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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IB VA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2449/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARASCO GIOVINA Parte_1 ricorrente
E
LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2018 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale medico-legale del 28 maggio 2015, con il quale veniva accertata un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura compresa tra il 34% e il 70%, quantificata in concreto al 55%.
2. Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata una percentuale di invalidità pari o superiore al 60%, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 80, comma 3, della
1 legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, con riconoscimento della relativa contribuzione figurativa;
in subordine domandava che fosse comunque accertata una riduzione superiore al 60% per ottenere ogni ulteriore beneficio previsto dalla legge.
3. Si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità della domanda per mancata CP_1 presentazione della previa istanza amministrativa, necessaria per l'accesso alla contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, L. 388/2000. L osservava che CP_2 agli atti risultavano unicamente verbali e domande relative all'invalidità civile, mentre mancava una domanda amministrativa riferita al beneficio previdenziale richiesto.
*****
La domanda è inammissibile.
4. Va osservato che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., la previa presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di procedibilità delle azioni giudiziali in materia previdenziale e assistenziale.
5. Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato esclusivamente documentazione afferente a domande e verbali di accertamento dell'invalidità civile, finalizzati al riconoscimento di prestazioni assistenziali, quali l'assegno o la pensione di invalidità civile.
6. Diversamente, il beneficio richiesto in questa sede – riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000 – ha natura previdenziale ed è destinato ad incidere sul diritto e sulla misura della futura prestazione pensionistica;
esso presuppone pertanto la presentazione di una specifica domanda amministrativa all' , distinta da quella volta al conseguimento delle CP_1 prestazioni di invalidità civile.
7. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la domanda amministrativa deve corrispondere alla prestazione domandata in giudizio e non può essere surrogata da istanze di diverso contenuto (Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2018, n. 480; Cass. civ., sez. lav., 20 novembre 2019, n. 30123; Cass. civ., sez. lav., 12 luglio 2021, n.
19608).
2 8. Ne consegue che, non essendo stata proposta alcuna istanza amministrativa specifica per la contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Si ritiene di dover compensare le spese del giudizio stante la natura della controversia e la posizione della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , così provvede: Pt_1 CP_1
1. dichiara inammissibile il ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa relativa alla contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, L. 388/2000;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed alla posizione della parte ricorrente.
Così deciso, 03/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2449/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MARASCO GIOVINA Parte_1 ricorrente
E
LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2018 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale medico-legale del 28 maggio 2015, con il quale veniva accertata un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura compresa tra il 34% e il 70%, quantificata in concreto al 55%.
2. Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata una percentuale di invalidità pari o superiore al 60%, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 80, comma 3, della
1 legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, con riconoscimento della relativa contribuzione figurativa;
in subordine domandava che fosse comunque accertata una riduzione superiore al 60% per ottenere ogni ulteriore beneficio previsto dalla legge.
3. Si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità della domanda per mancata CP_1 presentazione della previa istanza amministrativa, necessaria per l'accesso alla contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, L. 388/2000. L osservava che CP_2 agli atti risultavano unicamente verbali e domande relative all'invalidità civile, mentre mancava una domanda amministrativa riferita al beneficio previdenziale richiesto.
*****
La domanda è inammissibile.
4. Va osservato che, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., la previa presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di procedibilità delle azioni giudiziali in materia previdenziale e assistenziale.
5. Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato esclusivamente documentazione afferente a domande e verbali di accertamento dell'invalidità civile, finalizzati al riconoscimento di prestazioni assistenziali, quali l'assegno o la pensione di invalidità civile.
6. Diversamente, il beneficio richiesto in questa sede – riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000 – ha natura previdenziale ed è destinato ad incidere sul diritto e sulla misura della futura prestazione pensionistica;
esso presuppone pertanto la presentazione di una specifica domanda amministrativa all' , distinta da quella volta al conseguimento delle CP_1 prestazioni di invalidità civile.
7. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la domanda amministrativa deve corrispondere alla prestazione domandata in giudizio e non può essere surrogata da istanze di diverso contenuto (Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2018, n. 480; Cass. civ., sez. lav., 20 novembre 2019, n. 30123; Cass. civ., sez. lav., 12 luglio 2021, n.
19608).
2 8. Ne consegue che, non essendo stata proposta alcuna istanza amministrativa specifica per la contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
9. Si ritiene di dover compensare le spese del giudizio stante la natura della controversia e la posizione della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , così provvede: Pt_1 CP_1
1. dichiara inammissibile il ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa relativa alla contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, L. 388/2000;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed alla posizione della parte ricorrente.
Così deciso, 03/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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