Articolo 9 della Legge 31 luglio 1956, n. 991
Articolo 8Articolo 10
Versione
22 settembre 1956
Art. 9.
Il primo comma dell'art. 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non e' subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale".
Entrata in vigore il 22 settembre 1956
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