità lavorativa, nonché i benefici ex art.
3 comma 3 L. 104/92 con decorrenza dal mese di Novembre 2023, insiste pertanto nel ricorso introduttivo e nella condanna dell' alla refusione delle spese processuali da distrarre in CP_2
favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Ai fini della pratica forense, il sottoscritto procuratore comunica che alla redazione delle presenti note ha partecipato la Dott.ssa Chiara Miceli. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
26/02/2024 , la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la permanenza dei requisiti sanitari per la concessione della pensione di inabilità lavorativa e dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, non riconfermata in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Pregressa mastectomia destra per carcinoma mammario infiltrante e successiva dissezione del cavo ascellare di destra per metastasi linfonodali seguita da chemioterapia, radioterapia e terapia ormonale ancora oggi in atto praticata. Linfedema arto superiore destro con notevole limitazione funzionale. Sindrome ansiosa depressiva grave. Obesità. Ernia iatale accompagnata da gastropatia. Tali infermità hanno carattere di permanenza in senso medico-legale e condizionano una invalidità pari al 100 (cento) %
a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025. Le suddette minorazioni hanno ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione, condizionano il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92 a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento di una invalidità pari al 100 (cento) % a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025 dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92 a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ma non alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno liquidate al 50%. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento di una invalidità pari al 100 (cento) % a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025 dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
L.104/92 a partire dal mese di novembre del 2023, con revisione a novembre 2025. CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1
liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 22/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini