TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/09/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2896/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2896/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA G. MARCONI, 41 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. PISAPIA
MARCO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in P.ZZA UMBERTO I N°2 84123 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CIRILLO
FRANCESCO (c.f.: ) e dell'Avv. PALLADINO LUCIANO C.F._3
( ) VIALE DELLE MILIZIE 34 ROMA, dal quale è rappresentata e C.F._4 difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 10 Preliminarmente, va disposto lo stralcio dal fascicolo d'ufficio telematico degli atti che risultano depositati in data 23.5.2025, in quanto per mero errore sono stati scansionati dalla
Cancelleria ed inseriti nel fascicolo d'ufficio telematico.
In via preliminare è necessario procedere alla qualificazione della domanda svolta dal essendo tale attività prodromica all'individuazione dell'onere probatorio gravante CP_2 sulle parti e strumentale alla soluzione di diversi problemi processuali che si pongono nel caso di specie.
È pacifico che il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi (cfr., tra le tante, Cass. n. 12471/2001; n. 21484/2007; Cass. n.
15383/2010 e Cass. n. 18868/2015).
Ebbene, alla luce del tenore dell'atto di citazione, ritiene il Tribunale che l'azione promossa sia qualificabile come azione ripristinatoria ex art. 1102 c.c..
Infatti, il ha addotto a fondamento della propria pretesa il comportamento CP_2 della convenuta elencando una serie di atti che quest' ultima avrebbe posto in essere in spregio dei diritti condominiali sul corridoio centrale posto al sesto piano del fabbricato in corrispondenza del colmo del tetto e sul box al piano sottotetto ed ha espressamente domandato nelle conclusioni la remissione in pristino dello stato dei luoghi, alterato per effetto della condotta della convenuta, nonché il risarcimento dei danni consequenziali.
La convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda e di aver posseduto in buona fede i beni in questione dal 1984.
L'eccezione del possesso di buona fede dal 1984, qualora la si volesse interpretare come eccezione di usucapione, è inammissibile, atteso che la convenuta si è costituita tardivamente
(oltre il termine di 20 gg prima dell'udienza di comparizione), decadendo dalla facoltà di proporre le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Secondo l'insegnamento della S.C. il criterio attributivo della proprietà comune previsto dall'art. 1117 c.c. può essere superato soltanto mediante la prova certa che il bene non sia mai stato di proprietà comune, da fornire a cura del soggetto interessato mediante la produzione di un titolo anteriore all'insorgenza del condominio, ovvero che lo stesso sia stato acquistato per usucapione. Al riguardo, si deve considerare infatti che i rapporti tra proprietà individuale e proprietà condominiale sono regolati dal principio secondo cui "In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c. non
è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la
Pagina 2 di 10 comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva darne la prova" (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 20593 del 07/08/2018, Rv. 650001; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del
07/05/2010, Rv. 613094).
Nell'ambito del predetto rapporto, alcun rilievo assume la circostanza che un determinato spazio, comunque condominiale in funzione della sua natura e destinazione di fatto, non sia stato indicato nel regolamento dell'ente di gestione. Infatti "La presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale diritto;
a tal fine, è necessario un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, né l'inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5633 del 18/04/2002, Rv.
553833; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8152 del 15/06/2001, Rv. 547520, che esclude la natura decisiva dei dati catastali, dotati di mera valenza indiziaria).
Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della S.C. per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari
(cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449 e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n.
24189), e poi che sussista un titolo contrario alla "presunzione" di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto.
L'art. 1117 cod. civ., infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune (Cass., Sez. 2, 18/4/2023, n. 10269; Cass., Sez.
2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass.,
Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143), in quanto detta una presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini che non può essere vinta con
Pagina 3 di 10 qualsiasi prova contraria, ma soltanto alla stregua delle "opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali" (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440). La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti cod. civ., si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440, cit.), la cui trascrizione, comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni, ne consente l'opponibilità ai terzi dalla data dell'eseguita formalità (Cass., Sez.
2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 9/12/1974, n. 4119).
In presenza di tale presunzione legale, il è, dunque, dispensato dalla prova CP_2 del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta probatio diabolica, spettando invece al condòmino che rivendichi la proprietà esclusiva di uno dei beni di cui al suddetto elenco dare la prova delle sue asserzioni, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del , ma di alienazione CP_2 compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità del bene
(Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 7/6/1988, n. 3862).
Ciò comporta che è al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario e al conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali che occorre fare riferimento al fine di verificare la possibilità di superare la previsione di cui all'art. 1117 cod. civ.
Tuttavia, proprio perché l'esclusione, dal novero delle parti condominiali, di alcune porzioni dell'edificio che altrimenti vi ricadrebbero alla stregua della presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ. incide sulla costituzione o modificazione di un diritto reale immobiliare (con la conseguenza che l'esclusione stessa deve risultare ad substantiam da atto scritto), è necessario, per aversi titolo contrario, che dal negozio emergano elementi tali da essere in contrasto con l'esercizio del diritto di condominio (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440 cit.), senza che rilevi il dato empirico che l'area in esame, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta ed utilizzata più proficuamente e frequentemente dal condomino titolare della contigua unità immobiliare adibita ad attività commerciale, piuttosto che dagli altri condomini (Cass., Sez. 2,
4/9/2017, n. 20712; anche Cass., Sez. 2, 3/05/2002, n. 6359).
Nel caso di specie, le porzioni immobiliari contese consistono nella porzione centrale del corridoio di accesso ai sottotetti, posto al sesto piano del fabbricato condominiale, in corrispondenza del colmo del tetto, nonché una porzione del box condominiale
Pagina 4 di 10 (contraddistinto dal n. 2) confinante con il predetto corridoio condominiale e contiguo rispetto al box sottotetto acquistato dalla convenuta con atto del 12.10.1984.
Dall'esame degli atti di frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali è emerso che: 1) nel primo atto di compravendita, datato 11/08/1966, intercorso tra l'originario costruttore, , ed il sig. il bene compravenduto è così Persona_1 Parte_2 descritto: “… locale ripostiglio sito nel sottotetto, confinante … a sud-ovest con corridoio di proprietà del venditore e sul quale si aprono le porte di accesso ai ripostigli siti nel sottotetto
… avendo accesso con la porta contraddistinta con il n° 6 …” “… proporzionali diritti di condominio… e infine allo spazio disimpegno dal quale si dipartono i tronchi di corridoio sui quali tronchi si aprono le porte di accesso ai locali – ripostiglio siti nel sottotetto. Restano esclusi da ogni comunione … l'abitazione del portiere, … strada di piano regolatore …. il tetto di copertura … i sottotetti e gli scantinati.” ; 2) nell'atto del 07/01/1967 intervenuto tra il costruttore ed il sig. si legge: “Va annesso il box-sottotetto distinto col n° Pt_1 Parte_3
7 della scala B con porta d'ingresso la settima a partire in senso antiorario dalla gabbia motore dell'ascensore. Confinante da due lati con sottotetto di proprietà e dal terzo lato con Pt_1 corridoio di ingresso” “… proporzionali diritti di condominio…” è escluso dalla suddetta vendita “ogni diritto di condominio, sull'abitazione del portiere, sul tetto di copertura e relativi sottotetti, sulle zone di rispetto e sui locali cantinati”; 3) nell'atto del 04/10/1967 stipulato tra IG. (costruttore) e IG.ra , si procede alla vendita dell' Pt_1 Parte_4 appartamento senza sottotetto: “… i sottotetti e gli scantinati non costituiscono parti condominiali, per cui la compratrice non gli vanta alcun diritto.”; 4) nell'atto del 12/10/1967 stipulato tra IG. (costruttore) e IGg. e si Pt_1 Parte_5 Controparte_3 legge: “è stato compreso nella vendita, come accessorio dell'appartamento, lo scomparto di sottotetto, ad uso di dispensa, distinto col numero 8, della superficie di circa metri quadrati 20, confinate … a sud-ovest con corridoio di disimpegno… “… proporzionale quota condominiale …. e con esclusione, dei rimanenti sottotetti, degli scantinati e della casa del portiere, poiché su queste ultime pareti agli acquirenti non è stato concesso alcun diritto.”5) nell'atto del 18/12/1967 tra IG. (costruttore) e IG.ra Rep. Persona_1 Parte_6
n° 48456, il bene venduto viene così descritto: “il box sottotetto distinto col n° 11, confinante a nord-est col corridoio di ripartizione dei sottotetti …”; 6) nell'atto del 10/01/1968 intercorso tra IG. (costruttore) e IGg. e si legge: “Fanno Persona_1 Parte_7 Parte_8 parte della presente vendita, come accessorio dell'appartamento, lo scomparto di sottotetto, ad uso di dispensa, distinto col numero 12, della superficie di circa 50 metri quadrati, confinate a nord-est con il corridoio di disimpegno dei vari scomparti di sottotetto e con il vano ascensore
Pagina 5 di 10 …” “… proporzionale quota condominiale …. e con esclusione, dei rimanenti sottotetti, degli scantinati e della casa del portiere, poiché su queste ultime parti agli acquirenti non è stato concesso alcun diritto.”; 7) nell'atto del 23/03/1968 tra IG. (costruttore) e coniugi Pt_1
– Rep. 53316, si ha la seguente descrizione: “… scomparto di sottotetto n° Pt_9 Pt_8
1, di circa metri quadrati quindici (mq. 15), confinante a nord-est con corridoio di disimpegno…” “… proporzionale diritti di condominio …. con esclusione, ben vero, di ogni diritto sulla casa del portiere, sulle zone di rispetto, sui locali cantinati e sugli altri sottotetti dell'edificio”; 8) nell'atto del 14/06/1968 stipulato tra IG. (costruttore) e IG.ra Pt_1
Rep. 39698, si legge: “è compreso nella presente vendita, quale accessorio Parte_10 dell'appartamento innanzi descritto, il sottotetto, contraddistinto col numero sei, … confinante
… a sud-est con altro sottotetto distinto col numero 5 di proprietà del venditore IG. Pt_1
