TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 119
TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti. Violazione dell’art.21 octies della L. 241/90. Violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino e malgoverno. Violazione dell’art.97 Cost. Difetto e illogicità della motivazione ex art.3 della L.241/90. Manifesta ingiustizia. Violazione e falsa applicazione della disciplina di cui agli artt.10 e 33 del d.P.R. 380/2001

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure. Sul principio di affidamento, ha affermato che il potere repressivo in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo e che non sussiste un affidamento legittimo a conservare una situazione di fatto abusiva. Il decorso di due anni tra accertamento e sanzione è considerato contenuto. Sull'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ha specificato che la natura vincolata dell'attività di repressione degli abusi edilizi esclude tale necessità, poiché la partecipazione del privato non potrebbe determinare un esito diverso. Infine, riguardo alla contestazione sulla natura delle opere, il Tribunale ha confermato la qualificazione come ristrutturazione edilizia, evidenziando la significativa alterazione dell'impatto esteriore dell'edificio e la presenza di vincoli sismico e paesaggistico. Ha inoltre sottolineato che la stessa perizia tecnica prodotta dalla ricorrente conferma la necessità del permesso di costruire.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 119
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 119
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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