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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 17.03.2025 nella causa n. di r.g. 8486 del 2022.
Per la ricorrente è presente l'Avv. Arrotta, il quale insiste in via principale per l'ammissione delle prove testimoniali richieste nelle note di trattazione scritta del 25.03.2024; nel merito, conclude per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, riportandosi al ricorso. Per il resistente
Ispettorato è presente il funzionario dott.ssa Giuseppina Aprea, che conclude per il rigetto dell'opposizione, riportandosi alla comparsa di costituzione. Si oppone alle richieste istruttorie di controparte. Al termine della discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, il Giudice del Tribunale di OL, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 8486/2022, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato presso la cancelleria della sezione lavoro in data 21.07.2021
DA
RAFFAELLA CAPONE, codice fiscale [...], nata a Terracina (LT) in [...]
08.04.1976, titolare dell'omonima ditta individuale, partita IVA 06222591213, elettivamente domiciliata in Pollena Trocchia (Na), viale Delle Rose n. 30, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Arrotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NAPOLI (ora Ispettorato d'Area
Metropolitana di OL), cod. fiscale 94161400638, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giuseppe Cantisano, domiciliato in OL, via Amerigo Vespucci n. 172, rappresentato e difeso dalle dott.sse Rossella Santoro e Giuseppina Aprea in virtù di delega in atti
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
1580/20 del 27.04.2021, con cui l'Ispettorato territoriale del lavoro di OL (di seguito,
Ispettorato) ha ordinato a RA CA, titolare dell'omonima ditta, di pagare € 46.300,00
(oltre € 10,65 per spese), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003, sanzionata dall'art. 18, comma 5 bis, dell'anzidetto d.lgs. e dall'art. 1, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, violazione accertata a seguito di ispezione eseguita in data 11.12.2017 e contestata con il verbale unico di accertamento e notificazione n. NA00003/2017-728-01 dell'11.12.2017 (cfr. doc. 2 Ispettorato).
1 In particolare, l'illecito è stato contestato con riferimento a tre lavoratrici, SA UC,
IV DO e AU MI, dipendenti dell'impresa DI TH s.r.l.s., ma impiegate nella tabaccheria della CA in virtù di un contratto di appalto privo dei requisiti previsti dalla legge.
A fondamento dell'opposizione, la CA ha eccepito: - la nullità dell'ordinanza ingiunzione
“poiché priva di motivazione, oltre che priva di elementi atti ad individuare la contestazione e la relativa sanzione”; - l'infondatezza della pretesa sanzionatoria stante l'esistenza di un contratto di appalto di servizi con la società DI TH s.r.l.s. e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le tre lavoratrici e l'appaltatrice; - la mancata indicazione dei dati e criteri utilizzati per il calcolo della sanzione. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
L'Ispettorato si è costituito, replicando che tra le due imprese non era intercorso alcun genuino contratto di appalto, che, peraltro, in occasione del primo accesso ispettivo non era stato menzionato né dalla sig.ra CA né dal legale rappresentante della DI TH, sig. NI CA. Inoltre, la CA aveva dichiarato di avvalersi delle tre lavoratrici per la gestione di tutte le attività della tabaccheria di cui era titolare. Anche le tre lavoratrici avevano dichiarato di essere adibite alle normali attività della tabaccheria, quali “vendita sigarette, accettazione scommesse, ricariche telefoniche, pagamento bollette”, senza effettuare alcun accenno alla presunta attività di promozione e marketing oggetto del contratto di appalto.
Ancora, non risultava “alcuna assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore, posto che la sig.ra CA si limitava mese per mese a rimborsare al fratello le retribuzioni delle tre lavoratrici, senza che costui dovesse dimostrare il raggiungimento di un qualsivoglia risultato cui commisurare i compensi;
le lavoratrici venivano retribuite non in virtù di un risultato da raggiungere in termini quali/quantitativi bensì in base alle giornate effettivamente lavorate, in assenza, di fatto, di un qualunque rischio d'impresa a carico dell'appaltatore, non essendo il corrispettivo erogato dall'appaltante collegato al raggiungimento di un qualsivoglia risultato che, in sua assenza, si sarebbe concretizzato nella non maturazione del suddetto corrispettivo”.
Infine, come indicato nel Mod. M/1 allegato all'ordinanza impugnata, la sanzione era pari a €
50,00 per 926 giornate di distacco illecito, per un totale di € 46.300,00.
*****
§ 2. L'opposizione è infondata.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione
"per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in
2 particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, n.
17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Ebbene, nel caso in esame non può sostenersi che l'ordinanza sia priva di motivazione, perché la stessa, nell'allegato Mod. M/1, indica la condotta illecita contestata, i nominativi e le generalità delle lavoratrici coinvolte, le giornate di utilizzo effettivo delle stesse, le norme violate e la sanzione in concreto applicata (€ 50,00 per ciascuna delle 926 giornate complessive di impiego delle dipendenti). Quanto alla condotta, essa è descritta nel seguente modo: “per aver utilizzato le sotto generalizzate lavoratrici dipendenti dell'impresa DI TH s.r.l.s.
(appaltatore – somministratore) a seguito di un contratto di appalto privo dei requisiti di legge, confluito in somministrazione illecita di manodopera per i periodi a fianco di ognuna indicati”.
Come si può agevolmente notare, l'ordinanza contiene tutti gli elementi necessari a stabilire per quali motivi è stata applicata la sanzione, con conseguente possibilità dell'ingiunta di difendersi nel merito dell'accusa. Il vizio prospettato in ricorso è dunque inesistente.
§ 3. Anche le contestazioni nel merito della pretesa sanzionatoria sono infondate.
L'articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 10/09/2003 prevede i requisiti che devono caratterizzare il contratto di appalto per essere distinto da una somministrazione (illecita) di lavoro. In particolare, secondo la norma “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Dunque, si ha appalto quando: a) l'appaltatore esegue il servizio o l'opera mediante la propria organizzazione imprenditoriale;
b) l'appaltatore è dotato di poteri organizzativi e direttivi nei confronti dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione della prestazione appaltata (in mancanza di tali poteri non vi è un'organizzazione imprenditoriale); b) l'appaltatore si assume il rischio di impresa.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha specificato che «in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art.
29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario
3 caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro» (cfr. Cass. n. 12551 del 25/06/2020; in termini vedi Cass. n.22233 del
06/08/2024 in motivazione).
Nel caso di specie, l'istruttoria condotta dall'Ispettorato ha chiaramente dimostrato che le tre lavoratrici assunte dalla DI TH operavano in via esclusiva presso la tabaccheria della signora CA, rispondendo direttamente a quest'ultima e senza alcun esercizio di poteri organizzativi o direttivi da parte della formale datrice di lavoro.
Quanto precede emerge dalle dichiarazioni della CA (cfr. doc. 4 resistente) e delle tre lavoratrici (cfr. doc. 6, 7 e 8).
La ricorrente ha dichiarato quanto segue: “[…] La mia impresa per espletare le proprie attività si avvale del lavoro prestato dalla coadiutrice UC SA la quale è mia cognata moglie di mio fratello NI. Mio fratello NI è dipendente della mia impresa assunto regolarmente a tempo pieno e indeterminato;
mensilmente a lui corrispondo la retribuzione consegnandogli contestualmente il prospetto di paga. Al banco sia del gioco che della vendita dei prodotti di tabaccheria mi avvalgo della prestazione lavorativa resa da IV DO e da AU MI. Entrambe sono dipendenti dell'impresa di mio fratello NI, il quale è il legale rappresentante della DI TH srl. L'impresa di mio fratello provvede a corrispondere le retribuzioni mensilmente a IV DO e a MI AU. I costi sostenuti da mio fratello per il pagamento della retribuzione sono a me girati per ottenere il rimborso. In pratica sostengo i costi delle loro retribuzioni. Mia cognata SA UC è formalmente, in quanto regolarmente assunta, dipendente dell'impresa di mio fratello NI.
L'impresa di mio fratello anche per lei corrisponde mensilmente le retribuzioni e il prospetto paga i cui costi sono poi a me girati […]”.
Le tre dipendenti hanno riferito di svolgere mansioni relative all'attività tipica di impresa svolta dalla CA, smentendo quindi la tesi difensiva secondo cui erano utilizzate nell'ambito del contratto di appalto avente ad oggetto “pubblicità e volantinaggio, di campagna SNAI,
Servizio HOSTESS in loco, assistenza clienti e promozioni giocate live, Campagna pubblicitaria
Facebook, campagna affissioni Manifesti e Servizio di Volantinaggio Punto Sisal e omaggistica”
(p. 5 ricorso).
