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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/11/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 746/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE OPPONENTE e
Controparte_1
PARTE OPPOSTA Oggi 05/11/2025, alle ore 09:41, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Parte_1
MA Controparte_2
Per resente con l'avv. ROMANIELLO VITTORIA. Controparte_1
Il la controversia, con esito negativo. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda e insiste per l'ammissione delle prove. Si oppone alla concessione di provvisoria esecutorietà del d.i. Parte opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Insiste per l'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione e per la condanna alle spese. Insiste per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto. Insiste come in atti nel merito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e dei mezzi istruttori. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 746/2025 promossa da:
(C.F. Pt_1 Parte_1 mente P.IVA_1 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opponente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ROMANIELLO VITTORIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. parte ricorrente nel monitorio, premesso Controparte_1 di aver lavorato come operaio, mansione di barista, di livello 4 del C.C.N.L. di riferimento per la società opponente (Pubblici Esercizi), per il periodo dal 16.04.2024 al 14.03.2025 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario parziale e di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, ha chiesto che il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse a
[...]
di pagare l'importo complessivo di Parte_1
€ 2.421,95 a titolo di TFR e di retribuzione del mese di marzo 2025, oltre interessi al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso in data 19.06.2025 il decreto ingiuntivo n. 65/2025 (r.g. d.i. n. 518/2025).
Con ricorso ex art. 645 c.p.c., iscritto a ruolo in data 28/08/2025,
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo, notificatole il 24.06.2025, contestando la giusta causa delle dimissioni e aggiungendo che fosse comunicare al liquidatore le ore di lavoro effettuate, che sarebbero state sempre retribuite, CP_1 eccependo l'erroneità delle somme ingiunte a mezzo decreto ingiuntivo, eccependo il ritardo della ricorrente nell'accedere al luogo di lavoro, che la ricorrente sarebbe stata vista partecipare a feste o in bar della zona nonostante la sua assenza per malattia, oltre che avrebbe manifestato disinteresse verso la clientela durante Pag. 1 di 7 l'orario di lavoro, utilizzando sempre il telefono cellulare. La società opponente ha eccepito in via riconvenzionale l'importo a titolo di risarcimento del danno di € 1.294,00 per negligenza nello svolgimento delle mansioni.
La società opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto e per la compensazione del credito avversario con il rispettivo controcredito.
Si è costituita regolarmente nel giudizio di opposizione l'opposta eccependo Controparte_1 la tardività dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato in data 24.06.2025, per essere stata promossa solo in data 28.8.2025, decorsi i 40 giorni di legge, contestando le avverse deduzioni, contestando la negligenza nello svolgimento delle mansioni, affermando piuttosto la rispettiva diligenza, svolgendo istanza ai sensi dell'art. 96 c.p.c., insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, domandando in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di €
3.367,89 a titolo di differenze retributive (festività non godute, permessi non goduti, 13ma, 14ma, permesso studio, lavoro straordinario, lavoro straordinario notturno, lavoro notturno, lavoro supplementare, malattia, indennità di malattia, integrazione della indennità di malattia), concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 65 emesso in data 19.06.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di
Giudice del Lavoro.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e senza assunzione di prova per testi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento e il decreto opposto deve essere confermato.
***
A) L'eccezione di tardività dell'opposizione è fondata.
Il ricorso in opposizione è stato depositato in data 28.8.2025.
Il decreto ingiuntivo opposto, il n. 65/2025 (r.g. 518/2025) del 20.06.2025 è stato emesso in data 19.06.2025
e pubblicato in data 20.06.2025.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 24.06.2025, come espone la stessa opponente nel ricorso in opposizione.
Alla data del deposito del ricorso in opposizione, discutendosi di rito lavoro (art. 645 comma 2 c.p.c.), era inutilmente decorso il termine di 40 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 641 – 645 c.p.c.
Il termine per proporre opposizione scadeva al giorno 4.8.2025, mentre l'opposizione risulta essere stata promossa circa più di venti giorni dopo. Lo stesso atto di opposizione data al 27.8.2025.
È noto, infatti, che “[…] va ricordato che nella specie la controversia è stata promossa davanti al giudice del lavoro con applicazione del relativo rito e dunque - laddove pure non avesse riguardato un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art.
