CASS
Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/2024, n. 17502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17502 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De CO GI, nato a [...] il [...]. avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 19 aprile 2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
sentito il difensoire del ricorrente, che si è richiamato ai motivi e alle conclusioni del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (complessivamente tre, due dei quali sottoscritti dall'avvocato Dario NE) proposti nell'interesse di GI De CO avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che, parzialmente riformando quella appellata, resa in abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha confermato il giudizio di responsabilità ascritto al De CO per il concorso nell'omicidio di TO OL e nel tentato omicidio di OV AR e per i reati connessi a tale episodio delittuoso (detenzione e porto abusivo di armi da sparo, incendio e ricettazione di un furgone), fatti tutti aggravati ai sensi dell'ad 416 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17502 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 21/02/2024 bis.1 cod. pen. nonché per la partecipazione ad associazione ex art. 416 bis cod. pen., qualificata in ragione del ruolo direttivo allo stesso attribuito, irrogando, nei confronti dell'imputato, la pena dell'ergastolo. 2. Ha interposto ricorso ex art 625 bis cod. proc. pen. nell'interesse dell'imputato l'avvocato Dario NE, munito di procura speciale, segnalando, a sostegno del rimedio straordinario a tale scopo proposto, diversi errori percettivi destinati ad inficiare il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, anche per la mancata disamina di alcuni dei motivi esposti a sostegno dell'óriginario ricorso di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché nessuno dei presunti errori di fatto dedotti è sindacabile da questa Corte in sede di rimedio straordinario ex art, 625-bis, cod. proc. pen. 2. Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso;
errore che deve risultare connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziata dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, tanto da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Si è in particolare precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'omesso scrutidio di specifiche deduzioni contenute in un motivo di ricorso per cassazione, qualora le stesse siano state implicitamente valutate e disattese dalla Corte avuto riguardo al complessivo corpo delle motivazioni spese nel rispondere all'impugnazione (ex multis, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 e n. 37505 Idei 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). 3. Ciò premesso, nessuna delle diverse censure prospettate dall'impugnazione, destinate ad attraversare l'intero portato della motivazione adottata con la sentenza gravata, risulta prospettata nel rispetto delle superiori indicazioni di principio. 2 4. La difesa censura, in primo luogo, l'asserito decisivo errore percettivo reso dalla Corte di legittimità con riguardo alla furtiva acquisizione dei numeri di utenza in uso ai coimputati Carbone e De Martino;
furtiva acquisizione segnalata dalle difese, compresa quella del ricorrente, nel rimarcare l'inutilizzabilità derivata delle intercettazioni telefoniche poi valorizzate a sostegno del giudizio di responsabilità inerente ai fatti di reato destinati a ruotare intorno all'omicidio di TO OL. Si rimarca, in particolare, che la relativa ispezione non venne limitata all'individuazione delle rispettive utenze telefoniche, perché risultò estesa anche alla verifica dei contatti intrattenuti con altre utenze, il tutto senza valorizzare che, in ogni caso, siffatta attività presupponeva una autorizzazione giudiziaria (nel caso integralmente pretermessa) e che la stessa non diede luogo ad alcuna verbrilizzazione, senza dunque dare conto degli avvisi diretti a consentire agli interessati la possibilità di farsi assistere da un difensore. 