Peraltro, è lo stesso NI CA a dichiarare che, a partire dalla fine di settembre 2015, la sorella ha esternalizzato la gestione del personale, incaricando la sua impresa della “fornitura del personale necessario alla gestione del banco tabacchi e giocate” (doc. 3 resistente). Tale nitida dichiarazione, in uno alle dichiarazioni confessorie della CA, rende superflua la prova testimoniale chiesta in ricorso.
Dunque, nessun appalto di servizi è intercorso tra la CA e la DI TH, poiché quest'ultima si è semplicemente occupata di fornire le lavoratrici alla prima, senza assumersi alcun rischio imprenditoriale e senza svolgere alcuna specifica prestazione remunerata (nel contratto in atti non risulta nemmeno pattuito un corrispettivo). Le tre dipendenti non erano affatto inserite in un'autonoma organizzazione imprenditoriale riconducibile alla DI
4 TH s.r.l.s., ma rispondevano unicamente alle direttive della titolare della tabaccheria, nella cui organizzazione imprenditoriale erano di fatto inserite, collaborando nell'esecuzione delle tipiche prestazioni che quest'ultima offriva alla propria clientela. Pertanto, non vi è stata alcuna esecuzione di prestazioni riconducibili ad un appalto di servizi, ma una mera somministrazione illecita di manodopera, con conseguente legittimità della sanzione amministrativa irrogata dall'ente resistente.
§ 4. Infine, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'ordinanza ingiunzione spiega le modalità in base a cui è stata quantificata la sanzione.
All'epoca dei fatti l'illecito in esame era sanzionato dalla seguente versione dell'art. 18, comma 5 bis, del d. lgs. 276/2003: “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di occupazione”. A seguito della depenalizzazione operata dall'art. 1, comma
1, del d.lgs. n. 8 del 2016, l'ammenda si è tramutata in una sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare nel rispetto dei limiti previsti dal comma 6 dell'art. 8, limiti che sono stati pienamente rispettati dall'Ispettorato, il quale non ha fatto altro che applicare la sanzione di €
50,00 per ogni giornata di occupazione irregolare.
§ 5. In conclusione, il ricorso è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 14/09/2015 n. 149, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia e della riduzione del 20% prevista dal citato art. 9, comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto da RA CA nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di OL;
b) condanna la ricorrente a rifondere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di OL le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compenso del difensore (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
OL, 17.03.2025 Il Giudice
5
Per la ricorrente è presente l'Avv. Arrotta, il quale insiste in via principale per l'ammissione delle prove testimoniali richieste nelle note di trattazione scritta del 25.03.2024; nel merito, conclude per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, riportandosi al ricorso. Per il resistente
Ispettorato è presente il funzionario dott.ssa Giuseppina Aprea, che conclude per il rigetto dell'opposizione, riportandosi alla comparsa di costituzione. Si oppone alle richieste istruttorie di controparte. Al termine della discussione, il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, il Giudice del Tribunale di OL, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 8486/2022, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso ordinanza ingiunzione depositato presso la cancelleria della sezione lavoro in data 21.07.2021
DA
RAFFAELLA CAPONE, codice fiscale [...], nata a Terracina (LT) in [...]
08.04.1976, titolare dell'omonima ditta individuale, partita IVA 06222591213, elettivamente domiciliata in Pollena Trocchia (Na), viale Delle Rose n. 30, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Arrotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NAPOLI (ora Ispettorato d'Area
Metropolitana di OL), cod. fiscale 94161400638, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giuseppe Cantisano, domiciliato in OL, via Amerigo Vespucci n. 172, rappresentato e difeso dalle dott.sse Rossella Santoro e Giuseppina Aprea in virtù di delega in atti
OPPOSTO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
1580/20 del 27.04.2021, con cui l'Ispettorato territoriale del lavoro di OL (di seguito,
Ispettorato) ha ordinato a RA CA, titolare dell'omonima ditta, di pagare € 46.300,00
(oltre € 10,65 per spese), a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003, sanzionata dall'art. 18, comma 5 bis, dell'anzidetto d.lgs. e dall'art. 1, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, violazione accertata a seguito di ispezione eseguita in data 11.12.2017 e contestata con il verbale unico di accertamento e notificazione n. NA00003/2017-728-01 dell'11.12.2017 (cfr. doc. 2 Ispettorato).
1 In particolare, l'illecito è stato contestato con riferimento a tre lavoratrici, SA UC,
IV DO e AU MI, dipendenti dell'impresa DI TH s.r.l.s., ma impiegate nella tabaccheria della CA in virtù di un contratto di appalto privo dei requisiti previsti dalla legge.
