Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'QU in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1864 /2022 R.G. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Via XX Settembre, 19 L'QU , Parte_1 presso e nello studio dell' Avv. DI SANO AUGUSTO dal quale è rappresentato e difeso opponente
E in persona dell'amministratore pro-tempore Controparte_1 elettivamente domiciliato in Via Antica Arischia n.185/E L'QU presso e nello studio dell'Avv. LOPARDI UBALDO dal quale è rappresentato e difeso opposto
OGGETTO: Comunione e Condominio, spese condominiali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le note difensive conclusionali.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2022 di data 23/08/2022 emesso dal Tribunale di L' QU nel giudizio n. 1639/2022 R.G. , con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 5.227,65 per oneri condominiali non pagati.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni come precisate nella prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattendendo ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) In via preliminare, revocare la già concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 354/2022 del 23/08/2022, Ruolo n. 1369/22 R.G. del Tribunale di L'QU, poiché mancante dei requisiti di cui all'art. 648 c.p.c., essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e la causa di pronta soluzione, basandosi questa su tutta la documentazione prodotta
2) nel merito, revocare o dichiarare nullo e privo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo così come sopra indicato, accertando e dichiarando se necessario la nullità della Delibera Assembleare del 22/03/2022 del (bilancio Controparte_1
consuntivo 2021 e preventivo 2022 con prospetto rate) per i motivi suindicati e quindi per l'effetto dichiarare che le somme da pagare effettivamente al CP_1 in persona del legale rappresentante p.t. ed amministratore p.t., da
[...]
parte del sig. , sono pari ad Euro 1.612,63, così come sopra indicato Parte_1
o in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
3) in tutti i casi, condannare il in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. ed amministratore p.t., al rimborso in favore dell'attore opponente, delle competenze professionali e delle spese di causa, oltre al rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge”.
Si costituiva in giudizio il per contestare l' avversa Controparte_1
ricostruzione fattuale e giuridica e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO: - rinviare la prima udienza fissata per il
23.01.2023, facendo salvi i diritti di prima udienza, al fine di permettere alle Parti di svolgere il procedimento di mediazione obbligatoria;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: - rigettare l'opposizione proposta con atto notificato in data 11.10.2022, in quanto infondata e in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare le statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo illegittimamente gravato.
Produzioni come da indice di fascicolo. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Instaurato ritualmente il contraddittorio, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma eccedente quella di € 1.612,63 non contestata dalla parti, concessi i termini ex art.183, 6° comma, c.p.c. , istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni delle parti la causa viene decisa.
L'opposizione è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
L'opponente ha lamentato la insussistenza, in parte, del credito azionato in via monitoria in primis per la duplicazione di somme con due decreti ingiuntivi uno per la somma di € 2.587,68 del Giudice di Pace di L'QU (n. 382/2020 R.G.), non opposto e divenuto esecutivo, l'altro del Tribunale di L'QU per € 5.227,65, oggetto del presente giudizio;
in secundis per essere stati inseriti erroneamente nel bilancio consuntivo 2019 la somma di € 1.036,00 per polizza fabbricato di cui € 169,04 di sua spettanza sulla base dei millesimi di proprietà e nel bilancio consuntivo 2021 le somme di € 817,92 e di € 208,75 (totale € 1.026,67) per spese legali afferenti ad altro decreto ingiuntivo (n. 27/2020 ING. – n. 108/2020 R.G. Giudice di Pace di L'QU), oggetto di rinuncia agli atti da parte del imputate per l'intero Controparte_1
all'opponente anziché essere state ripartita a tutti i condomini ex art. 1123 cod.civ. .
Sul punto l'opposto ha dedotto, quanto alla prima doglianza , che non corrispondeva al vero che la somma di € 2.587,68 costituisse un'illegittima duplicazione del credito e , quanto alla seconda doglianza, che la contestazione dei citati importi avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione delle relative delibere di approvazione con la conseguenza che ad oggi era precluso al Giudice entrare nel merito della correttezza di detti bilanci.
Orbene, dal bilancio preventivo 2022, allegato in atti, si evince che la pretesa creditoria azionata per gli oneri condominiali non pagati di € 5.227,65 era risultante dal saldo finale negativo dell' esercizio ordinario 2019 pari ad € 2.252,62 maggiorato degli oneri condominiali non pagati per l' anno 2020 (per un debito complessivo di €
3.725,05) e maggiorato degli oneri condominiali non pagati per l'anno 2021 (per un debito complessivo di € 4.667,02), e dalle rate condominiali non pagate relative all'esercizio anno 2022 come da preventivo di bilancio approvato con delibera assembleare del 22/03/2022. Ciò in conformità a quanto statuito dall'art. 1130 bis cod. civ..
