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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4520 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 16.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2817/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Parte_1
EN AR e NL Di Barca;
- opponente -
CONTRO
, con gli Avv.ti Ignazio Greco e Salvatore D'Alessandro; Controparte_1
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 24.3.2025, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 173/2025 del 14/2/2025 (proc. n. R.G. 1366/2025) emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma ivi indicata a titolo di saldo retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio e dicembre 2023, gennaio, marzo, aprile e maggio 2024 e di TFR maturati in conseguenza dell'allegata attività lavorativa prestata alle dipendenze della parte opponente, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da domanda nonché spese del procedimento monitorio.
Con memoria difensiva depositata in data 19.5.2025, si è costituita in giudizio parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1 Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 20.6.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita con la produzione documentale.
L'udienza del 16.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, la presente opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
2.2. Giova preliminarmente precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr.
C. Cass. S.U. 13533/2001).
Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. C. Cass. 2421/2006; C.
Cass. 24851/2005; v., altresì, C. Cass. 22754/2013; C. Cass. 21245/2006).
Come statuito dalla Corte di Cassazione, “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di
2 conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
2.3. Nella specie, risulta innanzitutto documentato e incontestato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 7.9.2020 sino al 31.5.2024 (cfr. buste paga, certificazione unica 2024 ed “estratto conto previdenziale” del 17.5.2025 in atti). CP_2
2.4. Tenuto conto della documentazione già prodotta da parte opposta in sede monitoria e nuovamente allegata nel presente giudizio (cfr. buste paga e C.U. 2024, cit.) e dei conteggi effettuati nel ricorso per decreto ingiuntivo, anche le somme ingiunte non risultano oggetto di specifica contestazione e le stesse sono comunque comprovate dai documenti in atti.
2.4.1. Quanto al credito per differenze retributive, in particolare, è stato chiesto e ingiunto il pagamento del “saldo” della retribuzione risultante dalle buste paga per i mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio e dicembre 2023, gennaio, marzo, aprile e maggio
2024, tenuto conto dell'inconfutata ricezione “…solo degli acconti” da parte del datore di lavoro (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e memoria di costituzione nel presente procedimento, nonché buste paga de quibus recanti importi complessivi superiori a quelli ingiunti).
Tali importi ingiunti per differenze retributive, oltreché suffragati dalle buste paga in atti, non risultano compiutamente contestati da parte opponente.
Ed invero, a fronte delle buste paga già prodotte in sede monitoria, dei superiori importi ivi indicati e di quelli – inferiori – richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo in ragione degli acconti ricevuti, la società opponente ha solo genericamente dedotto che
“…si contestano ed impugnano espressamente le asserite somme richieste dal resistente - opposto, nonché il calcolo delle asserite pretese ed in particolare si contestano le richieste, in quanto non provate in alcun modo. Richieste avanzate in violazione dell'art.
2697 del c.c. […]” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso in opposizione), senza tuttavia provare o chiedere di provare alcunché sul punto (con riguardo alla mancata specifica contestazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cfr., ex multis, C. Cass. 16201/2009,
C. Cass. 15107/2004, C. Cass. 18378/2009).
Gli importi dei quali è stato ingiunto il pagamento, come detto, scaturiscono dalle buste paga in atti (al netto degli inconfutati acconti corrisposti) e, pertanto, si fondano su
3 documentazione la cui riferibilità alla stessa società opponente non è stata da questa messa seriamente in discussione
Sotto tale profilo, la società opponente non ha negato la provenienza delle buste paga in esame, né ha contestato specificatamente i calcoli effettuati da parte opposta (in ragione degli acconti ricevuti) e la conseguente somma ingiunta per tale causale.
L'opponente, infatti, ha lamentato genericamente che la pretesa risulta sfornita di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., trascurando di considerare che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta di documenti da essa formati (in difetto di prova contraria fornita sul punto dalla predetta parte).