A fondamento dell'opposizione, la CA ha eccepito: - la nullità dell'ordinanza ingiunzione
“poiché priva di motivazione, oltre che priva di elementi atti ad individuare la contestazione e la relativa sanzione”; - l'infondatezza della pretesa sanzionatoria stante l'esistenza di un contratto di appalto di servizi con la società DI TH s.r.l.s. e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le tre lavoratrici e l'appaltatrice; - la mancata indicazione dei dati e criteri utilizzati per il calcolo della sanzione. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.
L'Ispettorato si è costituito, replicando che tra le due imprese non era intercorso alcun genuino contratto di appalto, che, peraltro, in occasione del primo accesso ispettivo non era stato menzionato né dalla sig.ra CA né dal legale rappresentante della DI TH, sig. NI CA. Inoltre, la CA aveva dichiarato di avvalersi delle tre lavoratrici per la gestione di tutte le attività della tabaccheria di cui era titolare. Anche le tre lavoratrici avevano dichiarato di essere adibite alle normali attività della tabaccheria, quali “vendita sigarette, accettazione scommesse, ricariche telefoniche, pagamento bollette”, senza effettuare alcun accenno alla presunta attività di promozione e marketing oggetto del contratto di appalto.
Ancora, non risultava “alcuna assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore, posto che la sig.ra CA si limitava mese per mese a rimborsare al fratello le retribuzioni delle tre lavoratrici, senza che costui dovesse dimostrare il raggiungimento di un qualsivoglia risultato cui commisurare i compensi;
le lavoratrici venivano retribuite non in virtù di un risultato da raggiungere in termini quali/quantitativi bensì in base alle giornate effettivamente lavorate, in assenza, di fatto, di un qualunque rischio d'impresa a carico dell'appaltatore, non essendo il corrispettivo erogato dall'appaltante collegato al raggiungimento di un qualsivoglia risultato che, in sua assenza, si sarebbe concretizzato nella non maturazione del suddetto corrispettivo”.
Infine, come indicato nel Mod. M/1 allegato all'ordinanza impugnata, la sanzione era pari a €
50,00 per 926 giornate di distacco illecito, per un totale di € 46.300,00.
*****
§ 2. L'opposizione è infondata.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione
"per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in
2 particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, n.
17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Ebbene, nel caso in esame non può sostenersi che l'ordinanza sia priva di motivazione, perché la stessa, nell'allegato Mod. M/1, indica la condotta illecita contestata, i nominativi e le generalità delle lavoratrici coinvolte, le giornate di utilizzo effettivo delle stesse, le norme violate e la sanzione in concreto applicata (€ 50,00 per ciascuna delle 926 giornate complessive di impiego delle dipendenti). Quanto alla condotta, essa è descritta nel seguente modo: “per aver utilizzato le sotto generalizzate lavoratrici dipendenti dell'impresa DI TH s.r.l.s.
(appaltatore – somministratore) a seguito di un contratto di appalto privo dei requisiti di legge, confluito in somministrazione illecita di manodopera per i periodi a fianco di ognuna indicati”.
Come si può agevolmente notare, l'ordinanza contiene tutti gli elementi necessari a stabilire per quali motivi è stata applicata la sanzione, con conseguente possibilità dell'ingiunta di difendersi nel merito dell'accusa. Il vizio prospettato in ricorso è dunque inesistente.
§ 3. Anche le contestazioni nel merito della pretesa sanzionatoria sono infondate.
L'articolo 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 10/09/2003 prevede i requisiti che devono caratterizzare il contratto di appalto per essere distinto da una somministrazione (illecita) di lavoro. In particolare, secondo la norma “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Dunque, si ha appalto quando: a) l'appaltatore esegue il servizio o l'opera mediante la propria organizzazione imprenditoriale;
b) l'appaltatore è dotato di poteri organizzativi e direttivi nei confronti dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione della prestazione appaltata (in mancanza di tali poteri non vi è un'organizzazione imprenditoriale); b) l'appaltatore si assume il rischio di impresa.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha specificato che «in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art.
29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio
d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario
3 caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro» (cfr. Cass. n. 12551 del 25/06/2020; in termini vedi Cass. n.22233 del
06/08/2024 in motivazione).
Nel caso di specie, l'istruttoria condotta dall'Ispettorato ha chiaramente dimostrato che le tre lavoratrici assunte dalla DI TH operavano in via esclusiva presso la tabaccheria della signora CA, rispondendo direttamente a quest'ultima e senza alcun esercizio di poteri organizzativi o direttivi da parte della formale datrice di lavoro.
Quanto precede emerge dalle dichiarazioni della CA (cfr. doc. 4 resistente) e delle tre lavoratrici (cfr. doc. 6, 7 e 8).
La ricorrente ha dichiarato quanto segue: “[…] La mia impresa per espletare le proprie attività si avvale del lavoro prestato dalla coadiutrice UC SA la quale è mia cognata moglie di mio fratello NI. Mio fratello NI è dipendente della mia impresa assunto regolarmente a tempo pieno e indeterminato;
mensilmente a lui corrispondo la retribuzione consegnandogli contestualmente il prospetto di paga. Al banco sia del gioco che della vendita dei prodotti di tabaccheria mi avvalgo della prestazione lavorativa resa da IV DO e da AU MI. Entrambe sono dipendenti dell'impresa di mio fratello NI, il quale è il legale rappresentante della DI TH srl. L'impresa di mio fratello provvede a corrispondere le retribuzioni mensilmente a IV DO e a MI AU. I costi sostenuti da mio fratello per il pagamento della retribuzione sono a me girati per ottenere il rimborso. In pratica sostengo i costi delle loro retribuzioni. Mia cognata SA UC è formalmente, in quanto regolarmente assunta, dipendente dell'impresa di mio fratello NI.
L'impresa di mio fratello anche per lei corrisponde mensilmente le retribuzioni e il prospetto paga i cui costi sono poi a me girati […]”.
Le tre dipendenti hanno riferito di svolgere mansioni relative all'attività tipica di impresa svolta dalla CA, smentendo quindi la tesi difensiva secondo cui erano utilizzate nell'ambito del contratto di appalto avente ad oggetto “pubblicità e volantinaggio, di campagna SNAI,
Servizio HOSTESS in loco, assistenza clienti e promozioni giocate live, Campagna pubblicitaria
Facebook, campagna affissioni Manifesti e Servizio di Volantinaggio Punto Sisal e omaggistica”
(p. 5 ricorso).
Peraltro, è lo stesso NI CA a dichiarare che, a partire dalla fine di settembre 2015, la sorella ha esternalizzato la gestione del personale, incaricando la sua impresa della “fornitura del personale necessario alla gestione del banco tabacchi e giocate” (doc. 3 resistente). Tale nitida dichiarazione, in uno alle dichiarazioni confessorie della CA, rende superflua la prova testimoniale chiesta in ricorso.
Dunque, nessun appalto di servizi è intercorso tra la CA e la DI TH, poiché quest'ultima si è semplicemente occupata di fornire le lavoratrici alla prima, senza assumersi alcun rischio imprenditoriale e senza svolgere alcuna specifica prestazione remunerata (nel contratto in atti non risulta nemmeno pattuito un corrispettivo). Le tre dipendenti non erano affatto inserite in un'autonoma organizzazione imprenditoriale riconducibile alla DI
4 TH s.r.l.s., ma rispondevano unicamente alle direttive della titolare della tabaccheria, nella cui organizzazione imprenditoriale erano di fatto inserite, collaborando nell'esecuzione delle tipiche prestazioni che quest'ultima offriva alla propria clientela. Pertanto, non vi è stata alcuna esecuzione di prestazioni riconducibili ad un appalto di servizi, ma una mera somministrazione illecita di manodopera, con conseguente legittimità della sanzione amministrativa irrogata dall'ente resistente.
§ 4. Infine, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l'ordinanza ingiunzione spiega le modalità in base a cui è stata quantificata la sanzione.
All'epoca dei fatti l'illecito in esame era sanzionato dalla seguente versione dell'art. 18, comma 5 bis, del d. lgs. 276/2003: “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di occupazione”. A seguito della depenalizzazione operata dall'art. 1, comma
1, del d.lgs. n. 8 del 2016, l'ammenda si è tramutata in una sanzione amministrativa pecuniaria, da applicare nel rispetto dei limiti previsti dal comma 6 dell'art. 8, limiti che sono stati pienamente rispettati dall'Ispettorato, il quale non ha fatto altro che applicare la sanzione di €
50,00 per ogni giornata di occupazione irregolare.
§ 5. In conclusione, il ricorso è respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 14/09/2015 n. 149, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia e della riduzione del 20% prevista dal citato art. 9, comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto da RA CA nei confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di OL;
b) condanna la ricorrente a rifondere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di OL le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compenso del difensore (di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
OL, 17.03.2025 Il Giudice
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