a sud-ovest con corridoio di disimpegno dei sottotetti…“… proporzionali diritti di condominio… Resta espressamente escluso dalla presente vendita ogni diritto di condominio, sull'abitazione del portiere, sul tetto di copertura e sugli altri sottotetti, sulle zone di rispetto e sui locali cantinati”; 9) nell'atto del 23/10/1968 intercorso tra IG. (costruttore) e IG. Pt_1
Rep. 40765, si ha la descrizione dell'appartamento e del locale Parte_11 sottotetto:“… proporzionali diritti di condominio… Resta espressamente escluso dalla presente vendita ogni diritto di condominio, sull'abitazione del portiere, sul tetto di copertura e sugli altri sottotetti, sulle zone di rispetto e sui locali cantinati”; 10) nell'atto del 26/08/1969
(tra IG. costruttore e IG. ) il sottotetto viene così descritto: “fa parte Pt_1 Parte_12 della presente vendita, come accessorio dell'appartamento, lo scomparto di sottotetto, ad uso di dispensa, distinto con il numero --, dalla superficie di circa venti metri quadri” “… proporzionale quota condominiale alle parti ed installazioni dell'edificio …. con esclusione dei rimanenti scomparti di sottotetto, degli scantinati e della casa del portiere, poiché su queste ultime parti all'acquirente IG. non viene concesso alcun diritto”; 11) nell'atto Pt_7 del 26/02/1970 (tra il costruttore e i IGg. e ) si Parte_13 Parte_14 legge:“fa parte della presente vendita, come accessorio dell'appartamento, lo scomparto di sottotetto distinto col n. 4, … N.C.E.U. foglio 16, n. 377/69 Categ. A/2, classe 4°, vano 0.50, piano sesto …” “… proporzionale quota di comproprietà negli acquirenti a tutte le parti ed installazioni del fabbricato …. con espressa esclusione della casa del portiere, degli altri sottotetti e dei locali cantinati, che restano di esclusiva proprietà del venditore”; 11) nell'atto del 11/04/1984 di Permuta tra il costruttore e la IG.ra , si ha la seguente Parte_4 descrizione: “… locale ad uso ripostiglio, della superficie di circa ventisette metri quadrati, al piano sottotetto della scala B… Detto locale sottotetto, oggetto della presente cessione, è
Pagina 6 di 10 distinto con il numero interno uno, è il primo a sinistra per chi dalle scale si immette nel corridoio di disimpegno dei sottotetti, confina … ad est con corridoio di disimpegno condominiale … riportato nell'N.C.E.U. foglio 16, part. 377/67 per mezzo vano catastale;
12) nell'atto del 07/05/1984 tra IG. (costruttore) e , si Persona_1 Parte_15 legge: “Piccolo scomparto in piano sottotetto della scala “A” ad uso ripostiglio, della superficie di circa mq. 20, distinto col n° 7 ed avente ingresso dalla sesta porta dopo quella del locale macchine ascensore, procedendo in senso orario, confinante: … corridoio di disimpegno condominiale… “… inerenti diritti condominiali sulle parti ed installazioni comuni del fabbricato …. In particolare, con i diritti di condominio al portone, androne, scala
“A” ed all'ascensore di detta scala, con espressa esclusione della casa del portiere, degli altri sottotetti e locali cantinati che restano in proprietà del venditore.”13) nell'atto del 12/10/1984 intercorso tra la sig.ra (convenuta) si legge:” “Il locale ad uso ripostiglio Controparte_1 della superficie di circa mq. 20,00 – in piano sottotetto, ubicato in posizione centrale e servito da due porte comunicanti rispettivamente con la scala “A” e con la scala “B” dello stabile;
è distinto col n° 2 (due), confina a sud con beni di , a nord con beni ad Parte_4 Pt_7 est con beni e ad ovest, infine, con distacco condominiale.”…“N.C.E.U. foglio 16, n. Pt_3
377/68, tr. Marconi, piano 6°, scala “B” int. 2, cat. A/2, cl. 4°, vani 0,50” “… inerenti diritti condominiali sulle parti ed installazioni comuni del fabbricato …. con esclusione di ogni diritto di condominio al tetto di copertura e relativi sottotetti del fabbricato, sulle zone di rispetto che lo circondano e, infine, ai locali cantinati;
1$) nell'atto del 14/04/1994 stipulato tra IG. (costruttore) e n° Reg. 2520, il bene venduto è Persona_1 Controparte_1 così descritto: “il locale ad uso ripostiglio della superficie di circa mq. 20,00, in piano sottotetto della scala “B”, con ingresso a destra di chi accede a tale piano, e precisamente dalla prima porta dopo il vano ascensore;
confinante … col disimpegno condominiale…
“N.C.E.U. foglio 16 mappale 377 sub 77, piano sottotetto, cat. 2, cl. 1° mq. 20” “… inerenti diritti condominiali sulle parti ed installazioni comuni del fabbricato …. con esclusione di ogni diritto di condominio al tetto di copertura e relativi restanti sottotetti del fabbricato, sulle zone di rispetto che lo circondano e, infine, ai restanti locali cantinati”.
