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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/12/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI Sezione civile – area Crisi d'impresa
246/2025 R.G. P.U.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Presidente relatrice
Dott.ssa Diletta Calò Giudice
Dott. Antonio Lacatena Giudice esaminati gli atti ed udita la relazione della giudice delegata, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
81, assistito dall'avv. Carlo Di Leo e dal dott. Vincenzo Daniele Simone.
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Con ricorso depositato il 27.11.2025, con l'assistenza dell' di nella Parte_1 CP_1 CP_2 persona del liquidatore avv. ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione CP_3 controllata sui propri beni, trovandosi in stato di sovraindebitamento per motivi connessi all'attività imprenditoriale svolta tra il 2014 e 2016, consistente in un centro raccolta di denaro da scommesse di gioco.
In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel Comune di
Bisceglie.
La domanda può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge e con le precisazioni di seguito indicate.
Nel merito, deve rilevarsi che sussiste lo stato di crisi del ricorrente in quanto l'esposizione debitoria ammonta ad € 421.633,90; a fronte di tale debitoria, il patrimonio mobiliare del ricorrente è rappresentato dalla retribuzione di (circa € 1.500,00 mensili su cui grava trattenuta di Pt_1
pari ad € 150,00 circa); non è titolare di beni immobili o beni Controparte_4 mobili registrati, se non di autovetture Fiat AT targata AA711MS e TA RI targata
BP759LD; inoltre è titolare di conto corrente con saldo attivo di € 516,80 circa in data 30.09.2025. A fronte di tali entrate, le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente e del suo nucleo familiare (composto, oltre che dallo stesso, dalla nonna, ammontano Persona_1 ad € 1.400,00 così come attestato dall'OCC.
Nella relazione dell'OCC viene precisato che percepisce una pensione di € Persona_1
1.400,00 circa al mese, oltre una indennità per accompagnamento di € 6.000,000 annui.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente propone di soddisfare i creditori nel seguente modo: - corresponsione di € 500,00 mensili per la durata di trentasei mesi;
- ricavato dalla liquidazione dell'autovettura TA RI Tg. BP759LD (€ 750,00); - eventuale recupero, tramite azione revocatoria, della somma stimata in € 5.000,00 dalla vendita dell'autovettura Nissan Juke targata
FL569YC, ceduta nel 2022.
Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.
Trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, l'OCC ha attestato, nella relazione di cui all'art. 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – deve osservarsi che al momento le entrate mensili del nucleo familiare del ricorrente ammontano ad € 2.900,00.
Deve quantificarsi in € 1.200,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente, non essendo in atti allegati giustificativi tali da far ritenere congrua la somma indicata nel ricorso e riportata nella relazione dell'OCC.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerata la composizione del nucleo familiare, atteso che anche la nonna del ricorrente, deve contribuire con il proprio reddito al Persona_1 mantenimento del nucleo familiare, si ritiene che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b, CCI, è pari ad € 600,00.
P.Q.M
.
Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,
1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
); C.F._1
2) nomina giudice delegata per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
3) nomina liquidatore l'avv. CP_3
4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
5) dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 600,00, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore, con sospensione del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973 di gravante sulla busta paga del ricorrente;
Controparte_4 Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione agli advisor, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra