Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00119/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00663/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 663 del 2021, proposto da
NN EA, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Condofuri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocata Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Gebbione,9\C;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione n. 89 del 9 settembre 2021, notificata in data 3 novembre 2021, con cui il Comune di Condofuri ha ordinato alla ricorrente “ di demolire, a propria cura e spese, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, le opere abusive (di ristrutturazione edilizia) realizzate nell'immobile posto in località San Carlo Vecchio (foglio 21 p.lla 130) ”.
- di ogni atto ad essa connesso, presupposto, annesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Condofuri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. LA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è insorta avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Comune di Condofuri, ai sensi dell’art.33, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, le ha ordinato la demolizione di opere abusive da essa realizzate.
1.1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, rubricato “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti. Violazione dell’art.21 octies della L. 241/90. Violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino e malgoverno. Violazione dell’art.97 Cost. Difetto e illogicità della motivazione ex art.3 della L.241/90. Manifesta ingiustizia. Violazione e falsa applicazione della disciplina di cui agli artt.10 e 33 del d.P.R. 380/2001 ”, con il quale la ricorrente ha dedotto la violazione del principio di affidamento, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e, a monte, la erroneità dell’atto.
2. Il Comune, ritualmente intimato, si è costituito, sostenendo la infondatezza del mezzo.
3. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 26 gennaio 2022, è stata rigettata l’istanza di tutela interinale.
4. All’udienza di merito straordinaria del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso è infondato.
5.1. Con l’unico motivo di ricorso proposto, la ricorrente ha, in primo luogo, lamentato la violazione del principio di affidamento, in considerazione del lasso di tempo intercorso fra il verbale di constatazione delle opere ritenute abusive e l’ordinanza di demolizione.
In particolare, a fronte di un verbale di constatazione risalente al 10 settembre 2019, l’ordinanza di demolizione è stata adottata il 9 settembre 2021.
5.1.1. La censura è infondata.
Su un piano generale, come precisato dalla costante giurisprudenza, “ il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo ed i relativi provvedimenti non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione antecedente alla violazione, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso allo scopo di ripristinare l’assetto urbanistico-edilizio violato, anche nel caso in cui l’illecito sia commesso in data risalente, non sussistendo alcun affidamento legittimo del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto contra ius che il tempo non può consolidare, né legittimare l’interessato a dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi ” (CGRS, 13 gennaio 2026, n.9; Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2021, n. 1552).
Nel caso in esame, peraltro, il Comune resistente non ha tenuto una condotta che possa ritenersi abbia creato una aspettativa legittima in capo alla ricorrente, né può considerarsi tale il mero decorso del termine fra accertamento e sanzione, comunque contenuto in due anni.
5.2. La ricorrente ha eccepito, inoltre, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
5.2.1. Anche tale censura non merita condivisione.
La natura rigorosamente vincolata dell’attività di repressione degli abusi edilizi mediante l’ordine di demolizione esclude, infatti, la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare alcun esito diverso (cfr., ex plurimis , Cons. St., VII, 18 giugno 2025, n. 5305; Tar Lazio, II- quater , 10 settembre 2025, n. 16161), tanto più che nella fattispecie in decisione vengono in rilievo ipotesi di assenza del permesso di costruire e non di difformità da esso (cfr. Tar Lazio, II quater, 24 marzo 2025, n. 5967).
5.3. Da ultimo, la ricorrente ha contestato la correttezza dell’accertamento, sostenendo che le opere oggetto dell’ordinanza non possano essere ricondotte ad una ristrutturazione edilizia per le quali sia necessario un permesso di costruire, consistendo in “ opere di minima rilevanza, giammai comportanti una struttura edilizia diversa, un mutamento nella destinazione d’uso, un aumento di volumetria ovvero qualsiasi altra consistente e rilevante modificazione a tali fini ”.
A sostegno dell’assunto, la predetta ha depositato perizia tecnica.
5.3.1. La censura è infondata.
5.3.2. L’amministrazione procedente ha accertato, sulla proprietà della ricorrente, la realizzazione di lavori consistenti nella “ ristrutturazione di fabbricato in muratura ordinaria ad un piano fuori terra, in parte in corso di esecuzione, consistente: nella finitura dei prospetti con sistemazione delle aree cortilizie circostanti, anche mediante innalzamento della quota di calpestio, nella demolizione di corpi di fabbrica vetusti, nella realizzazione e apposizione di scala autoportante in ferro per accesso al solaio di copertura, nella costruzione di n.2 tettoie in profilati di ferro e coppi di laterizio. Si rileva, inoltre, la creazione di collegamenti con fabbricato adiacente, posto lungo il lato sud, a due elevazioni fuori terra, rimaneggiato di recente con finitura dell’intonaco grezzo e lavori negli ambienti interni. Tutte le opere di che trattasi interessano corpi di fabbrica adiacenti ad una Torre, di origine remota, probabilmente risalente all’epoca bizantina, negli anni rimaneggiata e oggi chiusa da cancello in ferro posto in essere dalla ditta in oggetto ”.
Nel provvedimento gravato, è poi precisato che l’immobile sul quale sono state accertate le opere abusive risulta gravato da vincolo sismico della Regione e vincolo paesaggistico.
5.3.3. Ebbene – anche al netto della considerazione che nulla risulta dedotto, a fondamento del ricorso, in ordine all’assenza dell’autorizzazione sismica, ciò che di per sé già comporterebbe il rigetto del mezzo, data la natura plurimotivata del provvedimento e la mancata contestazione di ciascuna delle ragioni, indipendenti, poste a fondamento di esso – le deduzioni difensive, pur supportate da perizia tecnica, non consentono di mettere in discussione la legittimità del provvedimento gravato.
Deve, sul punto, confermarsi quanto già evidenziato in sede cautelare con l’ordinanza n. 35 del 27 gennaio 2022, ribadendo che l’intervento abusivo in contestazione è da qualificarsi quale “ ristrutturazione edilizia realizzata su un immobile vincolato che risulta aver determinato una significativa alterazione dell’impatto esteriore dell’edificio tramite la visibile modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti ”.
Peraltro, la natura dell’intervento e la necessità di un permesso di costruire risultano confermati nella stessa relazione tecnica depositata dalla ricorrente, dal tecnico da questa incaricato (cfr. p.10), il quale, pertanto, smentisce la fondatezza della censura qui in esame.
6. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del Comune resistente, nella misura di €1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IS, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
LA NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NT | TE IS |
IL SEGRETARIO