2.4.2. Parimenti, a fronte delle specifiche contestazioni di parte opposta (cfr. pag. 2 della memoria difensiva), va disattesa la generica e indimostrata deduzione attorea secondo cui “…dall'importo ingiunto doveva e deve essere sottratta la somma prevista per il mancato preavviso in cui parte resistente è incorsa nel presentare le proprie dimissioni
[…]” (cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione).
Stante il carattere assorbente, va sul punto evidenziato che la società opponente, per un verso, non ha quantificato la pretesa indennità sostitutiva del preavviso e, per altro verso, non ha neppure allegato e chiesto di provare le coordinate temporali dell'asserito recesso del lavoratore, sicché appare in nuce indimostrata e indimostrabile la sussistenza –
e l'esatta consistenza – del diritto invocato in compensazione nell'atto introduttivo.
2.4.3. Con precipuo riferimento al TFR, infine, sia la cessazione del rapporto di lavoro in data 31.5.2024 sia lo specifico importo ingiunto (id est: € 3.227,62) risultano dall'ultima busta paga di maggio 2024 in atti (di inconfutata provenienza datoriale), in difetto di dettagliate contestazioni dalla società opponente sul punto.
2.5. Ciò detto, la società opponente non ha né allegato né chiesto di provare – prima ancora che provato – l'effettivo pagamento, quantomeno parziale, della somma ingiunta dal lavoratore per le superiori causali.
Al riguardo va rimarcato che, a fronte delle allegazioni di parte opposta (che vanno qualificate come allegazioni di inadempimento della prestazione a carico del datore di lavoro), nessun ulteriore elemento di prova è stato fornito dal datore di lavoro, il quale non ha assolto l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare l'avvenuto integrale pagamento o l'impossibilità dell'adempimento per cause a lui non imputabili.
Come detto, secondo i principi dell'inadempimento, provato il titolo e allegato l'inadempimento da parte del lavoratore, sarebbe stato onere del debitore dimostrare di
4 avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, C. Cass. S.U. 13533/2001).
2.6. Alla stregua di quanto esposto, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, l'opposizione sia infondata e vada rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte opponente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.008,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori.
Catania, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Elena Campi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 16.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2817/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Parte_1
EN AR e NL Di Barca;
- opponente -
CONTRO
, con gli Avv.ti Ignazio Greco e Salvatore D'Alessandro; Controparte_1
- opposto -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 24.3.2025, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 173/2025 del 14/2/2025 (proc. n. R.G. 1366/2025) emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma ivi indicata a titolo di saldo retribuzioni per i mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio e dicembre 2023, gennaio, marzo, aprile e maggio 2024 e di TFR maturati in conseguenza dell'allegata attività lavorativa prestata alle dipendenze della parte opponente, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da domanda nonché spese del procedimento monitorio.
Con memoria difensiva depositata in data 19.5.2025, si è costituita in giudizio parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1 Con ordinanza emessa all'esito della camera di consiglio del 20.6.2025 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita con la produzione documentale.
L'udienza del 16.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, la presente opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
2.2. Giova preliminarmente precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr.
C. Cass. S.U. 13533/2001).
Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. C. Cass. 2421/2006; C.
Cass. 24851/2005; v., altresì, C. Cass. 22754/2013; C. Cass. 21245/2006).
Come statuito dalla Corte di Cassazione, “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica. La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di
2 conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
2.3. Nella specie, risulta innanzitutto documentato e incontestato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 7.9.2020 sino al 31.5.2024 (cfr. buste paga, certificazione unica 2024 ed “estratto conto previdenziale” del 17.5.2025 in atti). CP_2
2.4. Tenuto conto della documentazione già prodotta da parte opposta in sede monitoria e nuovamente allegata nel presente giudizio (cfr. buste paga e C.U. 2024, cit.) e dei conteggi effettuati nel ricorso per decreto ingiuntivo, anche le somme ingiunte non risultano oggetto di specifica contestazione e le stesse sono comunque comprovate dai documenti in atti.
2.4.1. Quanto al credito per differenze retributive, in particolare, è stato chiesto e ingiunto il pagamento del “saldo” della retribuzione risultante dalle buste paga per i mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio e dicembre 2023, gennaio, marzo, aprile e maggio
2024, tenuto conto dell'inconfutata ricezione “…solo degli acconti” da parte del datore di lavoro (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo e memoria di costituzione nel presente procedimento, nonché buste paga de quibus recanti importi complessivi superiori a quelli ingiunti).