Difatti a norma dell'art. 1130 bis cod. civ., il rendiconto condominiale deve contenere
"le voci di entrata e di uscita", e quindi gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonché "ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del ", con indicazione nella nota sintetica esplicativa della CP_1
gestione "anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti", avendo riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale. Secondo il cosiddetto "principio di cassa",
i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. Civ. n. 15401 del 2014). Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente ( Cass civ. n. 29618/2022).
Da ciò consegue che effettivamente nella pretesa creditoria azionata dal decreto ingiuntivo qui opposto era stato erroneamente ricompreso l'importo di € 2.587,68 (di cui € 2.252,62 per saldo debitorio esercizio anno 2019 ed € 335,06 per rate condominiali di cui al bilancio preventivo anno 2020 per le quali l' odierno opponente si era reso moroso) già oggetto del decreto ingiuntivo Giudice di Pace di L'QU n.
382/2020 R.G., non opposto e divenuto esecutivo, con manifesta duplicazione, seppur parziale, della passività nei due decreti ingiuntivi.
In relazione, poi, alla richiesta dell' opponente di eliminare dal proprio saldo debitorio l'importo di € 169,04 (quota di spettanza per il costo della polizza fabbricato di complessivi € 1036,00) di cui al bilancio consuntivo 2019 e le somme di € 817,92
e di € 208,75 per un totale € 1.026,67 per spese legali afferenti al decreto ingiuntivo n. 27/2020 ING. – n. 108/2020 R.G. Giudice di Pace di L'QU, rinunciato dal
Condominio, di cui al bilancio consuntivo 2021, va evidenziato quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di ZI , per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 c.c., comma 2, non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Civ. n. 3747 del 1994; Cass. Civ. n. 5254 del
2011; Cass. Civ. n. 20006 del 2020). Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dell'art. 1137 c.c., comma 1, discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio
(Cass. Civ. n. 11981 del 1992) senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza (Cass. civ. n. 3402 del 1981).
In altri termini l' approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'Amministratore ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle poste passive specificamente indicate e ciascun condomino può far valere nelle forme prescritte dalla legge la nullità
o la annullabilità della delibera condominiale.
Sulla questione giuridica, se nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi per le spese condominiali, ai sensi dell' 63 disp. att. cod. civ. il giudice possa sindacare le eventuali ragioni di nullità o di annullabilità della deliberazione assembleare di ripartizione delle spese su cui è fondata l'ingiunzione di pagamento ovvero se, invece, la delibazione della nullità della deliberazione debba essere riservata al giudice davanti al quale la medesima sia stata impugnata in via immediata nelle forme di cui all' art. 1137 cod. civ. si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di ZI con la sentenza del 14 aprile
2021 n. 9839.
La Corte di ZI Sezioni Unite con la citata sentenza, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha affermato il principio di diritto secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell' art. 1137 , secondo comma , cod.civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
In particolare, quando la domanda di annullamento sia proposta in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essa assumerà la veste di domanda riconvenzionale, che l'opponente (nella sua sostanziale posizione di convenuto) ha l'onere di proporre, a pena di decadenza, con l'atto di citazione in opposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto di cui all' art. 167 c.p.c..
Nella fattispecie, la delibera assembleare del 22/03/2022 di approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del preventivo 2022 con ripartizione delle spese, poiché ha ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge e/o dal regolamento, è annullabile e non nulla. Ne consegue che la relativa domanda di annullamento essendo stata proposta soltanto con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. si è perenta per cui ne va dichiarata la decadenza.
In definitiva, in accoglimento della proposta opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, essendo risultato accertato che l'importo dovuto da Parte_1
al Condomino è pari ad € 2.639,97.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
L' esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 354/2022 di data
23/08/2022 emesso dal Tribunale di L' QU nel giudizio n. 1639/2022 R.G.; - dichiara la decadenza della domanda di annullamento della delibera assembleare del di data 22/03/2022; Controparte_1
-accerta in € 2.639,97, oltre interessi di legge, il credito vantato dal CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
-spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in L' QU il 29/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini