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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 4035 r.a.c.l. 2022, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avvocato Maria Parte_1
HI NN che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 suo Presidente legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Falqui Cao e dall'avvocato Stefania Sotgia, per procura generale alle liti, elettivamente domiciliato nell'Ufficio
Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Cagliari
Resistente
Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2022 cf: , ha proposto Parte_1 C.F._1 opposizione avverso tre avvisi di addebito e più precisamente avverso l' avviso di addebito n. 325
2021 00011092 76 000, n. 325 2019 00012817 68 000 e n. 325 2019 00048365 90 000, notificati CP_ dall' per richiedere il pagamento dei contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 07/2018 al 06/2019, somme aggiuntive per omesso versamento dei detti contributi
I.V.S. e sanzioni per un importo complessivo di euro 4.185,15.
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste con gli avvisi di addebito impugnati posto che la ditta della ricorrente aveva cessato qualsiasi attività al 30.06.2018 e, pertanto, non ricorrendo gli elementi per poter procrastinare l'iscrizione della stessa alla gestione commercianti nessuna contribuzione è dovuta.
All'uopo osserva:
- La Sig.ra è stata titolare della ditta individuale CF Parte_1 Controparte_2
, con sede in Sestu Via Gorizia dal 18.8.2011. La ditta ha cessato l' attività C.F._1 in data 30.6.2018 (doc.1- 2 comunicazione unica variazione e distinta registro impresa 6.12.2018 CP_ e comunicazione del 17.12.2018);
- La Camera di Commercio come da visura di evasione del 13.12.2018 registrava la variazione
(cessazione attività) comunicata in data 6.12.218 (doc 3 Visura di evasione);
- In data 3.7.2019 per il tramite del portale ComUnica veniva comunicata la cancellazione della
Ditta individuale;
la ricorrente in data 24.9.2019 effettuava una visura sulla posizione della Ditta
a lei intestata e rilevava che la Camera di Commercio aveva erroneamente annotato quale cessazione di ogni attività la data del 10.6.2019 anziché quella corretta del 30.6.2018 (doc 4
ComUnica del 3.7.2019- doc 5 Visura di evasione Camera commercio del 24.9.2019); CP_
- Successivamente alla predetta comunicazione del 3.7.2019 l' notificava n. 3 Avvisi di addebito con i quali richiedeva il pagamento dell'importo di € 4.185,15 a titolo di contributi per il periodo 7.2018—6.2019; (doc 6)
- La ricorrente in data 9.12.2019 presentava richiesta di rettifica della data di cessazione attività e CP_ l' annullamento dell'avviso d' addebito;
a detta richiesta l' rispondeva specificando che la data di cessazione (10.6.2019) risultava corretta e corrispondeva alla cessazione della partita iva della ditta individuale specificando ulteriormente che la data era lavorata in automatico dalla procedura centrale a seguito della procedura Comunica del 3.9.2019; (doc 7 rettifica data cessazione attività ) CP_
-In data 2.12.2021, ancora una volta, la ricorrente reiterava la comunicazione all' con la quale specificava che l'attività era cessata il 30.6.2018 come da ComUnica del 6.12.2018 (doc 1) e chiedeva l'annullamento dell'avviso d' addebito relativo ai contributi fissi dal terzo trimestre 2018;
(doc 8) CP_ Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso. All'uopo osserva che la giurisprudenza di legittimità ha da numerosi anni chiarito come non vi sia azione per contestare la debenza di crediti portati in ruoli non opposti tempestivamente. Quanto alla notifica degli Avvisi
d'Addebito, tutti inviati (fra il 14 giugno e il 29 luglio 2019) via posta all'indirizzo PEC
(prodd.
1-1a,2- 2a,3-3a) ma che non sono state Email_1 consegnate, presumibilmente per il non funzionamento della PEC del ricevente. In ogni caso, atteso il non perfezionamento della notifica degli AVA, l'eventuale cessazione dell'attività precedente ben può essere esaminata in questo giudizio anche al fine di paralizzare la pretesa creditoria ma spetterà però alla ricorrente dare rigorosa prova di quanto afferma. Sul punto si osserva come non sia contestato che la chiusura della partita iva è avvenuta nel giugno 2019, e coerentemente con essa è stata disposta la cancellazione dalla gestione, anche alla luce delle informazioni ricevute dalle altre amministrazioni pubbliche preposte alla verifica.
La causa veniva istruita con produzioni documentali.
E'pacifico che la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligazione contributiva.
2 E' necessario, pertanto, verificare se la cessazione dell'attività è avvenuta in data 30.06.2018, in epoca precedente la formazione degli avvisi di addebito, come affermato dalla parte ricorrente o CP_ in data 10.06.2019 come affermato dall'
E' agli atti distinta registro imprese del 06.12.2018 in cui la ricorrente dichiara di aver cessato CP_ l'attività in data 30.06.2018 e di non essere più tenuta all'iscrizione attività commerciali riportandosi alla pratica C06K0540 (Comunicazione unica variazione), (doc 1 parte ricorrente). CP_ L' in data 17.12.2018, comunicava alla ricorrente che l'Ufficio del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio aveva trasmesso all'istituto la comunicazione unica d'impresa presentata il 06.12.2018 relativa sempre alla medesima pratica C06K540 (doc. 2).
La Camera di Commercio come da visura di evasione del 13.12.2018 registrava la variazione CP_ (cessazione attività) in cui risulta la comunicazione unica presentata ai fini e mod.e canc.impr.indiv. o sogg. Indiv. Iscritto r.e.a. del 06.12.2018, (doc. 3 ).
Ciononostante la Camera di Commercio aveva erroneamente annotato quale cessazione di ogni attività la data del 10.06.2019 anziché quella del 30.06.2018 (doc. 4 ComUnica del 03.07.2019, doc 5 Visura di evasione camera Commercio del 24.09.2019). A cui sono seguite richieste di rettifica della data di cessazione attività (doc. 7).
Alla luce della documentazione prodotta risulta, quindi, che la cessazione dell'attività sia avvenuta in data 30.06.2018 come da comunicazione unica variazione e distinta registro imprese CP_ 06.12.2018 e comunicazione del 17.12.2018 (doc 1 e 2 parte ricorrente). CP_ Inoltre l' a cui grava l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta nulla ha allegato né, a maggior ragione, dimostrato circa l'attività commerciale abituale e prevalente da parte dell'opponente, né risultano agli atti elementi dai quali desumere tale attività.
Per le motivazioni sopra esposte nessun contributo a titolo d'iscrizione alla gestione commercianti
è, pertanto, dovuto dalla ricorrente per il periodo di riferimento.
Alla luce di quanto sopra non resta a questo Tribunale che accogliere l'opposizione e annullare gli avvisi di addebito impugnati. CP_ In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di previdenza e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla gli Avvisi di Addebito n. 325 2021 00011092 76 000, n. 325 2019 00012817 68
000 e n. 325 2019 000 48365 90 000 oggetto di opposizione;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_1
3 liquidandole in complessivi euro 886,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato se dovuto disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari, 24 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo
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