4.1. Il motivo è manifestamente inconferente. La Corte di legittimità, infatti, non è incorsa, su tali punti, in alcun errore percettivo, avendo scrutinato le censure proposte dall'impugnazione originaria, dichiarandole infondate in diritto, con valutazione che, in quanto tale, non è suscettibile di rilievo con il rimedio che occupa. . Di più, in termini assorbenti, è stato negato rilievo giuridico alla contestazione ora ribadita dalla presente impugnazione, perché darebbe corpo ad una ipotesi di inutilizzabilità derivata, a suo insindacabile avviso non prospettabile. Del resto, il motivo, nella sua parte finale, laddove si fa riferimento all'asserita attività ispettiva che doveva comunque ritenersi inficiata dalla assenza di autorizzazione giudiziaria e dal rispetto di determinate formalità procedurali, si risolve in una rimarcata erroneità in diritto del percorso logicagiuridico seguito in sentenza, anche questa estranea al rimedio azionato. 5. La difesa, ancora, segnala l'erroneità dell'affermazione resa dalla sentenza gravata con riguardo alla riconducibilità al ricorrente dell'utenza n, 3511796459; affermazione fondata su riferimenti fattuali che risulterebbero smentiti dalle emergenze processuali che invece sarebbero state valutate pretermettendo gli espliciti motivi di ricorso all'epoca prospettati (con due diverse impugnazioni a firma del medesimo difensore che ha sottoscritto l'odierno ricorso), con i quali si rimarcava che la detta conclusione risultava avulsa da riscontri processuali. 5.1. Il motivo è inammissibile perché finisce per sollecitare un riesame delle valutazioni rese dalla Corte con la sentenza gravata senza incorrere in decisive omissioni. In particolare, vengono replicate doglianze esposte innanzi ai giudici del merito e ribadite con l'originario ricorso, tutte affrontate dalla Corte di legittimità (si veda dall'ultimo capoverso di pagina 27) aevandone l'inammissibilità a fronte della puntale e logica ricostruzione delle vicende in fatto fotografate dalle emergenze di indagine valorizzate dai giudici del merito (compreso il tema della attribuzione della utenza in questione), inade6uatamente contrastate 3 anche in questa sede con l'apodittica affermazione di asseriti travisamenti probatori non riscontrati. 6. Si adduce, ancora, l'errore legato alla ritenuta attribuibilità, al ricorrente, della partecipazione nel tentato omicidio di AR e alla confermata premeditazione riconosciuta sia in relazione a tale reato sia con riguardo all'omicidio di OL. Il relativo giudizio di merito, validato dalla sentenza impugnata, ad avviso della difesa, risulterebbe fondato su un dato - la comunicazione resa dal c.d. "filatore" quanto alla presenza di altri soggetti intenti a parlare con OL nei momenti precedenti il relativo attentato- valorizzato senza considerare che il detto "filatore" non era mai stato individuato e che nulla si sapeva in relazione al momento in cui era stato consegnato il telefono a tale soggetto né a quello in cui sarebbe insorto il proposito omicidiario o, ancora, sulla effettiva preventiva preparazione dell'agguato. Sarebbe stata trascurata, ancora, la rilevanza da assegnare alla scelta operativa effettuata dal soggetto che ebbe a sparare, da ritenere autonoma rispetto al coinvolgimento degli altri correi, così come risulterebbe integralmente pretermesso il secondo motivo di ricorso con il quale si contestava l'idoneità degli atti posti in essere quanto alla possibilità di cagionare la morte di AR. 6.1. Muovendo da tale ultimo rilievo, emerge con immediatezza la genericità della doglianza perché l'impugnazione non precisa quale fosse il contenuto della censura pretermessa e la decisività della stessa rispetto alle valutazioni rese dal giudice del merito, non bastando al fine il mero richiamo al portato del ricorso originario. Le ulteriori censure prospettate con il motivo, più che rassegnare erroneità percettive contrastano, in termini di evidente eccentricità, la forza logica della valutazione spesa in sentenza a sostegno della conferma della ricostruzione dei fatti resa dai giudici del merito, anche in relazione al tema della premeditazione (vedi pagina 29 della sentenza impugnata) , perché mettono in discussione la linearità delle relative considerazioni valutative, proponendo elementi di lettura inferedziale alternativi. In quanto tali, sono censure all'evidenza inammissibili. 7. Secondo la difesa, la Corte di legittimità sarebbe incorsa in un errore percettivo nei ribadire la ritenuta partecipazione del ricorrente, peraltro qualificata, all'omonimo "clan" a far data dal 12 giugno 2015, senza rispondere alle doglianze esposte con il primo motivo del primo ricorso, all'epoca interposto, a firma dello stesso avvocato NE, dirette a contestare il ruolo di dirigente ascritto al ricorrente;
e ciò senza considerare che il materiale probatorio utilizzato sarebbe lo stesso di quello valorizzato, in termini opposti, nell'assolvere l'imputato dalla medesima contestazione con sentenza dell'Il giugno 2015 resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli. Ad avviso della difesa, sarebbero stati valorizzati dati (legati all'attentato omicidiario reso ai danni di OL e alle altre condotte illecite correlate a tale episodio) che non potevano trasformare 4 un soggetto prima ritenuto extraneus in un soggetto intraneo, posto, peraltro, ai vertici della medesima associazione;
dati che non solo costituivano il frutto di una equivoca interpretazione delle emergenze acquisite (con peculiare riguardo al coinvolgimento del ricorrente negli agguati ai danni di NI e IT, mai contestati al De CO), ma che apparivano comunque coperti dal giudicato in ragione della contestazione aperta mossa in quel precedente giudizio definito in primo grado con l'assoluzione e in appello cori la condanna del ricorrente (con sentenza del 2017) in relazione alla medesima imputazione, il che avrebbe impedito a monte la condanna in applicazione del disposto di cui all'art 649 cod. proc. pen. 7.1. Anche questo motivo è inammissibile, per più ragioni. Quanto al ne bis in idem, il tema risulta puntualmente trattato e superato dalla Corte con valutazione giuridica — la ritenuta necessità, in caso di reato permanente con contestazione aperta, di fare riferimento, in relazione alla data di cessazione della permanenza nell'ottica relativa alla consumazione del reato associativo, alla data della sentenza di primo grado anche quando si tratta, come nella specie, di assoluzione ribaltata in appello- che non può essere sindacata con il rimedio straordinario, perché, al più, foriera di un mero errore in diritto. Le altre considerazioni critiche, tutte prese in esame dalla Corte confermando la correttezza delle valutazioni rese dai giudici del merito (si veda pagina 27 della decisione gravata, dal secondo capoverso), mirano a contestare il giudizio reso sul punto, non a rimarcare vuoti argomentativi o 'errori percettivi che ne hanno sfalsato il portato decisionale. Parimenti manifestamente infondato deve ritenersi il rilievo inerente alla affermata pretermissione del motivo di ricorso legato al ruolo dirigenziale ascritto all'imputato nel relativo contesto associativo, avendo la Corte verificato il portato delle argomentazioni spese sul punto dai-giudici di appello (pagina 30, secondo capoverso) in considerazione delle diverse evidenze messe in luce nel rimarcare la relativa intraneità associativa, vieppiù corroborate dalle dichiarazioni del collaborante Capasso, le cui propalazioni, del resto, non solo sono inadeguatamente contrastate dalla difesa (perché se ne afferma il travisamento senza comprovarne l'effettiva sussistenza) 1 ma costituiscono, in ogni caso, uno dei diversi elementi di giudizio valorizzati sul tema al cui complessivo portato il ricorso contrappone altri, alternativi, momenti valutativi, in termini palesemente eccentrici al perimetro del devoluto tipicamente proprio del rimedio straordinario nel caso azionato. 8. Si adduce, inoltre, l'omessa disamina dei motivi - dal terzo al quinto del secondo ricorso all'epoca prospettato dal ricorrente a firma del medesimo avvocato NE- con i quali si metteva in discussione il giudizio di responsabilità del ricorrente in relazione ai reati satellite riferiti all'attentato omicidiario di cui al capo 5). In particolare, la Corte di legittimità avrebbe trascurato che l'utenza in uso al ricorrente non avrebbe mai agganciato la cella relativa alla via in cui venne incendiato il furgone utilizzato per la relativa azione criminale, omettendo altresì di considerare, nel ritenere l'aggravante di cui all'art 416 bis.l. cod. pen., il portato delle dichiarazioni del collaborante Capasso richiamate dal quinto motivo di quei ricorso. 