Orbene, dall'esame di tali titoli di provenienza, con i quali è avvenuto il frazionamento del fabbricato in singole proprietà individuali, emerge chiaramente che il corridoio disimpegno, che consente di accedere ai sottotetti attraverso le porte di ingresso dei locali cantinati, ha natura chiaramente condominiale, in quanto destinato ad essere utilizzato dai condomini per accedere alle loro proprietà (locali ripostiglio) dalle scale A e B.
Pagina 7 di 10 Pertanto, il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102 c.c., in base al quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Quanto ai presupposti di accoglimento dell'azione è necessario dimostrare non solo l'utilizzo esclusivo o più intenso da parte del comproprietario della cosa comune ma, altresì, che lo stesso abbia alterato la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti. Ciascun condomino, infatti, è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità (Cass. civ., sez. II, n.
6458/2019).
Nello specifico, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non già all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune (Cass. civ., sez. II, n. 9278/2018).
Dall'esame dei titoli di provenienza, risulta che i locali cantinati acquistati dalla convenuta erano pari a 40 mq (20 mq ciascuno).
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu tecnica la quale ha accertato che la convenuta attualmente detiene, quanto ai locali cantinati, una superficie pari a 58,40 mq.
Ne discende che la superficie in più occupata dalla convenuta è pari a 18,40 mq (58,40 mq-40 mq), dei quali 8,29 mq corrispondono al corridoio centrale condominiale che metteva in comunicazione le scale A e B (per come emerge dall'atto di compravendita del 12.10.1984 dove si legge che “Il locale ad uso ripostiglio della superficie di circa mq. 20,00 – in piano sottotetto, ubicato in posizione centrale e servito da due porte comunicanti rispettivamente con la scala “A” e con la scala “B” dello stabile).
Orbene, nel caso di specie la chiusura di tale corridoio centrale e l'annessione dello stesso alla proprietà esclusiva della convenuta, costituisce indubbiamente compromissione totale dell'altrui godimento, con violazione dell'art. 1102 c.c., in quanto non consente il transito (su detto corridoio) degli altri condomini.
Pagina 8 di 10 Ne discende la condanna della convenuta a ripristinare lo status quo ante ed a restituire al tale corridoio centrale per mq 8,29, mediante rimozione di eventuali muri e CP_2 porte ivi presenti.
A questo punto va esaminata la domanda di condanna al risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di un'indennità da illegittima occupazione.
All'uopo invoca il principio secondo cui il danno sarebbe in re ipsa e da considerarsi, pertanto, implicito.
Deve, però, osservarsi come la domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del, danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Nel caso di specie, nulla è stato allegato dal in ordine al presunto CP_2 pregiudizio subito.
Pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Quanto all'azione restitutoria avente ad oggetto una porzione del box asseritamente condominiale (contraddistinto dal n. 2) confinante con il corridoio condominiale e contiguo rispetto al box sottotetto acquistato dalla convenuta con atto del 12.10.1984, essa è infondata, atteso che dall'esame degli atti di frazionamento sopra richiamati, si evince che il venditore
(originario costruttore) si è riservato di volta in volta la proprietà dei locali cantinati non oggetto delle singole compravendite.
Dal momento che detto box non è stato venduto dall'originario costruttore, ne discende che è quest'ultimo e non il Condominio il proprietario di tale unità immobiliare.
Ne deriva, pertanto, il difetto di legittimazione attiva del in relazione CP_2 all'azione restitutoria di detto bene ed alla connessa domanda risarcitoria.
Pagina 9 di 10 Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande, vanno compensate per 2/3, mentre per il restante 1/3 seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in base ai parametri medi di cui al D.M 2014/55, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile complessità media); quanto alle spese della ctu, esse vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna CP_1
a restituire al la porzione centrale
[...] Controparte_4 del corridoio condominiale (per mq. 8,29) di accesso ai sottotetti, posto al sesto piano del fabbricato in corrispondenza del colmo del tetto, mediante CP_5 rimozione di eventuali muri e porte ivi presenti;
2) Rigetta le ulteriori domande attoree;
3) Dichiara inammissibile l'eccezione di usucapione sollevata dalla convenuta;
4) Compensa per 2/3 le spese di lite;
5) Condanna al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite in Controparte_1 favore del che si liquidano in euro 181,67 Controparte_4 per spese vive ed euro 3.620,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
6) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuno le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2896/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 26.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA G. MARCONI, 41 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. PISAPIA
MARCO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in P.ZZA UMBERTO I N°2 84123 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. CIRILLO
FRANCESCO (c.f.: ) e dell'Avv. PALLADINO LUCIANO C.F._3
( ) VIALE DELLE MILIZIE 34 ROMA, dal quale è rappresentata e C.F._4 difesa;
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 10 Preliminarmente, va disposto lo stralcio dal fascicolo d'ufficio telematico degli atti che risultano depositati in data 23.5.2025, in quanto per mero errore sono stati scansionati dalla
Cancelleria ed inseriti nel fascicolo d'ufficio telematico.
