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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6204 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24505/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da
GIÀ Parte_1 Parte_2 attore/i contro
CP_1 convenuto/i
e nei confronti di
, COroparte_2 terzo/i chiamato/i
****
Oggi 14 luglio 2025 ad ore 10,00 il giudice onorario avv. Caterina Bersani dà atto
Che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
-per parte attrice, l'avv. Emanuele Bellani
-per parte convenuta, l'avv. l'avv. Simona Iaccarino, in sostituzione dell'avv. Enzo Robaldo
- per la terza chiamata/intervenuto, sino ad ore 10,20 nessuno compare
- per la pratica forense, la dr.ssa COroparte_3 dà altresì atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. premesso ciò
pagina 1 di 7 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da foglio depositato in atti.
I procuratori delle parti discutono la causa.
Il giudice dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 17,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 19,45 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 20.00.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24505/2023 promossa da:
GIÀ Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLANI EMANUELE, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
VIALE MONTE NERO 5 MILANO, presso il difensore avv. BELLANI EMANUELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLERICI ANDREA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Piazza Galimberti 5 12100 CUNEO, presso il difensore avv. CLERICI ANDREA
CONVENUTO/I
(C.F. ) con il COroparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. ROBALDO ENZO e dell'avv. FERRARIS PIETRO ( ) C.F._1
P.ZZA ELEONORA DUSE, 4 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA ELEONORA
DUSE, 4 20122 MILANO, presso il difensore avv. ROBALDO ENZO
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 28 giugno 2023, la società Parte_1
(d'ora in avanti " ), già proponeva opposizione avverso
[...] Pt_1 Parte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 934430, notificata in data 28.04.2023 da (" ) per conto di CP_1 CP_1
pagina 3 di 7 CO ( "), per il pagamento della somma di € 10.972,52 a titolo di corrispettivi per il CP_2 servizio idrico integrato.
A fondamento dell'opposizione, deduceva, in via principale, la nullità dell'ingiunzione per Pt_1 omessa notifica degli atti presupposti, ovvero delle fatture relative al servizio idrico, asseritamente mai ricevute né in formato cartaceo né elettronico. In via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alle fatture più risalenti (nn. 1201600047013,
120160099106 e 1201700049648), sostenendo che il primo atto interruttivo, una comunicazione di messa in mora, le fosse stato notificato solo in data 28.04.2022, oltre cinque anni dopo la scadenza dei crediti.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva sostanziale, qualificandosi come mera 'adiectus solutionis causa' e mandataria per la riscossione, CO e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della creditrice mandante , quale litisconsorte necessario. Nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, sostenendo che l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 non richiedesse la preventiva notifica degli atti presupposti e che la giurisprudenza citata dall'opponente fosse inconferente, in quanto relativa alla materia tributaria.
Con ordinanza del 25 agosto 2024, questo Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei CO confronti di la quale, costituendosi in giudizio, contestava integralmente le difese avversarie. In particolare, negava l'intervenuta prescrizione, documentando l'invio di solleciti di pagamento con formale costituzione in mora in data 15.07.2019 e 30.11.2021, atti idonei a interrompere il decorso del CO termine. Quanto alla mancata ricezione delle fatture, esponeva di averle trasmesse tramite posta ordinaria prima dell'obbligo di fatturazione elettronica e, successivamente, tramite il Sistema di
Interscambio (SDI), evidenziando che la stessa aveva comunicato il proprio codice Pt_1 destinatario in data 29.01.2021. Invocava, inoltre, l'art.
2.6.9 del Regolamento del Servizio Idrico, che esonera il gestore da responsabilità per il mancato recapito e pone a carico dell'utente l'onere di richiederne copia.
La causa, istruita mediante il deposito di memorie e documenti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 luglio 2024, sulle conclusioni in epigrafe riportate.
***
Preliminarmente, si rileva che nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018, Rv. 649590 - 01).
Pertanto, quanto ad possono ritenersi rassegnate le conclusioni spiegate nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta del 20 novembre 2023.
pagina 4 di 7 Ciò posto, in via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
Infatti, contrariamente a quanto avviene per l'opposizione a decreto ingiuntivo ordinario (art. 641
c.p.c.), il cui termine è pacificamente perentorio a pena di inammissibilità, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il termine di trenta giorni per l'opposizione all'ingiunzione emessa per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato e di altri enti pubblici non ha natura perentoria.
Il principio cardine, dal quale discende tale conclusione, risiede nella differente natura giuridica dei due istituti.
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento di natura giurisdizionale che, se non opposto tempestivamente, acquista efficacia di giudicato.
L'ingiunzione ex R.D. 639/1910, invece, è un atto amministrativo di autotutela, che costituisce un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale. L'opposizione che ne consegue non è un'impugnazione in senso tecnico, ma un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente, che introduce un ordinario giudizio di cognizione.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inutile decorso del termine di trenta giorni rileva, esclusivamente, per attribuire efficacia esecutiva all'ingiunzione menzionata e non costituisce, nel silenzio della legge, un termine di decadenza per impugnare l'ingiunzione, contestando gli elementi preesistenti alla formazione del titolo (ex multis, Cass. Sez. III, ord., 17/01/2023, n.
1332).
La funzione del termine di trenta giorni, dunque, non è quella di sanzionare con l'inammissibilità
l'azione di accertamento del privato, ma piuttosto quella di condizionare la possibilità per l'opponente di ottenere la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione.
Alla luce di tali consolidati principi, l'opposizione proposta da deve essere dichiarata Pt_1 ammissibile.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al rito: l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910, come nel caso di specie, introduce un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria. A seguito delle riforme processuali, e in particolare del D.Lgs. n. 150/2011 e del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), molte controversie precedentemente soggette a riti speciali sono state ricondotte al rito semplificato di cognizione, che si introduce con ricorso.
Nel caso di specie, l'opponente ha correttamente utilizzato la forma del ricorso, in linea con le più recenti disposizioni processuali (art. 281-decies c.p.c.). Ad ogni modo, anche qualora si fosse ritenuta applicabile la forma della citazione, vige nel nostro ordinamento il principio di conservazione degli pagina 5 di 7 atti processuali (art. 156, co. 3, c.p.c.), in forza del quale l'erronea adozione della forma del ricorso in luogo della citazione non determina l'inammissibilità dell'atto, ma ne sana il vizio se l'atto stesso, completo del decreto di fissazione dell'udienza, viene notificato alla controparte entro il termine perentorio previsto per l'impugnazione. Situazione, come visto, verificatasi nella fattispecie.
L'opposizione, sebbene ammissibile, deve essere rigettata.
Invero, l'eccezione di prescrizione è infondata. L'art. 2948, n. 4, c.c. prevede la prescrizione quinquennale per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", categoria in cui rientrano i corrispettivi per la fornitura di servizi come quello idrico. Tuttavia, il decorso di tale CO termine è stato validamente interrotto. ha documentato di aver inviato due solleciti di pagamento con formale costituzione in mora, ricevuti dall'odierna opponente, in data 15 luglio 2019
(doc. 3) e 30 novembre 2021 (doc. 9) e la stessa opponente ha prodotto in causa la pec di sollecito CO invitale da il 28.4.22 inerente tutte le fatture azionate (doc. 2 ricorrente). Tali atti sono intervenuti prima del compimento del quinquennio anche per le fatture più risalenti del 2016, con la conseguenza che da ciascuno di essi è iniziato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Pertanto, non risulta essere mai decorso né il termine quinquennale di prescrizione, per le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020, né il termine biennale di prescrizione, per le bollette riferite ai consumi successivi al 02.01.2020, in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018
(Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). L'eccezione va pertanto respinta.
Anche il motivo di opposizione relativo alla nullità dell'ingiunzione per omessa notifica degli atti presupposti è infondato.
Nel caso di specie, il rapporto tra le parti è un contratto di somministrazione a carattere continuativo.
L'opponente, un'impresa commerciale, ha usufruito del servizio idrico per anni, come dimostrato CO anche dalle denunce sugli scarichi produttivi regolarmente trasmesse a . Appare pertanto contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) sostenere di non aver mai ricevuto alcuna fattura per un periodo così prolungato senza aver mai sollevato contestazioni o richiesto chiarimenti al fornitore.
Inoltre, il Regolamento del Servizio Idrico, che costituisce parte integrante del contratto, all'art.
2.6.9 prevede che il gestore non sia responsabile del mancato corretto ricevimento delle fatture, ponendo in capo all'utente un dovere di diligenza nel richiederle.
Per quanto attiene specificamente alla fatturazione elettronica, risulta poi che l'opponente stessa abbia CO comunicato il proprio codice destinatario SDI a in data 29.01.2021. Tale comunicazione dimostra la piena consapevolezza dell'esistenza del rapporto di fornitura e delle relative modalità di fatturazione.
pagina 6 di 7 La giurisprudenza costante di questo Tribunale, in linea con quella di legittimità, ritiene che la prova dell'avvenuto inoltro della fattura elettronica al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate sia sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del destinatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare eventuali disfunzioni del sistema che gli abbiano impedito la ricezione. La mera contestazione CO della documentazione prodotta da , senza l'allegazione di specifici elementi tecnici contrari, non è dunque sufficiente a superare tale presunzione.
Infine, e in ogni caso, la notifica dei solleciti di pagamento del 2019 e 2021, contenenti l'elenco delle fatture insolute, ha pienamente assolto alla funzione di portare a conoscenza del debitore l'esistenza e l'entità della pretesa creditoria, sanando ogni eventuale precedente vizio di comunicazione e consentendogli un pieno esercizio del diritto di difesa. CO Per tutte le ragioni esposte, la pretesa creditoria di deve ritenersi fondata e l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Esse vengono Pt_1 liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA l'ordinanza ingiunzione n. 934430 emessa da per conto di CP_1 CP_2
2. ON in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre CP_2
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3. ON in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 1.696,00 per compensi, oltre CP_1
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tale qualificatosi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 24 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA TENUTA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
Giudice Onorario avv. Caterina Bersani
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da
GIÀ Parte_1 Parte_2 attore/i contro
CP_1 convenuto/i
e nei confronti di
, COroparte_2 terzo/i chiamato/i
****
Oggi 14 luglio 2025 ad ore 10,00 il giudice onorario avv. Caterina Bersani dà atto
Che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
-per parte attrice, l'avv. Emanuele Bellani
-per parte convenuta, l'avv. l'avv. Simona Iaccarino, in sostituzione dell'avv. Enzo Robaldo
- per la terza chiamata/intervenuto, sino ad ore 10,20 nessuno compare
- per la pratica forense, la dr.ssa COroparte_3 dà altresì atto che
-le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
-tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza. premesso ciò
pagina 1 di 7 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da foglio depositato in atti.
I procuratori delle parti discutono la causa.
Il giudice dato atto di quanto sopra, dopo breve discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare, dando atto che verrà data lettura della sentenza dopo le ore 17,00.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura della sentenza.
Il presente verbale è stato letto alle parti;
i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo teams è avvenuto regolarmente.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 19,45 il giudice deposita la sentenza resa ex articolo281 sexies c.p.c.
Verbale di udienza chiuso ad ore 20.00.
Il Giudice Onorario
Avv. Caterina Bersani
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Caterina Bersani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24505/2023 promossa da:
GIÀ Parte_1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLANI EMANUELE, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
VIALE MONTE NERO 5 MILANO, presso il difensore avv. BELLANI EMANUELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CLERICI ANDREA, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliata in Piazza Galimberti 5 12100 CUNEO, presso il difensore avv. CLERICI ANDREA
CONVENUTO/I
(C.F. ) con il COroparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. ROBALDO ENZO e dell'avv. FERRARIS PIETRO ( ) C.F._1
P.ZZA ELEONORA DUSE, 4 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in PIAZZA ELEONORA
DUSE, 4 20122 MILANO, presso il difensore avv. ROBALDO ENZO
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 28 giugno 2023, la società Parte_1
(d'ora in avanti " ), già proponeva opposizione avverso
[...] Pt_1 Parte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 934430, notificata in data 28.04.2023 da (" ) per conto di CP_1 CP_1
pagina 3 di 7 CO ( "), per il pagamento della somma di € 10.972,52 a titolo di corrispettivi per il CP_2 servizio idrico integrato.
A fondamento dell'opposizione, deduceva, in via principale, la nullità dell'ingiunzione per Pt_1 omessa notifica degli atti presupposti, ovvero delle fatture relative al servizio idrico, asseritamente mai ricevute né in formato cartaceo né elettronico. In via subordinata, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo alle fatture più risalenti (nn. 1201600047013,
120160099106 e 1201700049648), sostenendo che il primo atto interruttivo, una comunicazione di messa in mora, le fosse stato notificato solo in data 28.04.2022, oltre cinque anni dopo la scadenza dei crediti.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva sostanziale, qualificandosi come mera 'adiectus solutionis causa' e mandataria per la riscossione, CO e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della creditrice mandante , quale litisconsorte necessario. Nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, sostenendo che l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 non richiedesse la preventiva notifica degli atti presupposti e che la giurisprudenza citata dall'opponente fosse inconferente, in quanto relativa alla materia tributaria.
Con ordinanza del 25 agosto 2024, questo Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei CO confronti di la quale, costituendosi in giudizio, contestava integralmente le difese avversarie. In particolare, negava l'intervenuta prescrizione, documentando l'invio di solleciti di pagamento con formale costituzione in mora in data 15.07.2019 e 30.11.2021, atti idonei a interrompere il decorso del CO termine. Quanto alla mancata ricezione delle fatture, esponeva di averle trasmesse tramite posta ordinaria prima dell'obbligo di fatturazione elettronica e, successivamente, tramite il Sistema di
Interscambio (SDI), evidenziando che la stessa aveva comunicato il proprio codice Pt_1 destinatario in data 29.01.2021. Invocava, inoltre, l'art.
2.6.9 del Regolamento del Servizio Idrico, che esonera il gestore da responsabilità per il mancato recapito e pone a carico dell'utente l'onere di richiederne copia.
La causa, istruita mediante il deposito di memorie e documenti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 luglio 2024, sulle conclusioni in epigrafe riportate.
***
Preliminarmente, si rileva che nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018, Rv. 649590 - 01).
Pertanto, quanto ad possono ritenersi rassegnate le conclusioni spiegate nella comparsa di CP_1 costituzione e risposta del 20 novembre 2023.
pagina 4 di 7 Ciò posto, in via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
Infatti, contrariamente a quanto avviene per l'opposizione a decreto ingiuntivo ordinario (art. 641
c.p.c.), il cui termine è pacificamente perentorio a pena di inammissibilità, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il termine di trenta giorni per l'opposizione all'ingiunzione emessa per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato e di altri enti pubblici non ha natura perentoria.
Il principio cardine, dal quale discende tale conclusione, risiede nella differente natura giuridica dei due istituti.
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento di natura giurisdizionale che, se non opposto tempestivamente, acquista efficacia di giudicato.
L'ingiunzione ex R.D. 639/1910, invece, è un atto amministrativo di autotutela, che costituisce un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale. L'opposizione che ne consegue non è un'impugnazione in senso tecnico, ma un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'ente, che introduce un ordinario giudizio di cognizione.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inutile decorso del termine di trenta giorni rileva, esclusivamente, per attribuire efficacia esecutiva all'ingiunzione menzionata e non costituisce, nel silenzio della legge, un termine di decadenza per impugnare l'ingiunzione, contestando gli elementi preesistenti alla formazione del titolo (ex multis, Cass. Sez. III, ord., 17/01/2023, n.
1332).
La funzione del termine di trenta giorni, dunque, non è quella di sanzionare con l'inammissibilità
l'azione di accertamento del privato, ma piuttosto quella di condizionare la possibilità per l'opponente di ottenere la sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione.
Alla luce di tali consolidati principi, l'opposizione proposta da deve essere dichiarata Pt_1 ammissibile.
Parimenti infondata è l'eccezione relativa al rito: l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910, come nel caso di specie, introduce un ordinario giudizio di cognizione volto all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria. A seguito delle riforme processuali, e in particolare del D.Lgs. n. 150/2011 e del D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), molte controversie precedentemente soggette a riti speciali sono state ricondotte al rito semplificato di cognizione, che si introduce con ricorso.
Nel caso di specie, l'opponente ha correttamente utilizzato la forma del ricorso, in linea con le più recenti disposizioni processuali (art. 281-decies c.p.c.). Ad ogni modo, anche qualora si fosse ritenuta applicabile la forma della citazione, vige nel nostro ordinamento il principio di conservazione degli pagina 5 di 7 atti processuali (art. 156, co. 3, c.p.c.), in forza del quale l'erronea adozione della forma del ricorso in luogo della citazione non determina l'inammissibilità dell'atto, ma ne sana il vizio se l'atto stesso, completo del decreto di fissazione dell'udienza, viene notificato alla controparte entro il termine perentorio previsto per l'impugnazione. Situazione, come visto, verificatasi nella fattispecie.
L'opposizione, sebbene ammissibile, deve essere rigettata.
Invero, l'eccezione di prescrizione è infondata. L'art. 2948, n. 4, c.c. prevede la prescrizione quinquennale per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", categoria in cui rientrano i corrispettivi per la fornitura di servizi come quello idrico. Tuttavia, il decorso di tale CO termine è stato validamente interrotto. ha documentato di aver inviato due solleciti di pagamento con formale costituzione in mora, ricevuti dall'odierna opponente, in data 15 luglio 2019
(doc. 3) e 30 novembre 2021 (doc. 9) e la stessa opponente ha prodotto in causa la pec di sollecito CO invitale da il 28.4.22 inerente tutte le fatture azionate (doc. 2 ricorrente). Tali atti sono intervenuti prima del compimento del quinquennio anche per le fatture più risalenti del 2016, con la conseguenza che da ciascuno di essi è iniziato a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. Pertanto, non risulta essere mai decorso né il termine quinquennale di prescrizione, per le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020, né il termine biennale di prescrizione, per le bollette riferite ai consumi successivi al 02.01.2020, in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018
(Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). L'eccezione va pertanto respinta.
Anche il motivo di opposizione relativo alla nullità dell'ingiunzione per omessa notifica degli atti presupposti è infondato.
Nel caso di specie, il rapporto tra le parti è un contratto di somministrazione a carattere continuativo.
L'opponente, un'impresa commerciale, ha usufruito del servizio idrico per anni, come dimostrato CO anche dalle denunce sugli scarichi produttivi regolarmente trasmesse a . Appare pertanto contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) sostenere di non aver mai ricevuto alcuna fattura per un periodo così prolungato senza aver mai sollevato contestazioni o richiesto chiarimenti al fornitore.
Inoltre, il Regolamento del Servizio Idrico, che costituisce parte integrante del contratto, all'art.
2.6.9 prevede che il gestore non sia responsabile del mancato corretto ricevimento delle fatture, ponendo in capo all'utente un dovere di diligenza nel richiederle.
Per quanto attiene specificamente alla fatturazione elettronica, risulta poi che l'opponente stessa abbia CO comunicato il proprio codice destinatario SDI a in data 29.01.2021. Tale comunicazione dimostra la piena consapevolezza dell'esistenza del rapporto di fornitura e delle relative modalità di fatturazione.
pagina 6 di 7 La giurisprudenza costante di questo Tribunale, in linea con quella di legittimità, ritiene che la prova dell'avvenuto inoltro della fattura elettronica al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate sia sufficiente a far presumere la conoscenza da parte del destinatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare eventuali disfunzioni del sistema che gli abbiano impedito la ricezione. La mera contestazione CO della documentazione prodotta da , senza l'allegazione di specifici elementi tecnici contrari, non è dunque sufficiente a superare tale presunzione.
Infine, e in ogni caso, la notifica dei solleciti di pagamento del 2019 e 2021, contenenti l'elenco delle fatture insolute, ha pienamente assolto alla funzione di portare a conoscenza del debitore l'esistenza e l'entità della pretesa creditoria, sanando ogni eventuale precedente vizio di comunicazione e consentendogli un pieno esercizio del diritto di difesa. CO Per tutte le ragioni esposte, la pretesa creditoria di deve ritenersi fondata e l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Esse vengono Pt_1 liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
CONFERMA l'ordinanza ingiunzione n. 934430 emessa da per conto di CP_1 CP_2
2. ON in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre CP_2
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
3. ON in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 1.696,00 per compensi, oltre CP_1
15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tale qualificatosi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Milano, 24 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott. Caterina Bersani
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