5 8.1. Anche tali censure non colgono nel segno. Con motivazione sintetica / ma estranea a vuoti argomentativi, lEi Corte di legittimità ha scrutinato e superato le doglianze proposte dai detti motivi, recuperanclo le risposte rese su tali punti dalla sentenza di appello - pagina 29, ultimo capoverso, sino alla pagina 30, secondo capoverso- e validandone il portato sul piano della compiutezza argomentativa e della linearità del motivare. E tanto basta per togliere peso al rilievo difensivo che si connota del resto, non diversamente dai motivi originari, per la genericità di contenuti, legati a situazioni in fatto solo affermate e non altrimenti puntualizzate, non esplicitate quanto alla relativa decisività nel confronto comparato con il portato complessivo delle valutazioni rese dai giudici del merito a sostegno del giudizio di responsabilità per dette imputazioni, compresa l'aggravante contestata e ritenuta. O 9. Da ultimo, con il ricorso, si contesta l'integrale pretermissione delle analitiche critiche 'tt ) P zttla v-‘2:11 motivo n. 6 del (secondo) ricorso ( all'epoca) proposto nell'interesse del Di CO a firma sempre dell'avvocato NE, con il quale si contrastavano misura e giustificazioni addotte a sostegno degli aumenti apportati per la continuazione che, se correttamente parametrati, avrebbero consentito di superare il portato ostativo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 72 cod. pen. e 442 cod. proc. pen. così da permettere di contenere la pena entro il limite dei trent'anni di reclusione in luogo dell'ergastolo disposto. 9.1. Anche questo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, da-conto di aver verificato la decisione di appello in relazione ai singoli aumenti apportati in continuazione, escludendo l'avvenuto riscontro di vizi invalidanti anche sul piano della tenuta motivazionale con considerazioni che, per quanto sintetiche, abbracciano e disattendono i temi affrontati dall'impugnazione anche in relazione all'aumento apportato per la partecipazione associativa - valorizzata in ragione della posizione dirigenziale- oltre che per il capo 6), rispetto al quale, peraltro, la decisione gravata prospetta a monte una considerazione in diritto assorbente e pregiudiziale ( quella della ritenuta carenza di interesse sul punto), che, condivisibile o meno, non è sindacabile in questa sede, perché frutto di un giudizio valutativo. 10. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616 comma 1 cod. proc. pen. definitk nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inàmmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
sentito il difensoire del ricorrente, che si è richiamato ai motivi e alle conclusioni del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (complessivamente tre, due dei quali sottoscritti dall'avvocato Dario NE) proposti nell'interesse di GI De CO avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che, parzialmente riformando quella appellata, resa in abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha confermato il giudizio di responsabilità ascritto al De CO per il concorso nell'omicidio di TO OL e nel tentato omicidio di OV AR e per i reati connessi a tale episodio delittuoso (detenzione e porto abusivo di armi da sparo, incendio e ricettazione di un furgone), fatti tutti aggravati ai sensi dell'ad 416 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 17502 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 21/02/2024 bis.1 cod. pen. nonché per la partecipazione ad associazione ex art. 416 bis cod. pen., qualificata in ragione del ruolo direttivo allo stesso attribuito, irrogando, nei confronti dell'imputato, la pena dell'ergastolo. 2. Ha interposto ricorso ex art 625 bis cod. proc. pen. nell'interesse dell'imputato l'avvocato Dario NE, munito di procura speciale, segnalando, a sostegno del rimedio straordinario a tale scopo proposto, diversi errori percettivi destinati ad inficiare il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, anche per la mancata disamina di alcuni dei motivi esposti a sostegno dell'óriginario ricorso di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché nessuno dei presunti errori di fatto dedotti è sindacabile da questa Corte in sede di rimedio straordinario ex art, 625-bis, cod. proc. pen. 2. Occorre preliminarmente ricordare che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso;