In via preliminare è necessario procedere alla qualificazione della domanda svolta dal essendo tale attività prodromica all'individuazione dell'onere probatorio gravante CP_2 sulle parti e strumentale alla soluzione di diversi problemi processuali che si pongono nel caso di specie.
È pacifico che il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi (cfr., tra le tante, Cass. n. 12471/2001; n. 21484/2007; Cass. n.
15383/2010 e Cass. n. 18868/2015).
Ebbene, alla luce del tenore dell'atto di citazione, ritiene il Tribunale che l'azione promossa sia qualificabile come azione ripristinatoria ex art. 1102 c.c..
Infatti, il ha addotto a fondamento della propria pretesa il comportamento CP_2 della convenuta elencando una serie di atti che quest' ultima avrebbe posto in essere in spregio dei diritti condominiali sul corridoio centrale posto al sesto piano del fabbricato in corrispondenza del colmo del tetto e sul box al piano sottotetto ed ha espressamente domandato nelle conclusioni la remissione in pristino dello stato dei luoghi, alterato per effetto della condotta della convenuta, nonché il risarcimento dei danni consequenziali.
La convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda e di aver posseduto in buona fede i beni in questione dal 1984.
L'eccezione del possesso di buona fede dal 1984, qualora la si volesse interpretare come eccezione di usucapione, è inammissibile, atteso che la convenuta si è costituita tardivamente
(oltre il termine di 20 gg prima dell'udienza di comparizione), decadendo dalla facoltà di proporre le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Secondo l'insegnamento della S.C. il criterio attributivo della proprietà comune previsto dall'art. 1117 c.c. può essere superato soltanto mediante la prova certa che il bene non sia mai stato di proprietà comune, da fornire a cura del soggetto interessato mediante la produzione di un titolo anteriore all'insorgenza del condominio, ovvero che lo stesso sia stato acquistato per usucapione. Al riguardo, si deve considerare infatti che i rapporti tra proprietà individuale e proprietà condominiale sono regolati dal principio secondo cui "In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c. non
è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la
Pagina 2 di 10 comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne affermi la proprietà esclusiva darne la prova" (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 20593 del 07/08/2018, Rv. 650001; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del
07/05/2010, Rv. 613094).
Nell'ambito del predetto rapporto, alcun rilievo assume la circostanza che un determinato spazio, comunque condominiale in funzione della sua natura e destinazione di fatto, non sia stato indicato nel regolamento dell'ente di gestione. Infatti "La presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell'art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall'attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, con la conseguenza che, per vincere presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l'onere di fornire la prova di tale diritto;
a tal fine, è necessario un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, né l'inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5633 del 18/04/2002, Rv.
553833; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8152 del 15/06/2001, Rv. 547520, che esclude la natura decisiva dei dati catastali, dotati di mera valenza indiziaria).
Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della S.C. per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari
(cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449 e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n.
24189), e poi che sussista un titolo contrario alla "presunzione" di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto.
L'art. 1117 cod. civ., infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune (Cass., Sez. 2, 18/4/2023, n. 10269; Cass., Sez.
2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass.,
Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143), in quanto detta una presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini che non può essere vinta con
Pagina 3 di 10 qualsiasi prova contraria, ma soltanto alla stregua delle "opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali" (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440). La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti cod. civ., si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440, cit.), la cui trascrizione, comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni, ne consente l'opponibilità ai terzi dalla data dell'eseguita formalità (Cass., Sez.
2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 9/12/1974, n. 4119).
In presenza di tale presunzione legale, il è, dunque, dispensato dalla prova CP_2 del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta probatio diabolica, spettando invece al condòmino che rivendichi la proprietà esclusiva di uno dei beni di cui al suddetto elenco dare la prova delle sue asserzioni, senza che a tal fine sia rilevante il titolo di acquisto proprio o del suo dante causa, ove non si tratti dell'atto costitutivo del , ma di alienazione CP_2 compiuta dall'iniziale unico proprietario che non si era riservato l'esclusiva titolarità del bene
(Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 7/6/1988, n. 3862).
Ciò comporta che è al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario e al conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali che occorre fare riferimento al fine di verificare la possibilità di superare la previsione di cui all'art. 1117 cod. civ.
Tuttavia, proprio perché l'esclusione, dal novero delle parti condominiali, di alcune porzioni dell'edificio che altrimenti vi ricadrebbero alla stregua della presunzione di cui all'art. 1117 cod. civ. incide sulla costituzione o modificazione di un diritto reale immobiliare (con la conseguenza che l'esclusione stessa deve risultare ad substantiam da atto scritto), è necessario, per aversi titolo contrario, che dal negozio emergano elementi tali da essere in contrasto con l'esercizio del diritto di condominio (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440 cit.), senza che rilevi il dato empirico che l'area in esame, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta ed utilizzata più proficuamente e frequentemente dal condomino titolare della contigua unità immobiliare adibita ad attività commerciale, piuttosto che dagli altri condomini (Cass., Sez. 2,
4/9/2017, n. 20712; anche Cass., Sez. 2, 3/05/2002, n. 6359).
