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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3065 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 35447/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe
Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. SENALDI PAOLO e l'Avv. ROSSATO DANIELA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Gallarate (VA), via L. Borghi n. 8
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. RONCAN DARIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Fontana n. 14
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito, così giudicare: Pregiudizialmente, dichiararsi l'inefficacia, invalidità, nullità dell'atto di precetto opposto, per i motivi dedotti e per quelli che risulteranno di giustizia;
Nel merito, previa ogni statuizione opportuna in fatto e diritto, esaminato il titolo esecutivo di che trattasi, dichiararsi l'insussistenza del diritto di credito, vantato dalla precettante nei confronti di Parte_2 [...]
relativamente alla quantificazione degli interessi moratori, esposti in Euro 6.826,73, Parte_1 accertando l'importo dovuto in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 6056/2023 del 17 luglio 2023, di che trattasi, in Euro 1464,54, ovvero in quella diversa somma, inferiore a quella precettata, che risulterà di giustizia, con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna della precettante alla restituzione delle somme pagate in eccedenza. In via istruttoria, trattandosi di questione di diritto e di causa istruita documentalmente, non sono state richieste prove orali. Ove il Tribunale ritenga, disporsi consulenza tecnica contabile, per verificare
l'esatto ammontare degli interessi e dei conteggi esposti in atti” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 10.3.2025).
Per l'opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione: - respingere tutte le domande proposte dalla in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le eccezioni e i rilievi formulati in Pt_1 atti. Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre a IVA e CPA. Con riserva di ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione. In via struttura: ci si oppone alla richiesta di CTU perché ultronea ed esplorativa” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 7.3.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 10.10.2023 e iscritto a ruolo in pari data,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 [...] innanzi al Tribunale di Milano proponendo opposizione Controparte_1 avverso l'atto di precetto ricevuto in data 20.9.2023 e recante il complessivo ammontare di euro 37.264,15, oltre interessi successivi, spese ed accessori.
Nel dettaglio, l'opponente deduceva che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nella sentenza n. 6056/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
17.7.2023 ed esponeva che quest'ultima era stata assunta all'esito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19945/2020 reso dal Tribunale di Milano in data 19.12.2020, il quale era stato revocato con conseguente condanna del creditore ingiungente alla restituzione dell'importo di euro 30.106,42, medio tempore già versato dal debitore ingiunto, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Oltre a ciò, l'intimata precisava di avere prudenzialmente provveduto, in data 28.9.2023, all'integrale pagamento delle somme pretese dall'intimante, senza tuttavia riconoscere la fondatezza delle richieste avversarie, in particolare in relazione all'importo di euro 6.826,73
a titolo di interessi, al più dovuti nel minore ammontare di euro 1.463,54.
Tanto premesso, , con un primo Parte_1 motivo di opposizione, riteneva l'erroneità dell'atto di precetto opposto, in quanto gli interessi erano stati calcolati applicando il tasso stabilito dal d.lgs. 231/2002, il quale risultava incompatibile con la natura restitutoria dell'obbligazione esistente tra le parti in
2 forza della sentenza n. 6056/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 17.7.2023.
Al contempo, l'opponente, con un secondo motivo di opposizione, escludeva che nella fattispecie in esame potesse trovare applicazione il tasso stabilito dall'art. 1284, c. 4, c.c., in quanto tale disposizione ineriva alle sole ipotesi di crediti di origine contrattuale e non concerneva le ipotesi di crediti sorti ex lege e, dunque, i casi di ripetizione di indebito oggettivo.
Da ultimo, l'intimata, con un terzo motivo di opposizione, negava che controparte potesse fondatamente pretendere un ammontare a titolo di interessi moratori, in quanto l'obbligo di ristabilire la precedente situazione patrimoniale nei rapporti tra le parti prescindeva, in ogni caso, da una valutazione in ordine al contegno serbato dall'accipiens.
Alla luce di tutto ciò, invocava la Parte_1 declaratoria di inefficacia, di invalidità o comunque di nullità dell'atto di precetto opposto e chiedeva che il credito preteso da controparte a titolo di interessi venisse ridotto da euro
6.826,73 ad euro 1.464,54, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell'intimante alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie ed affermava, in definitiva,
[...]
l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure di controparte.
Nel dettaglio, l'opposta riteneva che l'intimata non potesse dolersi di un eventuale errore di diritto riferibile al contenuto della sentenza n. 6056/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano in data 17.7.2023 e, in ogni caso, sosteneva che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo avesse correttamente condannato il creditore ingiungente al pagamento, dalla domanda al saldo, degli interessi moratori stabiliti dall'art. 1284, c. 4, c.c.
Al contempo, l'intimante escludeva che l'obbligazione in controversia avesse natura restitutoria, in quanto conseguiva alla violazione, ad opera di Parte_1
, degli accordi contrattuali all'epoca in essere tra le parti.
[...]
Alla luce di tutto ciò, nvocava Controparte_1 la reiezione delle domande avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Entrambe le parti depositavano in seguito le rispettive memorie integrative ex art. 171 ter
c.p.c. e i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.
3 Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11.3.2025 e si riservava di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. – devono essere accolte, nei termini di seguito illustrati.
* * *
Il primo motivo di opposizione e il secondo motivo di opposizione, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati, sono fondati.
Occorre invero considerare che la sentenza n. 6056/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano in data 17.7.2023 ha condannato Parte_1
“alla restituzione di euro 30.106,42 oltre interessi ex art. 1284 [c.c.] dalla domanda al
[...] saldo effettivo”, senza ulteriori specificazioni in parte motiva (doc. 1, fascicolo opponente).
Da un lato, ciò esclude che possa venire in rilievo la disciplina stabilita dal d.lgs.
231/2002, in termini peraltro corrispondenti a quanto più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di disciplina sui ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, “ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di
'interessi legali' o 'di legge', si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 cod. civ., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 cod. civ., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva” (Cass., sez. III, ord. 12.5.2022, n. 23125).
Dall'altro lato, poi, la statuizione di condanna contenuta nel titolo esecutivo in discorso induce a ritenere l'applicabilità del solo tasso di interessi previsto dall'art. 1284, c. 1, c.c.,
4 atteso che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente avuto occasione di chiarire che “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (Cass., sez. un., sent.
7.5.2024, n. 12449).
*
Da ciò e dall'intervento pagamento da parte dell'intimata, a seguito della notificazione dell'atto di precetto opposto, dell'intero importo – di euro 37.264,15 – da quest'ultimo recato (cfr. doc. 2, fascicolo opponente), si devono trarre talune conseguenze.
In primo luogo, atteso che “l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione” (Cass., sez. II, sent. 10.5.2022, n. 14705; cfr. Cass., sez. III, sent.
12.10.2021, n. 27688), va accertato e dichiarato che Controparte_1 sulla scorta di un sopravvenuto fatto estintivo del credito, non è – più –
[...] titolare del diritto di procedere in executivis con riguardo alla pretesa portata dall'atto di precetto opposto e, per l'effetto, va dichiarata l'attuale inefficacia dell'intimazione ex art. 480 c.p.c. in controversia.
In secondo luogo, va poi evidenziato che Parte_1
era tenuta al pagamento del minore importo di euro 1.463,54 per interessi
[...] calcolati ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c., quale quantificazione dettagliatamente operata da parte dell'opponente (cfr. pp. 4-5, citazione;
cfr. altresì doc. 7, fascicolo opponente) e rimasta incontestata – anche ai sensi dell'art. 115, c. 1, c.p.c. – da parte dell'intimante (cfr. comparsa;
cfr. altresì memoria n. 1, fascicolo opponente), e non il maggiore importo di euro 6.826,73 per interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c., quale ammontare erroneamente indicato nell'atto di precetto opposto (cfr. doc. A, fascicolo opponente).
In terzo luogo, va dunque disposta la condanna dell'opposta alla restituzione, in favore dell'intimata, della differenza pari ad euro 5.363,19, oltre ai corrispondenti interessi – nella misura di cui all'art. 1284, c. 1, c.c. – maturati dal giorno della proposizione della domanda
– e, dunque, dalla notificazione dell'atto di citazione del 10.10.2023 – al saldo.
5 * * *
La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'ammontare effettivamente in controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, della natura documentale della vertenza e della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione prossima ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1 di procedere in executivis nei confronti di
[...] Parte_1
con riferimento alla pretesa recata dall'atto di precetto opposto e,
[...] per l'effetto, dichiara l'attuale inefficacia di quest'ultimo; condanna LA alla restituzione, in Controparte_1 favore di , dell'importo di euro Parte_1
5.363,19, oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dal giorno della proposizione della domanda al saldo;
condanna LA lla rifusione delle spese Controparte_1 di lite, nei confronti di , nella misura Parte_1 di euro 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa, nonché esborsi per euro
197,00.