errore che deve risultare connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziata dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, tanto da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Si è in particolare precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) non dà luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'omesso scrutidio di specifiche deduzioni contenute in un motivo di ricorso per cassazione, qualora le stesse siano state implicitamente valutate e disattese dalla Corte avuto riguardo al complessivo corpo delle motivazioni spese nel rispondere all'impugnazione (ex multis, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 e n. 37505 Idei 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527). 3. Ciò premesso, nessuna delle diverse censure prospettate dall'impugnazione, destinate ad attraversare l'intero portato della motivazione adottata con la sentenza gravata, risulta prospettata nel rispetto delle superiori indicazioni di principio. 2 4. La difesa censura, in primo luogo, l'asserito decisivo errore percettivo reso dalla Corte di legittimità con riguardo alla furtiva acquisizione dei numeri di utenza in uso ai coimputati Carbone e De Martino;
furtiva acquisizione segnalata dalle difese, compresa quella del ricorrente, nel rimarcare l'inutilizzabilità derivata delle intercettazioni telefoniche poi valorizzate a sostegno del giudizio di responsabilità inerente ai fatti di reato destinati a ruotare intorno all'omicidio di TO OL. Si rimarca, in particolare, che la relativa ispezione non venne limitata all'individuazione delle rispettive utenze telefoniche, perché risultò estesa anche alla verifica dei contatti intrattenuti con altre utenze, il tutto senza valorizzare che, in ogni caso, siffatta attività presupponeva una autorizzazione giudiziaria (nel caso integralmente pretermessa) e che la stessa non diede luogo ad alcuna verbrilizzazione, senza dunque dare conto degli avvisi diretti a consentire agli interessati la possibilità di farsi assistere da un difensore. 4.1. Il motivo è manifestamente inconferente. La Corte di legittimità, infatti, non è incorsa, su tali punti, in alcun errore percettivo, avendo scrutinato le censure proposte dall'impugnazione originaria, dichiarandole infondate in diritto, con valutazione che, in quanto tale, non è suscettibile di rilievo con il rimedio che occupa. . Di più, in termini assorbenti, è stato negato rilievo giuridico alla contestazione ora ribadita dalla presente impugnazione, perché darebbe corpo ad una ipotesi di inutilizzabilità derivata, a suo insindacabile avviso non prospettabile. Del resto, il motivo, nella sua parte finale, laddove si fa riferimento all'asserita attività ispettiva che doveva comunque ritenersi inficiata dalla assenza di autorizzazione giudiziaria e dal rispetto di determinate formalità procedurali, si risolve in una rimarcata erroneità in diritto del percorso logicagiuridico seguito in sentenza, anche questa estranea al rimedio azionato. 5. La difesa, ancora, segnala l'erroneità dell'affermazione resa dalla sentenza gravata con riguardo alla riconducibilità al ricorrente dell'utenza n, 3511796459; affermazione fondata su riferimenti fattuali che risulterebbero smentiti dalle emergenze processuali che invece sarebbero state valutate pretermettendo gli espliciti motivi di ricorso all'epoca prospettati (con due diverse impugnazioni a firma del medesimo difensore che ha sottoscritto l'odierno ricorso), con i quali si rimarcava che la detta conclusione risultava avulsa da riscontri processuali. 5.1. Il motivo è inammissibile perché finisce per sollecitare un riesame delle valutazioni rese dalla Corte con la sentenza gravata senza incorrere in decisive omissioni. In particolare, vengono replicate doglianze esposte innanzi ai giudici del merito e ribadite con l'originario ricorso, tutte affrontate dalla Corte di legittimità (si veda dall'ultimo capoverso di pagina 27) aevandone l'inammissibilità a fronte della puntale e logica ricostruzione delle vicende in fatto fotografate dalle emergenze di indagine valorizzate dai giudici del merito (compreso il tema della attribuzione della utenza in questione), inade6uatamente contrastate 3 anche in questa sede con l'apodittica affermazione di asseriti travisamenti probatori non riscontrati. 