Nel caso di specie, le porzioni immobiliari contese consistono nella porzione centrale del corridoio di accesso ai sottotetti, posto al sesto piano del fabbricato condominiale, in corrispondenza del colmo del tetto, nonché una porzione del box condominiale
Pagina 4 di 10 (contraddistinto dal n. 2) confinante con il predetto corridoio condominiale e contiguo rispetto al box sottotetto acquistato dalla convenuta con atto del 12.10.1984.
Dall'esame degli atti di frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali è emerso che: 1) nel primo atto di compravendita, datato 11/08/1966, intercorso tra l'originario costruttore, , ed il sig. il bene compravenduto è così Persona_1 Parte_2 descritto: “… locale ripostiglio sito nel sottotetto, confinante … a sud-ovest con corridoio di proprietà del venditore e sul quale si aprono le porte di accesso ai ripostigli siti nel sottotetto
… avendo accesso con la porta contraddistinta con il n° 6 …” “… proporzionali diritti di condominio… e infine allo spazio disimpegno dal quale si dipartono i tronchi di corridoio sui quali tronchi si aprono le porte di accesso ai locali – ripostiglio siti nel sottotetto. Restano esclusi da ogni comunione … l'abitazione del portiere, … strada di piano regolatore …. il tetto di copertura … i sottotetti e gli scantinati.” ; 2) nell'atto del 07/01/1967 intervenuto tra il costruttore ed il sig. si legge: “Va annesso il box-sottotetto distinto col n° Pt_1 Parte_3
7 della scala B con porta d'ingresso la settima a partire in senso antiorario dalla gabbia motore dell'ascensore. Confinante da due lati con sottotetto di proprietà e dal terzo lato con Pt_1 corridoio di ingresso” “… proporzionali diritti di condominio…” è escluso dalla suddetta vendita “ogni diritto di condominio, sull'abitazione del portiere, sul tetto di copertura e relativi sottotetti, sulle zone di rispetto e sui locali cantinati”; 3) nell'atto del 04/10/1967 stipulato tra IG. (costruttore) e IG.ra , si procede alla vendita dell' Pt_1 Parte_4 appartamento senza sottotetto: “… i sottotetti e gli scantinati non costituiscono parti condominiali, per cui la compratrice non gli vanta alcun diritto.”; 4) nell'atto del 12/10/1967 stipulato tra IG. (costruttore) e IGg. e si Pt_1 Parte_5 Controparte_3 legge: “è stato compreso nella vendita, come accessorio dell'appartamento, lo scomparto di sottotetto, ad uso di dispensa, distinto col numero 8, della superficie di circa metri quadrati 20, confinate … a sud-ovest con corridoio di disimpegno… “… proporzionale quota condominiale …. e con esclusione, dei rimanenti sottotetti, degli scantinati e della casa del portiere, poiché su queste ultime pareti agli acquirenti non è stato concesso alcun diritto.”5) nell'atto del 18/12/1967 tra IG. (costruttore) e IG.ra Rep. Persona_1 Parte_6
n° 48456, il bene venduto viene così descritto: “il box sottotetto distinto col n° 11, confinante a nord-est col corridoio di ripartizione dei sottotetti …”; 6) nell'atto del 10/01/1968 intercorso tra IG. (costruttore) e IGg. e si legge: “Fanno Persona_1 Parte_7 Parte_8 parte della presente vendita, come accessorio dell'appartamento, lo scomparto di sottotetto, ad uso di dispensa, distinto col numero 12, della superficie di circa 50 metri quadrati, confinate a nord-est con il corridoio di disimpegno dei vari scomparti di sottotetto e con il vano ascensore
Pagina 5 di 10 …” “… proporzionale quota condominiale …. e con esclusione, dei rimanenti sottotetti, degli scantinati e della casa del portiere, poiché su queste ultime parti agli acquirenti non è stato concesso alcun diritto.”; 7) nell'atto del 23/03/1968 tra IG. (costruttore) e coniugi Pt_1
– Rep. 53316, si ha la seguente descrizione: “… scomparto di sottotetto n° Pt_9 Pt_8
1, di circa metri quadrati quindici (mq. 15), confinante a nord-est con corridoio di disimpegno…” “… proporzionale diritti di condominio …. con esclusione, ben vero, di ogni diritto sulla casa del portiere, sulle zone di rispetto, sui locali cantinati e sugli altri sottotetti dell'edificio”; 8) nell'atto del 14/06/1968 stipulato tra IG. (costruttore) e IG.ra Pt_1
Rep. 39698, si legge: “è compreso nella presente vendita, quale accessorio Parte_10 dell'appartamento innanzi descritto, il sottotetto, contraddistinto col numero sei, … confinante
… a sud-est con altro sottotetto distinto col numero 5 di proprietà del venditore IG. Pt_1
