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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9117/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. G. Palma, Parte_1
e (CE) alla via G. B. Basile n. 82, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura CP_1 alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - gestione separata CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere avvocato regolarmente iscritto al relativo Ordine Forense;
- che, con nota ricevuta il 27/09/2018, l' richiedeva il pagamento dell'importo CP_1 complessivo di € 987,56, a titolo di con i, oltre sanzioni, relativi al reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni dichiarato nell'anno 2012, ritenuto assoggettato alla gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995;
- che per lo stesso periodo la ricorrente aveva versato la relativa contribuzione nei confronti della Cassa di Previdenza Forense, a titolo di contributo integrativo;
- di aver presentato ricorso amministrativo in data 11/10/2018; Dedotti, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, nonché vizi formali e procedimentali, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con CP_2 pronuncia di annullamento, della nota del 12.09.2018, pervenuta il 27.09.2018, con la comunicato di aver iscritto d'ufficio il ricorrente alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma lla 1 L. 335/1995 e ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. B della L. 388/2000 quantificato in € 987,56 nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall' sia per l'anno 2012 che per gli anni successivi con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' con decorrenza 01.01.2011 2) In via subordinata: accertare l'illegittimità della pretesa contenut a impugnata nota de quo per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) sempre in via subordinata: sollevare la questione di incostituzionalità nelle competenti sedi, come meglio rappresentata nel cap. B) del presente ricorso;
4) in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge”. Spese vinte, con condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si costituiva l' che, con articolate argomentazioni, dedotti in particolare la sussistenza CP_1 dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata ed il mancato decorso del termine di prescrizione, concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 13/10/2022, trattata in modalità cartolare, e, rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza originariamente fissata per il 21/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che, con l'atto impugnato, l'ente previdenziale comunicava a parte ricorrente di aver provveduto a calcolare, d'ufficio, la contribuzione dovuta alla gestione separata ex art. 2 co. 26 L. n. 335/1995, in relazione ai redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, dichiarati per l'anno 2012. Ciò premesso in punto di fatto, la controversia deve essere risolta alla luce del principio della ragione più liquida. Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, prevista dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016). Occorre preliminarmente determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito (ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 32682/2022; Cass., Sez. L, Sentenza n. 10273/2021) che “la prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 2 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria» (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14)”. Dunque, sebbene il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, “come dispone l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». 4.2.- I termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Quanto a tali ultimi termini, l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni: a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816)”. Quanto all'annualità 2012, con D.P.C.M. 13 giugno 2013 il termine per il versamento dei contributi, originariamente fissato al 17/06/2013, è stato differito al 08/07/2013, senza alcuna maggiorazione, e pertanto è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può dunque far valere i propri diritti. CP_1
Neppure può ritenersi che il termine sarebbe stato sospeso, alla luce dell'art. 2941 n. 8 C.C., come dedotto dall'ente resistente, rilevando altresì la condotta di parte ricorrente che ometteva di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi, riepilogativo della contribuzione versata. L'assunto non è condivisibile. Va in primo luogo rilevato che, anche alla luce dei canoni ermeneutici forniti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 - 01), “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”. Pertanto, in assenza di qualsivoglia automatismo, sarebbe stato onere dell'ente previdenziale provare l'esistenza del dolo di occultamento in capo al ricorrente.
3 Nel caso in esame tale onere non è stato soddisfatto, essendosi limitato l'ente ad invocare, in maniera generica, la sospensione del decorso della prescrizione, evidenziando altresì l'omessa compilazione del quadro RR in dichiarazione. Tra l'altro, l'aver dichiarato un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo (nel quadro RE, come dedotto dall'istituto resistente) costituisce elemento idoneo a far escludere la configurabilità, in capo alla parte ricorrente, dell'intenzione di occultare il debito da esso derivante. Così ricostruita la determinazione della decorrenza della prescrizione, va osservato che la comunicazione opposta – con cui si determinavano le somme dovute a titolo di contributi alla gestione separata per l'anno 2012 – è stata notificata in data 20/09/2018 (cfr. documentazione versata in atti dall'ente resistente). A tale data, pertanto, era maturato il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 08/07/2013. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto, e pertanto vanno dichiarati non dovuti i crediti di cui alla comunicazione opposta, in quanto prescritti. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione della complessità del quadro normativo e delle questioni giuridiche trattate, nonché delle oscillazioni giurisprudenziali in materia. Per le medesime ragioni, non si ritengono configurabili nel caso in esame i presupposti per la temerarietà della lite, tra l'altro argomentata da parte ricorrente solo nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza alcuna allegazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovute le somme di cui alla comunicazione opposta, datata CP_1
12/09/2018, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22/01/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 9117/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. G. Palma, Parte_1
