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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/06/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 69/2025 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GATTI GIUSEPPINA
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato GATTI GIUSEPPINA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E vista la domanda congiunta proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato l'08/01/2025 per la cessazione degli effetti civili
[...] del loro matrimonio, unione celebrata a TORNOLO (PR) l'08/08/1998; rilevato che dall'unione dei coniugi in data 13/11/2000 è nato il figlio;
Per_1
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/04/2024 nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 671/2024 del Tribunale di Parma del 30/04/2024;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 17/06/2025 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 12/02/2025; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a [...] il Parte_1
05/10/1968, e nato a [...] il Parte_2
04/05/1969, celebrato a TORNOLO (PR) il 08/08/1998 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TORNOLO al n. 5, parte II, serie A, anno 1998;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di TORNOLO (PR) di pagina 2 di 3 procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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