a sud-ovest con corridoio di disimpegno dei sottotetti…“… proporzionali diritti di condominio… Resta espressamente escluso dalla presente vendita ogni diritto di condominio, sull'abitazione del portiere, sul tetto di copertura e sugli altri sottotetti, sulle zone di rispetto e sui locali cantinati”; 9) nell'atto del 23/10/1968 intercorso tra IG. (costruttore) e IG. Pt_1
Rep. 40765, si ha la descrizione dell'appartamento e del locale Parte_11 sottotetto:“… proporzionali diritti di condominio… Resta espressamente escluso dalla presente vendita ogni diritto di condominio, sull'abitazione del portiere, sul tetto di copertura e sugli altri sottotetti, sulle zone di rispetto e sui locali cantinati”; 10) nell'atto del 26/08/1969
(tra IG. costruttore e IG. ) il sottotetto viene così descritto: “fa parte Pt_1 Parte_12 della presente vendita, come accessorio dell'appartamento, lo scomparto di sottotetto, ad uso di dispensa, distinto con il numero --, dalla superficie di circa venti metri quadri” “… proporzionale quota condominiale alle parti ed installazioni dell'edificio …. con esclusione dei rimanenti scomparti di sottotetto, degli scantinati e della casa del portiere, poiché su queste ultime parti all'acquirente IG. non viene concesso alcun diritto”; 11) nell'atto Pt_7 del 26/02/1970 (tra il costruttore e i IGg. e ) si Parte_13 Parte_14 legge:“fa parte della presente vendita, come accessorio dell'appartamento, lo scomparto di sottotetto distinto col n. 4, … N.C.E.U. foglio 16, n. 377/69 Categ. A/2, classe 4°, vano 0.50, piano sesto …” “… proporzionale quota di comproprietà negli acquirenti a tutte le parti ed installazioni del fabbricato …. con espressa esclusione della casa del portiere, degli altri sottotetti e dei locali cantinati, che restano di esclusiva proprietà del venditore”; 11) nell'atto del 11/04/1984 di Permuta tra il costruttore e la IG.ra , si ha la seguente Parte_4 descrizione: “… locale ad uso ripostiglio, della superficie di circa ventisette metri quadrati, al piano sottotetto della scala B… Detto locale sottotetto, oggetto della presente cessione, è
Pagina 6 di 10 distinto con il numero interno uno, è il primo a sinistra per chi dalle scale si immette nel corridoio di disimpegno dei sottotetti, confina … ad est con corridoio di disimpegno condominiale … riportato nell'N.C.E.U. foglio 16, part. 377/67 per mezzo vano catastale;
12) nell'atto del 07/05/1984 tra IG. (costruttore) e , si Persona_1 Parte_15 legge: “Piccolo scomparto in piano sottotetto della scala “A” ad uso ripostiglio, della superficie di circa mq. 20, distinto col n° 7 ed avente ingresso dalla sesta porta dopo quella del locale macchine ascensore, procedendo in senso orario, confinante: … corridoio di disimpegno condominiale… “… inerenti diritti condominiali sulle parti ed installazioni comuni del fabbricato …. In particolare, con i diritti di condominio al portone, androne, scala
“A” ed all'ascensore di detta scala, con espressa esclusione della casa del portiere, degli altri sottotetti e locali cantinati che restano in proprietà del venditore.”13) nell'atto del 12/10/1984 intercorso tra la sig.ra (convenuta) si legge:” “Il locale ad uso ripostiglio Controparte_1 della superficie di circa mq. 20,00 – in piano sottotetto, ubicato in posizione centrale e servito da due porte comunicanti rispettivamente con la scala “A” e con la scala “B” dello stabile;
è distinto col n° 2 (due), confina a sud con beni di , a nord con beni ad Parte_4 Pt_7 est con beni e ad ovest, infine, con distacco condominiale.”…“N.C.E.U. foglio 16, n. Pt_3
377/68, tr. Marconi, piano 6°, scala “B” int. 2, cat. A/2, cl. 4°, vani 0,50” “… inerenti diritti condominiali sulle parti ed installazioni comuni del fabbricato …. con esclusione di ogni diritto di condominio al tetto di copertura e relativi sottotetti del fabbricato, sulle zone di rispetto che lo circondano e, infine, ai locali cantinati;
1$) nell'atto del 14/04/1994 stipulato tra IG. (costruttore) e n° Reg. 2520, il bene venduto è Persona_1 Controparte_1 così descritto: “il locale ad uso ripostiglio della superficie di circa mq. 20,00, in piano sottotetto della scala “B”, con ingresso a destra di chi accede a tale piano, e precisamente dalla prima porta dopo il vano ascensore;
confinante … col disimpegno condominiale…
“N.C.E.U. foglio 16 mappale 377 sub 77, piano sottotetto, cat. 2, cl. 1° mq. 20” “… inerenti diritti condominiali sulle parti ed installazioni comuni del fabbricato …. con esclusione di ogni diritto di condominio al tetto di copertura e relativi restanti sottotetti del fabbricato, sulle zone di rispetto che lo circondano e, infine, ai restanti locali cantinati”.
Orbene, dall'esame di tali titoli di provenienza, con i quali è avvenuto il frazionamento del fabbricato in singole proprietà individuali, emerge chiaramente che il corridoio disimpegno, che consente di accedere ai sottotetti attraverso le porte di ingresso dei locali cantinati, ha natura chiaramente condominiale, in quanto destinato ad essere utilizzato dai condomini per accedere alle loro proprietà (locali ripostiglio) dalle scale A e B.
Pagina 7 di 10 Pertanto, il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102 c.c., in base al quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Quanto ai presupposti di accoglimento dell'azione è necessario dimostrare non solo l'utilizzo esclusivo o più intenso da parte del comproprietario della cosa comune ma, altresì, che lo stesso abbia alterato la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte degli altri comunisti. Ciascun condomino, infatti, è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità (Cass. civ., sez. II, n.
6458/2019).
Nello specifico, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non già all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune (Cass. civ., sez. II, n. 9278/2018).
Dall'esame dei titoli di provenienza, risulta che i locali cantinati acquistati dalla convenuta erano pari a 40 mq (20 mq ciascuno).
Nel corso del giudizio è stata espletata ctu tecnica la quale ha accertato che la convenuta attualmente detiene, quanto ai locali cantinati, una superficie pari a 58,40 mq.
Ne discende che la superficie in più occupata dalla convenuta è pari a 18,40 mq (58,40 mq-40 mq), dei quali 8,29 mq corrispondono al corridoio centrale condominiale che metteva in comunicazione le scale A e B (per come emerge dall'atto di compravendita del 12.10.1984 dove si legge che “Il locale ad uso ripostiglio della superficie di circa mq. 20,00 – in piano sottotetto, ubicato in posizione centrale e servito da due porte comunicanti rispettivamente con la scala “A” e con la scala “B” dello stabile).
Orbene, nel caso di specie la chiusura di tale corridoio centrale e l'annessione dello stesso alla proprietà esclusiva della convenuta, costituisce indubbiamente compromissione totale dell'altrui godimento, con violazione dell'art. 1102 c.c., in quanto non consente il transito (su detto corridoio) degli altri condomini.
Pagina 8 di 10 Ne discende la condanna della convenuta a ripristinare lo status quo ante ed a restituire al tale corridoio centrale per mq 8,29, mediante rimozione di eventuali muri e CP_2 porte ivi presenti.
A questo punto va esaminata la domanda di condanna al risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di un'indennità da illegittima occupazione.
All'uopo invoca il principio secondo cui il danno sarebbe in re ipsa e da considerarsi, pertanto, implicito.
Deve, però, osservarsi come la domanda in questione va esaminata facendo applicazione dei principi recentemente dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass., Sez. Un., 33645/2022) in forza dei quali fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del, danno da perdita subita per occupazione sine titulo è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può, quindi, qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto (allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto).
Nel caso di specie, nulla è stato allegato dal in ordine al presunto CP_2 pregiudizio subito.
Pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Quanto all'azione restitutoria avente ad oggetto una porzione del box asseritamente condominiale (contraddistinto dal n. 2) confinante con il corridoio condominiale e contiguo rispetto al box sottotetto acquistato dalla convenuta con atto del 12.10.1984, essa è infondata, atteso che dall'esame degli atti di frazionamento sopra richiamati, si evince che il venditore
(originario costruttore) si è riservato di volta in volta la proprietà dei locali cantinati non oggetto delle singole compravendite.
Dal momento che detto box non è stato venduto dall'originario costruttore, ne discende che è quest'ultimo e non il Condominio il proprietario di tale unità immobiliare.
Ne deriva, pertanto, il difetto di legittimazione attiva del in relazione CP_2 all'azione restitutoria di detto bene ed alla connessa domanda risarcitoria.
Pagina 9 di 10 Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande, vanno compensate per 2/3, mentre per il restante 1/3 seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano in base ai parametri medi di cui al D.M 2014/55, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile complessità media); quanto alle spese della ctu, esse vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna CP_1
a restituire al la porzione centrale
[...] Controparte_4 del corridoio condominiale (per mq. 8,29) di accesso ai sottotetti, posto al sesto piano del fabbricato in corrispondenza del colmo del tetto, mediante CP_5 rimozione di eventuali muri e porte ivi presenti;
2) Rigetta le ulteriori domande attoree;
3) Dichiara inammissibile l'eccezione di usucapione sollevata dalla convenuta;
4) Compensa per 2/3 le spese di lite;
5) Condanna al pagamento del restante 1/3 delle spese di lite in Controparte_1 favore del che si liquidano in euro 181,67 Controparte_4 per spese vive ed euro 3.620,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
6) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuno le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 10 di 10