Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04222/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03255/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3255 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli Avv.ti Annalisa Carù e Valentina Resta ed elettivamente domiciliate presso lo studio della seconda in Milano, Via Fatebenefratelli n. 16;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo e Annalisa Pelucchi ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
nei confronti
- Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano - A.L.E.R., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot.-OMISSIS- del 17 settembre 2024, notificato il 24 settembre 2024, emesso dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure, Ufficio Assegnazioni e Controlli, avente a oggetto “Decreto di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’art. 25 del vigente R.R. n. 4/2017”;
- unitamente a ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale o comunque connesso, e in particolare, del provvedimento prot. -OMISSIS- del 28 ottobre 2024 del Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure, recante il rigetto dell’istanza di revoca avanzata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 10 ottobre 2024 e conferma del decreto di decadenza;
- per quanto possa occorrere, della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo emesso dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure, Ufficio Assegnazioni e Controlli, prot. n. -OMISSIS- del 2 agosto 2024, avente a oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, ai sensi dell’art. 25 c. 1 lett. a.4) del vigente Regolamento Regionale n. 4/2017”;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. -OMISSIS-emesso in data 4 dicembre 2024 dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure, notificato in pari data, avente a oggetto “Istanza di revoca, anche ai sensi dell’art. 25, 5° comma, RR n. 4/2017 del decreto di decadenza dall’assegnazione alloggio SAP di proprietà comunale -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-, emesso nei confronti delle sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS- e comunicato con raccomandata a.r. ricevuta in data 24.9.2024”;
- unitamente a ogni altro atto ad esso preordinato, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista l’ordinanza n. 267/2025 con cui è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere NI De VI;
Uditi, all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato in data 21 novembre 2024 e depositato l’11 dicembre successivo, le parti ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prot.-OMISSIS- del 17 settembre 2024, notificato il 24 settembre 2024, emesso dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure, Ufficio Assegnazioni e Controlli, avente a oggetto “Decreto di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’art. 25 del vigente R.R. n. 4/2017” e il correlato provvedimento prot. -OMISSIS- del 28 ottobre 2024 del Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure, recante il rigetto dell’istanza di revoca avanzata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 10 ottobre 2024 e conferma del decreto di decadenza.
La sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- dagli anni ’50 dello scorso secolo risiede, a seguito di subentro, in un alloggio S.A.P. (Servizi Abitativi Pubblici ex E.R.P.) di proprietà del Comune di Milano, in origine assegnato al defunto coniuge; nell’anno 2002, si è trasferita nell’alloggio anche la figlia -OMISSIS-, a seguito di autorizzazione dell’Ente proprietario. Avendo successivamente gli Uffici comunali accertato la proprietà, in capo alla ricorrente -OMISSIS-, di un appartamento sito nel Comune di Milano (con una superficie di 61 mq) adeguato al nucleo famigliare di due persone, è stato avviato il procedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), punto 4, del Regolamento regionale n. 4 del 2017, trasmettendo alla sig.ra -OMISSIS- apposita comunicazione; la predetta assegnataria ha evidenziato come la superficie indicata nella scheda catastale fosse erronea, risultando la superficie “catastale” di soli 56 mq in luogo dei 61 mq accertati in precedenza. In data 17 settembre 2024, tuttavia, gli Uffici comunali hanno emesso il provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio S.A.P. della sig.ra -OMISSIS-, in quanto la “superficie” dell’immobile posseduto dalla sig.ra -OMISSIS- risulterebbe superiore alla soglia massima di 45 mq prevista dall’art. 7, comma 1, lett. d), del Regolamento regionale n. 4 del 2017 per un nucleo famigliare composto da due persone. A seguito della presentazione in data 10 ottobre 2024 di una istanza di revoca per il tramite del legale della parte privata, l’Ufficio, dopo aver riavviato l’istruttoria, ha concluso il procedimento di riesame con la conferma del provvedimento di decadenza (emesso in data 28 ottobre 2024).
Assumendo l’illegittimità dei predetti provvedimenti, le parti ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento per violazione di varie disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 28 gennaio 2025 e depositato il 12 febbraio successivo, le ricorrenti hanno altresì impugnato il provvedimento, prot. -OMISSIS-del 4 dicembre 2024, emesso dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi ERP, Unità Gestione Attività e Procedure, notificato in pari data, avente a oggetto “Istanza di revoca, anche ai sensi dell’art. 25, 5° comma, RR n. 4/2017 del decreto di decadenza dall’assegnazione alloggio SAP di proprietà comunale -OMISSIS-, sito in -OMISSIS-, emesso nei confronti delle sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS- e comunicato con raccomandata a.r. ricevuta in data 24.9.2024”.
Attraverso il suddetto provvedimento del 4 dicembre 2024, il Comune di Milano ha respinto (nuovamente) l’istanza di revoca presentata dalle parti ricorrenti, per il tramite del proprio legale, confermando il provvedimento con il quale è stata disposta la decadenza della sig.ra -OMISSIS- dall’assegnazione di alloggio S.A.P.
A sostegno del ricorso per motivi aggiunti sono stati innanzitutto dedotti vizi di invalidità derivata rispetto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo e poi sono state dedotte censure di violazione di varie disposizioni di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.
Con l’ordinanza n. 267/2025 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
In prossimità dell’udienza di merito, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025, il Collegio – dopo che il difensore delle parti ricorrenti ha segnalato la sopravvenuta improcedibilità dei ricorsi, in ragione dell’intervenuta definizione in sede stragiudiziale della vicenda – ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. In seguito alla segnalazione del difensore delle parti ricorrenti in ordine all’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi incardinati nella presente sede processuale, fondata sull’intervenuta definizione in sede stragiudiziale della vicenda, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi indicati in epigrafe.
2. Avuto riguardo all’accordo manifestato dai difensori delle parti, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i ricorsi indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI UN, Presidente
NI De VI, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De VI | RI UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.