Tali importi ingiunti per differenze retributive, oltreché suffragati dalle buste paga in atti, non risultano compiutamente contestati da parte opponente.
Ed invero, a fronte delle buste paga già prodotte in sede monitoria, dei superiori importi ivi indicati e di quelli – inferiori – richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo in ragione degli acconti ricevuti, la società opponente ha solo genericamente dedotto che
“…si contestano ed impugnano espressamente le asserite somme richieste dal resistente - opposto, nonché il calcolo delle asserite pretese ed in particolare si contestano le richieste, in quanto non provate in alcun modo. Richieste avanzate in violazione dell'art.
2697 del c.c. […]” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso in opposizione), senza tuttavia provare o chiedere di provare alcunché sul punto (con riguardo alla mancata specifica contestazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cfr., ex multis, C. Cass. 16201/2009,
C. Cass. 15107/2004, C. Cass. 18378/2009).
Gli importi dei quali è stato ingiunto il pagamento, come detto, scaturiscono dalle buste paga in atti (al netto degli inconfutati acconti corrisposti) e, pertanto, si fondano su
3 documentazione la cui riferibilità alla stessa società opponente non è stata da questa messa seriamente in discussione
Sotto tale profilo, la società opponente non ha negato la provenienza delle buste paga in esame, né ha contestato specificatamente i calcoli effettuati da parte opposta (in ragione degli acconti ricevuti) e la conseguente somma ingiunta per tale causale.
L'opponente, infatti, ha lamentato genericamente che la pretesa risulta sfornita di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., trascurando di considerare che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta di documenti da essa formati (in difetto di prova contraria fornita sul punto dalla predetta parte).
2.4.2. Parimenti, a fronte delle specifiche contestazioni di parte opposta (cfr. pag. 2 della memoria difensiva), va disattesa la generica e indimostrata deduzione attorea secondo cui “…dall'importo ingiunto doveva e deve essere sottratta la somma prevista per il mancato preavviso in cui parte resistente è incorsa nel presentare le proprie dimissioni
[…]” (cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione).
Stante il carattere assorbente, va sul punto evidenziato che la società opponente, per un verso, non ha quantificato la pretesa indennità sostitutiva del preavviso e, per altro verso, non ha neppure allegato e chiesto di provare le coordinate temporali dell'asserito recesso del lavoratore, sicché appare in nuce indimostrata e indimostrabile la sussistenza –
e l'esatta consistenza – del diritto invocato in compensazione nell'atto introduttivo.
2.4.3. Con precipuo riferimento al TFR, infine, sia la cessazione del rapporto di lavoro in data 31.5.2024 sia lo specifico importo ingiunto (id est: € 3.227,62) risultano dall'ultima busta paga di maggio 2024 in atti (di inconfutata provenienza datoriale), in difetto di dettagliate contestazioni dalla società opponente sul punto.
2.5. Ciò detto, la società opponente non ha né allegato né chiesto di provare – prima ancora che provato – l'effettivo pagamento, quantomeno parziale, della somma ingiunta dal lavoratore per le superiori causali.
Al riguardo va rimarcato che, a fronte delle allegazioni di parte opposta (che vanno qualificate come allegazioni di inadempimento della prestazione a carico del datore di lavoro), nessun ulteriore elemento di prova è stato fornito dal datore di lavoro, il quale non ha assolto l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare l'avvenuto integrale pagamento o l'impossibilità dell'adempimento per cause a lui non imputabili.
Come detto, secondo i principi dell'inadempimento, provato il titolo e allegato l'inadempimento da parte del lavoratore, sarebbe stato onere del debitore dimostrare di
4 avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, C. Cass. S.U. 13533/2001).
2.6. Alla stregua di quanto esposto, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, l'opposizione sia infondata e vada rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte opponente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.008,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori.
Catania, 16 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Elena Campi,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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