e (CE) alla via G. B. Basile n. 82, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. I. De Benedictis, giusta procura CP_1 alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria - gestione separata CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/10/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di essere avvocato regolarmente iscritto al relativo Ordine Forense;
- che, con nota ricevuta il 27/09/2018, l' richiedeva il pagamento dell'importo CP_1 complessivo di € 987,56, a titolo di con i, oltre sanzioni, relativi al reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni dichiarato nell'anno 2012, ritenuto assoggettato alla gestione separata ex art. 2 co. 26 L. 335/1995;
- che per lo stesso periodo la ricorrente aveva versato la relativa contribuzione nei confronti della Cassa di Previdenza Forense, a titolo di contributo integrativo;
- di aver presentato ricorso amministrativo in data 11/10/2018; Dedotti, in particolare, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, nonché vizi formali e procedimentali, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di A) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con CP_2 pronuncia di annullamento, della nota del 12.09.2018, pervenuta il 27.09.2018, con la comunicato di aver iscritto d'ufficio il ricorrente alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma lla 1 L. 335/1995 e ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. B della L. 388/2000 quantificato in € 987,56 nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) per l'effetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall' sia per l'anno 2012 che per gli anni successivi con contestuale cancellazione dell'illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' con decorrenza 01.01.2011 2) In via subordinata: accertare l'illegittimità della pretesa contenut a impugnata nota de quo per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) sempre in via subordinata: sollevare la questione di incostituzionalità nelle competenti sedi, come meglio rappresentata nel cap. B) del presente ricorso;
4) in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge”. Spese vinte, con condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si costituiva l' che, con articolate argomentazioni, dedotti in particolare la sussistenza CP_1 dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata ed il mancato decorso del termine di prescrizione, concludeva per il rigetto del ricorso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 13/10/2022, trattata in modalità cartolare, e, rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza originariamente fissata per il 21/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che, con l'atto impugnato, l'ente previdenziale comunicava a parte ricorrente di aver provveduto a calcolare, d'ufficio, la contribuzione dovuta alla gestione separata ex art. 2 co. 26 L. n. 335/1995, in relazione ai redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, dichiarati per l'anno 2012. Ciò premesso in punto di fatto, la controversia deve essere risolta alla luce del principio della ragione più liquida. Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, prevista dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016). Occorre preliminarmente determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito (ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 32682/2022; Cass., Sez. L, Sentenza n. 10273/2021) che “la prescrizione decorre «dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 2 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria» (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14)”. Dunque, sebbene il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, “come dispone l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». 4.2.- I termini di versamento dei contributi sono definiti dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Quanto a tali ultimi termini, l'art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997 e concorre ad attuarne e a integrarne le previsioni: a tale decreto si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816)”. Quanto all'annualità 2012, con D.P.C.M. 13 giugno 2013 il termine per il versamento dei contributi, originariamente fissato al 17/06/2013, è stato differito al 08/07/2013, senza alcuna maggiorazione, e pertanto è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può dunque far valere i propri diritti. CP_1
Neppure può ritenersi che il termine sarebbe stato sospeso, alla luce dell'art. 2941 n. 8 C.C., come dedotto dall'ente resistente, rilevando altresì la condotta di parte ricorrente che ometteva di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi, riepilogativo della contribuzione versata. L'assunto non è condivisibile. Va in primo luogo rilevato che, anche alla luce dei canoni ermeneutici forniti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 - 01), “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”. Pertanto, in assenza di qualsivoglia automatismo, sarebbe stato onere dell'ente previdenziale provare l'esistenza del dolo di occultamento in capo al ricorrente.
3 Nel caso in esame tale onere non è stato soddisfatto, essendosi limitato l'ente ad invocare, in maniera generica, la sospensione del decorso della prescrizione, evidenziando altresì l'omessa compilazione del quadro RR in dichiarazione. Tra l'altro, l'aver dichiarato un reddito derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo (nel quadro RE, come dedotto dall'istituto resistente) costituisce elemento idoneo a far escludere la configurabilità, in capo alla parte ricorrente, dell'intenzione di occultare il debito da esso derivante. Così ricostruita la determinazione della decorrenza della prescrizione, va osservato che la comunicazione opposta – con cui si determinavano le somme dovute a titolo di contributi alla gestione separata per l'anno 2012 – è stata notificata in data 20/09/2018 (cfr. documentazione versata in atti dall'ente resistente). A tale data, pertanto, era maturato il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 08/07/2013. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto, e pertanto vanno dichiarati non dovuti i crediti di cui alla comunicazione opposta, in quanto prescritti. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in ragione della complessità del quadro normativo e delle questioni giuridiche trattate, nonché delle oscillazioni giurisprudenziali in materia. Per le medesime ragioni, non si ritengono configurabili nel caso in esame i presupposti per la temerarietà della lite, tra l'altro argomentata da parte ricorrente solo nelle conclusioni dell'atto introduttivo, senza alcuna allegazione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara non dovute le somme di cui alla comunicazione opposta, datata CP_1
12/09/2018, per le ragioni di cui in parte motiva;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22/01/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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