6. Si adduce, ancora, l'errore legato alla ritenuta attribuibilità, al ricorrente, della partecipazione nel tentato omicidio di AR e alla confermata premeditazione riconosciuta sia in relazione a tale reato sia con riguardo all'omicidio di OL. Il relativo giudizio di merito, validato dalla sentenza impugnata, ad avviso della difesa, risulterebbe fondato su un dato - la comunicazione resa dal c.d. "filatore" quanto alla presenza di altri soggetti intenti a parlare con OL nei momenti precedenti il relativo attentato- valorizzato senza considerare che il detto "filatore" non era mai stato individuato e che nulla si sapeva in relazione al momento in cui era stato consegnato il telefono a tale soggetto né a quello in cui sarebbe insorto il proposito omicidiario o, ancora, sulla effettiva preventiva preparazione dell'agguato. Sarebbe stata trascurata, ancora, la rilevanza da assegnare alla scelta operativa effettuata dal soggetto che ebbe a sparare, da ritenere autonoma rispetto al coinvolgimento degli altri correi, così come risulterebbe integralmente pretermesso il secondo motivo di ricorso con il quale si contestava l'idoneità degli atti posti in essere quanto alla possibilità di cagionare la morte di AR. 6.1. Muovendo da tale ultimo rilievo, emerge con immediatezza la genericità della doglianza perché l'impugnazione non precisa quale fosse il contenuto della censura pretermessa e la decisività della stessa rispetto alle valutazioni rese dal giudice del merito, non bastando al fine il mero richiamo al portato del ricorso originario. Le ulteriori censure prospettate con il motivo, più che rassegnare erroneità percettive contrastano, in termini di evidente eccentricità, la forza logica della valutazione spesa in sentenza a sostegno della conferma della ricostruzione dei fatti resa dai giudici del merito, anche in relazione al tema della premeditazione (vedi pagina 29 della sentenza impugnata) , perché mettono in discussione la linearità delle relative considerazioni valutative, proponendo elementi di lettura inferedziale alternativi. In quanto tali, sono censure all'evidenza inammissibili. 7. Secondo la difesa, la Corte di legittimità sarebbe incorsa in un errore percettivo nei ribadire la ritenuta partecipazione del ricorrente, peraltro qualificata, all'omonimo "clan" a far data dal 12 giugno 2015, senza rispondere alle doglianze esposte con il primo motivo del primo ricorso, all'epoca interposto, a firma dello stesso avvocato NE, dirette a contestare il ruolo di dirigente ascritto al ricorrente;
e ciò senza considerare che il materiale probatorio utilizzato sarebbe lo stesso di quello valorizzato, in termini opposti, nell'assolvere l'imputato dalla medesima contestazione con sentenza dell'Il giugno 2015 resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli. Ad avviso della difesa, sarebbero stati valorizzati dati (legati all'attentato omicidiario reso ai danni di OL e alle altre condotte illecite correlate a tale episodio) che non potevano trasformare 4 un soggetto prima ritenuto extraneus in un soggetto intraneo, posto, peraltro, ai vertici della medesima associazione;
dati che non solo costituivano il frutto di una equivoca interpretazione delle emergenze acquisite (con peculiare riguardo al coinvolgimento del ricorrente negli agguati ai danni di NI e IT, mai contestati al De CO), ma che apparivano comunque coperti dal giudicato in ragione della contestazione aperta mossa in quel precedente giudizio definito in primo grado con l'assoluzione e in appello cori la condanna del ricorrente (con sentenza del 2017) in relazione alla medesima imputazione, il che avrebbe impedito a monte la condanna in applicazione del disposto di cui all'art 649 cod. proc. pen. 7.1. Anche questo motivo è inammissibile, per più ragioni. Quanto al ne bis in idem, il tema risulta puntualmente trattato e superato dalla Corte con valutazione giuridica — la ritenuta necessità, in caso di reato permanente con contestazione aperta, di fare riferimento, in relazione alla data di cessazione della permanenza nell'ottica relativa alla consumazione del reato associativo, alla data della sentenza di primo grado anche quando si tratta, come nella specie, di assoluzione ribaltata in appello- che non può essere sindacata con il rimedio straordinario, perché, al più, foriera di un mero errore in diritto. Le altre considerazioni critiche, tutte prese in esame dalla Corte confermando la correttezza delle valutazioni rese dai giudici del merito (si veda pagina 27 della decisione gravata, dal secondo capoverso), mirano a contestare il giudizio reso sul punto, non a rimarcare vuoti argomentativi o 'errori percettivi che ne hanno sfalsato il portato decisionale. Parimenti