Milano, 10 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe
Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. SENALDI PAOLO e l'Avv. ROSSATO DANIELA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Gallarate (VA), via L. Borghi n. 8
- OPPONENTE contro
Controparte_1 con l'Avv. RONCAN DARIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Fontana n. 14
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia il Tribunale adito, così giudicare: Pregiudizialmente, dichiararsi l'inefficacia, invalidità, nullità dell'atto di precetto opposto, per i motivi dedotti e per quelli che risulteranno di giustizia;
Nel merito, previa ogni statuizione opportuna in fatto e diritto, esaminato il titolo esecutivo di che trattasi, dichiararsi l'insussistenza del diritto di credito, vantato dalla precettante nei confronti di Parte_2 [...]
relativamente alla quantificazione degli interessi moratori, esposti in Euro 6.826,73, Parte_1 accertando l'importo dovuto in forza della sentenza del Tribunale di Milano n. 6056/2023 del 17 luglio 2023, di che trattasi, in Euro 1464,54, ovvero in quella diversa somma, inferiore a quella precettata, che risulterà di giustizia, con ogni conseguente statuizione di legge, ivi compresa la condanna della precettante alla restituzione delle somme pagate in eccedenza. In via istruttoria, trattandosi di questione di diritto e di causa istruita documentalmente, non sono state richieste prove orali. Ove il Tribunale ritenga, disporsi consulenza tecnica contabile, per verificare
l'esatto ammontare degli interessi e dei conteggi esposti in atti” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 10.3.2025).
Per l'opposta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione: - respingere tutte le domande proposte dalla in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le eccezioni e i rilievi formulati in Pt_1 atti. Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre a IVA e CPA. Con riserva di ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione. In via struttura: ci si oppone alla richiesta di CTU perché ultronea ed esplorativa” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel. 7.3.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 10.10.2023 e iscritto a ruolo in pari data,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 [...] innanzi al Tribunale di Milano proponendo opposizione Controparte_1 avverso l'atto di precetto ricevuto in data 20.9.2023 e recante il complessivo ammontare di euro 37.264,15, oltre interessi successivi, spese ed accessori.
Nel dettaglio, l'opponente deduceva che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nella sentenza n. 6056/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data
17.7.2023 ed esponeva che quest'ultima era stata assunta all'esito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19945/2020 reso dal Tribunale di Milano in data 19.12.2020, il quale era stato revocato con conseguente condanna del creditore ingiungente alla restituzione dell'importo di euro 30.106,42, medio tempore già versato dal debitore ingiunto, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Oltre a ciò, l'intimata precisava di avere prudenzialmente provveduto, in data 28.9.2023, all'integrale pagamento delle somme pretese dall'intimante, senza tuttavia riconoscere la fondatezza delle richieste avversarie, in particolare in relazione all'importo di euro 6.826,73
a titolo di interessi, al più dovuti nel minore ammontare di euro 1.463,54.
Tanto premesso, , con un primo Parte_1 motivo di opposizione, riteneva l'erroneità dell'atto di precetto opposto, in quanto gli interessi erano stati calcolati applicando il tasso stabilito dal d.lgs. 231/2002, il quale risultava incompatibile con la natura restitutoria dell'obbligazione esistente tra le parti in
2 forza della sentenza n. 6056/2023 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 17.7.2023.
Al contempo, l'opponente, con un secondo motivo di opposizione, escludeva che nella fattispecie in esame potesse trovare applicazione il tasso stabilito dall'art. 1284, c. 4, c.c., in quanto tale disposizione ineriva alle sole ipotesi di crediti di origine contrattuale e non concerneva le ipotesi di crediti sorti ex lege e, dunque, i casi di ripetizione di indebito oggettivo.
Da ultimo, l'intimata, con un terzo motivo di opposizione, negava che controparte potesse fondatamente pretendere un ammontare a titolo di interessi moratori, in quanto l'obbligo di ristabilire la precedente situazione patrimoniale nei rapporti tra le parti prescindeva, in ogni caso, da una valutazione in ordine al contegno serbato dall'accipiens.
Alla luce di tutto ciò, invocava la Parte_1 declaratoria di inefficacia, di invalidità o comunque di nullità dell'atto di precetto opposto e chiedeva che il credito preteso da controparte a titolo di interessi venisse ridotto da euro
6.826,73 ad euro 1.464,54, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell'intimante alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le deduzioni avversarie ed affermava, in definitiva,
[...]
l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure di controparte.
Nel dettaglio, l'opposta riteneva che l'intimata non potesse dolersi di un eventuale errore di diritto riferibile al contenuto della sentenza n. 6056/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano in data 17.7.2023 e, in ogni caso, sosteneva che il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo avesse correttamente condannato il creditore ingiungente al pagamento, dalla domanda al saldo, degli interessi moratori stabiliti dall'art. 1284, c. 4, c.c.
Al contempo, l'intimante escludeva che l'obbligazione in controversia avesse natura restitutoria, in quanto conseguiva alla violazione, ad opera di Parte_1
, degli accordi contrattuali all'epoca in essere tra le parti.
[...]
Alla luce di tutto ciò, nvocava Controparte_1 la reiezione delle domande avversarie.
Con vittoria delle spese di lite.
Entrambe le parti depositavano in seguito le rispettive memorie integrative ex art. 171 ter
c.p.c. e i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni.
3 Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11.3.2025 e si riservava di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615, c. 1, c.p.c. – devono essere accolte, nei termini di seguito illustrati.
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Il primo motivo di opposizione e il secondo motivo di opposizione, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente correlati, sono fondati.
Occorre invero considerare che la sentenza n. 6056/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano in data 17.7.2023 ha condannato Parte_1
“alla restituzione di euro 30.106,42 oltre interessi ex art. 1284 [c.c.] dalla domanda al
[...] saldo effettivo”, senza ulteriori specificazioni in parte motiva (doc. 1, fascicolo opponente).
Da un lato, ciò esclude che possa venire in rilievo la disciplina stabilita dal d.lgs.
231/2002, in termini peraltro corrispondenti a quanto più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di disciplina sui ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, “ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di
'interessi legali' o 'di legge', si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 cod. civ., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 cod. civ., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva” (Cass., sez. III, ord. 12.5.2022, n. 23125).
Dall'altro lato, poi, la statuizione di condanna contenuta nel titolo esecutivo in discorso induce a ritenere l'applicabilità del solo tasso di interessi previsto dall'art. 1284, c. 1, c.c.,
4 atteso che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di recente avuto occasione di chiarire che “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (Cass., sez. un., sent.
7.5.2024, n. 12449).
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Da ciò e dall'intervento pagamento da parte dell'intimata, a seguito della notificazione dell'atto di precetto opposto, dell'intero importo – di euro 37.264,15 – da quest'ultimo recato (cfr. doc. 2, fascicolo opponente), si devono trarre talune conseguenze.
In primo luogo, atteso che “l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione” (Cass., sez. II, sent. 10.5.2022, n. 14705; cfr. Cass., sez. III, sent.
12.10.2021, n. 27688), va accertato e dichiarato che Controparte_1 sulla scorta di un sopravvenuto fatto estintivo del credito, non è – più –
[...] titolare del diritto di procedere in executivis con riguardo alla pretesa portata dall'atto di precetto opposto e, per l'effetto, va dichiarata l'attuale inefficacia dell'intimazione ex art. 480 c.p.c. in controversia.
In secondo luogo, va poi evidenziato che Parte_1
era tenuta al pagamento del minore importo di euro 1.463,54 per interessi
[...] calcolati ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c., quale quantificazione dettagliatamente operata da parte dell'opponente (cfr. pp. 4-5, citazione;
cfr. altresì doc. 7, fascicolo opponente) e rimasta incontestata – anche ai sensi dell'art. 115, c. 1, c.p.c. – da parte dell'intimante (cfr. comparsa;
cfr. altresì memoria n. 1, fascicolo opponente), e non il maggiore importo di euro 6.826,73 per interessi calcolati ai sensi dell'art. 1284, c. 4, c.c., quale ammontare erroneamente indicato nell'atto di precetto opposto (cfr. doc. A, fascicolo opponente).
In terzo luogo, va dunque disposta la condanna dell'opposta alla restituzione, in favore dell'intimata, della differenza pari ad euro 5.363,19, oltre ai corrispondenti interessi – nella misura di cui all'art. 1284, c. 1, c.c. – maturati dal giorno della proposizione della domanda
– e, dunque, dalla notificazione dell'atto di citazione del 10.10.2023 – al saldo.
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La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'ammontare effettivamente in controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, della natura documentale della vertenza e della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione prossima ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di Controparte_1 di procedere in executivis nei confronti di
[...] Parte_1
con riferimento alla pretesa recata dall'atto di precetto opposto e,
[...] per l'effetto, dichiara l'attuale inefficacia di quest'ultimo; condanna LA alla restituzione, in Controparte_1 favore di , dell'importo di euro Parte_1
5.363,19, oltre interessi ex art. 1284, c. 1, c.c. dal giorno della proposizione della domanda al saldo;
condanna LA lla rifusione delle spese Controparte_1 di lite, nei confronti di , nella misura Parte_1 di euro 1.700,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa, nonché esborsi per euro
197,00.
Milano, 10 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA
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