409 o dall'art. 442 c.p.c. - essendo stata trattata con il rito del lavoro non si applica il regime della sospensione dei termini di
Pag. 2 di 7 impugnazione nel periodo feriale” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 22/01/2024, n. 2154).
Consegue che, non essendoci la sospensione feriali dei termini, che pertanto medio tempore decorrevano,
l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, con assorbimento di ogni questione concernente la proposizione dell'eccezione riconvenzionale.
Infatti, come risulta dalle conclusioni del ricorso in opposizione (assente un petitum espresso oggetto di domanda) e dal tenore dello stesso (v. pagina 5, laddove viene menzionata giurisprudenza in materia di eccezione di compensazione), viene proposta dall'opponente quella che deve qualificarsi come una eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale.
Occorre pertanto fare applicazione del seguente principio: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di
contro
-domanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte (v. Cass., n. 4131 del 14/02/2024)”
(parte motiva di Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/06/2025, n. 16162).
In conclusione, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione impedisce la disamina nel merito dell'eccezione riconvenzionale, che è una difesa che mira alla reiezione (o riduzione quantitativa) della domanda di controparte, che non si sostanzia nell'azione di un autonomo
contro
-credito (risarcitorio).
B) Venendo al merito, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma di € 2.421,95, a titolo di
TFR e di retribuzione del mese di marzo 2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 14.03.2025 per dimissioni rassegnate per giusta causa.
La sussistenza ed ammontare del credito spettante a parte opposta, al lordo, risulta dal listino paga prodotto, che ne è prova scritta e documentale (v. doc. n. 8 fasc. opposta, docc. nn. 2, 3, 4, fascicolo monitorio). Le somme non sono oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 115 primo comma c.p.c.
È noto che la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2017, n.
2239; v. conforme Cass. 20/01/2016, n. 991; 17/09/2012, n. 15523; 21/01/1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986).
È un principio consolidato in giurisprudenza che: “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore
Pag. 3 di 7 per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, ove il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di versamento contributivo, perché in tal caso anche la quota a carico grava sul datore. Soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versare all'ente previdenziale;
mentre, in caso di intempestività, detta quota contributiva rimane definitivamente a suo carico, con la duplice conseguenza che - secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 - il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere la stessa quota e l'intero credito, in sede fallimentare, segue nell'ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
03/09/2020, n. 18333; conforme Cass. civ., Sez. lavoro, 21/03/2019, n. 8017; cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 24/03/2023, n. 8517: “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive,
e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale”).
C) Merita di essere osservato che parte opposta, allegando che l'orario di lavoro, a tempo parziale, era distribuito in 30 ore settimanali distribuite secondo il prospetto di cui a pagina 12 della memoria, propone domanda riconvenzionale volta all'accertamento dei seguenti crediti aventi saldo attivo, elencati a pagina 13 della memoria difensiva: festività non godute € 65,30, permessi non goduti € 460,73, 13ma € 114,77, 14ma €
166,70, permessi studio € 0,58, lavoro straordinario € 392,34, lavoro straordinario notturno € 1.230,30, lavoro notturno € 394,53, lavoro supplementare € 2.337,01, indennità riguardanti la malattia € 332,98, € 125,74, €
69,16 (v. conteggio di parte, doc. n. 7 e pag. 13 della memoria difensiva).
La domanda riconvenzionale è infondata, non essendovi né offerta di prova né precisa allegazione dei fatti costitutivi di ciascun credito, in particolare non essendo dedotto l'orario di lavoro notturno (il prospetto di distribuzione dell'orario riguarda i giorni dal martedì alla domenica compresi, con fine turno alle ore 13:00) né l'orario di lavoro supplementare svolto, né la prestazione lavorativa svolta nei giorni deputati a permessi
(ex Rol, studio) e festività o malattia;
né l'opposta deduce quale sia la soglia minima prevista dagli “accordi di categoria” (C.C.N.L. del lavoro privato non prodotto in giudizio e per cui vi è decadenza), quali siano le disposizioni del C.C.N.L. di riferimento e quali siano le soglie per cui la ricorrente sarebbe stata retribuita
“con una somma inferiore”.
Ciò in applicazione del costante e univoco principio giurisprudenziale secondo cui: “[…] sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (ex multis Cass. n. 16150 del 19/06/2018, Cass. n. 4076 del
20/02/2018)[…]” (così, parte motiva di Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/11/2024, n. 30739).
Pag. 4 di 7 È indubbio che tale difetto allegativo (oltre alla omessa formulazione di precisi capitoli di prova, non essendo sufficiente capitolare circostanze come “vero è che la sig.ra volgeva le proprie mansioni anche in orari notturni” CP_1
o che “vero è che, dietro richiesta del datore di lavoro, si recava presso il luogo di lavoro anche prima dell'orario stabilito, dimostrando piena disponibilità”) non può essere compensato con un potere officioso del giudice e che tale pretesa prescinde da una precisa presa di posizione dell'opponente in giudizio (dacché è noto principio quello secondo cui: “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse
e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati
e quelli ancora controversi”, v. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/09/2017, n. 22055, conforme Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 03/04/2025, n. 8900).
Parimenti, con riferimento ai permessi ed alle ferie non godute, è noto che fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore (che deve da questi essere provato) è il fatto positivo dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato. L'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 21/08/2003, n. 12311; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/06/2000, n.
7445; Cass. civ. Sez. lavoro, 02/10/1999, n. 10956; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/02/1999, n. 935; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/05/1991, n. 6100; Cass. civ. Sez. lavoro, 16/02/1989, n. 927; Cass. civ., 17/11/1979, n. 5998;
Cassazione civile sez. lav., sent. n.12881 del 26/06/2020; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-06-2017, n. 13992; sulla natura dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, v. Cass. civ. Sez. lavoro, 29/01/2016, n. 1756; nella giurisprudenza di merito, v. per tutti, Tribunale Velletri Sez. lavoro, Sent., 09/06/2020, che nel riprendere gli orientamenti costantemente espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione espone chiaramente: “spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata”).
Ulteriormente, la circostanza che i giorni 25-26.12 non siano coperti da regolare certificazione INPS non significa automaticamente che la ricorrente abbia prestato attività di lavoro (il capitolo n. 4 è generico e valutativo) e ciò è comunque assorbito dalla considerazione che l'inadempimento presunto imputabile a controparte è genericamente dedotto (“è stata retribuita mensilmente con una somma inferiore a quanto previsto dagli accordi di categoria”, non prodotti tempestivamente).
Dunque, sarebbe stato onere della opposta allegare con precisione i fatti costitutivi di ciascuna pretesa di cui al conteggio prodotto.
Pag. 5 di 7 Si osserva, ad ogni modo, che i capitoli di prova orale in calce alla memoria riguardano la condotta della opposta sul luogo di lavoro, senza contenere riferimenti al preciso orario di lavoro, fatto costitutivo delle differenze retributive oggetto di domanda riconvenzionale (lavoro straordinario, straordinario notturno, lavoro notturno, lavoro supplementare etc., v. prospetto a pagina 13 della memoria dell'opposta). Gli stessi capitoli di prova orale non possono ammettersi in quanto irrilevanti (capp. 3, 8), generici (capp. 1, 4, 5, 7), valutativi (capp. 2, 4, 6, 8). L'interrogatorio formale, piuttosto, è genericamente richiesto anche “sui fatti di cui
è causa”, senza una articolazione in capitoli separati e specifici come invece richiesta dall'art. 230 c.p.c.
D) La domanda riconvenzionale dell'opposto merita, perciò, di essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile senza possibilità di disamina dell'eccezione e il decreto ingiuntivo opposto n. 65/2025, emesso in data 19.06.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del
Lavoro (r.g. n. 518/2025), deve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c.
E) La soccombenza reciproca tanto dell'opponente quanto dell'opposto giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione di Parte_1
e per l'effetto:
[...]
a) conferma il decreto ingiuntivo n. 65/2025 emesso in data 19.06.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
b) dichiara esecutivo in via definitiva il decreto ingiuntivo n. 65/2025 emesso in data 19.06.2025 dal
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 6 di 7
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE OPPONENTE e
Controparte_1
PARTE OPPOSTA Oggi 05/11/2025, alle ore 09:41, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. Parte_1
MA Controparte_2
Per resente con l'avv. ROMANIELLO VITTORIA. Controparte_1
Il la controversia, con esito negativo. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte opponente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda e insiste per l'ammissione delle prove. Si oppone alla concessione di provvisoria esecutorietà del d.i. Parte opposta discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Insiste per l'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione e per la condanna alle spese. Insiste per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto. Insiste come in atti nel merito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e dei mezzi istruttori. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 746/2025 promossa da:
(C.F. Pt_1 Parte_1 mente P.IVA_1 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opponente contro (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ROMANIELLO VITTORIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. parte ricorrente nel monitorio, premesso Controparte_1 di aver lavorato come operaio, mansione di barista, di livello 4 del C.C.N.L. di riferimento per la società opponente (Pubblici Esercizi), per il periodo dal 16.04.2024 al 14.03.2025 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e orario parziale e di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, ha chiesto che il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ingiungesse a
[...]
di pagare l'importo complessivo di Parte_1
€ 2.421,95 a titolo di TFR e di retribuzione del mese di marzo 2025, oltre interessi al saldo effettivo, rivalutazione monetaria e spese di lite.
Il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso in data 19.06.2025 il decreto ingiuntivo n. 65/2025 (r.g. d.i. n. 518/2025).
Con ricorso ex art. 645 c.p.c., iscritto a ruolo in data 28/08/2025,
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo, notificatole il 24.06.2025, contestando la giusta causa delle dimissioni e aggiungendo che fosse comunicare al liquidatore le ore di lavoro effettuate, che sarebbero state sempre retribuite, CP_1 eccependo l'erroneità delle somme ingiunte a mezzo decreto ingiuntivo, eccependo il ritardo della ricorrente nell'accedere al luogo di lavoro, che la ricorrente sarebbe stata vista partecipare a feste o in bar della zona nonostante la sua assenza per malattia, oltre che avrebbe manifestato disinteresse verso la clientela durante Pag. 1 di 7 l'orario di lavoro, utilizzando sempre il telefono cellulare. La società opponente ha eccepito in via riconvenzionale l'importo a titolo di risarcimento del danno di € 1.294,00 per negligenza nello svolgimento delle mansioni.
La società opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto e per la compensazione del credito avversario con il rispettivo controcredito.
Si è costituita regolarmente nel giudizio di opposizione l'opposta eccependo Controparte_1 la tardività dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato in data 24.06.2025, per essere stata promossa solo in data 28.8.2025, decorsi i 40 giorni di legge, contestando le avverse deduzioni, contestando la negligenza nello svolgimento delle mansioni, affermando piuttosto la rispettiva diligenza, svolgendo istanza ai sensi dell'art. 96 c.p.c., insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, domandando in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di €
3.367,89 a titolo di differenze retributive (festività non godute, permessi non goduti, 13ma, 14ma, permesso studio, lavoro straordinario, lavoro straordinario notturno, lavoro notturno, lavoro supplementare, malattia, indennità di malattia, integrazione della indennità di malattia), concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 65 emesso in data 19.06.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di
Giudice del Lavoro.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e senza assunzione di prova per testi.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 comma 1 c.p.c.
Il ricorso in opposizione non può trovare accoglimento e il decreto opposto deve essere confermato.
***
A) L'eccezione di tardività dell'opposizione è fondata.
Il ricorso in opposizione è stato depositato in data 28.8.2025.
Il decreto ingiuntivo opposto, il n. 65/2025 (r.g. 518/2025) del 20.06.2025 è stato emesso in data 19.06.2025
e pubblicato in data 20.06.2025.
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato in data 24.06.2025, come espone la stessa opponente nel ricorso in opposizione.
Alla data del deposito del ricorso in opposizione, discutendosi di rito lavoro (art. 645 comma 2 c.p.c.), era inutilmente decorso il termine di 40 giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 641 – 645 c.p.c.
Il termine per proporre opposizione scadeva al giorno 4.8.2025, mentre l'opposizione risulta essere stata promossa circa più di venti giorni dopo. Lo stesso atto di opposizione data al 27.8.2025.
È noto, infatti, che “[…] va ricordato che nella specie la controversia è stata promossa davanti al giudice del lavoro con applicazione del relativo rito e dunque - laddove pure non avesse riguardato un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art.
409 o dall'art. 442 c.p.c. - essendo stata trattata con il rito del lavoro non si applica il regime della sospensione dei termini di
Pag. 2 di 7 impugnazione nel periodo feriale” (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 22/01/2024, n. 2154).
Consegue che, non essendoci la sospensione feriali dei termini, che pertanto medio tempore decorrevano,
l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva, con assorbimento di ogni questione concernente la proposizione dell'eccezione riconvenzionale.
Infatti, come risulta dalle conclusioni del ricorso in opposizione (assente un petitum espresso oggetto di domanda) e dal tenore dello stesso (v. pagina 5, laddove viene menzionata giurisprudenza in materia di eccezione di compensazione), viene proposta dall'opponente quella che deve qualificarsi come una eccezione riconvenzionale e non una domanda riconvenzionale.
Occorre pertanto fare applicazione del seguente principio: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di
contro
-domanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte (v. Cass., n. 4131 del 14/02/2024)”
(parte motiva di Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/06/2025, n. 16162).
In conclusione, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione impedisce la disamina nel merito dell'eccezione riconvenzionale, che è una difesa che mira alla reiezione (o riduzione quantitativa) della domanda di controparte, che non si sostanzia nell'azione di un autonomo
contro
-credito (risarcitorio).
B) Venendo al merito, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per la somma di € 2.421,95, a titolo di
TFR e di retribuzione del mese di marzo 2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in data 14.03.2025 per dimissioni rassegnate per giusta causa.
La sussistenza ed ammontare del credito spettante a parte opposta, al lordo, risulta dal listino paga prodotto, che ne è prova scritta e documentale (v. doc. n. 8 fasc. opposta, docc. nn. 2, 3, 4, fascicolo monitorio). Le somme non sono oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 115 primo comma c.p.c.
È noto che la busta paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie;
diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l'indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti (v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/01/2017, n.
2239; v. conforme Cass. 20/01/2016, n. 991; 17/09/2012, n. 15523; 21/01/1989, n. 364; n. 5807/1981; n.
1074/1986).
È un principio consolidato in giurisprudenza che: “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore
Pag. 3 di 7 per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, ove il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di versamento contributivo, perché in tal caso anche la quota a carico grava sul datore. Soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta da versare all'ente previdenziale;
mentre, in caso di intempestività, detta quota contributiva rimane definitivamente a suo carico, con la duplice conseguenza che - secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 - il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere la stessa quota e l'intero credito, in sede fallimentare, segue nell'ordine dei privilegi la natura retributiva che gli è propria” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
03/09/2020, n. 18333; conforme Cass. civ., Sez. lavoro, 21/03/2019, n. 8017; cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 24/03/2023, n. 8517: “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive,
e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale”).
C) Merita di essere osservato che parte opposta, allegando che l'orario di lavoro, a tempo parziale, era distribuito in 30 ore settimanali distribuite secondo il prospetto di cui a pagina 12 della memoria, propone domanda riconvenzionale volta all'accertamento dei seguenti crediti aventi saldo attivo, elencati a pagina 13 della memoria difensiva: festività non godute € 65,30, permessi non goduti € 460,73, 13ma € 114,77, 14ma €
166,70, permessi studio € 0,58, lavoro straordinario € 392,34, lavoro straordinario notturno € 1.230,30, lavoro notturno € 394,53, lavoro supplementare € 2.337,01, indennità riguardanti la malattia € 332,98, € 125,74, €
69,16 (v. conteggio di parte, doc. n. 7 e pag. 13 della memoria difensiva).
La domanda riconvenzionale è infondata, non essendovi né offerta di prova né precisa allegazione dei fatti costitutivi di ciascun credito, in particolare non essendo dedotto l'orario di lavoro notturno (il prospetto di distribuzione dell'orario riguarda i giorni dal martedì alla domenica compresi, con fine turno alle ore 13:00) né l'orario di lavoro supplementare svolto, né la prestazione lavorativa svolta nei giorni deputati a permessi
(ex Rol, studio) e festività o malattia;
né l'opposta deduce quale sia la soglia minima prevista dagli “accordi di categoria” (C.C.N.L. del lavoro privato non prodotto in giudizio e per cui vi è decadenza), quali siano le disposizioni del C.C.N.L. di riferimento e quali siano le soglie per cui la ricorrente sarebbe stata retribuita
“con una somma inferiore”.
Ciò in applicazione del costante e univoco principio giurisprudenziale secondo cui: “[…] sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (ex multis Cass. n. 16150 del 19/06/2018, Cass. n. 4076 del
20/02/2018)[…]” (così, parte motiva di Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/11/2024, n. 30739).
Pag. 4 di 7 È indubbio che tale difetto allegativo (oltre alla omessa formulazione di precisi capitoli di prova, non essendo sufficiente capitolare circostanze come “vero è che la sig.ra volgeva le proprie mansioni anche in orari notturni” CP_1
o che “vero è che, dietro richiesta del datore di lavoro, si recava presso il luogo di lavoro anche prima dell'orario stabilito, dimostrando piena disponibilità”) non può essere compensato con un potere officioso del giudice e che tale pretesa prescinde da una precisa presa di posizione dell'opponente in giudizio (dacché è noto principio quello secondo cui: “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse
e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati
e quelli ancora controversi”, v. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 22/09/2017, n. 22055, conforme Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 03/04/2025, n. 8900).
Parimenti, con riferimento ai permessi ed alle ferie non godute, è noto che fatto costitutivo del diritto azionato dal lavoratore (che deve da questi essere provato) è il fatto positivo dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto, invece, essere non lavorato. L'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 21/08/2003, n. 12311; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/06/2000, n.
7445; Cass. civ. Sez. lavoro, 02/10/1999, n. 10956; Cass. civ. Sez. lavoro, 03/02/1999, n. 935; Cass. civ. Sez. lavoro, 30/05/1991, n. 6100; Cass. civ. Sez. lavoro, 16/02/1989, n. 927; Cass. civ., 17/11/1979, n. 5998;
Cassazione civile sez. lav., sent. n.12881 del 26/06/2020; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-06-2017, n. 13992; sulla natura dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, v. Cass. civ. Sez. lavoro, 29/01/2016, n. 1756; nella giurisprudenza di merito, v. per tutti, Tribunale Velletri Sez. lavoro, Sent., 09/06/2020, che nel riprendere gli orientamenti costantemente espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione espone chiaramente: “spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata”).
Ulteriormente, la circostanza che i giorni 25-26.12 non siano coperti da regolare certificazione INPS non significa automaticamente che la ricorrente abbia prestato attività di lavoro (il capitolo n. 4 è generico e valutativo) e ciò è comunque assorbito dalla considerazione che l'inadempimento presunto imputabile a controparte è genericamente dedotto (“è stata retribuita mensilmente con una somma inferiore a quanto previsto dagli accordi di categoria”, non prodotti tempestivamente).
Dunque, sarebbe stato onere della opposta allegare con precisione i fatti costitutivi di ciascuna pretesa di cui al conteggio prodotto.
Pag. 5 di 7 Si osserva, ad ogni modo, che i capitoli di prova orale in calce alla memoria riguardano la condotta della opposta sul luogo di lavoro, senza contenere riferimenti al preciso orario di lavoro, fatto costitutivo delle differenze retributive oggetto di domanda riconvenzionale (lavoro straordinario, straordinario notturno, lavoro notturno, lavoro supplementare etc., v. prospetto a pagina 13 della memoria dell'opposta). Gli stessi capitoli di prova orale non possono ammettersi in quanto irrilevanti (capp. 3, 8), generici (capp. 1, 4, 5, 7), valutativi (capp. 2, 4, 6, 8). L'interrogatorio formale, piuttosto, è genericamente richiesto anche “sui fatti di cui
è causa”, senza una articolazione in capitoli separati e specifici come invece richiesta dall'art. 230 c.p.c.
D) La domanda riconvenzionale dell'opposto merita, perciò, di essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile senza possibilità di disamina dell'eccezione e il decreto ingiuntivo opposto n. 65/2025, emesso in data 19.06.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del
Lavoro (r.g. n. 518/2025), deve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c.
E) La soccombenza reciproca tanto dell'opponente quanto dell'opposto giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione di Parte_1
e per l'effetto:
[...]
a) conferma il decreto ingiuntivo n. 65/2025 emesso in data 19.06.2025 dal Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
b) dichiara esecutivo in via definitiva il decreto ingiuntivo n. 65/2025 emesso in data 19.06.2025 dal
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro,
2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposta in quanto infondata in fatto e in diritto;
3) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 5 novembre 2025
Il Giudice dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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