manifestamente infondato deve ritenersi il rilievo inerente alla affermata pretermissione del motivo di ricorso legato al ruolo dirigenziale ascritto all'imputato nel relativo contesto associativo, avendo la Corte verificato il portato delle argomentazioni spese sul punto dai-giudici di appello (pagina 30, secondo capoverso) in considerazione delle diverse evidenze messe in luce nel rimarcare la relativa intraneità associativa, vieppiù corroborate dalle dichiarazioni del collaborante Capasso, le cui propalazioni, del resto, non solo sono inadeguatamente contrastate dalla difesa (perché se ne afferma il travisamento senza comprovarne l'effettiva sussistenza) 1 ma costituiscono, in ogni caso, uno dei diversi elementi di giudizio valorizzati sul tema al cui complessivo portato il ricorso contrappone altri, alternativi, momenti valutativi, in termini palesemente eccentrici al perimetro del devoluto tipicamente proprio del rimedio straordinario nel caso azionato. 8. Si adduce, inoltre, l'omessa disamina dei motivi - dal terzo al quinto del secondo ricorso all'epoca prospettato dal ricorrente a firma del medesimo avvocato NE- con i quali si metteva in discussione il giudizio di responsabilità del ricorrente in relazione ai reati satellite riferiti all'attentato omicidiario di cui al capo 5). In particolare, la Corte di legittimità avrebbe trascurato che l'utenza in uso al ricorrente non avrebbe mai agganciato la cella relativa alla via in cui venne incendiato il furgone utilizzato per la relativa azione criminale, omettendo altresì di considerare, nel ritenere l'aggravante di cui all'art 416 bis.l. cod. pen., il portato delle dichiarazioni del collaborante Capasso richiamate dal quinto motivo di quei ricorso. 5 8.1. Anche tali censure non colgono nel segno. Con motivazione sintetica / ma estranea a vuoti argomentativi, lEi Corte di legittimità ha scrutinato e superato le doglianze proposte dai detti motivi, recuperanclo le risposte rese su tali punti dalla sentenza di appello - pagina 29, ultimo capoverso, sino alla pagina 30, secondo capoverso- e validandone il portato sul piano della compiutezza argomentativa e della linearità del motivare. E tanto basta per togliere peso al rilievo difensivo che si connota del resto, non diversamente dai motivi originari, per la genericità di contenuti, legati a situazioni in fatto solo affermate e non altrimenti puntualizzate, non esplicitate quanto alla relativa decisività nel confronto comparato con il portato complessivo delle valutazioni rese dai giudici del merito a sostegno del giudizio di responsabilità per dette imputazioni, compresa l'aggravante contestata e ritenuta. O 9. Da ultimo, con il ricorso, si contesta l'integrale pretermissione delle analitiche critiche 'tt ) P zttla v-‘2:11 motivo n. 6 del (secondo) ricorso ( all'epoca) proposto nell'interesse del Di CO a firma sempre dell'avvocato NE, con il quale si contrastavano misura e giustificazioni addotte a sostegno degli aumenti apportati per la continuazione che, se correttamente parametrati, avrebbero consentito di superare il portato ostativo previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 72 cod. pen. e 442 cod. proc. pen. così da permettere di contenere la pena entro il limite dei trent'anni di reclusione in luogo dell'ergastolo disposto. 9.1. Anche questo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, da-conto di aver verificato la decisione di appello in relazione ai singoli aumenti apportati in continuazione, escludendo l'avvenuto riscontro di vizi invalidanti anche sul piano della tenuta motivazionale con considerazioni che, per quanto sintetiche, abbracciano e disattendono i temi affrontati dall'impugnazione anche in relazione all'aumento apportato per la partecipazione associativa - valorizzata in ragione della posizione dirigenziale- oltre che per il capo 6), rispetto al quale, peraltro, la decisione gravata prospetta a monte una considerazione in diritto assorbente e pregiudiziale ( quella della ritenuta carenza di interesse sul punto), che, condivisibile o meno, non è sindacabile in questa sede, perché frutto di un giudizio valutativo. 10. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ad 616 comma 1 cod. proc. pen. definitk nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inàmmissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente